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martedì 17 aprile 2018

PERMESSI LEGGE 104 + CONGEDO STRAORDINARIO + CURE TERMALI

In questo articolo affronteremo in sequenza i temi dei Permessi della Legge 104, del Congedo Straordinario e delle Cure Termali.

1) PERMESSI LEGGE 104

(L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

A chi spettano:

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
a) disabili in situazione di gravità;
b) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
c) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Non spettano:

a) ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
b) agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
c) ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
d) ai lavoratori autonomi
e) ai lavoratori parasubordinati

Cosa spetta:

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:
a) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
b) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
a) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
b) prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
c) permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
d) i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
e) il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:
f) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
g) tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE
Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).

I requisiti:

a) essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
 b) la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
c)  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).


2) CONGEDO STRAORDINARIO:

Cos'è:

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.-

A chi è rivolto:

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
b) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
c) figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
d) fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
e) parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Non possono richiedere il congedo straordinario:
f) i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
g) i lavoratori a domicilio;
h) i lavoratori agricoli giornalieri;
i) i lavoratori autonomi;
l) i lavoratori parasubordinati;
m) i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Decorrenza e durata:

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.
L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.
Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Quanto spetta:

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
L'indennità per il congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Decadenza:

Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Requisiti:

Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155).


3) CURE TERMALI

A cosa servono e quali malattie curano?

Le cure balneo termali INPS servono come terapie per il trattamento di malattie respiratorie, artrosi, come prevenzione e attenuazione di un ampio ventaglio di disturbi funzionali e condizioni patologiche.
Le cure termali, infatti, sono particolarmente utili nel trattamento e riabilitazione di disturbi cronici otorinolaringoiatrici e respiratori, come bronchiti e asma, reumatologici, urinari e vascolari.
Le cure termali concesse dall'INPS consistono nella somministrazione di un certo numero di Cicli di Cure che vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 24 cure. Ogni ciclo termale, è costituito da 12 cure fondamentali e 18 cure accessorie per patologie reumo-artropatica, o 12 cure accessorie per patologia bronco-catarrale. Il numero dei cicli e la tipologia, vengono decise in base al certificato medico rilasciato dal dottore ASL, medico curante o convenzionato SSN, allegato alla modulistica della domanda cure termali INPS.

Come accedere alle Cure Termali con L'INPS

Per effettuare le cure termali attraverso l'INPS occorre presentare domanda dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno, presso la sede INPS di residenza del lavoratore, con allegato il certificato del medico curante che indichi:
a)  la patologia e la terapia per la quale si richiedono le cure
b)  la richiesta di cure accessorie.

Possono presentare domanda:

a)  i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
b)  i lavoratori autonomi iscritti all'INPS
c)  i dipendenti INPS
d)  i lavoratori iscritti alla gestione separata ( di cui art 2 comma 26 della L335/95)
e)  i lavoratori in mobilità
f)  i titolari di assegni non definitivi di invalidità

Requisiti necessari per presentare domanda:

a) 5 anni di anzianità assicurativa e 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda (sono validi anche i contributi figurativi);
b) Patologie comprese nel Decreto Ministeriale del 15.12.94

Durata della prestazione:

a) Un ciclo annuale di terapia termale si effettua in 12 giorni di cura (13 di soggiorno)
b) L'INPS può rinnovare l'autorizzazione per 5 cicli (5 anni) ove permangano le condizioni medico legali richiesti per la concessione delle cure
Le cure termali INPS riguardano la prestazione che l'Istituto riconosce a pensionati e lavoratori per il trattamento e la prevenzione di malattie respiratorie e alcune forme di artrosi. Le cure termali INPS spettano pertanto agli aventi diritto che presentano domanda di concessione e autorizzazione all'INPS con allegato il certificato medico SSN attestante la necessità del paziente ad effettuare un certo numero di cicli di cure balneo-termali. Secondo le disposizioni introdotte dalla precedente Manovra, dal 1° gennaio 2016 non sono più coperte dal SSN le cure termali che prevedono l'erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte dell'INPS e dall'INAIL. Con la nuova legge di Stabilità 2016 pubblicata in GU e in vigore dal 1° gennaio, all'articolo 1 commi 301 e 302, è previsto invece che: comma 301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare  nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. comma 302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»

I costi:

Le cure termali INPS, sono è a completo carico del SSN, Servizio Sanitario Nazionale mentre il costo per il soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell'Inps.
I costi cure termali INPS a carico degli assistiti sono:
a)  pagamento del ticket sanitario
b) spese di viaggio di andata e ritorno.

