venerdì 11 febbraio 2011

Borse Lavoro, Stage e Tirocini Formativi

La Borsa Lavoro

La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli atrtaverso un'esperienza lavorativa: non si costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'azienda, il lavoratore viene retribuito dagli Entri Pubblici soggetti attuatori.- 

Stage (o Tirocinio formativo e di orientamento)

Si rivolge a coloro che hanno adempiuto l'obbligo scolastico ma anche agli individui in cerca di occupazione che vogliono rientrare nel mondo del lavoro e a cittadini comunitari o extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità.-

Per stage o tirocinio formativo s'intende il rapporto che s'instaura fra un datore di lavoro (pubblico o privato) ed un soggetto, non configurabile come rapporto di lavoro subordinato (non sussistono quindi in capo all'impresa obblighi retributivi e contributivi), al fine di consentire al tirocinante di acquisire un'esperienza lavorativa, a scopi formativi o di orientamento professionale.-

Il tirocinio è un ottimo strumento per acquisire un'esperienza professionale pratica e per le imprese c'è un vantaggio economico, in quanto non sono tenute a corrispondere una retribuzione, ed inoltre possono acquisire informazioni e impressioni sui soggetti in vista di una futura assunzione.-

A chi è rivolto:

Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 1859/62, anche a cittadini di stati membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire ai disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro.

Attuazione:

E' necessaria una convenzione tra l'ente promotore del tirocino ed il lavoratore corredata da un progetto del tirocinio preparato dal datore di lavoro.

Il progetto formativo deve contenere:

a) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza.-
b) I nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.-
c) Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile.-
d) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.-
e) Il settore aziendale d'inserimento.-

E' prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguono l'andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).-

Enti promotori:

Possono promuovere tirocini formativi i seguenti soggetti:

- Università
- Provveditorati agli studi
- Scuole statali, scuole private parificate
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili e fasce svantaggiate
- Agenzie regionali e provinciali per l'impiego
- Istituzione formative private, senza fini di lucro

Agli Enti promotori spetta l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi e su loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.-

Obblighi dei soggetti ospitanti:

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico/organizzativo delle attività. Non confidurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al tirocinante. Per le aziende che impiegano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possiible ottenre il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.-

Soggetti ospitanti possono essere tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero dei tirocini in realzione al numero di occupati a tempo indeterminato, e cioè per aziende fino a 5 dipendenti 1 stagista, da 6 a 19 dipedenti 2 stagisti e per aziende con più di 20 dipedenti a tempo indeterminato, il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.-

I soggetti promotori hanno l'onere di assicurare i tirocinanti conro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi, e su di loro cade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage.-

I datori di lavoro che ospitano i tirocinanti devono invece favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero anche garantire la presenza di un tutore come repsonsabile delle attività.-

Retribuzione:

Lo stagista non ha diritto ad una retribuzione perchè il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza il soggetto ospitante non è tenuto a pagare nulla al tirocinante, ma può erogargli un compenso quale rimborso per gli oneri sostenuti.-

Durata:

La durata massima è di 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, di 6 mesi per gli allievi degli studi professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post laurea e i disoccupati/inoccupati, di 12 mesi per i soggetti svantaggiati e per gli studenti universitari, di 24 mesi per i portatori di handicap.-

Attestato:

Alla fine del tiorcinio, il tirocinante riceverà dal soggetto promotore un attestato su cui risulterà l'avvenuto periodo di tirocinio.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.

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giovedì 2 dicembre 2010

Pensioni - Gestione separata INPS per Autonomi e Precari

Il presidente dell'Inps dice che l'istituto non permetterà a chi è iscritto alla “gestione separata” di poter fare online una “simulazione” della propria pensione: "Si rischierebbe un sommovimento sociale". Rivolta in Rete dei precari:

I giovani in Rete hanno dato il via al passaparola della dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, che lo scorso 6 ottobre sulle pagine del Corriere della Sera ha chiosato al convegno dell’Ania e Consumatori: “Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale”. Questo significa che, mentre i lavoratori che entro 12 mesi raggiungono il diritto al pensionamento possono consultare online quanto riscuoteranno, per i precari l’incertezza sulle cifre è assoluta. I contributi che pagano oggi, ovvero il 26% del loro stipendio, finisce nelle casse dell’istituto di previdenza per pagare nonni e genitori. Non certo il loro futuro.-

Chi è tenuto all'iscrizione:

Sono tenuti all'iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione separata:

  • I soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza.-
  • Gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000.-
  • Gli spedizionieri doganali
  • I titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
  • I percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
  • I soggetti che, nell'ambito dell'associazione in parrtecipazione, conferisocno prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
  • I titolari di co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto).-
  • I titolari di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore  atrenta giorni nell'anno).-
  • I Pensionati di vecchiaia titolari di co.co.co.
  • I professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengono rapporti di co.co.co. sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
  • I soggetti che intrattengono rapporti di co.co.co. in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
  • I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
  • I lavoratori autonomi occasionali non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.-


Gli iscritti alla Gestione separata INPS hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni di d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonché, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.-

La pensione di vecchiaia:

La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni di età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.-

Il calcolo delle pensioni:

Il calcolo delle pensioni dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficente di trasformazione il montante dei contributi individuali.

Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ed accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.-

Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per la pensione d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficente di trasformazione relativo ai 57 anni.-

Identico coefficente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.-

Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.-

Coefficienti di trasformazione:

Anno          2009     2010

Età anni 57   4,720%   4,419%
Età anni 58   4,860%   4,538%
Età anni 59   5,006%   4,664%
Età anni 60   5,163%   4,798%
Età anni 61   5,334%   4,940%
Età anni 62   5,514%   5,093%
Età anni 63   5,706%   5,257%
Età anni 64   5,911%   5,432%
Età anni 65   6,136%   5,620%


1) Simulazione - lavoratori dipendenti:

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 - Media annuale retribuzione (quota lavoratore + quota datore di lavoro) euro 18.000.-

18.000 x 33% (quota lavoratore + quota datore  lavoro)  = euro 5.940 x 35 = 207.900 x 5,432% = euro 11.293 lordi annuali : 13 = euro 868 lordi mensili.-

2) Simulazione - lavoratori autonomi  

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 35 – Media annuale retribuzione euro 16.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 4.160 x 35 =  145.600 x 5,432% = euro 7.909 lordi annuali : 13 = euro 608 euro lordi mensili.-

3) Simulazione – lavoratori precari

Età lavoratore anni 66 – Anni di versamento contributi 25 – Media annuale retribuzione euro 12.000 x 26% (percentuale attuale contributiva) = euro 3.120 x 25 = euro 78.000 x 5,432% = euro 4.237 lordi annuali : 13 = euro 326 lordi mensili.-

L'assegno ordinario d'invalidità:

L'assegno d'invalidità a carico della gestione separata viene corripsosto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini pe rinfermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.-

La pensione d'inabilità:

La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 ne 5 anni precedenti la data della domanda.-

La pensione ai superstiti:

Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo caso) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso, ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.-

Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.-

La pensione supplementare:

Se il titolare di posizione assicurativa presso la gestione separata non raggiunge i requisiti pe ril diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.-

I supplementi di pensione:

I contributi versati versati nella Gestione separata per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e successivamente dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.-

L'indennità di maternità:

Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.-

La misura giornaliera dell'indennità èpari all'80% di 1/395 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a  contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.-

L'assegno per il nucleo familiare:

Agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.-



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it


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