domenica 12 giugno 2016

Pensione con part-time agevolato

Dal 2 giugno 2016 è diventato operativo il decreto che disciplina le modalità di riconoscimento del part­-time agevolato, introdotto da una norma contenuta nella legge di stabilità 2016.­

Requisiti e condizioni per il part-time agevolato:

Potranno usare questa possibilità i lavoratori del settore privato con contratto a tempo pieno e
indeterminato con almeno 20 anni di contributi, che maturino il requisito anagrafico per la
pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.­

Misura e durata:

Sarà possibile concordare con il datore di lavoro il passaggio al part­-time agevolato, con una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 ed il 60%, fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato.­

Agevolazioni contributive:

Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la
contribuzione figurativa sulla prestazione non effettuata in modo che non si riduca l’importo della
pensione.

Modalità di erogazione:

Il lavoratore interessato deve richiedere all’INPS per via telematica se è in possesso del pin, o
tramite un patronato, la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la
maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.­

Stipula nuovo contrato:

Dopo il rilascio della certificazione da parte dell’INPS, il lavoratore ed il datore di lavoro stipulano
un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario, con comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa data di cessazione.­

Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia:

Donne:
Anno 2016 = 65 anni + 7 mesi
Anno 2017 = 65 anni + 7 mesi
Anno 2018 = 66 anni + 7 mesi
Uomini:
Anno 2016 = 66 anni + 7 mesi
Anno 2017 = 66 anni + 7 mesi
Anno 2018 = 66 anni + 7 mesi

Chi può e chi non può accedere:

  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i lavoratori del settore agricolo
  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i dipendenti di enti pubblici economici
  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali).
  • Non possono accedere al part­-time pensionistico i lavoratori del pubblico impiego
  • Non possono accedere al part­-time pensionistico i lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, di lavoro domestico, di lavoro intermittente, di lavoro a domicilio.­

Benefici per il lavoratore e per il datore di lavoro:

Per un lavoratore che sigla un contratto al 50% la retribuzione in busta paga sarà del 78% (mentre l'impresa ha una riduzione del costo del lavoro del 41%) mentre per quel lavoratore che ha un contratto al 60% (24 ore su 40 alla settimana) la retribuzione in busta paga sarà dell'84% (per l'impresa la riduzione del costo del lavoro sarà del 33%). Ciò è possibile perché il decreto prevede che il datore di lavoro paghi in busta paga esentasse la contribuzione per le ore non lavorate. E per il lavoratore non ci sarà alcuna penalizzazione poiché sul fronte dell'assegno pensionistico dato che per il periodo di part-time agevolato è assicurata la contribuzione figurativa.­

Termine entro il quale debbono essere raggiunti i requisiti:

L'agevolazione è riconosciuta ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo pieno e
indeterminato con almeno 20 anni di contribuzione già maturati al momento nel quale si esercita
l'opzione e il requisito dell'età di vecchiaia da raggiungere entro il 2018. L'età pensionabile va
raggiunta entro il dicembre 2018, mentre i 20 anni di anzianità contributiva devono essere
posseduti al momento della stipula dell'accordo. Sono invece esclusi dall'incentivo i lavoratori che
maturano nel periodo solo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per
gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) dato che nella norma c'è un riferimento esplicito ai requisiti
per il pensionamento di vecchiaia. Quindi potranno chiedere al datore di lavoro di trasformare il
proprio contratto in uno di part-time agevolato solo quei lavoratori che raggiungeranno entro il
2018 i 66 anni e sette mesi e quindi in pratica chi a fine aprile 2016 avrà almeno 63 anni e 11 mesi.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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lunedì 2 maggio 2016

Aliquote e Detrazioni IRPEF

Di seguito riportiamo le aliquote e detrazioni IRPEF

IMPOSTA PER SCAGLIONI DI REDDITO 

N. da euro         fino a     Al.%    Modalità di calcolo
0.001,00      15.000,00    23%     calcolare la percentuale del 23% sull'intero importo
15.001,00    28.000,00    27%       3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00
28.001,00    55.000,00    38%       6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00
55.001,00    75.000,00    41%     17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00
75.001,00                        43%     25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE     

