lunedì 26 agosto 2013

ASPI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

ASPI

La Riforma del Lavoro ha modificato radicalmente le misure a tutela della disoccupazione. Semplificando tutte le norme in vigore, ha introdotto un unico strumento di sostegno al reddito che si chiama ASPI.
Dal 1 gennaio 2013 la nuova assicurazione andrà a sostituire l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia.

Interessa tutti i dipendenti del settore privato, compresi apprendisti, soci di cooperative, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a domicilio. È garantita, inoltre, ai lavoratori del settore pubblico con contratto a tempo determinato, agli impiegati del settore agricolo, al personale artistico, teatrale e cinematografico; mentre non riguarda i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli. L’obiettivo è fornire a chi ha perduto involontariamente il lavoro un’indennità mensile.

Per beneficiarne è necessaria un’anzianità assicurativa pari a due anni, e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente. La durata della prestazione è quantificata in 12 mesi per chi ha meno di 55 anni; e in 18 per chi ha 55 anni o più.
  • Anno 2013 
    • Fino a 50 anni = 8 mesi 
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi 
    • Da 55 anni = 12 mesi
  • Anno 2014
    • Fino a 50 anni = 8 mesi
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi
    • Da 55 anni = 14 mesi
  • Anno 2015
    • Fino a 50 anni = 10 mesi
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi
    • Da 55 anni = 16 mesi
  • Anno 2016
    • Fino a 50 anni = 12 mesi
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi
    • Da 55 anni = 18 mesi
Spetta ai lavoratori inviare domanda all’INPS per via telematica entro due mesi “dalla data di spettanza del trattamento”, a pena di decadenza.
L'ASPI è pari al 75% per i primi sei mesi, dopo sei mesi l’ASPI viene ridotta del 15%, e ancora del 15% dopo altri sei mesi.

L’ASPI si calcola a partire dalla media mensile degli ultimi due anni utile ai fini contributivi: bisogna prendere la retribuzione totale, dividerla per il numero di settimane contributive maturate dei due anni (in genere uguale alle settimane di lavoro) ottenendo così la retribuzione media settimanale, e moltiplicare per 4,33 (numero medio di settimane in un mese: 52/12). Ottenuta così la retribuzione media mensile, si ha: 
  • ASPI pari al 75% se tale retribuzione non è oltre i 1180€ (importo annualmente rivalutabile) 
  • se oltre tale cifra, l’ASPI sarà 75% di 1180€ + 25% di quanto è oltre tale cifra; ma attenzione, l’ASPI non può superare l’indennità di cassa integrazione straordinaria, che per il 2012 è pari a 1119,32€ € (importo annualmente rivalutabile).
In via sperimentale, per il triennio 2013-2015, i lavoratori possono poi chiedere la liquidazione dell'indennità dell'ASPI in un'unica soluzione di tutte le mensilità non ancora corrisposte, se avviano l'apertura di un'attività di lavoro autonomo, un'impresa o l'associazione a una cooperativa. La copertura di questa misura è però di appena 20 milioni di euro, esauriti i quali non potrà più essere applicata.

Se si trova lavoro durante la fase di copertura dell'ASPI, il trattamento viene sospeso se l'impiego dura meno di 6 mesi, mentre ricomincia (a patto ovviamente che siano di nuovo presenti i requisiti necessari) se l'impiego supera questa durata.
Perde il diritto al sostegno dell'ASPI chi rinuncia, durante il periodo in cui ne usufruisce, a un'offerta di lavoro la cui retribuzione sia superiore di almeno il 20% alla cifra ricevuta come indennità.
Dal 2017 la nuova Aspi potrà essere incassata anche in un'unica soluzione, se serve al lavoratore per avviare un'attività autonoma.
L’indennità di disoccupazione ASPI spetta:
· dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
· dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
·  dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;

Mini ASPI

Per i lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per accedere all'ASPI, la riforma prevede una Mini ASPI, per la quale saranno sufficienti 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e verrà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall’ASPI vera e propria.

