sabato 27 dicembre 2008

Scelta Energetica



No al suicidio energetico!

NO AL SUICIDIO ENERGETICO!

Il decreto legge n. 185/2008, il cosiddetto "decreto anticrisi" prevede l’obbligatorio assenso dell’Agenzia delle Entrate per chi vuole ottenere la detrazione al 55% per il risparmio energetico per gli anni dal 2008 al 2010. Tale assenso dovrà essere richiesto via internet (su un portale dell’Agenzia delle Entrate ancora inesistente). In caso di mancato assenso entro 30 giorni, la domanda si considererà rifiutata.-
Il provvedimento rende più difficile e meno efficace l'accesso agli sgravi al 55% degli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici (isolamento termico dei tetti, tripli vetri, pannelli solari per l’acqua calda, caldaie efficienti eccetera).-
Per fortuna sembra che non ci sarà più la norma che toglieva in modo retroattivo la detrazione fiscale del 55% per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili.-

La precedente normativa fu introdotta un paio di anni fa dall'allora ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani ed era una delle iniziative concrete per risparmiare energia e rispettare gli impegni presi con il protocollo di Kyoto.-
Il nuovo governo non ha neanche approvato i decreti attuativi per il finanziamento di mini eolico, idrico e biomasse rendendo lettera morta la legge approvata dal governo Prodi che li incentiva.-
Il nuovo governo non ha neppure aggiornato i criteri per ottenere il riconoscimento dei Titoli di Efficienza energetica che premiano oggi chi diffonde lampadine ad alta resa, riduttori di flusso ma non chi installa illuminazione pubblica a led o impianti geotermici di climatizzazione impedendo così a molte aziende italiane di percepire i vantaggi derivati dalla vendita di questi Titoli sul mercato internazionale. Soldi che non deve tirare fuori lo stato italiano e che arriverebbero nelle tasche dei comuni e degli imprenditori virtuosi.-

In questo momento per superare la crisi economica, negli Stati Uniti, Obama sta puntando tutto sull’efficienza energetica e lo stesso stanno facendo anche i governi conservatori in Francia, Germania, Grecia e in molti altri paesi, ma in Italia il nuovo governo si appresta ad investire sul nucleare.-
Anche se il nucleare ha rappresentato per molti anni, o meglio sembrava rappresentare, l'energia del futuro, in realtà dopo 50 anni dalle prime applicazioni è evidente una crisi legata al rischio di incidenti ed allo stoccaggio delle scorie radioattive per centinaia di migliaia di anni.-
In Italia dobbiamo ancora sistemare 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, provenienti dalle vecchie centrali dismesse. Oggi questo materiale radioattivo è sparso in una serie di depositi e nelle stesse centrali nucleari dismesse e in moltissimi casi non è in condizioni di sicurezza.-

RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA

Di fronte alla crisi economica ed energetica Berlusconi fa esattamente il contrario di
Obama. In Usa stanno investendo miliardi in fonti rinnovabili, in Italia si fa il contrario
arrivando a peggiorare le già poche misure a favore della razionalizzazione energetica. E’
necessario impegnarsi per la cancellazione dei nuovi balzelli di Berlusconi sugli impianti
di pannelli solari fotovoltaici.
Ecco le prime idee:

1- TOGLIERE L'ICI DAL FOTOVOLTAICO, RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO INIZIALI DEL FINANZIAMENTO SUGLI IMPIANTI: gli impianti solari fotovoltaici a terra e sui tetti quelli non integrati, vengono classificati come impianti industriali e si impone l'onere di accatastarli e di pagare quindi l'Ici. Inoltre il governo Berlusconi ha modificato una serie di aspetti secondari dei meccanismi di pagamento in modo peggiorativo: Vogliamo sia ripristinata la situazione iniziale.

2- RIPORTARE IL RECUPERO DEL 55% DELL’IRPEF SPALMABILE SU 10 ANNI: per i lavori sull'efficienza energetica, con le nuove norme, si può recuperare il 55% di detrazione
spalmandolo su un periodo di 5 anni. Di fatto si penalizza chi ha un reddito inferiore e
quindi può recuperare ogni anno una quota inferiore di finanziamento. Chiediamo che anche i
cittadini che non pagano l’Irpef e quindi non possono recuperare nulla venga dato modo di
usufruire di pari incentivi o rimborsi. E’ assurdo che possa investire in efficienza
energetica solo la fascia medio alta della popolazione. Inoltre chiediamo che vengano
immediatamente emessi i decreti attuativi per la detrazione 2009, senza i decreti attuativi
la detrazione del 55% del’Irpef non esiste.