Reddito complessivo annuo:
     da euro      sino euro             Importo annuo euro
  0.001,00       8.000,00             1.880
  8.001,00     28.000,00             978 + 902 x (28.000 – RC : 20.000)
28.001,00     55.000,00             978 x (55.000 – RC : 27.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE FINO A 75 ANNI DI ETÀ

Reddito complessivo annuo
  da euro        sino euro       Importo annuo euro
  0.001,00       7.500,00       1.725
  7.501,00     15.000,00       1.255 + (470 x ((15.000 – RC ) : 7.500))
15.001,00     55.000,00       1.255 x ((55.000 – RC) : 40.000))

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE OLTRE 75 ANNI DI ETÀ
Reddito complessivo annuo
  da euro         sino euro      Importo annuo euro
  0.001,00       7.750,00      1.783,00.
  7.751,00     15.000,00      1.297 + (486 x ((15.000 – RC) : 7.250))
15.001,00     55.000,00      1.297 x ((55.000 – RC) : 40.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ANNO 2016


Reddito complessivo annuo
da euro        sino euro       Importo annuo euro
0.001,00        4.800,00      1.104
4.801,00      55.000,00      1.225 x ((55.000 – RC) : 50.200)

DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO 

Limite annuale di reddito euro 2.840,51.-
Reddito complessivo annuo
da euro sino euro Importo annuo euro
00.001,00     15.000,00     800 – (110x (RC : 15.000))
15.001,00     29.000,00     690
29.001,00     29.200,00     700
29.201,00     34.700,00     710
34.701,00     35.000,00     720
35.001,00     35.100,00     710
35.101,00     35.200,00     700
35.201,00     40.000,00     690
40.001,00     80.000,00     690 x ((80.000 – RC) : 40.000)


DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO 

A decorrere dall’1.1.2019 e solo  per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  950,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.220,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.350,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.620,00 euro.-
Nel caso in cui i figli a carico sono più di 3 le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  1,150,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.420,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.550,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.820,00 euro.-
Le detrazioni per i figli a carico sono solo teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito:
1 figlio di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
1 figlio di età superiore a 3 anni = 950 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
2 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
2 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
3 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
3 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
4 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
4 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
5 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-
5 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-

Per chi avesse bisogno di consultare i valori degli anni passati, è disponibile il nostro articolo su Aliquote e Detrazioni IRPEF degli anni scorsi.


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martedì 29 marzo 2016

Dimissioni Telematiche

Dimissioni telematiche 2016


A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Restano fuori, dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale e le ipotesi di convalida presso le DTL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali. Rispetto alle commissioni di certificazione costituite presso le DTL sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla loro attività di assistenza con la Nota direttoriale del 24 marzo 2016.

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati, è necessario avere il PIN dispositivo dell’INPS. Se ancora non si è in suo possesso, è possibile richiederlo collegandosi al portale dell’Istituto o recandosi presso una delle sue sedi territoriali.

Si potrà così accedere al form online per la trasmissione della comunicazione. Verranno chiesti alcuni dati identificativi; per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Mentre, per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC . Si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione (marca temporale).

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dal seguente indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati saranno richiesti qualora si decidesse di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura è possibile scrivere a dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. Se si riscontrano dei problemi nella fase di registrazione a Cliclavoro è disponibile il servizio di assistenza tecnica: clic4help@lavoro.gov.it


Dimissioni - Validità ed efficacia

Nell'ordinamento giuridico italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.

L'atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore. L'eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali (art. 1328 c.c.), solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest'ultimo abbia avuto notizia dell'atto di recesso.

La legge italiana non prevedeva forme particolari per le dimissioni, che potevano, quindi, essere presentate anche oralmente. I requisiti di forma sono, però, spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l'onere della forma scritta a tutela del lavoratore.


Dimissioni e licenziamento

Sia le dimissioni che il licenziamento comportano la cessazione del rapporto di lavoro.

