giovedì 10 ottobre 2019

Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale

Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale


1) LIBRETTO FAMIGLIA 
Per le persone fisiche:

È un nuovo strumento che serve a pagare prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici come pulizia, manutenzione. Ma anche servizi di baby-sitting, nidi privati e pubblici, assistenza a bambini, anziani, ammalati, disabili e per lezioni private. Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un’ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

ATTIVAZIONE:
È possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale.


COMUNICAZIONE INPS
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione all’Inps con i dati del lavoratore, le informazioni sull’attività da svolgere e il compenso, almeno un’ora prima della prestazione ma la conferma dovrà essere inviata solo entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa. Il lavoratore riceverà la notifica attraverso sms o posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo il datore di lavoro dovrà comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività programmata. In assenza di revoca l’Inps procederà al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi e dei premi assicurativi.

PAGAMENTO COMPENSI
Sia per il Libretto famiglia che per il Contratto di prestazione occasionale, l’Inps provvede al pagamento del compenso al lavoratore il 15 del mese successivo.

LIMITI
Sia il lavoratore, sia la famiglia che lo retribuisce con i titoli di pagamento contenuti nel libretto, sono tenuti a rispettare dei limiti economici, con riferimento all’anno di svolgimento della prestazione:
a) Massimo 2.500 euro per il complesso delle prestazioni rese dal prestatore verso lo stesso utilizzatore.-
b) Massimo 5.000 euro di importi percepiti dallo stesso lavoratore, considerati tutti gli utilizzatori (ad esempio se un lavoratore sostituisce l’assistente familiare per tre diverse famiglie, non potrà percepire più di 5.000 euro).-

c) Massimo 5.000 euro per ogni utilizzatore, considerati più lavoratori (esempio: una famiglia che utilizza il libretto per piccoli lavori di giardinaggio, per le ripetizioni dei figli e per l’assistenza saltuaria a un anziano, non può superare tale soglia.-          

2) CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Per Imprese e professionisti

Il Contratto di Prestazione Occasionale è una prestazione lavorativa che non può essere acquisita da soggetti con i quali l’impresa o il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Possono accedervi anche le amministrazioni pubbliche per: 1) progetti speciali a favore di categorie svantaggiate; 2) lavori di emergenza per eventi naturali improvvisi; 3) attività di solidarietà in collaborazione con enti o associazioni; 4) manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative. L'utilizzo deve avere natura temporanea ed eccezionale.

ATTIVAZIONE
Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.

TETTO
Viene stabilito un compenso limite di 5 mila euro l’anno a singola impresa mentre ciascun lavoratore potrà ricevere fino a 2.500 euro l’anno dallo stesso datore di lavoro, per un massimo di 4 ore continuative al giorno per prestazione. Il limite di durata per i privati è di 280 ore l’anno oltre il quale il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno indeterminato. Il compenso minimo orario è pari a 9 euro.

VALORE
Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all’importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata) e 12,28 euro lordi. Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
L’impresa versa alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali di 2,97 euro pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail di 0,31 euro pari al 3,5%.

DIVIETI
Non possono ricorrere le imprese con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato e non solo quelle agricole, ma anche edilizie. Possono accedervi tutti i lavoratori ma i compensi sono computati in misura del 75% dell’importo qualora il lavoratore sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, o un giovane under 25 iscritto all’università o comunque a scuola, o un disoccupato (che percepisce l’indennità) o un percettore di sostegni al reddito.

DIRITTI
Il lavoratore ha diritto all’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e a quella contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, e alla tutela della salute e della sicurezza.

FISCO
Il compenso percepito dal lavoratore è esente da imposizione fiscale, non incide sul suo stato di disoccupato ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.




Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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lunedì 30 settembre 2019

Pensione Anticipata per Commercianti in Crisi

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.
Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

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La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività Commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di 501,38 euro al mese per gli Agenti, e i Commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.


pensione anticipata per cessazione anticipata di attività

L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di 501,38 euro al mese.

La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in Legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anticrisi).


Destinatari

Destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, anche gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Le persone devono svolgere le seguenti attività:
  • Commercio al minuto in sede fissa. 
  • Somministrazione di alimenti e bevande.
  • Commercio su aree pubbliche (ambulanti). 
  • Agenti/rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni:

È necessario che gli interessati che abbiano cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS. Sono necessari altresì:

  • La cessazione definitiva dell'attività
  • La riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto); 
  • La cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese
  • La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  • La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio


Incompatibilità del beneficio


L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'INPS deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.


