martedì 2 aprile 2019

Esenzione dal Ticket

Sono molti i cittadini che sono esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini:

Esenzione ticket per donne in gravidanza

L'esenzione è limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10-09.98: Tutela della maternità.-
L'esenzione per gravidanza è ottenibile se muniti del tesserino rilasciato dai Servizi della ASL (es. Consultori familiari) della ASL.-


Esenzione per reddito e/o per fasce di età

È esenzione totale e riguarda:
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico
  • Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e loro familiari, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulterori 516 euro per ogni figlio a carico.-
Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.-
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.-

Esenzione per invalidità

L' esenzione totale riguarda:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1a alla 5a categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi civili superiori ai 2/3
  • Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
  • Ciechi e sordomuti
  • Grandi invalidi per servizio 1a categoria invalidi per servizio dalla 2a alla 5a categoria
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)
Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status:
  • Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria
  • Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato presso gli appositi sportelli A.SL. dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al S.S.N. e della documentazione inerente la specifica patologia.-

Esenzione per patologie croniche e/o invalidanti

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o staus, riguarda cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n. 329.
Il Tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti (tesserino giallo a validità annuale), viene rilasciato presso gli sportelli A.S.L. presentando: documento di identità valido, codice fiscale, Documento di iscrizione al S.S.N., certificazione specialistica, attestante la patologia, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate (presidi ospedalieri o poliambulatori)

Esenzione ticket per patologie rare

Esenzione limitata a: indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica, effettuate presso i presidi della Rete; tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare.
Il tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie rare (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato a vista, presso gli sportelli A.S.L. presentando la seguente documentazione: documento di riconoscimento valido, codice fiscale, documento d'iscrizione al S.S.N., certificazione rilasciata dei Centri della rete per le malattie rare o da strutture sanitarie pubbliche o accreditate.-

Altre esenzioni

  • Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, (cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)- esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Donatori di sangue – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
  • Donatori di organi e tessuti – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio – esenzione totale
  • Cittadini sottoposti a restrizione delle libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99) – esenzione totale
  • Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche – esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
  • Prevenzione dei tumori femminili e del colon – retto – prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (+ di 45 anni) (L. n. 388 del 23.12.2000) – esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto – esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

Decreto legge n. 98 del 15 luglio 2011

Nuovi ticket
A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono introdotti i seguenti ticket:
10 euro - Specialistica e diagnostica (visite specialistiche e analisi mediche, da cui sono esenti gli anziani e gli affetti da particolari patologie
25 euro - Codice bianco al pronto soccorso
10 euro - Facoltativo per le regioni sulle ricette
Le regioni (che già hanno applicato forme di compartecipazione per queste prestazioni) possono evitare l'applicazione dei ticket mediante il ricorso a fondi propri o ad altre differenti forme di compartecipazione.-
Saranno le regioni che presentano situazioni di disavanzo a dare applicazione ai ticket, mentre quelle “virtuose” si avvarranno di mezzi propri, risparmiando i cittadini.- 


Le Tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell'art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.-
E02 = Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.-
E03 = Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.-
E04 = Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.- 

DAL 1 GENNAIO 2013 ENTRANO IN VIGORE LE ESENZIONI REGIONALI

E13: lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
I cittadini interessati a queste nuove esenzioni sono tenuti ad autocertificarsi presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione.
Non sono modificate le altre esenzioni, sia regionali che nazionali. In particolare permane l’esenzione E02, relativa a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si ricorda che l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.Si precisa che saranno svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini. 



Elenco delle esenzioni totali ticket

C01: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02: Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03: Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04: Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06: Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01: Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01: Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01: Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01:Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02: Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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martedì 19 febbraio 2019

Reddito di Cittadinanza - Pensioni di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per il Reddito di Cittadinaza.