Le conseguenza giuridiche dei due atti sono però profondamente diverse, specie sotto il profilo della tutela del dipendente. In caso di dimissioni, il lavoratore non ha diritto all'eventuale indennità di mancato preavviso (salvo il caso di dimissioni per giusta causa), nonché alla tutela specifica predisposta contro i licenziamenti illegittimi. Inoltre, in caso di dimissioni, non vi è l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS.


Dimissioni per "giusta causa"

In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, demansionamento, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il preavviso.

Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione (ASPI o Mini Aspi), in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.

In tali frangenti è molto probabile la fase contenziosa con il datore di lavoro che non vuole riconoscere l'esistenza dei presupposti per le dimissioni per giusta causa: vi potrà perciò essere la necessità di un procedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei requisiti che la giustificano. Il lavoratore può essere assistito nel processo con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali.

Casi che costituiscono giusta causa:
  • Mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni (cass. n. 1339 del 23/02/1983).- 
  • Molestie sessuali 
  • Comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore 
  • Richiesta di comportamenti illeciti 
  • Richiesta di disattendere una legge dello stato 
  • Azioni intimidatorie lesive della volontà del lavoratore 
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali 
  • Mancata osservanza delle norme di sicurezza 

Dimissioni incentivate

Il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Tale condotta è considerata lecita in quanto l'iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta.

Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore, ricevute le dimissioni, dà seguito al suo impegno corrispondendo al dipendente la somma offerta, oltre alle competenze retributive maturate.


Preavviso

La durata del tempo che intercorre tra il preavviso e le dimissioni effettive è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo, si fa normalmente ricorso agli usi o all’equità.

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato. Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l’indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole.

Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità, e riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Le dimissioni sono invece immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso, nei seguenti casi:
  • durante il periodo di prova; 
  • nei casi in cui si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (articolo 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa. 

Casistica in base ai contratti

  • Contratto a tempo determinato: non è previsto l'istituto del preavviso ed il recesso anticipato; in questi casi, il contratto obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra, salvo il caso di dimissioni per giusta causa; le dimissioni anticipate del lavoratore comportano pertanto il risarcimento del danno al datore di lavoro.
  • Collaborazione a progetto: il rapporto di lavoro parasubordinato può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi specifici, finalizzati a fissare per iscritto un preavviso da rispettare per entrambe le parti.
  • Lavoro temporaneo: il rapporto di lavoro interinale può assumere la forma determinata o indeterminata, quindi in caso di dimissioni segue le regole previste per le tipologie corrispondenti.


Dimissioni nel primo anno di vita del bambino

La lavoratrice madre dimissionaria gode dell’ASPI solo nel primo anno di vita del bambino.

Il Ministero del lavoro, nell’interpello n. 6/2013, ha dichiarato che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio.


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lunedì 26 ottobre 2015

Ristrutturazione del Debito - Pignoramento della pensione - Pignoramento della paga

1) RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO:

Anche le famiglie e le piccole imprese possono fallire. Ma a differenza delle grande aziende non hanno il "privilegio" di portare i libri in tribunale. In altre parole, quando un livello di indebitamento ormai insostenibile le conduce dritte al default, le loro sorti sono nelle mani dei creditori (se non degli strozzini) senza nessuna protezione. Se una famiglia non ce la fa più a pagare rate e bollette viene trascinata in tribunale dai suoi creditori e rischia di perdere tutto.

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. del 30 gennaio 2012 n. 24) che detta le disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha fornito anche alle famiglie in crisi finanziaria una rete per cadere sul morbido. La legge mira a fronteggiare le situazioni di crisi delle famiglie e delle piccole imprese, a cui finora non si applicavano le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali riservate alle grandi aziende.

Viene quindi introdotto un meccanismo che dà possibilità anche ai privati di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione del debito e arrivare alla "esdebitazione" definitiva. Cioè a chiudere una volta per tutte i conti con i creditori. Un meccanismo simile al concordato preventivo, la procedura con cui l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi temporanea della sua azienda.

Il debitore in stato di sovraindebitamento, infatti, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell'accordo.

Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Una procedura in quattro mosse:

Il meccanismo è controllato e garantito da un giudice ma serve proprio a evitare di imbarcarsi in cause estremamente lunghe e costose, a vantaggio sia dei debitori che dei creditori (nonché della stessa macchina giudiziaria che si trova alleggerita di una notevole mole di processi).