Misura, durata e modalità di erogazione

L'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che l'indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l'assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.

Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.


Pensione di vecchiaia

Al termine del periodo gli interessati avranno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia. Perciò presentando la relativa domanda, potranno avere la pensione senza intervalli di tempo: infatti terminerà l'indennizzo e comincerà la pensione.

La pensione di vecchiaia, riconosciuta a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi, sarà calcolata sui contributi effettivamente versati, ai quali l'INPS aggiungerà i periodi di indennizzo, dato che essi danno diritto all'accredito gratuito dei contributi figurativi. Perciò chi ha versato, per esempio, 30 anni di contributi, avrà la pensione calcolata su 33 anni.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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sabato 22 giugno 2019

A chi si rivolge

Lo scopo di questo blog è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale per lavoratori e pensionati.

Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.


Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.

Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.-

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC.

Si ringraziano in particolare:  
Dalila Fiorani, Paola Belelli ed Egidia Vallorani per la parte fiscale (CAAF - CGIL),
Rossella Marinucci e Daniele Principi per la parte contratttuale (Uff. Vertenze - CGIL),  
Barbara Meo, Elisabetta Coccetti e Tamara Breccia per la parte previdenziale (INCA - CGIL),
Matteo Ferretti  per la parte dedicata all'immigrazione (INCA - CGIL),
Mario Grassetti per informazioni varie (SPI - CGIL)


Amministratori del blog: Giampiero Censori, Gianfranco Censori e Giuseppina Eleonori

BADANTI E COLF 
MINIMI SALARIALI ANNO 2019:
Livello A   Conviventi paga mensile euro    636,20 -  Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro    751,88 -  Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B   Conviventi paga mensile euro    809,71 -  Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro    867,55 -  Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C   Conviventi paga mensile euro    925,40 -  Non conviventi paga oraria euro 6,47
Livello CS Conviventi paga mensile euro    983,22 -  Non conviventi paga oraria euro 6,82
Livello D   Conviventi paga mensile euro 1.156,72.-  Non conviventi paga oraria euro 7,87
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.214,56 -  Non conviventi paga oraria euro 8,21
Presenza notturna livello unico euro 668,01.-
Assistenza notturna
Livello BS  Assistenza a persone autosufficienti euro 997,67.-
Livello CS  Assistenza a persone non autosufficienti (non formato)  euro 1.130,70.-
Livello DS  Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.396,77.-
Vitto e alloggio                      valore giornaliero        valore mensile
Pranzo e prima colazione       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Cena                                       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Alloggio                                 euro 1,69 x 26            euro   43,94.-
Totale                                      euro 5,61 x 26            euro 145,86.-

CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,43 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,43 0,36)                
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,61 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,62 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 1,96 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,97 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,04 (0,26)        
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,52 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,53 (0,36)                            
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,72 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,73 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 2,10 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 2,11 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,11 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,12 (0,26)        

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


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Minimi salariali anni 2018


LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A629,154,57
AS743,555,39
B800,745,72
BS857,946,06
C915,466,40
CS972,336,74
D1.143,917,78
DS1.201,118,12

Presenza notturna livello unico euro 660,61
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 986,62
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.118,18 - (7,26 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.381,30 - (8,75 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,93 x 2650,18
Cena1,93 x 2650,18
Alloggio1,67 x 2643,42
Totale5,53 x 26143,78



Minimi salariali anni 2017

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A625,154,54
AS738,825,36
B795,655,68
BS852,486,02
C909,336,36
CS966,156,70
D1.136,647,73
DS1.193,478,07


Presenza notturna livello unico euro 656,41
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 980,35
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.111,07 - (7,21 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.375,52 - (8,69 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,9157,30
Cena1,9157,30
Alloggio1,6649,80
Totale5,48164,40

CONTRIBUTI ORARI DEL 2018

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,41 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,42 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,60 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,71 

  • con CUAF Contributo orario euro 1,94 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,95 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,02 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,03 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,71 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,70 

  • con CUAF Contributo orario euro 2,07 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,08 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,10 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,10 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