Una tantum per Collaboratori  a progetto

    Collaboratori coordinati e continuativia progetto (co.co.pro.), se restano senza lavoro possono chiedere all'INPS una speciale indennità, in sostanza l'assegno di disoccupazione. Assegno che supera i mille euro al mese, se i collaboratori versano il contributo del 27,72% e che perciò non hanno altri lavori e non sono pensionati. Per avere l'assegno devono rispettare alcune condizioni poste dalla legge. Per l'esattezza:
    1. Devono lavorare per un solo committente
    2. Devono avere avuto nel 2012 un reddito da lavoro non superiore a 20.000,00 euro
    3. Devono essere stati disoccupati lo scorso anno per almeno due mesi ininterrotti
    4. Devono avere coperto di contributi almeno tre mesi del 2012
    5. Devono infine avere coperto di contributi almeno un mese di quest'anno.
    L'assegno è di 1.075,00 euro al mese (pari al 7% del reddito minimale di 15.357,00 euro).-
    Si stabilisce quanti mesi nel 2012 sono stati coperti da contributi e quanti non lo sono. Di essi si prende il numero inferiore e si moltiplica per la cifra. Esempio: lavoro per 8 mesi e disoccupazione per 4. Operazione: 1.075 x 4 mesi = indennità INPS 4.300 euro. 
    Per ottenere l'indennità si deve ovviamente presentare la domanda. La domanda va fatta sul modulo INPS e presentata senza alcuna scadenza immediata. C'è tempo fino al 31 dicembre 2013. Naturalmente, prima si presenta la domanda e prima si riscuote l'indennità. L'indennità è integralmente pagata se fino a mille euro. Se è superiore l'INPS paga a rate mensili di mille euro. Esempio: assegno di 2.600 euro. Pagamento: 2 rate da 1.000 euro ciascuna e terza rata da 600 euro.


    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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    Gianfranco Censori

    sabato 24 agosto 2013

    Disoccupazione, Cassa Integrazione e Mobilità

    INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto o per licenziamento, (ma purtroppo non in caso di dimissioni), al lavoratore spetta un sostegno economico; l'indennità di disoccupazione.-

    Per ottenerla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento e disponibilità al lavoro da dare agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.-

    Il diritto decorre dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.-

    Sono necessari i seguenti requisiti:
    • Avere almeno due anni di assicurazione all'INPS.
    • Avere una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, (la malattia e la maternità obbligatoria contano, la facoltativa no).

    Durata: Anni 2002/2003/2004
    Al disoccupato viene corrisposta l'indennità per un periodo massimo di sei mesi fino a 49 anni, che sale fino a nove mesi per chi ha superato i 50 anni di età, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 80 del 14 maggio 2005.-
    L'indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 819,62.-

    Durata: Anni 2005/2006/2007
    Dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2007 il periodo massimo di riscossione è stato elevato a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore ai 50 anni.
    L'indennità è pari circa al 50% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione con un importo massimo di euro 985,10:
    • Età fino a 49 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 30% per il settimo mese
    • Età superiore a 50 anni: 50% retribuzione per i primi sei mesi + 40% per i tre mesi successivi + 30% per il decimo mese

    Durata: Anni 2008/2009/2010/2011/2012
    dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo di riscossione è stato elevato 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età superiore a 50 anni.-
    • Età fino a 49 anni: 60% della retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi.-
    • Età superiore a 50 anni: 60% retribuzione per i primi sei mesi + 50% per i successivi due mesi + 40% per i restanti quattro mesi.

    Rioccupazione:
    In caso di rioccupazione va presentata comunicazione all'INPS entro 5 giorni, per la sospensione dell'indennità di disoccupazione. L'indennità non viene sospesa per rioccupazione fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi consecutivi di effettivo lavoro, ad eccezione di contratti a chiamata. Per giornate lavorative inferiori al suddetto limite va presentata mensilmente comunicazione all'INPS, che ne tiene conto in sede di liquidazione dell'indennità di disoccupazione.-

    Anno mobile:
    Terminati 8 mesi di disoccupazione, se si trova lavoro ad esempio per un mese, l'indennità di disoccupazione successiva decorre dopo un anno dall'inizio della precedente indennità.-

    Indennità sostitutiva del mancato preavviso:
    Se all'assicurato è pagata un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, l'indennità di disoccupazione è corrisposta a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate.-


    INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

    Requisiti per anno 2012 
    Per tutti i lavoratori stagionali e precari, non solo del commercio e turismo, ma anche industria, artigianato, scuola e pubblico impiego in genere.-
    Spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2011 escluso dimissioni