Ecco la procedura da seguire per scampare alla bancarotta:

  1. Il cittadino (o la piccola impresa) deve presentare domanda al tribunale di residenza allegando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli atti di disposizione del patrimonio (compravendite ecc.), degli ultimi 5 (la piccola imprese deve presentare le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi). Alla domanda va allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
    a) L’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    b) L’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
    c) Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
    d) L’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    e) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.- 
  2. Il giudice verifica i requisiti di ammissibilità e fissa una finestra di 120 giorni per mettere il patrimonio del debitore al riparo da azioni esecutive individuali o da sequestri conservativi.
  3. La valutazione passa a un organismo di composizione, formato da professionisti (avvocati, commercialisti o notai) e istituito presso le camere di commercio o gli enti locali. Questi professionisti dovranno essere iscritti in un apposito registro e riceveranno un compenso stabilito dal ministero della Giustizia. L'organismo aiuterà le parti a raggiungere un accordo di ristrutturazione del debito, per esempio il pagamento parziale o dilazionato su più anni. In alcuni casi specifici si può prevedere una moratoria di un anno per il pagamento.
    L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

    La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
    Non sono compresi nella liquidazione:
    a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
    b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
    c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
    d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

    Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

    Inoltre le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 7, c. 2, lett. a) e b) della L. n. 3/2012 consistono in: “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
    a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
    b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, mentre i documenti previsti dall’art. 9, c. 2, L. n. 3/2013 sono rappresentati da: “Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”.

    Alla fine, se risultano soddisfatte tutte le premesse di cui sopra, il Giudice dichiara aperta la liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012 secondo cui: “Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.

    Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

    a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
    c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché’, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
    d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
    e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
    f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

    Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda”.
  4. L'accordo sul piano di "esdebitazione" passa di nuovo al giudice che si limita a verificarne la correttezza formale e a omologarlo. (A.D.M.)


2) PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE:

Decreto legge 83/2015:

Cresce la parte non pignorabile. Non è più la misura della pensione minima, che quest’anno è di 502,38 euro, ma sale a una cifra più consistente, pari all’assegno sociale aumentato della metà. La quota non pignorabile è ora di 672,78 euro. Ciò significa che:
a) Le pensioni fino a 672,78 euro non sono pignorabili
b) Le pensioni mensili più alte sono pignorabili ma solo sulla parte eccedente, nel solito limite di un quinto, che non viene modificato.-
Esempio: pensione di euro 1.500, (1.500 - 672,78 = 827,22 x 1 : 5) = 165,44 euro al mese, che è la cifra che viene prelevata mensilmente sulla pensione.-
Regole un po’ differenti nei casi in cui la pensione viene dall’INPS accreditata sul conto corrente, che il pensionato ha acceso presso la posta o la banca.
a) Pensione accreditata prima del pignoramento:
In questo caso diventa intoccabile la somma pari al triplo dell’assegno sociale e cioè 1.345,56 euro. E diventa pignorabile l’eventuale eccedenza, tutta intera senza applicazione del sistema del quinto.-
b) Pensione accreditata dopo il pignoramento:
In questo caso si torna al sistema sopra delineato e cioè sono intoccabili i primi 672,78 euro e l’eccedenza è pignorabile di nuovo nel limite di un quinto.-



3) PIGNORAMENTO DELLA PAGA:

Le buste paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali sono pignorabili nei limiti:
a) Di un terzo se si tratta di alimenti dovuti per legge, ad esempio a figli e coniuge.
b) Di un quinto per recuperare debiti verso il proprio datore di lavoro o per tributi dovuti allo Stato, provincie e comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.

mercoledì 2 settembre 2015

Vademecum del Turista Viaggiatore

Al momento della prenotazione:

Per viaggi all’estero, informatevi circa gli eventuali visti d'ingresso (dove richiesto) ed alle vaccinazioni necessarie e/o obbligatorie. Controllate la validità del passaporto o della carta d'identità. Prenotate con i cognomi che risultano sul passaporto o sul documento con il quale viaggiate. Controllate la validità della carta di credito. Prenotate eventualmente la valuta straniera in banca. Informatevi sul paese da visitare.