CONTRIBUTI ORARI DEL 2017

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,39 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,40 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,57 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,93 (0,48)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,01 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,02 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,49 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,50 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,68 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 2,05 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,06 (0,48)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,08 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,09 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari







martedì 14 maggio 2019

Ferie, permessi e malattia

FERIE

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore; un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.-
Le ferie maturate e non godute non si perdono; possono essere differite nel tempo o, solo nei casi di legge, retribuite con una indennità sostitutiva.-
La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-
In genere le ferie si maturano nel corso dell'anno solare; un lavoratore che abbia lavorato tutto l'anno nella stessa azienda avrà diritto a tutti giorni di ferie stabiliti dal contratto nazionale applicato.-

Un lavoratore che invece abbia iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di giorni in proporzione ai mesi di servizio prestati.-
Qualora a fine anno solare risultassero dei giorni di ferie maturate ma non godute, le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente tale scadenza.-

Con circolare n. 8 dell'8 marzo 2005 il Ministero del lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.-
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire ovviamente condizioni di miglior favore per i lavoratori; infatti quasi tutti i contratti prevedono un periodo superiore rispetto alle quattro settimane.-
  

INFORTUNIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova infortunato, il contratto non viene prorogato, ma l'INAIL corrisponde comunque l'indennità fino al termine dell'infortunio.-

MALATTIA

L'indennità di malattia è la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.

Spetta agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai giovani assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori parasubordinati, e agli apprendisti.

Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

VISITE DI CONTROLLO O VISITE FISCALI

Dipendenti privati:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

Dipendenti pubblici:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici degli Enti preposti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato.

L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%. In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.
Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) se è lavoratore dipendente oppure direttamente con accredito sul c/c bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, se si tratta di lavoratore parasubordinato, agricolo, disoccupato o sospeso, stagionale.

MALATTIA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova in malattia, il datore di lavoro non ha l'obbligo di prorogarlo; quindi alla scadenza cessa ogni tipo di indennità e tutela per il lavoratore.-

MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La malattia intervenuta durante il periodo di prova, ne sospende il corso fino alla guarigione, e allunga i tempi del periodo di prova stesso; il recesso in quel caso è legittimo ma è inefficace fino al termine della malattia, e del periodo di prova contrattuale, aumentato dei giorni di malattia.-
Naturalmente la malattia deve essere portata immediatamente a conoscenza del datore di lavoro con certificato medico.-
In pratica, per esempio, se per un livello di un qualsiasi CCNL è previsto un periodo di prova di 2 mesi e nel periodo di prova si è avuta un'assenza per malattia di 15 giorni, il periodo di prova effettivo diventa di 2 mesi e 15 giorni.-
Questo significa che il datore di lavoro si riserva 15 giorni di tempo in più per decidere la trasformazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, e il dipendente può richiedere 15 giorni di tempo in più per dimostrare le proprie capacità e competenze.-

MALATTIA DURANTE LE FERIE

L'INPS ha dettato una normativa in materia; in generale la malattia durante le ferie le sospende, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che il lavoratore poteva comunque fruire delle ferie.-
Se ti viene la febbre, se vieni ricoverato in ospedale, ecc., è dimostrabile che, in quelle condizioni, tu non puoi continuare le vacanze, quindi le ferie debbono essere sospese.-
Se invece hai un forte mal di testa, stress, ecc. , le ferie non vengono interrotte, anzi sono utili per farti guarire.-
In ogni caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente la sopravvenuta malattia, in modo che il datore di lavoro possa eventualmente mettere in atto i suoi controlli.-

PERMESSI RETRIBUITI (ROL)

Oltre alle ferie, in genere, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano anche ogni anno un certo numero di ore lavorative, che sono appunto Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro), che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore.-

PERMESSI PER LUTTO FAMILIARE

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

RICORRENZE FESTIVE

Agli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:
01) La domenica
02) Il 1° giorno dell'anno
03) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno di Pasqua
05) Il giorno di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25 aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1° maggio (festa del lavoro)
08) Il 2 giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno 26 dicembre
Il giorno di ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità produttiva
Quando la festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo), i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione fissa.-

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per gli effetti della legge 5 marzo 1977 n° 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili le festività religiose:
1) San Giuseppe (marzo)
2) Ascensione (maggio)
3) Corpus Domini (giugno)
4) Santi Pietro e Paolo (giugno)
In sostituzione delle 4 Ex Festività i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
La celebrazione delle 2 Festività Nazionali del 2 Giugno (festa della Repubblica) e 4 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale), sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.
Il trattamento economico di dette 2 festività sarà quello previsto per le festività cadenti in domenica ( 6,67 ore o 1/26)
Con la legge del 20 novembre 2000 n° 336, a partire dal 2001 è stata ripristinata la Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, pertanto detta festività si va ad aggiungere alle Festività al precedente paragrafo.