3- RECUPERO DELL'OLIO FRITTO PER FARNE BIODISEL: istituire la raccolto degli olii
alimentari come in Germania dove si consegnano ai distributori di carburante che rilasciano
un buono sconto proporzionato alla quantità d'olio fritto. Inoltre togliere il divieto di
commercializzare liberamente il biodiesel, oggi i produttori hanno l'obbligo di conferirlo
ai petrolieri che lo mischiano con il diesel.

4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite.

5- ISTITUIRE FORME DI CREDITO PERMANENTI PER CHI VUOLE INVESTIRE IN ECOTECNOLOGIE magari su esempio di quello che ha fatto la Provincia di Milano.

6- SBLOCCARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ELETTRONICI: Il 1 gennaio 2008 sarebbe dovuto partire il nostro sistema di raccolta dei rifiuti hi-tech. Ufficialmente ma non nella realtà!
Mancano all’appello diversi decreti attuativi necessari a tradurre in pratica le
disposizioni di legge. Tra questi, c’è il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, che obbliga
la distribuzione a ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, l’apparecchiatura
usata al momento dell’acquisto di un nuovo articolo simile destinato a un nucleo domestico.
Questo decreto doveva entrare in vigore entro il 28 febbraio 2008, ma ancora non vede luce.

7- SOSTEGNO ALLA MOBILITA' CICLABILE: introdurre in tutti i comuni la legge che prevede il diritto di parcheggiare le biciclette nei cortili dei palazzi e delle aziende. Obbligare i
gestori dei trasporti pubblici a permettere il trasporto delle biciclette su metropolitana
ed autobus per almeno il 50% del tempo di servizio.

8- RIDURRE L'USO DI BATTERIE USA E GETTA: tassazione sulle batterie usa e getta per
finanziare un incentivo a quelle ricaricabili.

9- SOSTEGNO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: mettere simboli chiari su ogni materiale
utilizzato nelle confezioni in modo da evitare confusioni.

10- INVESTIRE NELLE FONTI RINNOVABILI I SOLDI DEL NUCLEARE, DELLE CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE DA FONTI ENERGETICHE NON RINNOVABILI E DEI NUOVI INCENERITORI: nei recenti accordi Francia-Italia si parla di una spesa di oltre 20 miliardi di euro per costruire centrali nucleari in Italia che daranno energia solo tra 12/15 anni. Investire subito le stesse risorse sul centrali e microimpianti alimentati da fonti rinnovabili per avere
energia da subito e non trovarsi il problema delle scorie e di eventuali incidenti.



27/01/2009 - Bonus ristrutturazioni:

Manovra anticrisi:

È di poco meno di 5 miliardi di euro la manovra anticrisi varata dal Governo, approvata definitivamente dal Senato il 27 gennaio 2009.-

Sopravvive, con limitazioni, il bonus ristrutturazioni.-

Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ai fini del risparmio energetico fatti fino allo scorso anno continuano a godere della detrazione fiscale del 55%. Decade cioè la stretta retroattiva al 2008 introdotta dal decreto nella sua versione originaria che aveva generato parecchie polemiche. Da quest'anno però il rimborso sarà spalmato su 5 anni non più su 3 anni come ora, dovrà essere approvato dal Fisco e verrà rispettato l'ordine cronologico delle domande fino a esaurimento del tetto di spesa disponibile (ridotto a 82 milioni nel 2009).-

19/04/2011 – Nucleare indietro tutta
Giuseppe Onufrio – Greenpeace Italia
Sarebbe da incoscienti sottovalutare quello che è successo nelle centrali atomiche giapponesi. A Fukushima c'è stato uno dei più gravi incidenti che si ricordino. E non ne attenua la gravità il fatto che non sia stato causato dall'imprudenza umana come a Chernobyl, ne da un'avaria come a Three Mile Island, ma da un terremoto devastante. Ma il rischio del nucleare non si scopre oggi. C'era anche prima. Ce lo ricorda Giuseppe Unufrio di Greanpeace. “non esiste ancora alcun esempio di deposito a lungo termine delle scorie nucleari. Le scorie a vita media rimangono radioattive per alcuni secoli, le scorie a vita lunga anche miliardi di anni. In sessant'anni l'industria nucleare non è stata in grado di sviluppare un sistema per la gestione in sicurezza. Negli Usa è stato chiuso, dopo quindici anni e nove miliardi di dollari spesi, il progetto di Yucca Monuntain”. Il secondo problema irrisolto è il ritrattamento del combustibile. La parte più rilevante delle scorie è rappresentata dal combustibile irraggiato, inviato negli anni al ritrattamento prima in Inghilterra e ora in Francia.
Questi rifiuti sono destinati a ritornare, sotto forma di scorie vetrificate, nei paesi d'origine. Anche in Italia. E' un processo più costoso dello stoccaggio a secco delle barre di combustibile, più inquinante per i rilasci in aria e acqua di radioattività, più pericoloso per i trasporti in andata e ritorno, con più rischi militari per la separazione del plutonio. E infine i nuovi reattori tanto declamati dal nostro governo. Il tipo di reattore che vogliono costruire in Italia – sostiene Onufrio – genererà scorie sette volte più radioattive di quelle dei reattori esistenti. E' lo stesso combustibile di uno dei reattori di Fukushima. Basta un microgrammo di quel combustibile per contaminare una città di un milione di abitanti.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

