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giovedì 29 agosto 2013

Contratti di Lavoro - COCOCO, COCOPRO, Indeterminato...

CO.CO.CO o CO.CO.PRO

II collaboratore a progetto non è considerato dalla legge (art. 61-69 D.Lgs.276/03) un lavoratore dipendente, bensì autonomo.

Infatti la sua attività deve consistere nell'esecuzione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso), che deve poter gestire autonomamente senza sottostare al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

In realtà tale autonomia risulta limitata dal fatto che al collaboratore viene richiesto di operare all'interno del ciclo produttivo e dell'organizzazione aziendale, e anche di coordinare la propria attività ai tempi di lavoro e alle necessità dal committente (Circolare del Ministero del Lavoro 8 gennaio 2004).

II contratto a progetto deve avere una forma scritta - è questa la vera novità rispetto alle co.co.co per le quali il contratto scritto non è obbligatorio - e deve indicare: la durata determinata o determinabile del progetto, il contenuto del progetto o programma di lavoro (o fasi di esso), la retribuzione (e i criteri per la sua determinazione), i tempi e le modalità del pagamento e dei rimborsi spese, le modalità del coordinamento, anche temporale, con il datore di lavoro, le misure di tutela della salute e sicurezza.

In un eventuale contenzioso sulla natura del contratto, la forma scritta è essenziale per dimostrare l'esistenza o meno del progetto. In quest'ultimo caso il giudice può trasformare il rapporto di lavoro da progetto, in lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Contratto di Solidarietà

Comporta la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e può essere invocato dalle aziende in crisi.

Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi aziendali stipulati con i sindacati, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario finalizzata ad affrontare le situazioni di riduzione di personale in caso di crisi, (contratti di solidarietà interna o difensivi) oppure a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi).

Il contratto di solidarietà è disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93, a sua volta modificata dall’articolo 6 del D.L. n. 404/96; in materia è poi intervenuto il D.M. n. 31445 del 20 agosto 2002, infine con circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti sui contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

Esistono sostanzialmente due tipologie di contratti di solidarietà: quello di tipo A, applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS e quello di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS.

Per i contratti di solidarietà per le imprese in regime di CIGS (L.863/84) o contratti di tipo A, la legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS, di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario per evitare il licenziamento degli esuberi. L'ammontare del trattamento di integrazione, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo è pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi e può essere prorogato per un massimo di 36 nelle aree del Mezzogiorno e per un massimo di 24 nelle altre aree.

Per i contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS o contratti di tipo B, con la legge 236/93 è stato esteso l'istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. La legge in questione prevede per il lavoratore di una zienda in difficoltà, al quale viene ridotto l'orario, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto non può superare i 24 mesi. In data 25 maggio 2004 è stata emanata la circolare n.20 concernente le procedure per la presentazione dell'istanza alla D.P.L. competente per territorio.


Lavoro a Chiamata (o Intermittente)

È una prestazione di lavoro svolta solo quando richiesto dal datore di lavoro.

Il lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call) è disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 e ss.mm.

È un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, rendendosi disponibile a rispondere alla “chiamata” di quest’ultimo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro a carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi, oppure per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali.

Il contratto di lavoro a chiamata può sempre essere stipulato per prestazioni rese da giovani di età inferiore ai 25 anni, o lavoratori di età superiore ai 45 anni, anche se pensionati, indipendentemente dal periodo di svolgimento e dal tipo di attività. Il contratto di lavoro intermittente è vietato nei soli casi tassativamente previsti dalla legge (art. 34), tra i quali la sostituzione di personale in sciopero. È stipulato in forma scritta. Datore di lavoro e lavoratore possono concordare in contratto il cosiddetto obbligo di disponibilità, a fronte del quale il lavoratore non può rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. Quale corrispettivo dell’obbligo di disponibilità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile. Nel caso in cui il lavoratore non sia tenuto a rispondere alla chiamata, avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità. In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.

Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.


Lavoro a Tempo Indeterminato

Il lavoro a tempo indeterminato è ritenuto il rapporto di lavoro normale e di base in tutte le nazioni che fondano, realmente, il loro sviluppo sociale sul lavoro (come riporta l’Art. 1 della nostra costituzione).

Questo tipo di rapporto presuppone l’assunzione senza scadenza e, teoricamente permanente, dopo un periodo di prova; il contratto, in forma scritta, regolamenta il rapporto tra dipendente e datore di lavoro stabilendo diritti e doveri di ognuno.

La normativa sul lavoro a tempo indeterminato fissa a 48 il numero massimo delle ore di lavoro ma i contratti nazionali di lavoro lo hanno abbassato a 40 ore nel settore Industria mentre a 36 nel Pubblico Impiego. Prima che il contratto diventi effettivamente a tempo indeterminato, l’azienda può effettuare un periodo di prova entro il quale il contratto può essere annullato da ambo le parti in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza. La durata della prova deve essere ben indicata nel contratto e deve comunque essere notificata al lavoratore nel momento della firma oppure in un momento precedente.