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domenica 7 aprile 2019

Tempi di conservazione documenti

Documenti fiscali, scontrini, bollette e ricevute di pagamento hanno una data di scadenza; devono cioè essere conservati per un certo numero di anni, ed essere esibiti in caso di richiesta. Chi se ne libera troppo in fretta, potrebbe essere costretto a pagare nuovamente, soprattutto se si tratta di tasse.

I termini di prescrizione più comuni che interessano le famiglie sono i seguenti:

Affitto e spese condominiali;
Le ricevute dell'affitto e delle spese condominiali vanno conservate per almeno 5 anni, anche se è consigliabile custodirle più a lungo possibile.-

Assicurazioni;
Le quietanze delle polizze vanno conservate per 1 anno dalla scadenza, (salvo diversi tempi previsti dal contratto), e per 5 anni se usate ai fini fiscali, (spese detraibili).-

Atti notarili;
Gli atti notarili vanno conservati per sempre.-

Bollette domestiche;
Le bollette delle utenze (luce, telefono, gas e acqua), devono essere conservate per 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.-

Bollettini ICI;
I bollettini dell'ICI devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere fatto il pagamento o a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.-

Canone TV;
Per il pagamento del canone TV la prescrizione è di 10 anni.-

Cedolini Stipendio;
I cedolini dello stipendio sono documenti preziosi che vanno tenuti in un cassetto per tutta la vita. Molto spesso, a distanza di decenni, si rivelano l'unico modo per provare un rapporto di lavoro dipendente. Attenzione, nelle aziende con più di 15 dipendenti la possibilità di contestare i conteggi si prescrive dopo cinque anni. Nelle società con meno di 15 persone invece i documenti perdono valore solo dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I cedolini paga possono invece tornare utili fino a dieci dopo l'inizio del trattamento pensionistico. I cedolini Inps o di qualsiasi ente previdenziale vanno conservati per dieci anni dopo il pensionamento.-

Estratti conto bancari e postali;
Vanno conservati per 10 anni.-

Fatture di professionisti e artigiani;
Le fatture di avvocati, commercialisti, idraulici, elettricisti, meccanici ecc., vanno conservate per almeno 3 anni.-

Modello Unico, Mod. 730 e CUD;
La documentazione deve essere conservata per almeno 6 anni. Infatti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, gli uffici possono fare accertamenti. La documentazione di Unico 2004 o 730/2004, inerente i redditi del 2003, per esempio dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2009. Non vanno comunque cestinate le carte del modello Unico nella cui dichiarazione risultino imposte a credito; ma vanno conservate fino a quando non si è ottenuto il rimborso dall'Agenzia delle Entrate.-

Multe stradali;
I pagamenti delle multe stradali vanno tenuti nel cassetto per almeno 5 anni.-

Mutui;
Le quietanze delle rate vanno conservate per 10 anni.-

Rette scolastiche ed iscrizione a corsi sportivi;
Le ricevute vanno conservate per 1 anno, o per 5 anni se usate ai fini fiscali, come spese detraibili.-

Ricevute alberghi e pensioni;
Le fatture o ricevute di alberghi e pensioni vanno conservate per almeno 6 mesi-

Ricevute di spedizionieri o trasportatori;
Le ricevute vanno conservate per 1 anno se il trasporto avviene in Europa, o 18 mesi se il trasporto avviene fuori Europa.-

Scontrini;
Gli scontrini, se valgono come garanzia, vanno conservati per tutta la durata della stessa, (2 anni è la durata ufficiale della garanzia). Se riguardano l'acquisto di medicinali, portati in detrazione nella denuncia dei redditi, scatta il quinquennio previsto per la documentazione fiscale.-

Tassa di circolazione;
La tassa di circolazione (o bollo auto), deve essere conservata per 5 anni dalla scadenza, anche se l'auto è stata venduta.