Cosa fare dopo autorizzazione INPS alle cure termali:

Il lavoratore o pensionato autorizzato dall'INPS a fruire delle cure termali, riceve dall'Istituto, la lettera di accoglimento domanda cure termali INPS con allegato l’elenco aggiornato delle strutture termali e del calendario 2018 per conoscere i turni disponibili. Successivamente, l'assistito può scegliere il turno 2018 per eseguire le cure termali e la struttura, e 10 giorni prima dell'inizio del ciclo cure termali, deve contattare la struttura e prenotare il ciclo.
La struttura prescelta, invece, deve confermare e comunicare con urgenza alla propria Sede INPS, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti dall'assistito ai fini di fruizione delle cure. Il giorno stabilito per l'inizio del ciclo termale, il lavoratore o il pensionato deve presentarsi presso la struttura alberghiero-termale scelta per il soggiorno e le cure.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

sabato 17 marzo 2018

Anticipo Pensionistico (APE)

1) APE VOLONTARIA:

Cos’è l`APE:

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di Bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di Bilancio 2018).

A chi è rivolto:

L’APE volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come funziona:

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.
In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.
L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:
  1. il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi; 
  2. l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi; 
  3. l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi; 
  4. il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi. 
Inoltre, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Il servizio online APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare:

a) l’importo mensile;
b) la durata dell’APE;
c) la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.

Requisiti:

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
a) avere una età minima di 63 anni;
b) aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
c) avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
d) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
e) non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Come fare domanda:

Per ottenere l’APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all'INPS la domanda di certificazione del diritto all’APE attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello o il PIN dell’INPS.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
È disponibile il servizio online Ape Volontario - domanda di certificazione per l'inoltro delle domande di certificazione del diritto all’APE.
Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE, l’interessato può procedere, sempre attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, all’invio della domanda di accesso all’APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di 
finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.
In caso di recesso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

Attività lavorativa:

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.


2) APE SOCIAL:

Cos'è:

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

A chi è rivolto:

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
  1. disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  2. soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  4. dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. 
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) conciatori di pelli e di pellicce;
d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Decorrenza e durata:

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Quanto spetta:

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Requisiti:

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
  1. almeno 63 anni di età; 
  2. almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  3. non essere titolari di alcuna pensione diretta. 
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto

nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Come fare domanda:

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


3) PENSIONE ANTICIPATA RITA:


Arrivano le istruzioni Covip per i fondi pensione, moduli di adesione al nuovo sistema pensionistico, nuovi regolamenti, statuti, come formula di previdenza complementare.

Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi.

In relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2018, si forniscono con la presente Circolare chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Oltre alle modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito Modulo per la richiesta della RITA.

Requisiti:

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita, sono ora i seguenti:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 1 1, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio.

Requisiti di accesso per i disoccupati:

I commi 4 e 4-bis dell’art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 0 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.

Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai “lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito – unitamente agli altri requisiti – la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

Modalità di erogazione:

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata – RITA consiste “nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”.

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.

In caso di decesso dell’iscritto:

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato.
Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Si ritiene, poi, che l’ ‘iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale – che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare – l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 prevede che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l’individuazione dell‘importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Si segnala, poi, che si dispone l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema di RITA, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate.

4) APE ROSA PER LE DONNE:

La manovra ha previsto dei requisiti contributivi più leggeri per accedere all’Ape social a favore delle lavoratrici con figli.
Nel dettaglio, le lavoratrici potranno beneficiare di uno sconto sui contributi richiesti pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni, sia che appartengano alle prime 3 categorie di beneficiarie dell’Ape sociale (caregiver, invalide o disoccupate), sia che appartengono alla categoria delle addette a lavori faticosi e rischiosi.
Le appartenenti alla prima categoria con almeno 2 figli potranno dunque ottenere l’anticipo pensionistico con 28 anni di contributi anziché 30, mentre le addette a lavori faticosi e pesanti con lo stesso numero di figli potranno ottenere l’anticipo con 34 anni di contributi anziché 36.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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martedì 17 gennaio 2017

Aiuti alla Famiglia (anno 2017)

Ecco un elenco degli aiuti alla famiglia disponibili per il 2017.

1) Mamma Domani:

È un assegno di 800 euro una tantum destinato soprattutto a coprire parte degli esami diagnostici e delle prime spese per il bambino, subito dopo la nascita. Potrà essere richiesto, senza alcuna limitazione di reddito, già a partire dal settimo mese di gravidanza. E sarà l’INPS, dopo l’imminente decreto attuativo, ad occuparsi di comunicare le modalità operative e di erogare le prestazione.-

A partire dal 2017, quindi, le future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza, se vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare l'apposita domanda all'INPS, per via telematica.