    Per ottenerla occorre presentare la domanda entro il 31/03/2012

    Sono necessari seguenti requisiti:
    • Aver avuto dal 01/01/2011 al 31/12/2011 un rapporto di lavoro dipendente di almeno 78 giornate , in cui ci siano giornate di effettivo lavoro.
    • Avere almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene richiestal'indennità: ad esempio, per le indennità pagate nel 2012, il contributo deve essere stato versato  entro la fine del 2009.
    • Avere un'anzianità assicurativa di almeno due anni

    L'indennità è pari al 35% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, con un importo massimo di euro 998,50; per i primi 120 giorni e al 40% della retribuzione dal 121° giorno fino ad un massimo di 180 giorni.-

    I lavoratori hanno diritto ad essere indennizzati soltanto per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.-

    Con il diritto all'indennità di disoccupazione si matura anche il diritto all'accredito dei contributi figurativi, utili per la pensione.-

    Con il diritto all'indennità di disoccupazione, coloro che sono in possesso dei requisiti maturano anche il diritto all'assegno al nucleo familiare.-


    DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    Requisiti per anno 2012

    Per chi ha effettuato 102 giornate di lavoro nel biennio e 2 anni di anzianità assicurative ha diritto alla disoccupazione agricola, le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2012.-
    E' importante inoltre sapere che:
    • Trattamento di disoccupazione agricola unico senza più distinzione tra trattamento ordinario e trattamenti speciali 
    • Per tutti la misura è pari al 40% del salario per il numero delle giornate 
    • Con il diritto all'indennità di disoccupazione, colo che sono in possesso dei requisiti, maturano anche il diritto all'assegno familiare 


    DISOCCUPAZIONE APPRENDISTI

    L'art. 19 L. n. 2/2009 ha previsto in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente all'intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali un assegno in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento.
    L'assegno, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione, sarà erogato ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, (29 novembre 2008), e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per una durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, ovvero un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
    In caso di licenziamento il trattamento è corrisposto per la durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento.-
    L'apprendista deve farne domanda entro 68 giorni dal licenziamento.-



    CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIG)


    La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
    La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:
    eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
    situazioni temporanee di mercato.

    Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
    Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
    L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di € 886,31 ed è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).

    I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
    Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima
    comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
    In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.


    CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

    Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:
    • imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda;
    • imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;
    • imprese di vigilanza.

    Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.
    La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
    Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione.

    Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
    La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte.
    L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di € 886,31; il limite è elevato a € 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.917,48).
    Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.
    I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

    La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.
    In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.


    INDENNITÀ DI MOBILITÀ

    È una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
    • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
    • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
    • licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.

    Il lavoratore ne ha diritto quando:
    • è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
    • ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
    • può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

    La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
    I requisiti:

    Età del lavoratore Aziende del centro-nord Aziende del mezzogiorno
    Fino a 39 anni 12 mesi 24 mesi
    da 40 a 50 anni 24 mesi 36 mesi
    oltre 50 anni 36 mesi 48 mesi

    Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.
    In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:

    • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
    • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

    Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
    Per i periodi successivi:80% del predetto importo.
    In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
    L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

    Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
    • viene cancellato dalle liste di mobilità;
    • viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
    • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
    Anno 2014:
    Età del lavoratore
    Aziende del centro-nord
    Aziende del mezzogiorno
     Fino a 39 anni
     12 mesi
     24 mesi
     da 40 a 50 anni 
     24 mesi
     36 mesi
    oltre 50 anni 
     36 mesi
     48 mesi

    Anno 2015:
    Età del lavoratore
    Aziende del centro-nord
    Aziende del mezzogiorno
     Fino a 39 anni
     12 mesi
     12 mesi
     da 40 a 50 anni 
     18 mesi
     24 mesi
    oltre 50 anni 
     24 mesi
     36 mesi

    Anno 2016:
    Età del lavoratore
    Aziende del centro-nord
    Aziende del mezzogiorno
     Fino a 39 anni
     12 mesi
     12 mesi
     da 40 a 50 anni 
     12 mesi
     18 mesi
    oltre 50 anni 
     18 mesi
     24 mesi

    Dal 01/01/ 2017:
    Età del lavoratore
    Aziende del centro-nord
    Aziende del mezzogiorno
     Fino a 39 anni
     12 mesi
     12 mesi
     da 40 a 50 anni 
     12 mesi
     12 mesi
    oltre 50 anni 
     12/18 mesi
     12/18 mesi