Tassa sui rifiuti;
Le ricevute della Tarsu, (nettezza urbana), vanno conservate per 10 anni.-

Tosap;
Tosap, (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), devono essere conservati almeno 5 anni.-

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martedì 2 aprile 2019

Esenzione dal Ticket

Sono molti i cittadini che sono esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini:

Esenzione ticket per donne in gravidanza

L'esenzione è limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10-09.98: Tutela della maternità.-
L'esenzione per gravidanza è ottenibile se muniti del tesserino rilasciato dai Servizi della ASL (es. Consultori familiari) della ASL.-


Esenzione per reddito e/o per fasce di età

È esenzione totale e riguarda:
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico
  • Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e loro familiari, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulterori 516 euro per ogni figlio a carico.-
Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.-
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.-

Esenzione per invalidità

L' esenzione totale riguarda:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1a alla 5a categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi civili superiori ai 2/3
  • Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
  • Ciechi e sordomuti
  • Grandi invalidi per servizio 1a categoria invalidi per servizio dalla 2a alla 5a categoria
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)
Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status:
  • Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria
  • Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato presso gli appositi sportelli A.SL. dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al S.S.N. e della documentazione inerente la specifica patologia.-

Esenzione per patologie croniche e/o invalidanti

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o staus, riguarda cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n. 329.
Il Tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti (tesserino giallo a validità annuale), viene rilasciato presso gli sportelli A.S.L. presentando: documento di identità valido, codice fiscale, Documento di iscrizione al S.S.N., certificazione specialistica, attestante la patologia, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate (presidi ospedalieri o poliambulatori)

Esenzione ticket per patologie rare

Esenzione limitata a: indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica, effettuate presso i presidi della Rete; tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare.
Il tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie rare (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato a vista, presso gli sportelli A.S.L. presentando la seguente documentazione: documento di riconoscimento valido, codice fiscale, documento d'iscrizione al S.S.N., certificazione rilasciata dei Centri della rete per le malattie rare o da strutture sanitarie pubbliche o accreditate.-

Altre esenzioni

  • Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, (cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)- esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Donatori di sangue – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
  • Donatori di organi e tessuti – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio – esenzione totale
  • Cittadini sottoposti a restrizione delle libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99) – esenzione totale
  • Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche – esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
  • Prevenzione dei tumori femminili e del colon – retto – prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (+ di 45 anni) (L. n. 388 del 23.12.2000) – esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto – esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

Decreto legge n. 98 del 15 luglio 2011

Nuovi ticket
A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono introdotti i seguenti ticket:
10 euro - Specialistica e diagnostica (visite specialistiche e analisi mediche, da cui sono esenti gli anziani e gli affetti da particolari patologie
25 euro - Codice bianco al pronto soccorso
10 euro - Facoltativo per le regioni sulle ricette
Le regioni (che già hanno applicato forme di compartecipazione per queste prestazioni) possono evitare l'applicazione dei ticket mediante il ricorso a fondi propri o ad altre differenti forme di compartecipazione.-
Saranno le regioni che presentano situazioni di disavanzo a dare applicazione ai ticket, mentre quelle “virtuose” si avvarranno di mezzi propri, risparmiando i cittadini.- 


Le Tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell'art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.-
E02 = Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.-
E03 = Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.-
E04 = Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.- 

DAL 1 GENNAIO 2013 ENTRANO IN VIGORE LE ESENZIONI REGIONALI

E13: lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
I cittadini interessati a queste nuove esenzioni sono tenuti ad autocertificarsi presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione.
Non sono modificate le altre esenzioni, sia regionali che nazionali. In particolare permane l’esenzione E02, relativa a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si ricorda che l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.Si precisa che saranno svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini. 



Elenco delle esenzioni totali ticket

C01: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02: Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03: Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04: Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06: Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01: Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01: Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01: Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01:Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02: Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.-

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martedì 19 febbraio 2019

Reddito di Cittadinanza - Pensioni di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per il Reddito di Cittadinaza.

Richiesta:

La richiesta del Reddito di Cittadinanza dovrà essere presentata agli uffici postali utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Inps; la domanda potrà essere inviata online o anche rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps. All’atto della domanda bisognerà presentare anche la DSU a fini ISEE.
Una volta ricevuta la domanda l’Inps ha tempo 5 giorni per valutare il possesso dei requisiti richiesti
utilizzando le banche dati a disposizione; in caso di accettazione della richiesta, il beneficio economico sarà erogato attraverso la carta RdC.
Si tratta di una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese dell’erogazione; sono vietate, inoltre, le spese per beni e servizi riferiti al gioco d’azzardo o che portano alla ludopatia.


