lunedì 10 febbraio 2020

Pensione di Reversibilità e Pensione ai Superstiti

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Anche conosciuta come Reversibilità, è la pensione che, alla morte del pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

A chi spetta

  • Al coniuge anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti 
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
  • Ai figli: che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico
  • Ai nipoti minori: che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna)
  • Ai genitori inabili; in caso di mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti
  • Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili; in mancanza degli altri precedenti

La pensione di reversibilità spetta ai figli maggiorenni iscritti all'università fino a 26 anni di età purché non vadano fuori corso, perché viene riconosciuta solo per la durata del corso legale, e non possono svolgere alcuna attività lavorativa neanche saltuaria.

    Quanto spetta:

    • 60% al coniuge
    • 70% solo un figlio 
    • 20% a ciascun figlio minorenne se c’è anche il coniuge
    • 40% a ciascun figlio minorenne, se sono solo i figli ad averne diritto
    • 15% a ciascun genitore, fratello e sorella inabili
    In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

    PENSIONE AI SUPERSTITI

    È la pensione che spetta ai componenti del suo nucleo familiare, se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa.
    La pensione ai superstiti spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

    Incomulabilità con redditi del beneficiario:

    • Con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 25% dell'importo della pensione di reversibilità.
    • Con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 40% dell'importo della pensione di reversibilità.
    • Con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 50% dell'importo della pensione di reversibilità.-
    Ammontare dei redditi: anno 2020
    Reddito fino a euro 20.087,73 nessuna riduzione
    Reddito da euro 20.087,74 a euro 26.783,64 -  riduzione del 25%
    Reddito da euro 26.783,65 a euro 33.479,55 - Riduzione del 40%
    Reddito da euro 33.479,55 - Riduzione del 50%

    Indennità per morte:

    Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:
    • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
    • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
    • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
    La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.


    Indennità una-tantum:

    Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:
    • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
    • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
    • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
    Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.


    Suddivisione della pensione di reversibilità fra più coniugi superstiti:

    Se il coniuge defunto non si era risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (ovviamente, se sussistono tutti i presupposti di legge e nei limiti dell’arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio). Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l’intera pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge divorziato.

    Se invece, dopo il divorzio, il defunto aveva contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

    Secondo la Legge sul Divorzio la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.


    Come si richiede la pensione di reversibilità da divorziati:

    In caso di decesso dell'ex coniuge divorziato, l'ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.

    In tal caso il Tribunale valuta se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i tre presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge defunto, se il suo stato civile è rimasto libero e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio.

    Al ricorso diretto al conseguimento della pensione di reversibilità deve essere allegato un atto notorio (è una dichiarazione sottoscritta dal cittadino per comprovare stati - es: celibe/nubile, fatti e qualità personali dei quali ha diretta conoscenza) dal quale risultino tutti gli aventi diritto.

    Cosa significa “a carico”:
    È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
    Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.
    La normativa vigente prevede che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)
    Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
    La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
    -          i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (Anno 2017 : 501,89 x 130% = 652,45 euro);


              
    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
    Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

    lunedì 27 gennaio 2020

    Pensione per le Casalinghe - Iscrizione all'INAIL per le Casalinghe

    1) PENSIONE PER LE CASALINGHE:

    Nel 2020 le regole ed i requisiti di iscrizione continuano a prevedere questa possibilità per tutte le donne e gli uomini che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 67 anni e che svolgono attività di assistenza e di cura in casa, non risultando titolari di una pensione diretta. Allo stesso tempo, i requisiti prevedono di non svolgere altre attività di lavoro, fatta eccezione per eventuali part time.
    Restano sostanzialmente confermati anche per il 2020 i requisiti di accesso alla pensione per i contribuenti iscritti al fondo casalinghe. La pensione di vecchiaia spetta dalla maturazione del 57esimo anno di età, purché si possiedano almeno 5 anni di contribuzione (corrispondenti a 60 mensilità) e si maturi un assegno di almeno 1,2 volte la pensione sociale. In caso contrario, si accede alla quiescenza a partire dai 67 anni di età a prescindere dall’importo dell’assegno. Quest’ultimo viene calcolato secondo il metodo contributivo puro.
    Resta inoltre presente la tutela garantita dalla pensione di invalidità, che spetta nel momento in cui l’iscritto diventi impossibilitato in modo permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questo caso specifico, l’unico criterio necessario da maturare consiste nell’anzianità contributiva di almeno 5 anni al fondo casalinghe.
    ----------------------------------------------------------------------------------

    Pensione per le casalinghe fino all'anno 2019:

    La Pensione per le casalinghe è il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
    Le persone dedite alla cura di casa devono versare i contributi all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma hanno anche un fondo per la pensione, la cui iscrizione è puramente volontaria. In sostanza l’assicurazione INAIL è obbligatoria, quella INPS è facoltativa e volontaria. Se si vuole la pensione ecco le regole da rispettare dalle persone di entrambe i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 anni.
    Requisiti:
    1) Lavorare in famiglia senza averne paga e senza vincoli di subordinazione;
    2) Non avere una pensione diretta;
    3) Non avere lavori esterni (dipendenti o autonomi) e quindi non avere la possibilità di avere una pensione in altro modo.-
    Come iscriversi:
    La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
    1) Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it 
    2) Telefono – contattando il contact center multicanale, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    3) Patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
    Da quando ci si può iscrivere:
    L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
    Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.
    Coloro che erano iscritti alla "Mutualità pensioni" sono iscritti d’ufficio nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come premio unico d’ingresso”.
    Quanto si paga:
    L’importo dei versamenti libero. La persona può versare quanto vuole e quando vuole. Per un intero mese occorre versare almeno 25,82 euro, pari a 310 euro annui. Se in un anno si versano, ad esempio, solo 110 euro l’INPS riconosce solo 4 mesi. Si paga con i bollettini postali che l’INPS invia a casa. Quello che si paga si può togliere dal reddito soggetto a IRPEF. E questo può farlo anche il marito che paga, ad esempio, il contributo in favore della moglie fiscalmente a carico.-
    Prestazioni:
    Si ha diritto solo a due tipi di pensione:
    a) Quella di inabilità con almeno 5 anni di contributi e la totale inabilità a svolgere qualsiasi lavoro;
    b) Quella di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 57 anni d’età. Se però la pensione non raggiunge una rata minima, pari all’assegno sociale maggiorato del 20% (quest’anno l’importo è di 448,51x120% = 538 euro, la pensione verrà riconosciuta solo al compimento dei 65 anni d’età.-
    Quanto spetta:
    L’importo della pensione è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.
    Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.
    Non esiste la pensione ai superstiti.-

    2) ISCRIZIONE ALL'INAIL PER LE CASALINGHE:

    Dal 1° gennaio 2020 la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (dai 65 anni previsti sino al 31.12.2018). Aumenta anche l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che sale dai precedenti 12,91€ a 24€ l'anno. Lo stabilisce la Circolare Inail numero 37 del 30 Dicembre 2019 con la quale l'ente assicuratore dà attuazione alla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2018).
    A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati. La percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dal precedente 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
    -----------------------------------------------------------------------------------------

    Iscrizione all'INAIL per le casalinghe fino all'anno 2019:

    Sono obbligati ad iscriversi all'INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio nucleo familiare.
    La polizza è obbligatoria e garantisce una tutela per gli infortuni da cui derivi un’inabilità superiore al 27 per cento; qualora si verifichi, l’INAIL garantisce una rendita a vita d’importo tra i 180 e i 1200 euro al mese. Per pagare il premio si possono utilizzare comuni bollettini postali o ricorrere alla modalità telematica attraverso la propria banca o carta di credito.-
    Come funziona la tutela:
    L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico copre gli eventi occorsi nell’abitazione e nelle relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove si risiede con il nucleo familiare. Se la casa è situata in un condominio vengono considerate come ambito domestico anche le parti comuni, come l’androne, le scale e i terrazzi. Rientrano nella tutela anche le residenze temporanee scelte per le proprie vacanze, a condizione che si trovino sul territorio italiano. A non essere tutelato, invece, è l’infortunio in itinere, ovvero eventuali incidenti che possono capitare mentre si va a fare la spesa. Alle infortunate spetta una rendita a vita che oscilla tra i 186,17 euro (per invalidità al 27 per cento) e i 1292,90 euro (per invalidità al 100 per cento). Se dall’infortunio consegue la morte, è prevista l’erogazione della rendita ai superstiti, unita all’assegno funerario di 2132,45 euro.
    Chi è obbligato ad assicurarsi:
    L’assicurazione domestica si rivolge a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgano in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione lavoro domestico per la cura della famiglia. Tale polizza è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non si svolge altra attività lavorativa. All’interno di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figlia). Sono esclusi dall’obbligo le persone che hanno meno di 18 anni o più di 65, i lavoratori socialmente utili, i titolari di una borsa lavoro, gli iscritti a un corso di formazione o a un tirocinio, i lavoratori part time e i religiosi.
    Quanto costa l’assicurazione:
    Il costo annuale dell’assicurazione è fissato in 12,91 euro e va pagato entro il 31 gennaio. A coloro che hanno un reddito personale complessivo lordo annuo che non superi i 4.648,11 euro (o familiare di 9.296,22 euro) il premio lo paga direttamente lo Stato, presentando un’autocertificazione all’INAIL.
    Come chiedere la rendita:
    Per ottenere la rendita l’infortunato deve chiederne l’erogazione alla sede INAIL di appartenenza dichiarando di essere assicurato per l’anno in cui è avvenuto l’incidente, la sussistenza dei requisiti per l’assicurazione, il presidio sanitario che ha prestato soccorso e la presenza di eventuali soggetti al momento dell’infortunio. Alla domanda va allegata la certificazione medica.