2) Buono Nido:

Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette dei nidi pubblici e privati fino ad un massimo di 1.000 euro annui (erogati in 11 mensilità) che, sarà versato dall’INPS. Questa misura riguarda tutte le famiglie senza alcuna limitazione di reddito e si riferisce all’intera durata massima di tre anni di frequenza del nido, sia pubblico che privato. Possono beneficiare del contributo i nati dal primo gennaio 2016. L’aiuto sarà destinato anche alle famiglie con bambini meno di tre anni che, a causa di gravi patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare un nido. Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l’anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione anche parziale del congedo parentale. Occorre ricordare che qualora si fruisca del voucher, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro.-



3) Bonus Bebè:

Confermato in maniera definitiva il Bonus Bebè già esistente. L’assegno mensile do 80 euro versato per un triennio alle famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro viene raddoppiato al di sotto della soglia di 7.000 euro .-


4) Voucher baby-sitter:

La manovra ha aumentato le risorse da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. Rispetto agli anni passati, inoltre, il potenziamento è stato stabilito per un biennio, anziché per un solo anno.-


5) Fondo Credito Nuovi Nati:

Ultima novità prevista dalla legge di Stabilità è l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo di sostegno alla natalità, dotato di 14 milioni di euro per il 2017, che nel 2018 diventeranno 24 milioni. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.-


6) Nuovo congedo parentale:

È stato esteso dal Jobs Act il congedo parentale retribuito al 30%, dai tre ai sei anni del figlio (otto per le famiglie a basso reddito) e non retribuito dagli attuali otto anni del figlio a 12 anni. Si può chiedere anche a ore.-


7) Congedo paternità:

È stato prorogato anche nel 2017 il congedo obbligatorio di due giorni per i papà. Da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.-


8) Assegno di maternità 2017 dello Stato:

Per madri naturali o adottive ma anche padri che però siano lavoratori anche precari.
Requisito fondamentale: essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
Inoltre i requisiti che la madre deve possedere per aver diritto all'assegno sono:

  • è una lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • è una lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • è una lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.-



9) Assegno di maternità 2017 dei Comuni:

È un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo e dalla sua entrata in famiglia se adottato o preso in affido. Il beneficio è riconosciuto anche alle mamme extracomunitarie che, entro sei mesi dalla nascita del bambino, presentano la documentazione per la richiesta + permesso soggiorno.

A chi è rivolto. L'assegno a carico del Comune è riservato alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.

L'importo dell'assegno viene rivalutato dal Comune ogni anno in base all'adeguamento ISTAT.



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sabato 20 agosto 2016

Buoni Lavoro (Voucher) e Buoni Lavoro per Studenti

Con il nostro nuovo articolo sul Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia, il contenuo del presente articolo può considerarsi superato.

Buoni Lavoro (Voucher)

Tetti Buoni Lavoro Anno 2016:

Aumentano nel 2016 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-    
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2016 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 7.000 euro netti.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.- 
Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:
-          Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.-
-          Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).-        

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Tetti Buoni Lavoro Anno 2015:

Aumentano nel 2015 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2015 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 5.060 euro.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.-

Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:

  • Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.
  • Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).

Procedura di Acquisto e di riscossione dei buoni lavoro INPS:


Prima che inizi il lavoro occorre portare a termine due operazioni: la prima con le Poste e la seconda con l’INPS:
1) Si va all’ufficio postale e si acquistano i buoni cartacei dal valore nominale di 10 o 20 o 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni, pagando il controvalore e presentando la tessera sanitaria. Chi vuole se è registrato presso l’INPS, può acquistare i voucher per via telematica.
2) Prima dell’inizio del lavoro (al limite fino a un minuto prima) il committente deve comunicare all’INPS: Il codice fiscale, i dati del lavoratore, luogo, date di inizio e fine lavoro. Attenzione: vanno indicati i giorni di effettivo lavoro e non l’arco temporale in cui si svolgono. La comunicazione va fatta:
a) Recandosi di persona all’INPS
b) Collegandosi con il sito www.inps.it
c) Telefonando al call-center INPS (803.164 o 06.164.164)

Per entrare nel sito dell’INPS occorre indicare:
1) Codice fiscale
2) Password che a scelta è costituita: dal codice Pin INPS, oppure dal codice (16 caratteri) di uno dei voucher.