Requisiti:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro UE. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) avere un ISEE inferiore a 9.360€;
4) avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni
componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) avere un reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto (clicca qui per la formula per calcolare il reddito familiare);
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza, invece:
a) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi
precedenti alla richiesta del RdC, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni (clicca qui per approfondire);
b) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
c) i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
d) nuclei familiari dove uno dei componenti risulti essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).

Gli importi del reddito di cittadinanza 

Il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso; varia, infatti, in base alla situazione economica della famiglia che lo richiede. Nel dettaglio, come specificato nell’articolo 3 del decreto, il beneficio economico si compone di due differenti elementi:
integrazione fino a 6.000€ (annui) del reddito familiare;
integrazione pari all’ammontare del canone annuo di locazione (fino ad un massimo di 3.360€ annui) per le famiglie che sono in affitto. È prevista poi un integrazione (ma fino ad un massimo di 1.800€ annui) per i nuclei familiari che risiedono in un’abitazione di proprietà ma per la quale è stato contratto un mutuo.
Per quanto riguarda l’integrazione del reddito familiare in presenza di più componenti questo viene
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero:
+0,4 per ogni componente familiare maggiorenne successivo al primo;
+0,2 per ogni componente minorenne.
Questo può essere incrementato fino ad un massimo del 2,1.
Il beneficio economico complessivamente non può superare i 9.360€ annui, ossia i famosi 780€ mensili (anche questa soglia va moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Questo, invece, non può essere inferiore ai 480€ annui (clicca qui per le istruzioni per il calcolo del reddito di cittadinanza).

Pensioni di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per le Pensioni di Cittadinanza.

Richiesta:

La richiesta - come si legge nell’articolo 5 del decreto - dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda messo a disposizione dall’Inps.
La domanda potrà essere presentata utilizzando la modalità telematica (che verrà specificata in un
secondo momento) oppure rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati dall’Inps.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps ha cinque giorni di tempo per analizzarla: nel caso la richiesta
venga accolta, la pensione di cittadinanza verrà erogata dal mese successivo su una carta elettronica.
Questa carta può essere utilizzata per gli acquisiti (ma non per qualsiasi tipo di attività che abbia a che fare con il gioco d’azzardo); inoltre, si può prelevare contante ma fino ad un massimo di 100€ al mese.

Requisiti

Partiamo con l’analizzare i requisiti della pensione di cittadinanza. In primis, come anticipato, è
necessario che il nucleo familiare per il quale se ne fa richiesta sia composto esclusivamente da persone Over 67.
1) essere cittadini italiani, o in alternativa di uno Stato membro UE. La pensione di cittadinanza spetta anche agli stranieri, purché in possesso del regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) ISEE inferiore a 9.360€;
4) patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) reddito familiare non superiore a 7.560€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo
familiare sia in affitto.

Cosa spetta:

Ai nuclei familiari che soddisfano i suddetti requisiti spetta un beneficio economico che - come descritto dall’articolo 3 del decreto - si compone di due parti:
integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento della soglia annua di 7.560€;
integrazione pari all’ammontare annuo del canone di locazione (per i nuclei familiari che vivono in
affitto) fino ad un massimo di 1.800€.
Complessivamente potrebbe spettare un’integrazione del reddito fino al raggiungimento di 9.360€;
mensilmente, quindi, l’interessato ha diritto ad un massimo di 780€. In ogni caso, l’integrazione non può essere inferiore ai 480€ annui.
L’importo dell’integrazione, però, viene aumentato in caso di nuclei familiari numerosi; nel dettaglio, per ogni persona maggiorenne successiva alla prima si applica un parametro della scala di equivalenza pari a 0,4. Quindi, nel caso di una coppia di Over 65, l’importo massimo dell’integrazione è di 1.092€ al mese, 13.104€ l’anno.
È bene sottolineare, comunque, che il parametro di scala di equivalenza complessivo non può essere
superiore a 2,1. Quindi, in caso di nuclei familiari numerosi - purché composti esclusivamente da Over 65
- l’importo massimo della misura è di 1.638€ al mese, 19.656€ l’anno.

Durata e decorrenza

Per quanto riguarda la durata della pensione di cittadinanza, questa viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il beneficiario soddisfa i suddetti requisiti, per un massimo di 18 mesi. Scaduto questo termine si può chiedere il rinnovo del beneficio.
Il contributo, invece, è riconosciuto per dodici mensilità e decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!