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sabato 20 dicembre 2008

Bonus Sociali: Bonus Energia Elettrica, Bonus Gas, Bonus canone telefonico


BONUS SOCIALI 2008/2013

Anno 2013:

1) BONUS TARIFFE ENERGIA ELETTRICA 

E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la collaborazione dei Comuni , per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Chi ha diritto al bonus elettrico:

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:
  • appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
  • presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

Quanto vale il bonus elettrico:

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.
per l'anno 2013 è di:

  • 71 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
  • 91 euro per 3 o 4 persone
  • 155 euro per più di 4 persone
  • per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo.

Come richiedere il bonus elettrico:

Per richiedere il bonus occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune ( ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF).


2) BONUS GAS:

E' una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza.

Chi ha diritto al bonus gas:

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
  • non superiore a 7.500 euro,
  • non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

Quanto vale il bonus gas:

Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
  • per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
  • per numero di persone residenti nella stessa abitazione;
  • per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località);
Ad esempio, per l'anno 2013, il bonus può variare per le famiglie con meno di quattro componenti da un minimo di 39 euro ad un massimo di 242 euro, mentre per le famiglie con più di 4 componenti da un minimo di 62 euro ad un massimo di 350 euro.

Come richiedere il bonus gas:

Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF)




3) BONUS CANONE TELEFONICO:
Per richiedere il bonus i soggetti interessati devono presentare la domanda direttamente alla Telecom Italia S.p.A. compilando l’apposito modulo, ed inviarlo all'indirizzo indicato nella bolletta telefonica, allegando fotocopia documento di identità, fotocopia attestato ISEE e fotocopia documentazione inerente secondo requisito.



A chi spetta:
Per accedere alla riduzione del canone TELECOM bisogna avere un indicatore ISEE uguale o inferiore a 6.713,94 euro, e di appartenere ad una delle seguenti categorie:
  • Nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione di invalidità civile
  • Nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione sociale
  • Nucleo familiare al cui interno è presente una persona al di sopra dei 75 anni di età
  • Nucleo familiare in cui il capofamiglia risulti disoccupato o in cerca di prima occupazione.


Valore del bonus:
Il bonus telefonico consente di ottenere una riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B alla Telecom Italia S.p.A. (il bonus non si applica ad altri operatori telefonici).-


4) RATEIZZARE LE BOLLETTE:
L'Autorità per l’energia elettrica e gas oggi, danno la possibilità ai consumatori di dilazionare i pagamenti delle bollette piu salate specialmente in presenza di conguagli salati e in un numero di rate pari alle bollette d’acconto ricevute, senza alcun tasso di interesse poichè la cifra a conguaglio è dovuta a causa della mancata lettura da parte della società dei contatori. Quindi si consiglia di comunicare periodicamente i consumi alle società di fornitura di energia elettrica per evitare di dover pagare grossi conguagli (fonte Adiconsum).

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Anni 2008/2011:
 
1) BONUS ENERGIA ELETTRICA

Sono operative le agevolazioni per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati.-

A chi spetta:
Per accedere al bonus sociale (o bonus energia) occorre un reddito ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro annuali.-
A titolo esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia utile per il bonus sociale con un reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.-
(Reddito euro 23.400,00 – Affitto massimo euro 5.164,16 = euro 18.235,84 : 2,46 = ISEE euro 7.412,94).-
Al bonus avranno diritto anche le famiglie che abbiano un componente del nucleo familiare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utlilizzo di macchinari salvavita. Gli importi del bonus per i clienti in gravi condizioni di salute saranno definiti dall'Autorità dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico dei criteri per la loro determinazione.-

Quanto vale:
Il bonus sociale consente di ottenere una riduzione di circa il 20% della bolletta di energia elettrica. Il valore sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare:
  • 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1 - 2 persone
  • 78 euro/anno per 3 – 4 persone
  • 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4
Come verrà corrisposto:
Il bonus sarà corrisposto direttamente come sconto sull'importo della bolletta, dividendo l'importo annuale per il numero delle bollette. Qualora il bonus dovesse superare l'importo della bolletta (al netto delle imposte), il cliente non dovrà pagare nulla, ma non è previsto un bonus annuale superiore al costo della bolletta.-

Per quale periodo va richiesto:
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009.-