La durata massima del periodo di prova deve essere di: 15 giorni per gli operai; 1 mese per le categorie speciali; 2 mesi per gli apprendisti; 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie; 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria. È importante sapere che alcuni contratti collettivi danno la possibilità al lavoratore di completare il periodo di prova nel caso cui sia avvenuta una interruzione dovuta a malattia o infortunio. Purtroppo, chi viene ritenuto non idoneo durante il periodo di prova, e quindi viene licenziato, non ha il diritto di sapere perché l’azienda gli ha rifiutato l’assunzione.


Lavoro a Tempo Parziale o Part-Time

L'orario di lavoro è inferiore alle 40 ore settimanali.

Il lavoro part-time (o contratto di lavoro a tempo parziale) è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto all'orario di lavoro normale (full-time) previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo.

Il rapporto a tempo parziale può essere:

  • orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita all’orario giornaliero; 
  • verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno, ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno; 
  • misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.

Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato quindi può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo. Quindi ha diritto: alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se gli importi dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità saranno calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo debba avvenire secondo parametri più favorevoli per il lavoratore; allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno, quanto alla durata del periodo di ferie annuali, dei congedi di maternità e parentale, del trattamento di malattia e infortunio, ecc.


Lavoro a Termine o a Tempo Determinato

Il contratto a tempo determinato è quel contratto di lavoro subordinato a cui è apposto un termine di durata. L'apposizione del termine deve essere giustificata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo avanzate dal datore di lavoro.

Il lavoro a tempo determinato deve risultare da atto scritto, a meno che il rapporto di lavoro non sia puramente occasionale, ossia di durata non superiore ai dodici giorni.

Il contratto deve indicare il termine di durata: o direttamente, specificando la data di scadenza, o indirettamente, facendo riferimento a un evento futuro e certo al cui verificarsi il contratto si risolverà automaticamente.

Il contratto deve indicare le ragioni che giustificano il ricorso al tempo determinato.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata al lavoratore “entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”.

I contratti collettivi fissano i “limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto” concessi alle imprese.

La lavoratrice o il lavoratore a tempo determinato ha diritto alla parità di trattamento rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato.

La lavoratrice o il lavoratore a tempo determinato non ha diritto a quei trattamenti che siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine.

La lavoratrice o il lavoratore a termine ha diritto alla formazione necessaria in merito sia alla prevenzione dei rischi connessi alle mansioni di assunzione, sia alle possibilità di sviluppo professionale.

La lavoratrice o il lavoratore a termine ha diritto ad essere informato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa.

Non è previsto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato.

Non è previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, se non per i lavoratori stagionali e solo se stabilito dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore a tempo determinato può essere licenziato solo se ricorre una giusta causa, ossia una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.). Il lavoratore licenziato non ha diritto al preavviso.

Il lavoratore licenziato prima della scadenza del termine senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno secondo le regole di diritto comune.


Lavoro Nero o Irregolare

Impiega persone senza alcun contratto, né alcun vincolo formale.

L’espressione lavoro nero o lavoro irregolare, non ha in Italia una chiara definizione giuridica.

Le definizioni di lavoro nero sono state negli anni le seguenti:

- legge 28 luglio 2006, n. 248, (il c.d decreto Bersani) che ha all'art. 36-bis, comma 1, introdotto la sanzione per il "lavoro nero" stabilendo che è tale:

« ... l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. ».

Probabilmente tale definizione è stata tratta da art. L. 125-1 del Code du Travail (Codice del lavoro francese) che stabilisce cosa sia il lavoro illegale.

Cercando di dare una definizione più chiara alla locuzione lavoro nero, possiamo dire che:
  • Il lavoro nero o irregolare si riferisce ad un’attività lavorativa a scopo di lucro svolta in violazione delle prescrizioni legali.
  • Le varie tipologie di lavoro nero, dai lavori artigianali non svolti in orari di lavoro fino all'esercizio illegale esclusivo di un'attività eludendo il diritto fiscale, hanno in comune il fatto di sfuggire completamente o in parte alle tasse di diritto pubblico.
  • Il lavoro nero è l’insieme di mansioni svolte da un lavoratore, dipendente o autonomo, sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, perché non registrato presso i Centri per l'Impiego, presso gli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.).
  • Il lavoro nero quindi viola sempre la legge.
  • Chi svolge un lavoro in nero elude il diritto fiscale, ma anche il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto della concorrenza e il diritto in materia di stranieri.
  • Non scaturisce lavoro nero o irregolare il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali.

Le sanzioni legate al lavoro nero sono fissate dalla legge n. 248 del 2006 all’art. 36 bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 12.000 per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o altre documentazione obbligatoria, cui poi viene aggiunta una maggiorazione di € 150 per ogni effettiva giornata di lavoro irregolare.

La Corte costituzionale ha poi modificato tale legge ed ha affidato la competenza del lavoro nero alla Direzione provinciale del lavoro.

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la legge federale sulla lotta contro il lavoro nero, con cui gli organi di controllo possono applicare in modo più efficace le prescrizioni dei diversi testi di legge (p.es. in ambito fiscale, dei contributi sociali e del diritto in materia di stranieri) e di punire più severamente le violazioni.