    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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    Gianfranco Censori

    lunedì 17 giugno 2013

    IMU - Imposta Municipale Unica

    IMU – Prima scadenza 16 giugno 2017:
    L’acconto IMU  si applica in generale sugli immobili di proprietà o sui quali si gode di un diritto reale come l’usufrutto o il diritto di abitazione. E’ chiamato all’appello per il pagamento, ad esempio, chi possiede una seconda casa al mare, in città o nel paese natio, o ancora proprietari di negozi, box e locali, oppure chi ha un’abitazione principale considerata di lusso. Tirano invece un sospiro di sollievo i contribuenti che possiedono solo la casa di abitazione, che è stata graziata dall’esborso a condizione di avere il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.-
    Per evitare l’IMU inoltre l’abitazione principale non deve essere di pregio, ovvero l’appartamento non deve essere classificato nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico). Anche le pertinenze dell’abitazione principale sono esentate dall’IMU ma con alcune eccezioni: l’esenzione spetta solo se le pertinenze sono classificate come C/2, C/6 o C/7 e solo per una pertinenza per ognuna delle tre categorie.
    Gli immobili che non sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e vengano concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (ai figli o ai genitori) e che siano utilizzati da questi come abitazione principale, hanno la riduzione del 50% della base imponibile.-
    Per usufruire dell’agevolazione deve essere stato stipulato e registrato un apposito contratto di comodato.-
    Rendita catastale :
    Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
    Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
    Coefficiente moltiplicatore:
    Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
    Le aliquote:
    L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
    Seconde case locate:      

    E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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    Prima scadenza 17 giugno 2013
    I proprietari delle abitazioni principali, fatta eccezione per le tipologie di lusso, sono esentati dal pagamento della rata di giugno dell'IMU, che si deve invece pagare sulle abitazioni locale, sulle cosiddette seconde o terze case, sugli immobili ad uso produttivo (negozi, laboratori, capannoni, alberghi) e sulle prime case di pregio o di lusso non esonerate.-
    Devono pagare l'acconto tutti i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali. Sono anche esentati gli immobili rurali strumentali, gli inquilini delle case popolari e gli assegnatari di case in cooperativa indivisa. Ai fini dell'IMU l'abitazione principale è quella in cui il contribuente ha contemporaneamente residenza fiscale e dimora abituale. Sono ad esempio escluse le abitazioni date in comodato d'uso ai parenti che per l'ICI erano assimilate alla prima casa e vi può essere una sola abitazione principale per ogni singolo nucleo familiare, con un'eccezione: sono considerate entrambe abitazioni principali quelle di due coniugi che risiedano per motivi di lavoro in Comuni diversi. In caso di separazione l'IMU è sempre a carico del coniuge cui è stato assegnata l'abitazione indipendentemente da chi sia il proprietario. Per l'acconto si applica la regola per cui si deve pagare la metà del tributo dovuto per il 2012. 

    Il calcolo è semplice: si sommano l'acconto e il saldo del pagato nel 2012 e si versa il 50%. Questo se la situazione dell'immobile è rimasta invariata, altrimenti bisogna ricalcolare l'IMU con le regole del 2012. Caso particolare è quello degli immobili di categoria D (capannoni industriali, teatri, alberghi, centri commerciali), per cui bisogna rifare sempre i calcoli perché il coefficiente di rivalutazione della rendita quest'anno è aumentato passando da 60 a 65. Il pagamento può avvenire o con modello F24 o con bollettino postale predisposto. Rispetto allo scorso anno c'è un'importante novità: il versamento va fatto tutto ai Comuni, la quota di spettanza dello Stato è rimasta solo per gli immobili di categoria D.- 
     



    Si chima IMU (Imposta Municipale Unica) l'imposta sugli immobili che andrà in vigore dal 2012 e sostituirà l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).

    Rendita catastale:
    Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-

    Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% + 60% rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-

    Coefficiente moltiplicatore IMU:
    Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.-

    Le aliquote IMU:
    L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-


    Più figli più detrazioni IMU:
    Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro. Dal 2014 cambierà la detrazione valida per tutti: non più 200, ma 170 euro.-

    Seconde case e locate:
    E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato. Niente più sconti per il comodato d'uso gratuito: ai fini dell'imposta avranno lo stesso trattamento delle seconde case.-

    Fabbricati rurali:
    Sono equiparati alle altre abitazioni. Se costituiscono abitazione principale possono usufruire dell'aliquota del 4 per mille e delle detrazioni base per i figli. Altrimenti sono considerati seconde case. Finora erano tutti fuori dal campo di applicazione dell'ICI.-

