martedì 24 marzo 2020

TFR (Trattamento di Fine Rapporto - TFS (Trattamento di Fine Servizio)

1) T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto.

Calcolo del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.

Calcolo del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna  calcolare l’aliquota Irpef media da applicare alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda 25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10 anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00 euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%, calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00 euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00 euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro (imposta).

La previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007,  per effetto dell'entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso. 

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede, inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente (Cass. n. 1052/1991).

L'anticipazione del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

2) TFS (Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in base alle contribuzioni effettivamente versate.

Tempi di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
-       Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
-       Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
-       Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
-       Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
-       Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
-       Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-  

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lunedì 10 febbraio 2020

Pensione di Reversibilità e Pensione ai Superstiti

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Anche conosciuta come Reversibilità, è la pensione che, alla morte del pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

A chi spetta

  • Al coniuge anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti 
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
  • Ai figli: che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico
  • Ai nipoti minori: che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna)
  • Ai genitori inabili; in caso di mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti
  • Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili; in mancanza degli altri precedenti

La pensione di reversibilità spetta ai figli maggiorenni iscritti all'università fino a 26 anni di età purché non vadano fuori corso, perché viene riconosciuta solo per la durata del corso legale, e non possono svolgere alcuna attività lavorativa neanche saltuaria.

    Quanto spetta:

    • 60% al coniuge
    • 70% solo un figlio 
    • 20% a ciascun figlio minorenne se c’è anche il coniuge
    • 40% a ciascun figlio minorenne, se sono solo i figli ad averne diritto
    • 15% a ciascun genitore, fratello e sorella inabili
    In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

    PENSIONE AI SUPERSTITI

    È la pensione che spetta ai componenti del suo nucleo familiare, se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa.
    La pensione ai superstiti spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

    Incomulabilità con redditi del beneficiario:

    • Con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 25% dell'importo della pensione di reversibilità.
    • Con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 40% dell'importo della pensione di reversibilità.
    • Con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile  in vigore al 1° gennaio è prevista una riduzione del 50% dell'importo della pensione di reversibilità.-
    Ammontare dei redditi: anno 2020
    Reddito fino a euro 20.087,73 nessuna riduzione
    Reddito da euro 20.087,74 a euro 26.783,64 -  riduzione del 25%
    Reddito da euro 26.783,65 a euro 33.479,55 - Riduzione del 40%
    Reddito da euro 33.479,55 - Riduzione del 50%

    Indennità per morte:

    Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:
    • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
    • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
    • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
    La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.


    Indennità una-tantum:

    Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:
    • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
    • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
    • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
    Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.


    Suddivisione della pensione di reversibilità fra più coniugi superstiti:

    Se il coniuge defunto non si era risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (ovviamente, se sussistono tutti i presupposti di legge e nei limiti dell’arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio). Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l’intera pensione di reversibilità spetta comunque all’ex coniuge divorziato.

    Se invece, dopo il divorzio, il defunto aveva contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

    Secondo la Legge sul Divorzio la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.


    Come si richiede la pensione di reversibilità da divorziati:

    In caso di decesso dell'ex coniuge divorziato, l'ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.

    In tal caso il Tribunale valuta se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i tre presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge defunto, se il suo stato civile è rimasto libero e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio.

    Al ricorso diretto al conseguimento della pensione di reversibilità deve essere allegato un atto notorio (è una dichiarazione sottoscritta dal cittadino per comprovare stati - es: celibe/nubile, fatti e qualità personali dei quali ha diretta conoscenza) dal quale risultino tutti gli aventi diritto.

    Cosa significa “a carico”:
    È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
    Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.
    La normativa vigente prevede che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)
    Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
    La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
    -          i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (Anno 2017 : 501,89 x 130% = 652,45 euro);


              
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    lunedì 27 gennaio 2020

    Pensione per le Casalinghe - Iscrizione all'INAIL per le Casalinghe

    1) PENSIONE PER LE CASALINGHE:

    Nel 2020 le regole ed i requisiti di iscrizione continuano a prevedere questa possibilità per tutte le donne e gli uomini che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 67 anni e che svolgono attività di assistenza e di cura in casa, non risultando titolari di una pensione diretta. Allo stesso tempo, i requisiti prevedono di non svolgere altre attività di lavoro, fatta eccezione per eventuali part time.
    Restano sostanzialmente confermati anche per il 2020 i requisiti di accesso alla pensione per i contribuenti iscritti al fondo casalinghe. La pensione di vecchiaia spetta dalla maturazione del 57esimo anno di età, purché si possiedano almeno 5 anni di contribuzione (corrispondenti a 60 mensilità) e si maturi un assegno di almeno 1,2 volte la pensione sociale. In caso contrario, si accede alla quiescenza a partire dai 67 anni di età a prescindere dall’importo dell’assegno. Quest’ultimo viene calcolato secondo il metodo contributivo puro.
    Resta inoltre presente la tutela garantita dalla pensione di invalidità, che spetta nel momento in cui l’iscritto diventi impossibilitato in modo permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In questo caso specifico, l’unico criterio necessario da maturare consiste nell’anzianità contributiva di almeno 5 anni al fondo casalinghe.
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    Pensione per le casalinghe fino all'anno 2019:

    La Pensione per le casalinghe è il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
    Le persone dedite alla cura di casa devono versare i contributi all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma hanno anche un fondo per la pensione, la cui iscrizione è puramente volontaria. In sostanza l’assicurazione INAIL è obbligatoria, quella INPS è facoltativa e volontaria. Se si vuole la pensione ecco le regole da rispettare dalle persone di entrambe i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 anni.
    Requisiti:
    1) Lavorare in famiglia senza averne paga e senza vincoli di subordinazione;
    2) Non avere una pensione diretta;
    3) Non avere lavori esterni (dipendenti o autonomi) e quindi non avere la possibilità di avere una pensione in altro modo.-
    Come iscriversi:
    La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
    1) Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it 
    2) Telefono – contattando il contact center multicanale, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    3) Patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
    Da quando ci si può iscrivere:
    L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
    Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.
    Coloro che erano iscritti alla "Mutualità pensioni" sono iscritti d’ufficio nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come premio unico d’ingresso”.
    Quanto si paga:
    L’importo dei versamenti libero. La persona può versare quanto vuole e quando vuole. Per un intero mese occorre versare almeno 25,82 euro, pari a 310 euro annui. Se in un anno si versano, ad esempio, solo 110 euro l’INPS riconosce solo 4 mesi. Si paga con i bollettini postali che l’INPS invia a casa. Quello che si paga si può togliere dal reddito soggetto a IRPEF. E questo può farlo anche il marito che paga, ad esempio, il contributo in favore della moglie fiscalmente a carico.-
    Prestazioni:
    Si ha diritto solo a due tipi di pensione:
    a) Quella di inabilità con almeno 5 anni di contributi e la totale inabilità a svolgere qualsiasi lavoro;
    b) Quella di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 57 anni d’età. Se però la pensione non raggiunge una rata minima, pari all’assegno sociale maggiorato del 20% (quest’anno l’importo è di 448,51x120% = 538 euro, la pensione verrà riconosciuta solo al compimento dei 65 anni d’età.-
    Quanto spetta:
    L’importo della pensione è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.
    Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.
    Non esiste la pensione ai superstiti.-

    2) ISCRIZIONE ALL'INAIL PER LE CASALINGHE:

    Dal 1° gennaio 2020 la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (dai 65 anni previsti sino al 31.12.2018). Aumenta anche l’entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che sale dai precedenti 12,91€ a 24€ l'anno. Lo stabilisce la Circolare Inail numero 37 del 30 Dicembre 2019 con la quale l'ente assicuratore dà attuazione alla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2018).
    A fronte dell'estensione dell'obbligo assicurativo e dell'incremento del premio annuo il legislatore ha rafforzato anche le tutele riconosciute agli infortunati. La percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi del TU 1124/1965), scende dal precedente 27 per cento al 16 per cento. Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento. Si prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del TU 1124/1965 in caso di infortunio domestico. Pertanto ove l'infortunio abbia determinato una lesione ascrivibile alla tabella n. 3 del citato TU in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore all'infortunato può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (il cui importo è di circa 533 euro al mese) in aggiunta alla rendita Inail.
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    Iscrizione all'INAIL per le casalinghe fino all'anno 2019:

    Sono obbligati ad iscriversi all'INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio nucleo familiare.
    La polizza è obbligatoria e garantisce una tutela per gli infortuni da cui derivi un’inabilità superiore al 27 per cento; qualora si verifichi, l’INAIL garantisce una rendita a vita d’importo tra i 180 e i 1200 euro al mese. Per pagare il premio si possono utilizzare comuni bollettini postali o ricorrere alla modalità telematica attraverso la propria banca o carta di credito.-
    Come funziona la tutela:
    L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico copre gli eventi occorsi nell’abitazione e nelle relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove si risiede con il nucleo familiare. Se la casa è situata in un condominio vengono considerate come ambito domestico anche le parti comuni, come l’androne, le scale e i terrazzi. Rientrano nella tutela anche le residenze temporanee scelte per le proprie vacanze, a condizione che si trovino sul territorio italiano. A non essere tutelato, invece, è l’infortunio in itinere, ovvero eventuali incidenti che possono capitare mentre si va a fare la spesa. Alle infortunate spetta una rendita a vita che oscilla tra i 186,17 euro (per invalidità al 27 per cento) e i 1292,90 euro (per invalidità al 100 per cento). Se dall’infortunio consegue la morte, è prevista l’erogazione della rendita ai superstiti, unita all’assegno funerario di 2132,45 euro.
    Chi è obbligato ad assicurarsi:
    L’assicurazione domestica si rivolge a tutti i cittadini, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgano in via esclusiva e senza vincolo di subordinazione lavoro domestico per la cura della famiglia. Tale polizza è obbligatoria anche solo per i periodi in cui non si svolge altra attività lavorativa. All’interno di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figlia). Sono esclusi dall’obbligo le persone che hanno meno di 18 anni o più di 65, i lavoratori socialmente utili, i titolari di una borsa lavoro, gli iscritti a un corso di formazione o a un tirocinio, i lavoratori part time e i religiosi.
    Quanto costa l’assicurazione:
    Il costo annuale dell’assicurazione è fissato in 12,91 euro e va pagato entro il 31 gennaio. A coloro che hanno un reddito personale complessivo lordo annuo che non superi i 4.648,11 euro (o familiare di 9.296,22 euro) il premio lo paga direttamente lo Stato, presentando un’autocertificazione all’INAIL.
    Come chiedere la rendita:
    Per ottenere la rendita l’infortunato deve chiederne l’erogazione alla sede INAIL di appartenenza dichiarando di essere assicurato per l’anno in cui è avvenuto l’incidente, la sussistenza dei requisiti per l’assicurazione, il presidio sanitario che ha prestato soccorso e la presenza di eventuali soggetti al momento dell’infortunio. Alla domanda va allegata la certificazione medica.

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