La Borsa Lavoro
La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli atrtaverso un'esperienza lavorativa: non si costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'azienda, il lavoratore viene retribuito dagli Entri Pubblici soggetti attuatori.-
Stage (o Tirocinio formativo e di orientamento)
Si rivolge a coloro che hanno adempiuto l'obbligo scolastico ma anche agli individui in cerca di occupazione che vogliono rientrare nel mondo del lavoro e a cittadini comunitari o extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità.-
Per stage o tirocinio formativo s'intende il rapporto che s'instaura fra un datore di lavoro (pubblico o privato) ed un soggetto, non configurabile come rapporto di lavoro subordinato (non sussistono quindi in capo all'impresa obblighi retributivi e contributivi), al fine di consentire al tirocinante di acquisire un'esperienza lavorativa, a scopi formativi o di orientamento professionale.-
Il tirocinio è un ottimo strumento per acquisire un'esperienza professionale pratica e per le imprese c'è un vantaggio economico, in quanto non sono tenute a corrispondere una retribuzione, ed inoltre possono acquisire informazioni e impressioni sui soggetti in vista di una futura assunzione.-
A chi è rivolto:
Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 1859/62, anche a cittadini di stati membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire ai disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro.
Attuazione:
E' necessaria una convenzione tra l'ente promotore del tirocino ed il lavoratore corredata da un progetto del tirocinio preparato dal datore di lavoro.
Il progetto formativo deve contenere:
a) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza.-
b) I nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.-
c) Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile.-
d) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.-
e) Il settore aziendale d'inserimento.-
E' prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguono l'andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).-
Enti promotori:
Possono promuovere tirocini formativi i seguenti soggetti:
- Università
- Provveditorati agli studi
- Scuole statali, scuole private parificate
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili e fasce svantaggiate
- Agenzie regionali e provinciali per l'impiego
- Istituzione formative private, senza fini di lucro
Agli Enti promotori spetta l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi e su loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.-
Obblighi dei soggetti ospitanti:
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico/organizzativo delle attività. Non confidurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al tirocinante. Per le aziende che impiegano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possiible ottenre il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.-
Soggetti ospitanti possono essere tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero dei tirocini in realzione al numero di occupati a tempo indeterminato, e cioè per aziende fino a 5 dipendenti 1 stagista, da 6 a 19 dipedenti 2 stagisti e per aziende con più di 20 dipedenti a tempo indeterminato, il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.-
I soggetti promotori hanno l'onere di assicurare i tirocinanti conro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi, e su di loro cade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage.-
I datori di lavoro che ospitano i tirocinanti devono invece favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero anche garantire la presenza di un tutore come repsonsabile delle attività.-
Retribuzione:
Lo stagista non ha diritto ad una retribuzione perchè il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza il soggetto ospitante non è tenuto a pagare nulla al tirocinante, ma può erogargli un compenso quale rimborso per gli oneri sostenuti.-
Durata:
La durata massima è di 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, di 6 mesi per gli allievi degli studi professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post laurea e i disoccupati/inoccupati, di 12 mesi per i soggetti svantaggiati e per gli studenti universitari, di 24 mesi per i portatori di handicap.-
Attestato:
Alla fine del tiorcinio, il tirocinante riceverà dal soggetto promotore un attestato su cui risulterà l'avvenuto periodo di tirocinio.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.
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venerdì 11 febbraio 2011
giovedì 2 dicembre 2010
Pensioni - Gestione separata INPS per Autonomi e Precari
Il presidente dell'Inps dice che l'istituto non permetterà a chi è iscritto alla “gestione separata” di poter fare online una “simulazione” della propria pensione: "Si rischierebbe un sommovimento sociale". Rivolta in Rete dei precari:
I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-
Chi è tenuto all'iscrizione:
Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:
Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-
La pensione di vecchiaia:
La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-
Il calcolo delle pensioni:
Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.
Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-
Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-
Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-
Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-
Coefficienti di trasformazione:
Anno 2009 2010
Età anni 57 4,720% 4,419%
Età anni 58 4,860% 4,538%
Età anni 59 5,006% 4,664%
Età anni 60 5,163% 4,798%
Età anni 61 5,334% 4,940%
Età anni 62 5,514% 5,093%
Età anni 63 5,706% 5,257%
Età anni 64 5,911% 5,432%
Età anni 65 6,136% 5,620%
1) Simulazione - lavoratori dipendenti:
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-
18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore lavoro) = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-
2) Simulazione - lavoratori autonomi
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 = 145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-
3) Simulazione – lavoratori precari
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-
L'assegno ordinario d'invalidità:
L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-
La pensione d'inabilità:
La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-
La pensione ai superstiti:
Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-
La pensione supplementare:
Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-
I supplementi di pensione:
I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-
L'indennità di maternità:
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-
La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-
L'assegno per il nucleo familiare:
Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti
I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-
Chi è tenuto all'iscrizione:
Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:
- I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
- Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
- Gli spedizionieri doganali
- I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
- I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
- I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
- I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
- I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore atrenta giorni nell'anno).-
- I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
- I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
- I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
- I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
- I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-
Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-
La pensione di vecchiaia:
La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-
Il calcolo delle pensioni:
Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.
Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-
Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-
Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-
Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-
Coefficienti di trasformazione:
Anno 2009 2010
Età anni 57 4,720% 4,419%
Età anni 58 4,860% 4,538%
Età anni 59 5,006% 4,664%
Età anni 60 5,163% 4,798%
Età anni 61 5,334% 4,940%
Età anni 62 5,514% 5,093%
Età anni 63 5,706% 5,257%
Età anni 64 5,911% 5,432%
Età anni 65 6,136% 5,620%
1) Simulazione - lavoratori dipendenti:
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-
18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore lavoro) = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-
2) Simulazione - lavoratori autonomi
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 = 145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-
3) Simulazione – lavoratori precari
Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-
L'assegno ordinario d'invalidità:
L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-
La pensione d'inabilità:
La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-
La pensione ai superstiti:
Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-
La pensione supplementare:
Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-
I supplementi di pensione:
I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-
L'indennità di maternità:
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-
La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-
L'assegno per il nucleo familiare:
Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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domenica 21 novembre 2010
Gestione separata INPS per Autonomi e Precari
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