    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
    Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

    sabato 4 gennaio 2020

    ISE - ISEE anno 2020

    RIFORMA ISEE

    ISEE Anno 2020

    Tipologie DSU:

    la dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre tipologie di DSU:
    mini,
    integrale
    corrente.
    Sebbene per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE università.

    ISEE corrente:

    Al fine di poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti condizioni alternative:
    cessazione, sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno dei componenti del nucleo familiare;
    cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
    cessazione di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
    Ove si sia realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare due contemporaneamente:
    variazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri visti nell’elenco precedente);
    variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE calcolato secondo i criteri ordinari.
    Il Decreto crescita aggiunge una terza condizione:
    la perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
    al fine di poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
    il possesso di un modello ISEE in corso di validità;
    una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo familiare;
    una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.

    Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:

    stato di famiglia;
    codice fiscale;
    documento d’identità valido;
    ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
    certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
    contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
    saldo contabile dei depositi bancari e postali;
    estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
    azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
    dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
    contratto di assicurazione sulla vita.

    Situazione reddituale:

    Per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019 (ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
    Bisogna inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
    certificati di invalidità;
    documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari).

    Situazione patrimoniale:

    Ai fini del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2018.
    I documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
    titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
    saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.
    mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
    assicurazioni sulla vita;
    targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.




    Dal 2015 cambiano le regole sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.
    Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
    Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare

    1. I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.); 
    2. I redditi esenti da IRPEF; 
    3. I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
    4. I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
    A essi vengono sottratti i seguenti importi: a) gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale o al divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) una serie di spese, fino a un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida; c) i redditi agrari degli imprenditori agricoli; d) il valore del canone anno previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo); e) le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità delle persone; f) una quota delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale.


    Come si calcola l’ISEE?

    L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
    Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
    ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
    ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
    il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

    Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
    Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
    Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.


    L’indicatore della situazione reddituale (ISR)

    Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
    La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
    Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
    • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
    • le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
    • il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
    • assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
    • ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
    • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
    Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
    • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
    • pensione sociale;
    • assegno di maternità;
    • contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
    • carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
    • assegni di cura;
    • contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
    • ogni altro contributo pubblico.
    Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:
    • per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
    • per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
    • fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
    Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:
    • persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
    • persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
    • persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.


    L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

    L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.

    Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro

    Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
    Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.


    Le scale di equivalenza

    L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

    Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

    Numero componenti
    Parametro
    1
    1,00
    2
    1,57
    3
    2,04
    4
    2,46
    5
    2,85

    Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
    Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
    Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
    Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

    Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.


    Diversificazione dell’ISEE

    Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
    Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
    Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
    Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
    Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.


    ISEE e prestazioni socio-sanitarie

    Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
    In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
    Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

    Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

    Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
    Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
    Caso tipico: retta per gli asili nido.
    In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
    a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
    b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
    c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

    Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
    Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.


    ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

    La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
    In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
    Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.

    Prestazioni per il diritto allo studio universitario

    Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
    Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
    Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

    Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE

    Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

    Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
    • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
    • l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
    Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.

    Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.


    Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:


    1. Documento d’identità del dichiarante.
    2. Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
    3. Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
    4. Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
    5. Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
    6. Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
    7. Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
    8. Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
    9. Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
    10. Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
    11. Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
    12. Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
    13. Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
    14. Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
    15. Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
    16. Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
    17. Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.


    Acquisizione informazioni:

    • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
    • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
    • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare


    Franchigie per disabili:


    Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.

    Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.

    Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
    • 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
    • 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
    • 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.

    ISEE Corrente:

    In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:
    • Essere in possesso di un ISEE 2016.
    • Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
    • Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-

    ISEE per le tasse universitarie :

    Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:


    • se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
    • se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.


    Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare


    A partire da quest'anno gli immobili verranno dichiarati utilizzando come valore la base imponibile ai fini Imu, che si ricava moltiplicando per 168 il valore della rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile sia gravato da mutuo, il valore da dichiarare è pari al valore d'acquisto meno il debito ancora in atto nei confronti della banca. Nel caso dell'abitazione principale, il valore dell'immobile, che eccede l'eventuale debito con la banca, deve essere ulteriormente ridotto di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.-


    Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare


    A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.


    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
    Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.