Informazioni sanitarie per il turista:

Quando si viaggia è bene avere con se una lista “sanitaria” contenente il gruppo sanguigno, allergie, cure mediche particolari che si stanno seguendo; per i viaggi all'estero predisponete la lista in lingua inglese o nella lingua del paese dove siete diretti; lasciatene copia in ufficio e ad un parente.

Prima di partire:

Controllate i documenti di viaggio alla consegna: cognomi, date di partenza e ritorno, orari e coincidenze. Controllate l'esattezza delle prenotazioni di altri servizi acquistati (alberghi, escursioni, noleggio auto, etc.). Leggete con attenzione le condizioni della polizza assicurativa di copertura medica e bagaglio. Fotocopiate i biglietti, i documenti e le carte di credito. Mettete nel bagaglio il necessario per il viaggio, compresi i farmaci indispensabili. Apponete sui bagagli etichette bagaglio ben compilate. Presentatevi al check-in con il dovuto anticipo. Prendete nota del numero e l'indirizzo dell'Ambasciata italiana del paese di destinazione del viaggio.

Durante il viaggio:

Riconfermate con 72 ore di anticipo il volo di ritorno e i voli intermedi, specialmente se sono voli di linea. Non tenere mai denaro, documenti e biglietti aerei in un unico posto. In caso di gravi problemi contattate l'Ambasciata italiana del paese visitato. Prendete le dovute precauzioni mediche in paesi a rischio. Prestate particolare attenzione e rispetto agli usi, costumi e religioni locali.

Documenti e visti:

Fotocopia passaporto, carte di credito, visti consolari ed altri documenti indispensabili per il viaggio; lascia un copia in ufficio e ad un parente e porta una copia nel bagaglio a mano. Prendi i riferimenti dell'autista o della compagnia di taxi/autonoleggio che troverai ad attenderti sul posto. Evita di portare documenti altamente riservati o confidenziali, altrimenti trasponili nel bagaglio a mano. Evita di trasportare computer portatili in borse che rendano il contenuto facilmente identificabile. In caso di trasporto verifica che siano attive le necessarie misure di sicurezza, come ad esempio le password. Porta un biglietto recante il nome e l'indirizzo dell’hotel nel caso tu non abbia dimestichezza con la lingua locale. Se ti dovessi perdere basterà mostrarlo a un tassista o a un agente di polizia. Assicurati di avere con te il numero telefonico della società che ha emesso la tua carta di credito, in caso di smarrimento o di furto della stessa: in tal caso denuncia immediatamente lo smarrimento.

Per chi viaggia in aereo:

Ti consigliamo di andare direttamente nelle aree situate oltre i controlli di sicurezza dopo aver effettuato il controllo passaporti. E’ importante mantenere il controllo costante su tutti i bagagli trasportati, dal momento in cui preparate il vostro bagaglio al momento del check-in. Non accettare di trasportare alcun pacco di cui non si conosce il contenuto. In molti aeroporti il personale addetto alla sicurezza, seguendo le procedure previste, ti farà molte domande sul controllo del tuo bagaglio: dovrai conoscere il contenuto, in special modo degli apparecchi elettrici e cooperare in ogni momento. Elimina tutti i vecchi tagliandi di destinazione per evitare che il bagaglio venga inviato alla destinazione sbagliata. Utilizza le macchine plastificatrici disponibili negli aeroporti, per avvolgere il bagaglio in pellicole trasparenti al fine di impedirne manomissioni. Contrassegna sempre i tuoi bagagli. Non lasciare mai il bagaglio incustodito, anche durante le fasi di check-in o nelle aree sicure: in alcuni paesi la polizia o le forze di sicurezza al ritrovamento di pacchi o valigie incustodite li distruggono in quanto considerati pericolosi.

Disposizioni sui liquidi nel bagaglio a mano:

Le disposizioni di sicurezza dettate dalla Commissione Europea prevedono che i liquidi (che comprendono anche creme, gel, dentifricio, spray e profumi) debbano essere contenuti in recipienti individuali della capacità massima di 100 ml, riposti in una busta di plastica trasparente richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro. Sono previste eccezioni per i farmaci e gli alimenti per bambini necessari durante il viaggio. Sono consentiti liquidi quali bevande e profumi acquistati nella zona partenze.

Acquisti all'estero:

Per fare acquisti all'estero è importante conoscere le limitazioni oltre le quali non è possibile importare merci in Italia.
Fate attenzione a cosa vi portate dietro, perché non tutti gli oggetti possono passare liberamente la dogana, sia in partenza che al ritorno. Chi viaggia all’interno dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Bulgaria, Cipro e Malta) può portare con se, passando da un Paese all’altro, i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale, senza alcuna formalità.-
Fanno eccezione: tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche che sono ammessi solo entro determinati quantitativi. Per le sigarette, ad esempio, il limite è di 40 pacchetti (cioè 800 pezzi): i sigaretti (max. 3 gr. Ciascuno) 400 pezzi: sigari 200 pezzi: tabacco da fumare 1 chilo. Le bevande alcoliche (fino a 22 gradi) viaggiano libere fino a 20 litri, il vino fino a 90 litri e la birra fino a 110 litri. Superate queste quantità i prodotti si considerano acquistati per scopi commerciali: occorre munirsi quindi di adeguati documenti amministrativi di accompagnamento.
Ancora più restrittive le regole per chi viaggia fuori dell’Europa: si possono portare in Italia acquisti personali di valore globale fino a 300 euro (430 per chi arriva aereo o via mare) o 150 euro per i ragazzi sotto i 15 anni. Chi supera questo limite deve dichiarare gli oggetti acquistati alla dogana e pagare il relativo dazio. Anche qui ci sono limiti per l’acquisto di sigarette (max. 200 pezzi), sigari sigaretti, tabacco e alcolici che, comunque non vanno considerati nella franchigia di 300/430 euro. Sono previste procedure particolari anche per chi viaggia con animali da compagnia: possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Per saperne di più si può consultare la “carta doganale del viaggiatore” disponibile sul sito www.agenziadogane.it
 

Valuta al seguito: 

Si può viaggiare con valuta al seguito per importi complessivi inferiori a 10 mila euro. Oltre questo importo va compilato un formulario e consegnato alla dogana al momento del passaggio. Senza questa dichiarazione si rischia una multa fino al 50% dell’importo che supera i 10.000 euro ed il sequestro di una parte dell’eccedenza.
Inoltre, quando si parte con macchina fotografica, videocamera o computer verso Paesi extra UE è bene portare anche la ricevuta di acquisto o la garanzia: sarà utile al rientro per dimostrare, in caso di controllo, che tali beni sono stati acquistati in Italia.-  

Misure e peso del bagaglio secondo la compagnia aerea:

Le regole per il trasporto del bagaglio a mano e della valigia da stiva variano a seconda della compagnia aerea. Per questo abbiamo deciso di riunire tutte le informazioni relative a misure del bagaglio e pesi applicati dalle principali compagnie aeree  che operano in Italia.

Alitalia:

Con Alitalia, ogni passeggero può portare in cabina un solo bagaglio a mano che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non superi i 55cm x 35cm x 25 cm. Effetti personali (come porta documenti o computer portatili), stampelle e passeggino possono essere portati in cabina in aggiunta al bagaglio standard.
Nel prezzo del biglietto è compreso anche il trasporto di un bagaglio in stiva, il cui peso (franchigia), varia a seconda della destinazione e della classe. In genere la franchigia bagaglio per chi viaggia in classe economica su voli europei o intercontinentali è di un collo 23 kg, con alcune eccezioni (come Brasile e Africa Occidentale) per cui è consentito il trasporto di 2 bagagli di 23 kg l’uno.

Ryanair:

Ogni passeggero che viaggia con Ryanair può trasportare un solo bagaglio a mano con un peso massimo di 10 kg e le cui dimensioni non superino i 55cm x 40cm x 20 cm. Borse da signora, laptop e sacchetti con acquisti devono essere inseriti nell’unico pezzo di bagaglio a mano consentito. Dall’1 di dicembre 2013, la compagnia consentirà di portare con se in cabina anche un secondo bagaglio a mano di piccole dimensioni (35x20x20), equivalente ad una borsetta o ad una confezione poco voluminosa.
Bagaglio da stiva:
Ogni passeggero può registrare fino a due bagagli da stiva con un peso massimo di 15 o 20 kg ciascuno, a seconda dell’opzione selezionata al momento della prenotazione (prenotando attraverso eDreams è possibile selezionare solo il bagaglio da 15 kg). Per ogni valigia si pagherà un supplemento che varia a seconda della tratta e della stagione. Ricordate che non è consentito cumulare o condividere la franchigia bagaglio tra persone che viaggiano con la stessa prenotazione.

Easyjet:

Easyjet permette di portare in cabina un unico bagaglio a mano che, comprese le ruote, rientri nelle misure di 56cm x 45cm x 25 cm., in modo da poter essere collocato senza problemi nelle cappelliere. Se avete con voi borse, borsette o computer portatili, dovrete riporli dentro un unico zaino, trolley o borsone. E’ possibile che, su voli affollati, il vostro bagaglio debba essere alloggiato nella stiva. Per i voli in partenza dal 2 luglio 2013, Easyjet introduce però la sicurezza di mantenere sempre con voi il bagaglio a mano in cabina, anche su voli affollati. Per avere questa garanzia, dovete semplicemente portare un solo bagaglio di dimensioni leggermente più piccole, ovvero: 50x40x20 cm.
Se avete pagato la tariffa per il trasporto di un bagaglio in stiva, potrete imbarcare una valigia di massimo 20 kg di peso. In caso di bisogno, è possibile acquistare peso aggiuntivo o, se viaggiate in compagnia,  distribuire il peso tra le diverse valigie: se siete in due, per esempio, potete decidere di trasportare un bagaglio di 25 e uno di 15 kg, l’importante è non superare in totale i 40 kg di franchigia.

Iberia:

Con Iberia, ogni passeggero può trasportare in cabina un bagaglio più un articolo personale, sempre che questo entri nel misuratore utilizzato dalla compagnia per i controlli, non eccedendo le dimensioni totali di 56cm x 45cm x 25cm, includendo manico, tasca e ruota. Iberia non indica un peso limite per il bagaglio a mano.
Per i voli nazionali e internazionali operati da Iberia si può trasportare gratuitamente in stiva una valigia che non superi i 23 kg di peso. Se la valigia supera i 23 kg, fino ad un massimo di 32, verrà applicato un sovrapprezzo per il peso in eccesso di 60 Euro a collo. In nessun caso verranno accettati dalla compagnia bagagli di peso superiore a 32 kg.

Lufthansa:

E’ concesso da Lufthansa il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg. Il trolley viene considerato bagaglio a mano se rispetta le dimensioni di 55 cm x 40 cm x 23 cm. Se supererete questi limiti, il vostro bagaglio verrà trasportato nella stiva. In aggiunta vi permetteranno di portarvi una borsetta, il cappotto, la macchina fotografica o un libro.
Il numero di bagagli da stiva e il relativo peso consentito variano a seconda della classe. In generale, chi viaggia in classe economica può trasportare una valigia da 23 kg, di dimensioni massime di 158 cm. Fanno eccezione l’Africa occidentale, orientale e centrale e il Giappone, dove la franchigia in Economy è di due colli da 23 chili l’una, e i voli in partenza dal Brasile, su cui è concesso trasportare due bagagli da 32 chili.

Air France:

Oltre al bagaglio a mano standard (di dimensioni massime 55x35x25), Air France vi permette di portare con voi un accessorio (borsetta, laptop, macchina fotografica), a patto che il peso totale massimo dei due colli sia di 12 chili. Se viaggiate con un bimbo sulle ginocchia, la compagnia vi autorizza a trasportare un bagaglio supplementare di peso inferiore ai 12 chili.
In classe economica potete trasportare gratuitamente in stiva un bagaglio di massimo 23 kg, fatta eccezione per i soci Flying Blue Silver, Gold o Platinum o Sky Team Elite/Elite Plus, che hanno diritto a imbarcare gratis un’altra valigia di 23 chili. Se superate le dimensioni o il peso massimo autorizzato, dovrete pagare un supplemento. Se avete scelto di viaggiare con la tariffa “Mini”, il bagaglio in stiva è opzionale.

Meridiana:

Meridiana permette ai viaggiatori che volano in classe economica il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg e dimensioni 55x40x20. Inoltre in cabina è permesso trasportare anche borsette o borsa porta documenti, marsupi e borse porta laptop /tablet, in aggiunta al previsto bagaglio a mano. E’ possibile che, nel caso di voli completi, possa rendersi necessario effettuare il trasporto in stiva di una parte dei bagagli a mano.
Sui voli nazionali, pagando un supplemento, si possono trasportare in stiva fino a tre bagagli per passeggero della dimensione massima di 158 cm l’uno e un peso di 23 kg. In classe economica, il bagaglio in stiva non è incluso nel prezzo del biglietto, perciò se volete usufruire di questo servizio dovrete selezionarlo e pagarlo a parte.






giovedì 11 giugno 2015

Tutela Giuridica

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA


1) INTERDIZIONE (nomina Tutore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’assoluta incapacità di una persona a comprendere il significato e il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere.-

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un tutore, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome per conto della persona dichiarata interdetta, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un’ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale , previo parere del Giudice Tutelare, o solo del Giudice Tutelare:

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L'istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Può essere interdetta una persona di maggiore età che si trova in abituale infermità di mente, tale da renderlo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.-

L’istanza per richiedere l’interdizione può essere presentata dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore (se già inabilitato), dal pubblico ministero. Se l’interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione non può essere promossa anche su istanza del genitore o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


2) INABILITAZIONE (nomina Curatore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto per es. alla semplice riscossione della pensione d’invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l’acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di un curatore che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici rate mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal giudice tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Destinatari:

  • Maggiore di età che si trova in un’abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all’interdizione.-
  • Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone se o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.-
  • La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un’educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere per se stessa.-

L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall’interdizione all’inabilitazione, dal pubblico ministero. Se l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’inabilitazione può essere promossa anche su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da inabilitare.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


3) NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:


Istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare affianca una persona, amministratore di sostegno, a chi non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità.-

L’amministratore di sostegno copie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.-

Sono destinatari le persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali.-

L’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione non determina l’assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un’impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.-

Tra l’altro, a differenza dell’interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni de codice civile predeterminate in via generale, nell’amministrazione di sostegno, l’amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina, sia in ogni momento tentare di cogliere i soli fervori del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione dello stesso.-

Diversamente dall’inabilitazione, l’amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.-

Il Giudice Tutelare, nel nominare l’amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario. In ogni caso, durante la gestione dell’amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la persona del beneficiario.-

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione che devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare:

  • La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni o ipoteche
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi.-
  • La stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati.-
  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso dell’interdetto, per L’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.-
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per esempio canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest’ultimo caso, l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l’amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare.-

Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, il ricorso va presentato presso la sezione distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla legge n. 6/2004.-

I soggetti legittimati sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un’interdizione o un’inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

venerdì 17 aprile 2015

NASPI ASDI DIS-COLL

Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I - Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

1)  Art. 1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini Aspi introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASPI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3 - Requisiti

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4 - Calcolo e misura

1. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 - Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità

1. L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASPI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10 - Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASPI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,

Art. 11 - Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12 - Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASPI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 - Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14 - Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI in quanto compatibili.


2) Art. 15 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASPI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie

Requisiti:
Il citato decreto ha precisato che l'ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi, che si trovino a tale data ancora in stato di disoccupazione, a condizione che versino in condizioni economiche di bisogno attestate da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno, inoltre, viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L'ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco più di 611 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.  (Maggiorazione:  Un figlio euro 89,70 – Due figli euro 116,60 – Tre figli euro 140,80 – Quattro o più figli euro 163,30).-

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

3) Art. 16 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75%  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.

15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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