lunedì 21 ottobre 2013

Modello RED

Il Modello reddituale (Modello RED) è una dichiarazione che permette all’INPS di verificare se esistono i presupposti per corrispondere ai contribuenti le pensioni agevolate vincolate al reddito.

Alcune prestazioni previdenziali e assistenziali sono corrisposte in un importo che varia in relazione all’ammontare dei redditi posseduti dal pensionato e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli.

Le prestazioni previdenziali e assistenziali legate ai redditi sono, per esempio:
  • le integrazioni al trattamento minimo;
  • le maggiorazioni sociali sulle pensioni;
  • gli assegni di invalidità;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le prestazioni per invalidità civile;
  • la somma aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.L. 2/7/2007 (quattordicesima).

La scadenza è il 28 febbraio 2015, entro la quale i pensionati invalidi civili e chi ha la pensione sociale o l’assegno sociale devono dichiarare all’INPS la loro particolare situazione.

Chi sono gli interessati e cosa devono dichiarare:
  • Le persone che hanno l’assegno mensile per invalidità parziale devono dichiarare se lavorano o non lavorano. Perché se il reddito supera i limiti di reddito indicati dalla legge si perde la prestazione.
  • Le persone con indennità di accompagnamento devono dichiarare se sono o no ricoverate gratis. Perché il ricovero gratuito fa perdere l’accompagno.
  • I titolari di pensione sociale e di assegno sociale devono dichiarare se sono residenti in Italia in modo stabile e continuativo e i titolari di assegno sociale, in aggiunta, se sono ricoverati gratis presso qualche istituto e se pagano la retta.
  • Se si tratta di disabili intellettivi o minorati psichici basta inviare un certificato medico che attesti la condizione patologica degli interessati.

Le dichiarazioni vanno trasmesse solo per via telematica collegandosi direttamente al sito INPS (a condizione che si abbia il codice personale PIN). Per chi non è esperto, sono a disposizione gratuita i CAF e i professionisti abilitati e convenzionati con l’INPS, ai quali si deve consegnare la lettera INPS nella quale è riportato il codice a barre dell’interessato. Chi non risponde costringe gli uffici a bloccare il pagamento della pensione.-

REDDITI DA PENSIONE

Devono e essere integrati solo per le ulteriori prestazioni estere eventualmente percepite dal pensionato nel corso dell’anno richiesto:

Devono essere indicati per ogni trattamento pensionistico:
  • l’importo, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali;
  • il numero dei mesi di percezione della pensione;
  • lo Stato estero e l’Ente che eroga il trattamento pensionistico.
Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.


REDDITI NON PENSIONISTICI

Se il pensionato ha conseguito altri redditi, deve indicare i redditi conseguiti nell’anno richiesto:
  • in paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella valuta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
  • in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

I redditi devono essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:
  • da lavoro dipendente;
  • da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
  • da immobili (esclusa la casa di abitazione);
  • da capitali;
  • arretrati riferiti ad anni precedenti (compresi eventuali arretrati di pensioni estere riferiti ad anni precedenti);
  • rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
  • redditi assistenziali. 

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

sabato 12 ottobre 2013

Scelta di destinazione del TFR

Entro il 30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se tale data è successiva al al 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti sono stati o saranno chiamati ad effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando ed hanno diverse possibilità.

Ecco l'elenco delle possibili scelte.