Richiesta:

La richiesta del Reddito di Cittadinanza dovrà essere presentata agli uffici postali utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Inps; la domanda potrà essere inviata online o anche rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps. All’atto della domanda bisognerà presentare anche la DSU a fini ISEE.
Una volta ricevuta la domanda l’Inps ha tempo 5 giorni per valutare il possesso dei requisiti richiesti
utilizzando le banche dati a disposizione; in caso di accettazione della richiesta, il beneficio economico sarà erogato attraverso la carta RdC.
Si tratta di una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese dell’erogazione; sono vietate, inoltre, le spese per beni e servizi riferiti al gioco d’azzardo o che portano alla ludopatia.


Requisiti:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro UE. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) avere un ISEE inferiore a 9.360€;
4) avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni
componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) avere un reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto (clicca qui per la formula per calcolare il reddito familiare);
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza, invece:
a) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi
precedenti alla richiesta del RdC, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni (clicca qui per approfondire);
b) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
c) i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
d) nuclei familiari dove uno dei componenti risulti essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).

Gli importi del reddito di cittadinanza 

Il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso; varia, infatti, in base alla situazione economica della famiglia che lo richiede. Nel dettaglio, come specificato nell’articolo 3 del decreto, il beneficio economico si compone di due differenti elementi:
integrazione fino a 6.000€ (annui) del reddito familiare;
integrazione pari all’ammontare del canone annuo di locazione (fino ad un massimo di 3.360€ annui) per le famiglie che sono in affitto. È prevista poi un integrazione (ma fino ad un massimo di 1.800€ annui) per i nuclei familiari che risiedono in un’abitazione di proprietà ma per la quale è stato contratto un mutuo.
Per quanto riguarda l’integrazione del reddito familiare in presenza di più componenti questo viene
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero:
+0,4 per ogni componente familiare maggiorenne successivo al primo;
+0,2 per ogni componente minorenne.
Questo può essere incrementato fino ad un massimo del 2,1.
Il beneficio economico complessivamente non può superare i 9.360€ annui, ossia i famosi 780€ mensili (anche questa soglia va moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Questo, invece, non può essere inferiore ai 480€ annui (clicca qui per le istruzioni per il calcolo del reddito di cittadinanza).

Pensioni di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per le Pensioni di Cittadinanza.

Richiesta:

La richiesta - come si legge nell’articolo 5 del decreto - dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda messo a disposizione dall’Inps.
La domanda potrà essere presentata utilizzando la modalità telematica (che verrà specificata in un
secondo momento) oppure rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati dall’Inps.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps ha cinque giorni di tempo per analizzarla: nel caso la richiesta
venga accolta, la pensione di cittadinanza verrà erogata dal mese successivo su una carta elettronica.
Questa carta può essere utilizzata per gli acquisiti (ma non per qualsiasi tipo di attività che abbia a che fare con il gioco d’azzardo); inoltre, si può prelevare contante ma fino ad un massimo di 100€ al mese.

Requisiti

Partiamo con l’analizzare i requisiti della pensione di cittadinanza. In primis, come anticipato, è
necessario che il nucleo familiare per il quale se ne fa richiesta sia composto esclusivamente da persone Over 67.
1) essere cittadini italiani, o in alternativa di uno Stato membro UE. La pensione di cittadinanza spetta anche agli stranieri, purché in possesso del regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) ISEE inferiore a 9.360€;
4) patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) reddito familiare non superiore a 7.560€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo
familiare sia in affitto.

Cosa spetta:

Ai nuclei familiari che soddisfano i suddetti requisiti spetta un beneficio economico che - come descritto dall’articolo 3 del decreto - si compone di due parti:
integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento della soglia annua di 7.560€;
integrazione pari all’ammontare annuo del canone di locazione (per i nuclei familiari che vivono in
affitto) fino ad un massimo di 1.800€.
Complessivamente potrebbe spettare un’integrazione del reddito fino al raggiungimento di 9.360€;
mensilmente, quindi, l’interessato ha diritto ad un massimo di 780€. In ogni caso, l’integrazione non può essere inferiore ai 480€ annui.
L’importo dell’integrazione, però, viene aumentato in caso di nuclei familiari numerosi; nel dettaglio, per ogni persona maggiorenne successiva alla prima si applica un parametro della scala di equivalenza pari a 0,4. Quindi, nel caso di una coppia di Over 65, l’importo massimo dell’integrazione è di 1.092€ al mese, 13.104€ l’anno.
È bene sottolineare, comunque, che il parametro di scala di equivalenza complessivo non può essere
superiore a 2,1. Quindi, in caso di nuclei familiari numerosi - purché composti esclusivamente da Over 65
- l’importo massimo della misura è di 1.638€ al mese, 19.656€ l’anno.