Una volta terminato il lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore, sui quali ha indicato le prestazioni e l’interessato può a questo punto andare in qualsiasi ufficio postale, a partire dal secondo giorno successivo al termine del lavoro accessorio, per consegnare i buoni (da lui stesso controfirmati) e ricevere il compenso. Deve presentare:
a) Tessera sanitaria
b) Documento d’identità


Buoni Lavoro Anno 2014:

Sono stati stabiliti i nuovi tetti ai compensi che si possono ricavare dai lavori accessori, pagati con i voucher che il committente può acquistare dall’INPS. Ogni buono vale 10,00 euro per un’ora di lavoro, ma 2,50 euro vanno a INPS e INAIL ai fini della pensione e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per cui gli interessati percepiscono 7,50 euro netti esentasse.-

Se si superano i limiti che la legge impone ogni anno, il lavoro non è più considerato accessorio e la persona deve essere pagata e assicurata come un normale lavoratore subordinato con notevole aggravio del costo.-
  • Per il lavoro svolto per qualsiasi committente il tetto è di 6.740,00 euro che, tolte le trattenute previdenziali, è di 5.050,00 euro netti.-
  • Se il lavoro accessorio è però svolto per conto di un imprenditore commerciale o un libero professionista il guadagno massimo si riduce a 2.690,00 euro lordi, pari a 2.020,00 euro netti. Però il limite riguarda il un singolo committente. Perciò se nell’anno la persona svolge più lavori può sempre arrivare al guadagno massimo di 5.050,00 euro netti.-
  • Le persone che riscuotono ammortizzatori sociali (cassa integrati, disoccupati, in mobilità) hanno il tetto di 4.000,00 euro, pari a 3.000,00 euro netti.-
Per gli studenti restano in vigore le restrizioni tradizionali, per cui possono lavorare solo a ogni fine settimana, durante le vacanze di Natale (dal 1° dicembre al 10 gennaio), di Pasqua (domenica delle Palme + Pasquetta) ed estive (dal 1° giugno al 30 settembre). Gli universitari fino a 25 anni età possono lavorare in qualsiasi periodo.-



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di
50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi
pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. -

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo la legge n. 92/2012:
Secondo la nuova formulazione legislativa, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura lavorative di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato, come specificato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n. 18/2012) o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli produttori agricoli (fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Inoltre, per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti beneficiari di prestazioni di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Acquisto buoni lavoro :
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
  • la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
  • la modalità di acquisto telematico
  • l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
  • l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
  • l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

Riscossione buoni lavoro:
La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS,  da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei "voucher telematici" può avvenire tramite l’INPS Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli sportelli bancari  abilitati sono pagabili riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione,  presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. 

Cosa è importante sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta paga al lavoratore; inoltre, i lavoratori non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.-
Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.





BUONI LAVORO PER STUDENTI

Gli studenti, se vogliono, possono svolgere qualche attività con il sistema dei "buoni lavoro INPS".

Un “lavoretto” occasionale di tipo accessorio (esempio: commesso in un negozio di vestiti). Un lavoro di qualunque tipo e in qualsiasi settore produttivo: industria, commercio, terziario, anche nel pubblico  impiego.-

Gli studenti devono avere da 16 a 25 anni. E possono lavorare:
  • Se iscritti a scuola media inferiore e superiore, durante: a) le vacanze natalizie fino al 10 gennaio, b) tutti i fine settimana, c) le vacanze pasquali e quelle estive.
  • Se iscritti all'università: in tutti i periodi dell'anno.

Il committente prima dell'inizio dei lavori deve acquistare i buoni lavoro:
  • Dall'INPS (on-line attraverso il sito www.inps.it o presso gli sportelli).
  • Dall'associazione di categoria.
  • Dalle tabaccherie che espongono la vetrofania “Rete amica”.

Ogni buono vale 10 euro: di essi 7,50 euro (esentasse) vanno in tasca al lavoratore e 2,50 servono per assicurarsi con INPS e con INAIL (Infortuni). In questo modo lo studente inizia ad avere i primi contributi per la pensione.-

A fine lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore: tanti buoni quante sono le ore di lavoro. Il lavoratore va in un qualsiasi ufficio postale e si fa pagare, oppure presso il tabaccaio autorizzato.-

Ci sono dei limiti soggettivi e oggettivi:
  • Il committente con il sistema dei buoni non può pagare più di 10 mila euro.-
  • Il giovane non può guadagnare più di 5 mila euro presso lo stesso committente.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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lunedì 21 ottobre 2013

Modello RED

Il Modello reddituale (Modello RED) è una dichiarazione che permette all’INPS di verificare se esistono i presupposti per corrispondere ai contribuenti le pensioni agevolate vincolate al reddito.

Alcune prestazioni previdenziali e assistenziali sono corrisposte in un importo che varia in relazione all’ammontare dei redditi posseduti dal pensionato e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli.

Le prestazioni previdenziali e assistenziali legate ai redditi sono, per esempio:
  • le integrazioni al trattamento minimo;
  • le maggiorazioni sociali sulle pensioni;
  • gli assegni di invalidità;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le prestazioni per invalidità civile;
  • la somma aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.L. 2/7/2007 (quattordicesima).

La scadenza è il 28 febbraio 2015, entro la quale i pensionati invalidi civili e chi ha la pensione sociale o l’assegno sociale devono dichiarare all’INPS la loro particolare situazione.

Chi sono gli interessati e cosa devono dichiarare:
  • Le persone che hanno l’assegno mensile per invalidità parziale devono dichiarare se lavorano o non lavorano. Perché se il reddito supera i limiti di reddito indicati dalla legge si perde la prestazione.
  • Le persone con indennità di accompagnamento devono dichiarare se sono o no ricoverate gratis. Perché il ricovero gratuito fa perdere l’accompagno.
  • I titolari di pensione sociale e di assegno sociale devono dichiarare se sono residenti in Italia in modo stabile e continuativo e i titolari di assegno sociale, in aggiunta, se sono ricoverati gratis presso qualche istituto e se pagano la retta.
  • Se si tratta di disabili intellettivi o minorati psichici basta inviare un certificato medico che attesti la condizione patologica degli interessati.

Le dichiarazioni vanno trasmesse solo per via telematica collegandosi direttamente al sito INPS (a condizione che si abbia il codice personale PIN). Per chi non è esperto, sono a disposizione gratuita i CAF e i professionisti abilitati e convenzionati con l’INPS, ai quali si deve consegnare la lettera INPS nella quale è riportato il codice a barre dell’interessato. Chi non risponde costringe gli uffici a bloccare il pagamento della pensione.-

REDDITI DA PENSIONE

Devono e essere integrati solo per le ulteriori prestazioni estere eventualmente percepite dal pensionato nel corso dell’anno richiesto:

Devono essere indicati per ogni trattamento pensionistico:
  • l’importo, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali;
  • il numero dei mesi di percezione della pensione;
  • lo Stato estero e l’Ente che eroga il trattamento pensionistico.
Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.


REDDITI NON PENSIONISTICI

Se il pensionato ha conseguito altri redditi, deve indicare i redditi conseguiti nell’anno richiesto:
  • in paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella valuta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
  • in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

I redditi devono essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:
  • da lavoro dipendente;
  • da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
  • da immobili (esclusa la casa di abitazione);
  • da capitali;
  • arretrati riferiti ad anni precedenti (compresi eventuali arretrati di pensioni estere riferiti ad anni precedenti);
  • rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
  • redditi assistenziali. 

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori

lunedì 26 agosto 2013

ASPI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

ASPI

La Riforma del Lavoro ha modificato radicalmente le misure a tutela della disoccupazione. Semplificando tutte le norme in vigore, ha introdotto un unico strumento di sostegno al reddito che si chiama ASPI.
Dal 1 gennaio 2013 la nuova assicurazione andrà a sostituire l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia.

Interessa tutti i dipendenti del settore privato, compresi apprendisti, soci di cooperative, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a domicilio. È garantita, inoltre, ai lavoratori del settore pubblico con contratto a tempo determinato, agli impiegati del settore agricolo, al personale artistico, teatrale e cinematografico; mentre non riguarda i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli. L’obiettivo è fornire a chi ha perduto involontariamente il lavoro un’indennità mensile.

Per beneficiarne è necessaria un’anzianità assicurativa pari a due anni, e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente. La durata della prestazione è quantificata in 12 mesi per chi ha meno di 55 anni; e in 18 per chi ha 55 anni o più.
  • Anno 2013 
    • Fino a 50 anni = 8 mesi 
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi 
    • Da 55 anni = 12 mesi
  • Anno 2014
    • Fino a 50 anni = 8 mesi
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi
    • Da 55 anni = 14 mesi
  • Anno 2015
    • Fino a 50 anni = 10 mesi
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi
    • Da 55 anni = 16 mesi
  • Anno 2016
    • Fino a 50 anni = 12 mesi
    • Da 50 a 54 anni = 12 mesi
    • Da 55 anni = 18 mesi
Spetta ai lavoratori inviare domanda all’INPS per via telematica entro due mesi “dalla data di spettanza del trattamento”, a pena di decadenza.
L'ASPI è pari al 75% per i primi sei mesi, dopo sei mesi l’ASPI viene ridotta del 15%, e ancora del 15% dopo altri sei mesi.

L’ASPI si calcola a partire dalla media mensile degli ultimi due anni utile ai fini contributivi: bisogna prendere la retribuzione totale, dividerla per il numero di settimane contributive maturate dei due anni (in genere uguale alle settimane di lavoro) ottenendo così la retribuzione media settimanale, e moltiplicare per 4,33 (numero medio di settimane in un mese: 52/12). Ottenuta così la retribuzione media mensile, si ha: 
  • ASPI pari al 75% se tale retribuzione non è oltre i 1180€ (importo annualmente rivalutabile) 
  • se oltre tale cifra, l’ASPI sarà 75% di 1180€ + 25% di quanto è oltre tale cifra; ma attenzione, l’ASPI non può superare l’indennità di cassa integrazione straordinaria, che per il 2012 è pari a 1119,32€ € (importo annualmente rivalutabile).
In via sperimentale, per il triennio 2013-2015, i lavoratori possono poi chiedere la liquidazione dell'indennità dell'ASPI in un'unica soluzione di tutte le mensilità non ancora corrisposte, se avviano l'apertura di un'attività di lavoro autonomo, un'impresa o l'associazione a una cooperativa. La copertura di questa misura è però di appena 20 milioni di euro, esauriti i quali non potrà più essere applicata.

Se si trova lavoro durante la fase di copertura dell'ASPI, il trattamento viene sospeso se l'impiego dura meno di 6 mesi, mentre ricomincia (a patto ovviamente che siano di nuovo presenti i requisiti necessari) se l'impiego supera questa durata.
Perde il diritto al sostegno dell'ASPI chi rinuncia, durante il periodo in cui ne usufruisce, a un'offerta di lavoro la cui retribuzione sia superiore di almeno il 20% alla cifra ricevuta come indennità.
Dal 2017 la nuova Aspi potrà essere incassata anche in un'unica soluzione, se serve al lavoratore per avviare un'attività autonoma.
L’indennità di disoccupazione ASPI spetta:
· dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
· dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
·  dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;

Mini ASPI

Per i lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per accedere all'ASPI, la riforma prevede una Mini ASPI, per la quale saranno sufficienti 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi e verrà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall’ASPI vera e propria.

Una tantum per Collaboratori  a progetto

    Collaboratori coordinati e continuativia progetto (co.co.pro.), se restano senza lavoro possono chiedere all'INPS una speciale indennità, in sostanza l'assegno di disoccupazione. Assegno che supera i mille euro al mese, se i collaboratori versano il contributo del 27,72% e che perciò non hanno altri lavori e non sono pensionati. Per avere l'assegno devono rispettare alcune condizioni poste dalla legge. Per l'esattezza:
    1. Devono lavorare per un solo committente
    2. Devono avere avuto nel 2012 un reddito da lavoro non superiore a 20.000,00 euro
    3. Devono essere stati disoccupati lo scorso anno per almeno due mesi ininterrotti
    4. Devono avere coperto di contributi almeno tre mesi del 2012
    5. Devono infine avere coperto di contributi almeno un mese di quest'anno.
    L'assegno è di 1.075,00 euro al mese (pari al 7% del reddito minimale di 15.357,00 euro).-
    Si stabilisce quanti mesi nel 2012 sono stati coperti da contributi e quanti non lo sono. Di essi si prende il numero inferiore e si moltiplica per la cifra. Esempio: lavoro per 8 mesi e disoccupazione per 4. Operazione: 1.075 x 4 mesi = indennità INPS 4.300 euro. 
    Per ottenere l'indennità si deve ovviamente presentare la domanda. La domanda va fatta sul modulo INPS e presentata senza alcuna scadenza immediata. C'è tempo fino al 31 dicembre 2013. Naturalmente, prima si presenta la domanda e prima si riscuote l'indennità. L'indennità è integralmente pagata se fino a mille euro. Se è superiore l'INPS paga a rate mensili di mille euro. Esempio: assegno di 2.600 euro. Pagamento: 2 rate da 1.000 euro ciascuna e terza rata da 600 euro.


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    Gianfranco Censori

    martedì 7 maggio 2013

    Carta Acquisti - Social Card

    Per effetto dell'adeguamento al tasso di inflazione ISTAT sono stati modificati gli importi di reddito e l'indicatore ISEE che regolano l'accesso alla Carta Acquisti (social card 2013). A partire, dunque, dal 1 gennaio 2013 per i cittadini che presentano domanda per ottenere tale beneficio, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali aggiornati.

    La Carta Acquisti è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, con la differenza che le spese, invece che essere addebitate al titolare della carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.
    Vale 40 € al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 €. Può essere utilizzata per il sostegno della spesa sanitaria e alimentare, presso gli esercizi commerciali convenzionati e abilitati al circuito Mastercard, e permette perfino di pagare le utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli Uffici Postali. Non è abilitata per prelevare contanti.

    La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o alle famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni in possesso di particolari requisiti oggettivi.
    In particolare i cittadini di età pari o superiore a 65 anni dovranno avere i seguenti requisiti:
    • non godere di trattamenti pensionistici, ovvero godere di trattamenti di importo inferiore a euro 6.701,34 nell'anno precedente alla presentazione della domanda, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni; 
    • se di età pari o superiore a 70 anni, godere di trattamenti di importo inferiore a euro 8.935,12 nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
    • avere un ISEE (L'Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a euro 6.701,34.
    • non essere da solo o insieme al coniuge (indicato nel quadro 4):
      • intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
      • intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
      • intestatario/i di più di una utenze del gas;
      • proprietario/i di più di un autoveicolo;
      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di cat. catastale C7;
      • titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000, non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in Istituti di cura di lunga degenza o detenzione in Istituti di pena. 

    Le famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni di cittadinanza italiana dovranno:
    • avere un ISEE (l'Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a euro 6.701,34;
    • non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
      • intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
      • intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
      • intestatario/i di più di due utenze del gas;
      • proprietario/i di più di due autoveicoli;
      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
      • proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di cat. catastale C7;
      • titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €. 
    Chi avendone i requisiti volesse richiederlo può recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale abilitato, e presentare:
    • uno dei due Moduli di richiesta compilato in ogni sua parte:
      • Beneficiario con 65 anni o più – Modulo A006/13 (Istruzioni)
      • Beneficiario minore di 3 anni – Modulo B006/13 (Istruzioni)
    • l'originale e una fotocopia del proprio documento di identità;
    • un'attestazione ISEE in corso di validità, anche in fotocopia, relativa al beneficiario. L'ISEE è un coefficiente che serve a misurare la situazione economica complessiva del Suo nucleo familiare. Per avere un’attestazione ISEE (che dovrà allegare alla domanda) l’interessato può recarsi presso il Comune di residenza, l’INPS o un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).




    Che cos'è
    La Social Card avrà un colore azzurro e sarà anonima, simile al bancomat. La potrà usare chiunque, il titolare della carta o un suo parente. Potrà essere utilizzata in tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard.-

    A chi spetta
    • Anziani, cittadini e residenti italiani tra i 65 e 69 anni con redditi o pensione fino a 6.000 euro l'anno.-
    • Anziani, cittadini e residenti italiani oltre i 70 anni con redditi o pensione fino a 8.000 euro l'anno.-
    • Famiglie con figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE di 6.000 euro.-
    Gli ultra 65enni dovranno avere redditi pensionistici sotto i 6mila euro (8mila se ultra 70enni), essere incapienti ed avere un indicatore ISEE familiare complessivo sotto i 6mila euro. Dovranno avere una sola casa di abitazione insieme al coniuge, una sola utenza di elettricità e gas, un solo autoveicolo, avere meno di 15mila euro in banca (o alle poste), parametri analoghi per le famiglie con bimbi piccoli.-

    Quanto vale
    La carta sarà caricata ogni due mesi con un importo di 80 euro (cioè 40 euro al mese).-
    Chi presenterà la domanda entro il 31 dicembre avrà diritto anche a tre mesi di arretrato, dunque si troverà sulla carta in partenza 120 euro.-

    Come si ottiene
    A gestire l'operazione saranno le Poste che hanno iniziato ad inviare le lettere alle persone che si presume potranno richiederla a partire da dicembre. In pratica una volta ricevuta la lettera ci si dovrà presentare all'ufficio postale del proprio quartiere con la stessa lettera, la domanda e il modello ISEE compilato. Nella generalità dei casi verrà consegnata subito la Carta Acquisti che sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo.-

    Come si usa
    La card potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari e i supermercati abilitati. Potrà servire anche per usufruire della tariffa sociale dell'ENEL. Ma il suo utilizzo ai fini sociali sarà esteso anche ad altre attività.
    Intanto i negozi convenzionati che sostengono il programma acquisti faranno uno sconto sulla spesa effettuata con la Card. Per ora lo sconto è fissato al 5% ma non detto che non possa aumentare.-

    Quanto dura
    La copertura finanziaria prevista al momento arriva solo all'anno 2009. Il governo però ha assicurato che per gli anni successivi i soldi ci saranno sicuramente.
    Sulla tessera viene indicata una data di scadenza, come per una nornmale carta di credito. Si suppone che, terminato il periodo di validità, potrà essere rinnovata. In caso che si smagnetizzi o che si deteriori, si può sempre chiedere la sostituzione agli uffici postali. L'eventuale cifra ancora da spendere viene trasferita sulla nuova carta.-

    L'iter burocratico (o la corsa ad ostacoli):
    - Attendere lettera del ministero e dell'INPS con la modulistica
    - Prenotare al CAF appuntamento per farsi rilasciare il certificato ISEE
    - Recarsi in comune per richiede lo stato di famiglia x ISEE
    - Recarsi al CAF, con la documentazione necessaria, per ritirare ISEE
    - Compilare la modulistica, se muniti di una laurea idoena
    - Presentare la documentazione alla posta X consegna SOCIAL CARD
    - Ritirare dopo qualche giorno tessera SOCIAL CARD
    - Cercare supermercati o negozi convenzionati per utilizzarla
    - Fare la spesa e consegnare SOCIAL CARD alla cassa digitando il PIN
    - Ripetere le varie operazioni ogni due mesi

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    A proposito di “elenco dei poveri”

    Un episodio di vita vissuta!

    Era la vigilia di natale del 1960, io avevo 10 anni e mio padre mi accompagnò in Comune - sala consigliare - C'era molta gente, tanti bambini come me e tanti genitori, mi ricordo di un uomo vestito di nero con una tunica bianca – il Parroco - un altro ben vestito con una fascia tricolore – il Sindaco - un uomo con una divisa militare – un Carabiniere - e altre autorità.
    Al centro della sala una montagna di regali.
    Finiti i discorsi di circostanza un uomo vestito di bianco – un Vigile - ad un certo punto, chiama noi bambini presenti per nome e cognome e consegna un regalo ad ognuno.
    Viene il mio turno, mi consegnano un bel pacco che orgoglioso mi porto via senza scartare.
    Arrivato a casa lo apro e trovo un bel trenino elettrico della “Lima”, formato da una motrice, due vagoni e diversi pezzi di binari, mio padre mi aiuta a unire i binari e appena pronta la pista mi metto a giocare felice.
    Finite le vacanze ritorno a scuola, si parla tra bambini dei regali ricevuti e io racconto ai miei compagni del bel dono ricevuto. Uno dei miei compagni con tono di scherno mi dice: “Se hai ricevuto il regalo in Comune vuol dire che sei povero!”
    E io: “Che significa?”
    Lui: “Vuol dire che tuo padre è iscritto nell'elenco dei poveri del Comune e a natale il Comune regala dei giocattoli ai figli dei poveri del paese.”
    Al ritorno a casa cerco mio padre e gli dico: “Papà il trenino non mi interessa più, voglio distruggerlo”
    E Lui: “Perché?”
    Gli spiego quello che mi hanno detto a scuola e lui mi risponde tranquillo: “Vedi figliolo essere poveri non è un disonore, né una cosa della quale ci dobbiamo vergognare, ma vuol dire solo che abbiamo momentaneamente bisogno di un sostegno economico. Che colpa ha tuo padre se è stato costretto dal Duce a combattere una guerra assurda in Africa, se si è ammalato e quindi ora non può più fare né il contadino come prima di partire per la guerra, né altri lavori pesanti, ma deve tirare avanti con una misera pensione per invalidi di guerra? E Tua madre è costretta a fare tutti i lavoretti domestici che trova in giro per aiutare il bilancio familiare?”
    Io: “Ho capito papà, da oggi non ti chiederò più regali costosi ma, per favore in futuro non portarmi più in quel posto e io comunque questo trenino voglio distruggerlo lo stesso”
    Lui: “Va bene sono sicuro che hai capito il mio messaggio, sono d'accordo con te e ti prometto che non ti porterò più in Comune la vigilia di natale e ti auterò anche a distruggere il trenino.”
    Prende un martello ed inizia a rompere prima la motrice poi i vagoni, io nel frattempo rompo i binari e gettiamo via il tutto. Il giorno dopo appena ritorno a casa dalla scuola mio padre mi viene incontro e mi dà una fionda. Mi dice: “Questa è in sostituzione del trenino, te l'ho fatta io e quindi non mi è costata nulla.”
    Era un rametto d'albero, a forma di Y, adattato e intagliato, con allacciati due elastici formati da pezzi di camera d'aria di bicicletta e un pezzettino di cuoio legato in fondo, preso da un vecchio paio di scarpe.
    Penso sia il più bel regalo che ho ricevuto da mio padre, se non altro perché me lo ricordo ancora, e forse se cerco in giro trovo ancora da qualche parte quel pezzettino di legno intagliato.

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    Sono trascorsi quasi cinquant'anni e la storia si ripete?
    Questa volta con gli anziani, con una tessera dei poveri?
    40 euro al mese, ci diranno dove spenderli e come spenderli? E la nostra dignità? E la nostra privacy?
    E se tra i sessantenni di oggi che hanno bisogno della CREDIT CARD ci sono anche quelli che cinquantanni fa da bambini hanno ricevuto come me questi regali?
    Ho descritto questo episodio solo per cercare di spiegare la differenza tra un diritto a ricevere aiuti da parte delle istituzioni, per poter condurre una vita dignitosa (anche per chi non ha mezzi sufficienti) e il ricevere invece una carta che si configura come una schedatura e quindi un'inutile umiliazione.
    Il precedente governo di centro-sinistra ha concesso una mensilità di pensione in più a chi si trovava in stato di necessità, senza tanti clamori nel rispetto della dignità delle persone; il governo di centro-destra offre invece una scheda che consente degli sconti di prezzo o altri vantaggi ma che identifica i destinatari di questi benefici come poveri e quindi bisognosi di un'elemosina da parte della collettività.

    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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    Gianfranco Censori