    Immobili all'estero:
    A partire dal 2011 gli italiani che posseggono case fuori dai confini nazionali dovranno pagare un'imposta dello 0,76%, quindi come le seconde case in Italia. La base imponibile sarà il valore reale degli immobili.-

    Comodato d'uso gratuito:
    Anche se nella casa ci abita e ci stabilisce la residenza un figlio, i genitori o un fratello, all'abitazione si applicherà a tutti gli effetti l'aliquota IMU prevista per le seconde case.-

    Coniugi separati:
    Gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati a uno dei coniugi, questo resta obbligato al pagamento complessivo dell'imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile (diritto di abitazione), potendo per questo avvalersi dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale.-

    Quando si paga:

    • Entro il 18 giugno (la scadenza naturale del 16 cade di sabato) si versa un terzo (ma per chi lo desidera, anche la metà), calcolando l'imposta con l'aliquota di base dello 0,4% e avvalendosi della detrazione di base e della eventuale maggiorazione per i figli conviventi, se spettante.-
    • Sempre entro il 18 giugno si versa la metà dell'IMU dovuta per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, calcolata sull'aliquota base dello 0,76%, rinviando inevitabilmente a dicembre il versamento del saldo.-
    • Per l'abitazione principale e le pertinenze ammesse all'aliquota agevolata, è possibile effettuare il pagamento in tre rate: la seconda, sempre pari a un terzo di quanto dovuto per effetto dell'aliquota base dello 0,4%, deve essere versata entro il 17 settembre (il 16 è domenica). I comuni hanno tempo fino al 30 settembre per adottare le aliquote definitive.-
    • Il 17 dicembre (il 16 è domenica) tutti dovranno versare quanto dovuto a conguaglio.-

     
    Le sanzioni:
    Se il versamento IMU viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%. Gli interessi da aggiungere vanno calcolati a giorno sulla base della percentuale del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3%, più interessi calcolati sempre a giorno sulla base del 2,5% annuo. Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% più interessi del 2,5% annuo calcolati sempre su ogni giorno di ritardo. E' possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione avviene entro un anno e sempre che entro tale termine l'ufficio non abbia già contestato il mancato versamento. In caso di mancato pagamento, la multa è del 30% dell'imposta dovuta, cui si aggiungono gli interessi calcolati sui giorni di ritardo. Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

    Nuovi Codici Tributi:
    I 10 codici adottati dall'Agenzia delle Entrate per le diverse tipologie catastali, da scrivere sul modello F24, sono i seguenti:
    3912 Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
    3913 Fabbricati rurali a uso strumentale (destinatario il Comune)
    3914 Terreni (destinatario il Comune)
    3915 Terreni (destinatario lo Stato)
    3916 Aree fabbricabili (destinatario il Comune)
    3917 Aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
    3918 Altri fabbricati (destinatario il il Comune)
    3919 Altri fabbricati (destinatario lo Stato)
    3923 Interessi da accertamento (destinatario il Comune)
    3924 Sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

    IMU – COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

    Il calcolo:
    La rendita catastale, riportata nella visura o nella dichiarazione dei redditi, va aumentata del 5%: basta moltiplicarla per 1.05. La somma ottenuta va poi moltiplicata per un coefficiente stabilito per legge: per le abitazioni è 160, per fabbricati ad uso pubblico è o stabilimenti balneari è 140, per uffici e studi professionali è 80, per i fabbricati industriali è di 60 e per i negozi (la categoria C11) è di 55. In questo modo si otterrà la base imponibile IMU. A questa sarà applicata l'aliquota corrispondente.

    Le aliquote previste dalla legge:
    L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti punti percentuali. Per la casa di abitazione principale e per le pertinenze l'aliquota è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è del 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% per quelli strumentali, percentuale che i Comuni possono con delibera ridurre fino allo 0,1%.-

    Le aliquote previste dal Comune di Civitanova Marche:
    Prime case economiche, popolari ed ultrapopolari (categorie A3,A4,A5) = 0,4%
    Civili abitazioni, villini, ville, case rurali = 0,6%
    Seconde case, esercizi commerciali, aziende = 1,06%

    Più figli più detrazioni:
    Valgono solo per l'abitazione principale oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c'è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo, indipendentemente dal reddito del nucleo, potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima quindi di 600 euro.



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    Gianfranco Censori