sabato 7 gennaio 2023

Adeguamento Annuale delle Pensioni - Anno 2023

Gli aumenti, in forza della rivalutazione pensioni dal 2023, segue queste percentuali:

100% per chi percepisce una pensione fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.101,52. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari a +7,3 %.

85%, per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 5 volte il minimo, ovvero tra 2.101,52 euro e 2.627 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +6,2 %;

53%, per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 6 volte il minimo, ovvero tra 2.627 e 3.152,28‬ euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +3,8%;

47%, per chi percepisce una pensione da 6 a 8 volte il minimo, ovvero tra i 3.152,28‬ e 4.203 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +3,431 %;

37%, per chi percepisce una pensione da 8 a 10 volte il minimo, ovvero tra 4.203 e 5.253,38 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +2,701 %;

32%, per chi percepisce una pensione superiore a 10 volte il minimo, ovvero oltre a circa 5.253,38 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +2,336 %.

Pensioni integrate al minimo anno 2023:

Pensioni integrate al minimo euro 563,74

Pensioni integrate al minimo ultra75enni euro 600,00

Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00

Pensioni sociali ed assegni sociali:

Pensione Sociale euro 414,76 parziale fino a £ 5.391,88

Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00

Assegno Sociale euro 503,27 parziale fino a £ 6.542,51

Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00


Invalidità civile: Invalidi totali

Invalidità civile 18 anni euro 313,91 limite di reddito:€ 17.920,00


Invalidità civile: Invalidi parziali

Invalidità civile 18 anni euro 313,91 limite di reddito: € 5.391,88


Pensione per ciechi assoluti:

Pensione 18 anni euro 339,48 limite di reddito: € 17.920,00

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00

Pensione ciechi civili parziali euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00


Pensione per Sordi:

Pensione sordi euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00

Indennità comunicazione sordi: euro 261,11 Nessun limite di reddito


Indennità di frequenza. Minori:

Indennità frequenza. Minori euro 313,91 limite di reddito:€ 5.391,88


Indennità di accompagnamento:

Invalidi civili totali euro 527,16 Nessun limite di reddito

Ciechi assoluti euro 959,21 Nessun limite di reddito

Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 217,64 Nessun limite di reddito

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Da gennaio 2022 – è pari è previsto il ritorno alla perequazione degli importi delle pensioni, rispetto ai dati ISTAT, con il metodo a scaglioni che è più vantaggioso per i pensionati meno abbienti. Infatti l'adeguamento al valore ISTAT si applica in maniera progressiva: 
  • è pari al 100% (di 1,7%) per gli assegni più bassi fino a 4 volte il minimo (cioè fino a 2.062,00 euro lordi, importo in cui rientra la maggiorazione degli assegni.- 
  • del 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2.577,90 euro) 
  • del 75% oltre questa soglia (assegni lordi oltre 2.577,90 euro) 


Pensioni integrate al minimo anno 2022: 

Pensioni integrate al minimo euro 524,34 
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 660,78 

Pensioni sociali ed assegni sociali: 

Pensione Sociale euro 385,78 
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78 
Assegno Sociale euro 468,10 
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78 

Invalidità civile: Invalidi totali 

Invalidità civile 18 anni euro 291,69 limite di reddito:€ 17.050,42 

Invalidità civile: Invalidi parziali 

Invalidità civile 18 anni euro 291,69 limite di reddito: € 5.010,20 

Pensione per ciechi assoluti: 

Pensione 18 anni euro 315,45 limite di reddito: € 17.050,42 
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 
Pensione ciechi civili parziali euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 

Pensione per Sordi: 

Pensione sordi euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 
Indennità comunicazione sordi: euro 260,76 Nessun limite di reddito 

Indennità di frequenza. Minori: 

Indennità frequenza. Minori euro 291,69 limite di reddito:€ 5.010,20 

Indennità di accompagnamento: 

Invalidi civili totali euro 525,17 Nessun limite di reddito 
Ciechi assoluti euro 946,80 Nessun limite di reddito 
Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 215,35 Nessun limite di reddito 



Per chi fosse interessato a consultare i valori di riferimento in vigore negli anni precedenti, è possibile consultare il nostro articolo sulle Pensioni nella sezione delle normative superate. 

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti. 

mercoledì 17 agosto 2022

Donne Incinte e Maternità - Anno 2022

Tutto quello che devi sapere se sei incinta.

MATERNITA' E PATERNITA'

Novità dal 13/08/2022:

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

Il pacchetto famiglia prevede l’introduzione di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.


Indennità rafforzata per le autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio.

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1) Maternità anticipata:

Si può richiedere, fin dall’inizio della gestazione, per gravi complicanze alla gravidanza (Autorizzazione ASUR) o per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro), ed è retribuita all’80%.-


2) Maternità obbligatoria prima del parto:

Va richiesta qualche giorno prima della fine del settimo mese di gravidanza per i 2 mesi prima del parto, ed è retribuita all’80%.-


3) Maternità flessibile:

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale) , per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-


4) Si può lavorare fino al parto:

Dall'anno 2019 le neo mamme possono lavorare fino al parto (e non sono più obbligate a smettere un mese prima) e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-


5) Maternità obbligatoria dopo il parto:

Va richiesta dopo la nascita del bambino/a per i 3 mesi dopo il parto, o i 4 mesi se è stata richiesta la maternità flessibile, ed è retribuita all’80%.-


6) Maternità prolungata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto (Autorizzazione Ispettorato del Lavoro).-


7) Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-


8) Assegno di maternità dei Comuni:

E’ un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo; per l'anno 2022 è di 354,73 euro al mese e spetta per cinque mensilità, a patto che il valore ISEE del nucleo familiare non risulti superiore a 17.747,58 euro.-


9) Congedo parentale:

I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. 
Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.


10) Assegno Unico Universale:

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale con decorrenza dal 01/03/2022 fino al 28/02/2023. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. Infatti sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni, oltreché l'assegno di natalità e il premio alla nascita. 
L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L'assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. E' “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 
Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito famigliare, anche se comunque nessuno ne rimarrà completamente escluso. Per questo però, é importante sapere come calcolare l'ISEE. Gli importi infatti dipenderanno dall'ISEE. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.


11) Bonus Asilo Nido:

Il bonus nido a partire dal 1° gennaio 2020 sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
  • 3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
  • 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno. Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta. Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.


12) Maternità Lavoratrici Autonome:

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti, imprenditrici agricole) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene comunque versata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata sull'80% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente, e differente per le varie tipologie di lavoro (domanda da trasmettere all'INPS a parto avvenuto). Per ottenere l'indennità sono necessari precisi requisiti contributivi. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a. In questo caso l'astensione dal lavoro è richiesta e deve essere dimostrata.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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mercoledì 9 febbraio 2022

Pensione di vecchiaia - Sistema Retributivo e Misto

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
  • raggiunto l'età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


Sistema Retributivo


Si applica ai lavoratori e alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.Possono richiedere la pensione di vecchiaia gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età e le donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Rimangono ancorati al vecchio requisito dei 15 anni di anzianità contributiva coloro che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compito l'età pensionabile
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992
  • con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare

L'importo della pensione viene calcolato in base agli anni e all'entità dei contributi versati; per farsi un'idea sommaria si può calcolare un 2% del proprio stipendio da moltiplicare per gli anni di lavoro; esempio 25 anni di contributi e uno stipendio di euro 1.200,00 la pensione sarà di circa di euro 600,00 mensili (1.200 x 50%).

Sistema Misto o Pro Rata

Si applica ai lavoratori o alle lavoratrici che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.-Il sistema misto rimane ancorato alle regole del sistema retributivo fatto salvo le modalità di calcolo della pensione che sono in pro rata.-
Ovvero con il sistema retributivo per i contributi versati entro il 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per il resto dei contributi.-
La legge offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.

Pensioni di vecchiaia dal 2022


Anno    Lavoratrici  -   Lavoratrici   -   Lavoratrici  -   Lavoratori  -    Lavoratori
        pubblico         s. privato        s. privato       s. pubblico      settore
        impiego          dipendenti        autonome         s. privato       autonomo

2022  67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi   67+2  mesi
2023  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2024  67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi   67+5  mesi
2025  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2026  67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi   67+8  mesi
2027  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2028  67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi   67+11 mesi
2029  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2030  68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese   68+1  mese
2031  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2032  68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi   68+3  mesi
2033  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2034  68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi   68+5  mesi
2035  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2036  68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi   68+7  mesi
2037  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2038  68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi   68+9  mesi
2039  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2040  68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi   68+11 mesi
2041  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2042  69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese   69+1  mese
2043  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2044  69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi   69+3  mesi
2045  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2046  69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi   69+5  mesi
2047  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2048  69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi   69+7  mesi
2049  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi
2050  69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi   69+9  mesi



Pensioni di vecchiaia dal 2014 al 2017

Anno    Lavoratrici - Lavoratrici - Lavoratrici -  Lavoratori  - Lavoratori
            pubblico       s. privato      s. privato      s. pubblico    settore
            impiego        dipendenti     autonome     s. privato       autonomo

2014   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2015   66+3 mesi     63+9 mesi    64+9 mesi    66+3 mesi     66+9 mesi
2016   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi
2017   66+7 mesi     65+7 mesi    66+1 mese   66+7 mesi     67+4 mesi

Su questo articolo possiamo trovare le norme non più in vigore sulle Pensioni di vecchiaia.

Vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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