Durata e decorrenza

Per quanto riguarda la durata della pensione di cittadinanza, questa viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il beneficiario soddisfa i suddetti requisiti, per un massimo di 18 mesi. Scaduto questo termine si può chiedere il rinnovo del beneficio.
Il contributo, invece, è riconosciuto per dodici mensilità e decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!

martedì 12 febbraio 2019

Quota 100 – Pensione Anticipata – Opzione Donna – Lavoratori Precoci – Ape Sociale – Pace Contributiva – Pens. Ant. Commercianti in Crisi – TFS statali

Quota 100 per le pensioni è in vigore dall’1 aprile 2019.

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla  di Quota 100. È qui, infatti, vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.
Per usufruirne si devono avere i requisiti entro il 31 dicembre 2018 (per i lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo tre mesi: requisiti a partire dall’1 gennaio 2019 (lavoratori privati)
1 agosto 2019: requisiti all’entrata in vigore del decreto (lavoratori privati) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo sei mesi: requisiti a partire dall’1 febbraio 2019 (lavoratori pubblici)
1 settembre 2019: in line con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam)

  • Stop scatti età: pensione non legata all’aspettativa di vita
  • È possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni.
  • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
  • La pensione è cumulabile con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).
  • I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi.
  • Fondo Bilaterale per il ricambio generazionale: si può accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che ci sia un’assunzione.


Pensione anticipata:

È possibile andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne.
– Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi.

Opzione Donna:

Ad oggi, per poter ottenere il pensionamento anticipato tramite Opzione Donna, è necessario rientrare in precisi requisiti: le dipendenti devono aver raggiunto 58 anni di età e 35 di contribuzione, mentre per le autonome gli anni salgono a 59 di età e 35 di contribuzione. Una volta maturate queste condizioni l’attesa per la liquidazione dell’assegno pensionistico è rispettivamente di 12 e 18 mesi.
Per il calcolo dei requisiti, la data da prendere in considerazione è il 31 dicembre 2016 (e non più, quindi, il 31 dicembre 2015). Le lavoratrici vedranno, inoltre, il loro assegno calcolato su base contributiva.
Il metodo di calcolo utilizzato per Opzione Donna è quello contributivo. Esso viene spesso definito come svantaggioso poiché appunto basato sui contributi effettivamente accreditati anziché sulla media degli ultimi stipendi o redditi (metodo cosiddetto retributivo).

Lavoratori precoci:

– Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Ape Sociale

L’Ape sociale è un’indennità sostitutiva, in vigore tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2019, che durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Requisito anagrafico: almeno 63 anni di età.
Requisito contributivo: 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (massimo 2) per le lavoratrici.

Pace contributiva: cos’è e come funziona

Nel decreto su Quota 100 è stata inserita anche la pace contributiva per il triennio 2019-2021.
La pace contributiva consente di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni e il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni.
Agevolazioni: detraibili dell’onere del 50 per cento in cinque quote annuali e rateizzazione fino a 60 rate mensili.
Per ogni anno di università frequentato dal 1 gennaio 1996 in avanti, fino a un massimo di 5 anni ed escluso il periodo di fuori corso, il contribuente pagherà circa 5.240. E il 100% dell’importo versato sarà anche deducibile fiscalmente.-

Pensione Anticipata per commercianti in crisi: 

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

Trattamento di fine rapporto per gli statali (TFS)

Per tutti i pensionati pubblici – non solo Quota 100 – c’è la possibilità di avere subito, a fronte dei 2-3 anni attuali, l’anticipo di fine rapporto fino a 30mila euro.

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