Come ottenerlo - A chi va presentata la domanda:
L'interessato potrà fare richiesta di accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza con l'attestazione del valore ISEE, con le indicazioni della sua fornitura elettrica (reperibili sulla bolletta) e con la composizione del proprio nucleo familiare.-


2) BONUS GAS
Dal 1° novembre 2009 è possibile presentare presso il proprio Comune di residenza la domanda per ottenere “il bonus gas”.
Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009; per i beneficiari, il bonus compenserà anche per il riscaldamento di buona parte dell'inverno passato, oltre che di quelli futuri.
Occorre avere un ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) un ISEE non superiore a 20.000 euro.-
Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici in condizioni disagiate di accedere anche al bonus elettrico.
Il bonus potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali centralizzati, ovviamente a gas naturale.
La compensazione della spesa è riconosciuta in modo differenziato in base alle zone climatiche e al numero di componenti della famiglia, per una riduzione della spesa indicativamente del 15%

BONUS GAS E LUCE:
Cambio Gestore:
Se si cambia gestore non si deve presentare una nuova domanda ma è il distributore di rete che deve comunicare al nuovo gestore l'applicazione del bonus in bolletta, se non lo fa si deve fare un sollecito ma non una nuova domanda che comunque non verrebbe ammessa dal sistema perchè l'utente è già agevolato.-
Cambio Residenza:
Se si cambia residenza si deve tornare al CAF o al Comune e compilare il modulo spuntando la casella variazione di residenza, aggiungendo tutti i dati relativi alla nuova fornitura (Pod, indirizzo nuovo, ecc.).-
Applicazione del bonus in fattura:
Per quanto riguarda l'applicazione del bonus gas in fattura i gestori dovrebbero iniziare l'erogazione nelle primissime fatture, sommandolo ai mesi precedenti non ancora scontati. Se avete la lettera ricevuta da SGATE dell'accoglimento della domanda, Vi consigliamo di inviarla via fax al vostro gestore e sollecitare l'applicazione del bonus.-
Scadenza delle domande di bonus:
Non c'è scadenza per la presentazione delle domande di bonus. Si possono presentare in qualsiasi momento e l'agevolazione parte dal primo giorno del secondo mese dalla data di inserimento della domanda nel sistema SGATE.-
Esempio: Se presentate la domanda nel mese di febbraio, l'agevolazione parte il primo di aprile successivo, e così via.-


3) BONUS CANONE TELEFONICO:

Si tratta di una riduzione del canone telefonico TELECOM:

A chi spetta:
Per accedere alla riduzione del canone TELECOM bisogna avere un indicatore ISEE uguale o inferiore a 6.713,94 euro, e di appartenere ad una delle seguenti categorie:
- Nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione di invalidità civile.--
- Nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione sociale.-
- Nucleo familiare al cui interno è presente una persona al di sopra dei 75 anni di età.-
- Nucleo familiare in cui il capofamiglia risulti disocccupato/in cerca di prima occupazione.-

Quanto vale:
Il bonus telefonico consente di ottenere una riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B alla Telecom Italia S.p.A.

A chi va presentata la domanda:
La domanda va fatta, compilando apposito modulo, direttamente alla Telecom Italia S.p.A. , all'indirizzo indicato nella bolletta telefonica, allegando fotocopia documento di identità, fotocopia attestato ISEE e fotocopia documentazione inerente secondo requisito.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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giovedì 9 ottobre 2008

Statuto dei lavoratori

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. LEGGE n. 300 del 20 maggio 1970.-

Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2 Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguente del testo unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Art. 3 Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Art. 4 Impianti audiovisivi
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra le modalità per l'uso di tali impianti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5 Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Art. 6 Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale.

Art. 7 Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentante, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10 Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Art. 11 Attività culturali ricreative ed assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori.

Art. 12 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 13 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Art. 14 Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'intero dei luoghi di lavoro.

Art. 15 Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizi a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Art. 17 Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18 Reintegrazione del posto di lavoro
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 Luglio 1966 n. 604, il giudice, con sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.2 della legge suddetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva.

Art. 20 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 21 Referendum
Il datore di lavoro deve costituire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Art. 22 Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Art. 23 Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Art. 24 Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

Art. 25 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materiale di di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26 Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Art. 27 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 28 Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Art. 29 Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni i limiti numerici stabiliti nell'articolo 23 si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nell'unità produttiva.

Art. 30 Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Art. 31 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

Art. 32 Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di Consigliere Comunale o Provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Art. 33 Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 34 Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata invigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro.

Art. 35 Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e del titolo III , ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti.-. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Art. 36 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente una attività economica organizzata deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.

Art. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Art. 38 Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2,4,5,6,8 e 15 primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione e con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Art. 39 Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

Art. 40 Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 41 Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti della sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

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