  • MANTENERE IL TFR PRESSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO (Modalità Esplicita)
    Se l'azienda ha almeno 50 dipendenti l'intero TFR maturando viene trasferito dal Datore di Lavoro ad uno speciale Fondo presso l'INPS, se l'azienda ha invece meno di 50 dipendenti il TFR rimane in Azienda; In entrambi i casi comunque il TFR conserva le stesse caratteristiche precedenti (rivalutazione legale, anticipazioni dopo almeno otto anni per spese mediche o acquisto prima casa e pagamento integrale, da parte dell'azienda, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE
    Il fondo pensione negoziale è costituito dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni imprenditoriali che insieme danno vita ad un fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori di quel contratto; quindi è stato creato o si sta creando un fondo per ogni categoria, l'adesione è pertanto collettiva; solo in questo caso il Datore di lavoro versa la sua quota.
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE APERTO
    Il fondo pensione aperto viene promosso da Banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di intermediazione mobiliare e Assicurazioni e l'adesione può essere sia collettiva che individuale.
  • SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA INDIVIDUALE (PIP)
    La polizza individuale (o PIP) può essere un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali cioè una polizza individuale pensionistica o altre forme individuali previdenziali.
  • SILENZIO ASSENSO (Modalità Tacita)
    Se non esprimiamo alcuna scelta, con il silenzio assenso, acconsentiamo al trasferimento del TFR ad un fondo Pensione Contrattuale, se esiste, oppure, in assenza, ad un fondo residuale appositamente costituito all'INPS (FONDINPS).


PROFILO FISCALE

Il trattamento fine rapporto è soggetto a tassazione separata (in generale si applica l'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito), l'aliquota minima è del 23%; Dal 1° gennaio 2007 invece, le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo pensione, in forma di capitale e rendita, per la parte imponibile sono tassate nella misura del 15% che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%; l'aliquota applicata potrà quindi scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.


INIZIO LAVORO PRIMA DEL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993, se decide di aderire, può trasferire al fondo il 100% del TFR maturando oppure la quota minima prevista dal fondo negoziale al quale si aderisce, se non prevista dal CCNL il 50% del TFR da maturare.

INIZIO LAVORO DOPO IL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 29 aprile 1993 deve, se decide di aderire, trasferire al fondo il 100% del TFR maturando, (non può trasferire una quota minore).-



COSTI E RENDIMENTI

I Fondi Negoziali costano di meno di quelli aperti e dei P.I.P. perché non hanno fini di lucro, non hanno i costi della rete commerciale, le commissioni di gestione finanziaria sono contenute al minimo e in parte sono a carico delle Imprese.


ANTICIPAZIONI TFR

I Fondi negoziali prevedono anticipazioni fino al 75% della della posizione individuale maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni per sé, per il coniuge o i figli e dopo otto anni di iscrizione al fondo fino al 75% della posizione individuale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze.


RISCATTO TFR

Il riscatto può essere effettuato nella misura del 100% della posizione maturata, in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi, nel caso di invalidità permanente, in caso di decesso (agli eredi), mentre da 12 a 48 mesi di inoccupazione può richiedere il 50% del maturato.


PENSIONE INTEGRATIVA

Si ha diritto alla pensione integrativa all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione complementare.-

Se il lavoratore aderisce ad un fondo negoziale oltre alla quota del TFR maturando può versare un ulteriore contributo ad esempio dell'1% della retribuzione annua lorda ed in tal caso il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo pari alla stessa percentuale dell'1%.

La quota del TFR versato + il contributo ulteriore del lavoratore + il contributo ulteriore del datore di lavoro + la rendita annuale del fondo creano un montante individuale e personale, che si accumula anno su anno, sul quale alla fine, in base ad appositi parametri verrà calcolata la pensione integrativa.


PRESTAZIONE

L'iscritto, al momento del pensionamento, può richiedere di ricevere oltre alla rendita vitalizia anche una parte come liquidazione in capitale fino al 50% del capitale accumulato.

Se convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% del montante maturato , l'importo della della pensione complementare risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere l'intera prestazione in capitale.


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TFR

Il TFR è una quota che viene accantonata ogni anno al 31 dicembre pari al 7,4% o 1/13,5 della retribuzione annua complessiva.

Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare nell'anno in corso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti al tasso fisso pari all'1,5% + un tasso variabile pari al 75% dell'aumento del costo della vita ISTAT.

Informazioni più complete sono reperibili sul nostro articolo TFR - Trattamento di Fine Rapporto.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

mercoledì 2 ottobre 2013

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

MALATTIA O INFORTUNIO?