Lavoro Ripartito (o Job Sharing)

Due lavoratori, a volte anche parenti, si impegnano ad adempiere ad un unico contratto.

Parlando di prestazioni lavorative con orario ridotto rispetto a quello previsto normalmente dal contratto collettivo, l'accento va posto anche su un particolare contratto di lavoro, diverso dal part-time, ma simile ad esso per quanto riguarda appunto l'assenza di tempo pieno: il lavoro ripartito.

Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. I prestatori si impegnano pertanto a coprire la prestazione lavorativa e possono determinare a tal fine discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro; possono modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, anche per sopperire all'impossibilità della prestazione da parte di uno dei due.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell'orario; il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d'attività svolta. Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente e almeno una volta alla settimana, dell'orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc.; la retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettuato.


Lavoro Somministrato

È il vecchio lavoro interinale e coinvolge tre soggetti: l'agenzia autorizzata che stipula un contratto, l'utilizzatore azienda pubblica o privata che necessita di una figura professionale, il lavoratore che la svolge. Il lavoro è "somministrato" quando la lavoratrice o il lavoratore vengono assunti da una agenzia di somministrazione che li invia a rendere la prestazione presso e a favore di un'altra impresa (o altro datore di lavoro non imprenditore).

L'agenzia di somministrazione può utilizzare qualsiasi modalità di assunzione prevista dall'ordinamento e, quindi, proporre alla lavoratrice o al lavoratore la conclusione di un contratto a tempo indeterminato o a termine; a tempo pieno o parziale o in altre forme previste dalla legge, con delle differenze nei casi in cui la lavoratrice o il lavoratore sia assunto per somministrazioni a tempo determinato o a tempo indeterminato.

L'impresa può richiedere all'Agenzia una somministrazione di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le agenzie di somministrazione di lavoro sono soggetti privati che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione ad esercitare tale attività previa iscrizione nel relativo albo nazionale.

Il contratto di lavoro stipulato dalla lavoratrice o dal lavoratore con l'agenzia è un normale contratto di lavoro subordinato. Se il contratto di lavoro è a tempo determinato si applicano i relativi requisiti formali e, salvo alcune eccezioni, la relativa disciplina sostanziale. L’agenzia può proporre alle lavoratrici o ai lavoratori anche altre tipologie contrattuali, ricorrendone i requisiti formali e sostanziali.

Ogni impresa - ma anche i datori di lavoro non imprenditori - può rivolgersi alle agenzie per ricorrere al lavoro somministrato. Il contratto che lega l'impresa all'agenzia di somministrazione è denominato contratto di somministrazione e deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.

L'impresa può ricorrere al lavoro somministrato a tempo determinato, solo per far fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, solitamente esemplificate dalla contrattazione collettiva

L'impresa può ricorrere al lavoro somministrato a tempo indeterminato solo per le causali di ammissibilità previste dalla legge o dalla contrattazione di livello nazionale o territoriale.


Voucher o Buoni Lavoro

Certificato che può essere speso per “affittare” un lavoratore e affidargli a tempo una determinata funzione.

La formula dei voucher è una particolare modalità di prestazione lavorativa introdotta con la legge Biagi, ed è stata pensata per la gestione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Applicati inizialmente per le attività agricole di carattere stagionale (la prima esperienza significativa è stata la vendemmia del 2008) poi a tutte le attività agricole, anche non stagionali, i voucher si sono estesi via via a nuovi soggetti e diversi tipi di attività. All'origine di questa formula vi è la necessità di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario: far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando, al contempo, i lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. I voucher garantiscono, infatti, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

Così regolati, i buoni lavoro assicurano vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Il committente (datore di lavoro) può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore (lavoratore) può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. In particolare, i prestatori possono svolgere attività di lavoro fino al guadagno di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare, mentre, nel caso di cassintegrati o lavoratori in mobilità, il limite è di 3.000 euro. A commissionare il lavoro possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli e, in alcuni casi, enti senza fini di lucro ed enti pubblici.

Altre informazioni sono consultabili sul nostro articolo su Voucher e Buoni Lavoro per Studenti.

Collegato Lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 il famoso collegato lavoro, che impone a tutti anche ai titolari di contratti in corso d'opera di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni. Una scadenza che, da adesso, si applicherà ai contratti di lavoro a tempo determinato, interinale, alle collaborazioni e alle altre forme di precariato, senza eccezioni. Una norma, come ha più volte sottolineato la CGIL, che colpisce soprattutto i precari che attendono un eventuale rinnovo. Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, come ha più volte sottolineato il sindacato, una norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità, a cui si aggiunge la gravità della retroattività.-

La CGIL ricorda, infine, che I contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da da irregolarità, devono quindi essere contestati per iscritto entro I sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa I termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare davanti a un giudice per riaffermare il diritto.-

Il prestatore di lavoro può decidere se ricorrere all’arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia.

La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Il lavoratore, quindi, potrà scegliere tra arbitro e giudice in caso di lite nascente in corso di rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento, la cui impugnazione rimarrà di “competenza” del giudice ordinario: nella ipotesi di licenziamento invalido, lo stesso potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori