mercoledì 9 febbraio 2022

Pensione di vecchiaia - Sistema Retributivo e Misto

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


Sistema Retributivo


Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
  • con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare

L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).

Sistema Misto o Pro Rata

Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-
Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.

Pensioni di vecchiaia dal 2022


Anno    Lavoratrici  -   Lavoratrici   -   Lavoratrici  -   Lavoratori  -    Lavoratori
        pubblico         s. privato        s. privato       s. pubblico      settore
        impiego          dipendenti        autonome         s. privato       autonomo

2022  67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi
2023  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2024  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2025  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2026  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2027  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2028  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2029  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2030  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2031  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2032  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2033  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2034  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2035  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2036  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2037  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2038  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2039  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2040  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2041  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2042  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2043  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2044  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2045  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2046  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2047  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2048  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2049  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi
2050  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi



Pensioni di vecchiaia dal 2014 al 2017

Anno    Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici -  Lavoratori  - Lavoratori
            pubblico       s. privato      s. privato      s. pubblico    settore
            impiego        dipendenti     autonome     s. privato       autonomo

2014   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2015   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2016   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi
2017   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi

Su questo articolo possiamo trovare le norme non più in vigore sulle Pensioni di vecchiaia.

Vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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sabato 8 gennaio 2022

Assegno Unico 2022

Assegno unico per i figli, cosa sostituisce:

L'assegno unico per i figli a partire dal 1° marzo del 2022 sostituisce e ingloba: gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, il bonus bebè, il premio alla nascita e le detrazioni fiscali. per familiari a carico.-


Assegno unico e tabelle ISEE:

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15 mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40 mila euro si avrà comunque diritto all'importo minimo.-


Domanda per l'assegno unico 2022:

L'assegno unico per i figli verrà erogato dall'INPS alle famiglie che ne avranno fatto domanda a partire dal 1° gennaio 2022. Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti. I lavoratori potranno inoltrare la domanda dal 1° gennaio 2022, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell'anno successivo. L'assegno unico 2022 sostituisce anche gli assegni familiari che attualmente vengono erogati da luglio a giugno dell'anno dopo. E' prevista una proroga fino a fine febbraio per per allineare l'assegno temporaneo per gli autonomi a queste nuove scadenze.


Calcolo ISEE:

Contestualmente alla presentazione della domanda per l'assegno unico per i figli, i richiedenti dovranno allegare anche la dichiarazione ISEE per stabilire l'importo dell'assegno unico. Tuttavia, chi non la presenta riceverà comunque l'assegno calcolato al minimo dell'importo. Potranno richiederlo tutti i residenti in Italia da almeno due anni, compresi i cittadini extracomunitari.-


Requisiti:

L'assegno unico 2022 spetta a tutti ma sono previste una serie di maggiorazioni, principalmente in base al numero dei figli e alla presenza di disabili (si terrà conto anche se entrambi i genitori lavorano). Tra i requisiti premiati c'è quello anagrafico, le mamme under 21 hanno diritto a una maggiorazione di 20 euro al mese indipendentemente dall'ISEE. A partire dal terzo figlio poi, è prevista una maggiorazione tra i 15 e gli 85 euro a figlio in base all'ISEE, mentre per i nuclei familiari con 4 figli o più è prevista un'ulteriore maggiorazione forfettaria di 100 euro al mese. Se entrambi i genitori lavorano e l'ISEE è basso si avranno altri 30 euro un più, che si azzerano oltre i 40mila euro.-


Gli importi:

Una famiglia con ISEE fino a 15mila euro riceverà 175 euro al mese con un figlio, 350 euro con 2 figli, 610 euro con 3 figli, 970 euro con 4 figli, (la cifra sale a 1.090 euro al mese se entrambi i genitori lavorano, con 30 euro per 4 figli, 120 euro un più. A questa cifra vanno aggiunti 20 euro al mese a figlio in caso di mamma under 21. I nuclei che superano i 40mila euro di ISEE invece riceveranno per l'assegno unico 50 euro al mese con un figlio, 100 euro con 2 figli, 165 euro con 3 figli e 330 euro con 4 figli. Anche in questo caso vanno aggiunti i 20 euro a figlio se la mamma ha meno di 21 anni mentre non è prevista la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori.


Figli disabili:

La formula dell'assegno unico prevede che le famiglie che hanno figli disabili riceveranno l'assegno unico senza limiti di età per i figli. Per i figli minori a carico si ricevono 105 euro al mese in più in caso di non autosufficienza, 95 euro in caso di disabilità grave e 85 euro uin più in caso di disabilità media. Per i figli maggiorenni disabili, e fino a 21 anni, si riceveranno 50 euro al mese in più (che si sommano all'assegno previsto tra i 18 e i 21 anni) mentre oltre i 21 anni si continuerà a ricevere un assegno in base all'ISEE che andrà da 85 a 25 euro al mese.-


Maggiorazione transitoria:

Sono due le condizioni necessarie per aver diritto a questo ulteriore bonus o maggiorazione che si andrà ad aggiungere alla quota complessiva dell'assegno unico universale per figli a carico. Nel dettaglio, come si legge nell'articolo 5 del testo del decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, la suddetta maggiorazione spetta a coloro che contestualmente soddisfano i seguenti requisiti:

  • valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro.-
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.-

La maggiorazione è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto però dell'ammontare mensile dell'assegno.-

La suddetta maggiorazione spetta per intero per il periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023.-

Viene riconosciuta per un importo pari a 2/3 per il periodo dal 01/03/2023 al 28/02/2024.-

Viene riconosciuta per un importo pari a 1/3 per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025.-



Nella sezione delle normative superate è possibile recuperare le informazioni sull'Assegno Unico 2021.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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lunedì 28 settembre 2020

Badanti e Colf CCNL - valido fino al 30 set 2020

Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d'ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Classificazione di Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.
Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).
Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo.
Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti
Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D Super
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Orario di lavoro
Nel lavoro a tempo pieno l'attuale durata normale dell'orario di lavoro è concordata tra le parti e comunque con un massimo di:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi.-
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 44 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.-
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nella giornata e ad un ulteriore riposo intermedio di almeno 2 ore da fruirsi nelle ore pomeridiane.-


Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.-
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).- 

Lavoro straordinario

Personale non convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.- 
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.- 

Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.- 
  • 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).- 

Scatti di anzianità

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-

Festività

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.


Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-

Malattia

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:
  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
  • 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


Tredicesima mensilità

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TFR (Trattamento di fine rapporto)

Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.-
Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
  1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti. 
  2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto. 
  3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
    • il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
    • il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per Licenziamento o Dimissioni

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


Presenza Notturna

I lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rappresentano una categoria a sé.
Le prestazioni di presenza notturna sono quelle effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00 e prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore un alloggio idoneo per il completo riposo notturno.
Questo tipo di prestazioni vengono inquadrate in una categoria specifica di lavoro domestico, la "presenza notturna", che ha un parametro retributivo specifico (Tabella E, Presenza notturna).
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicata la categoria di prestazioni ("prestazioni notturne") e l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.


Assistenza Notturna

È possibile assumere personale non infermieristico perché resti a disposizione durante la notte e presti assistenza in caso di bisogno.
Questo tipo di personale viene inquadrato in una categoria specifica di lavoro domestico, "assistenza notturna", che prevede come mansioni “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici.
Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.
Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa - e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di "presenza notturna".
Si qualifica come "assistenza notturna" il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Il datore di lavoro dovrà a tal fine provvedere all'assistente un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento alla TABELLA D dei minimi retributivi previsti per legge.
In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.
Nel caso in cui l’assistenza TABELLA riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
Massimo 10 ore non consecutive al giorno se convivente fino a 54 ore settimanali.-
Massimo 8 ore non consecutive al giorno se non convivente fino a 40 ore settimanali.-


Assegno per il Nucleo Familiare:

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L’assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-



MINIMI SALARIALI ANNO 2020:

Livello A Conviventi paga mensile euro 636,71 - Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro 752,48 - Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B Conviventi paga mensile euro 810,36 - Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro 868,24 - Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C Conviventi paga mensile euro 926,14 - Non conviventi paga oraria euro 6,48
Livello CS Conviventi paga mensile euro 984,01 - Non conviventi paga oraria euro 6,83
Livello D Conviventi paga mensile euro 1.157,65.- Non conviventi paga oraria euro 7,88
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.215,53 - Non conviventi paga oraria euro 8,22
Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 171,18.-
Conviventi fino a 30 ore settimanali:
Livello B = euro 578,83 – Livello BS = euro 607,78 – Livello C = euro 671,43.-
Presenza notturna livello unico euro 668,54.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 998,47.-
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.131,60.-
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.397,89.-
Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile
Pranzo e prima colazione euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Cena euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Alloggio euro 1,69 x 26 euro 43,94.-
Totale euro 5,61 x 26 euro 145,86.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2020

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,43 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,44 0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,62 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,63 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 1,97 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 1,98 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,05 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,53 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,54 (0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,73 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,74 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 2,11 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 2,12 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,12 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,12 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Scadenze:
Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre
Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre
Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre




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