Il nostro sistema di tutela sociale prevede due canali di assicurazione distinti ed autonomi per la tutela di eventi di invalidità, morte e malattia. Per quanto riguarda la malattia, di competenza delll'INPS, l'assicurazione obbligatoria prevede il versamento da parte del datore di lavoro e del lavoratore di un contributo di natura prettamente previdenziale, mentre per quanto riguarda l'INAIL solo il datore di lavoro deve versare un premio assicurativo, il cui ammontare dipende dalla pericolosità della lavorazione svolta e dal valore della retribuzione o reddito. Più eventi di infortuni e/o malattie professionali il datore di lavoro denuncia, e più il premio assicurativo aumenta. Da qui si evince l'interesse del datore di lavoro affinché in azienda ci siano il minor numero possibile di infortuni e/o malattie professionali.

Una volta stabilito che un infortunio è avvenuto in occasione di lavoro e/o la malattia non sia di natura extra – lavorativa, ma causata invece delle lavorazioni a cui si è addetti o dalle sostanze che si utilizzano, è estremamente importante che il lavoratore si rivolga all'Ente preposto per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), e non all'INPS perchè:
  • Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negli orari 10/12 e 17/19
  • Ha problemi in caso di ricaduta o postumi non rilevati subito
  • Ha i medicinali gratuiti ed esenti anche da tiket se inerenti l'infortunio
  • Non incide sul periodo massimo di malattia indennizzabile

INAIL

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali.
L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

IPSEMA

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione per Infortuni e Malattie Professionali per il settore marittimo.

INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio è un evento avvenuto:
  • per causa violenta
  • in occasione di lavoro
  • e che determina una inabilità al lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro.
Appena ne ha ricevuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 2 giorni la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.

INFORTUNIO IN ITINERE

È quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:
  • di andata e ritorno fra posto di lavoro e abitazione
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti
  • fra due posti di lavoro

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro.
Gli agenti responsabili sono tantissimi e spesso i lavoratori sono esposti alla loro azione senza conoscere i rischi a cui vanno incontro. I fattori che hanno maggiore rilevanza sono quelli dovuti all’edilizia, all’agricoltura e agli agenti cancerogeni, i cui effetti si notano magari dopo decenni il loro utilizzo. Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro, campo in cui il fattore umano ormai riveste un ruolo marginale, che si possono riassumere in:
  • ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati
  • ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive
  • scarsa manutenzione degli impianti
  • a questi vanno aggiunti dei fattori emergenti legati principalmente al lavoro d’ufficio in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto:
  • uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni, ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale.
  • impianti di condizionamento
  • infezioni
  • asma e alveoliti allergiche
In caso di malattia professionale, il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Appena ne ha avuto notizia il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 5 giorni la relativa denuncia.

CAUSA DI SERVIZIO

Riguarda il dipendente pubblico.
Qualsiasi lesione o infermità, compresa la morte, conseguente al servizio prestato, avendo a riferimento le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il procedimento si attiva con la domanda dell'interessato.

RENDITA INAIL

È la prestazione economica erogata mensilmente come indennizzo per:
  • diminuita capacità lavorativa
  • menomazioni permamenti all'integrità psico fisica
Danno dal 16% in su, per eventi occorsi dopo il 25/07/2000.

INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” erogata dall'INAIL per Infortunio e/o Malattia Professionale avvenuti dopo il 25 luglio 2000.
Danno dal 6% al 15%.

EQUO INDENNIZZO

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” con cui l'Amm. Pubb. indennizza il dipendente (o i superstiti) per menomazioni dell'integrità psicofisica subite a seguito di lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

REVISIONE

L'inabilità provocata da infortunio e/o M.p. può subire nel tempo miglioramenti o peggioramenti.
È possibile richiedere (sia l'Inail che l'assicurato) la revisione del danno con delle cadenze precise previste per legge.

RENDITA AI SUPERSTITI

È la prestazione erogata da Inail o Ipsema ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio o malattie professionali.

CHI PAGA

Il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro e il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve corrispondere l'indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno. Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.