sabato 28 gennaio 2023

Assistenti Familiari

MINIMI SALARIALI dal 1° Gennaio 2023:

Livello A Conviventi paga mensile euro 725,19 - Non conviventi paga oraria euro 5,27

Livello AS Conviventi paga mensile euro 857,06 - Non conviventi paga oraria euro 6,21

Livello B Conviventi paga mensile euro 922,28 - Non conviventi paga oraria euro 6,58

Livello BS Conviventi paga mensile euro 988,90 - Non conviventi paga oraria euro 6,99

Livello C Conviventi paga mensile euro 1.054,85 - Non conviventi paga oraria euro 7,38

Livello CS Conviventi paga mensile euro 1.120,76.- Non conviventi paga oraria euro 7,79

Livello D Conviventi paga mensile euro 1.318,54.- Non conviventi paga oraria euro 8,98

Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.384,46 - Non conviventi paga oraria euro 9,36

Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 194,98.-

Conviventi fino a 30 ore settimanali:

Livello B = euro 659,27 – Livello BS = euro 692,25 – Livello C = euro 764,74.-

Presenza notturna livello unico euro 761,45.-

Assistenza notturna

Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 1.137,23.-

Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.288,87.-

Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.592,17.-

Indennità addetti a più persone non autosufficienti euro 112,34.-

Indennità baby sitter fino a 6 anni di età del bambino euro 130,05 (or. ridotto euro 83,44)

Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile

Pranzo e prima colazione euro 2,26 x 26 euro 58,76.-

Cena euro 2,26 x 26 euro 58,76.-

Alloggio euro 1,95 x 26 euro 50,70.-

Totale euro 6,47 x 26 euro 168,22.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2023

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)

senza CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,78 (0,45)

senza CUAF Contributo orario euro 1,79 (0,45)

Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,17 (0,55)

senza CUAF Contributo orario euro 2,18 (0,55)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali

Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,15 (0,29)

Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,16 (0,29)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,92 con CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)

senza CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva da 8,93 a 10,86 con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,45)

senza CUAF Contributo orario euro 1,92 (0,45)

Retribuzione oraria effettiva oltre 10,86 con CUAF Contributo orario euro 2,32 (0,55)

senza CUAF Contributo orario euro 2,33 (0,55)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali

Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,23 (0,29)

Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,24 (0,29)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Scadenze:

Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre

Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre

Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre


Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Diverse le nuove regole che inquadreranno queste figure professionali in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni.

La prima cosa che cambia è il nome. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d’ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Minimo contrattuale. Sale a 880 euro al mese lo stipendio minimo per gli assistenti familiari conviventi, con un aumento base di 12 euro mensili (livello BS), decorrenza 1° gennaio 2021.-

Superbonus baby sitter. Si tratta di una cifra addizionale, compresa tra i 100 e i 116 euro, per gli assistenti che si prendono cura di un bambino al di sotto dei sei anni

Superbonus badanti. La stessa cifra addizionale, dai 100 ai 116 euro, sarà erogata agli assistenti che si occuperanno di due anziani

Livello unico per baby sitter. Ci sarà un unico livello di inquadramento contro i tre presenti nel vecchio contratto, per chi si occuperà dei bambini. Una misura che renderà più accessibili le assunzioni

Una nuova figura professionale. Si tratta dell’assistente educatore formato, un operatore specifico per chi ha familiari affetti da disabilità psichica o da disturbi dell’apprendimento o relazionali

Quattro livelli. L’inquadramento degli assistenti familiari sarà diviso quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, in base alle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta

Contesto di lavoro. Sarà considerato dirimente il contesto in cui l’assistente si troverà a lavorare, se si tratterà di singolo di cui occuparsi o di un’intera famiglia

Ore di lavoro. L’orario di lavoro per gli assistenti familiari non conviventi resterà di 40 ore a settimana, mentre per i conviventi sarà di 54 ore

Un mese di prova. Sono previsti 30 giorni in prova prima dell’assunzione per valutare le competenze del lavoratore

Formazione. Oltre a ferie, giornate libere e permessi, nel contratto, per la formazione degli assistenti, sono state aggiunte altre 24 ore di permesso in più rispetto alle 40 già previste

Vantaggi economici per i datori di lavoro. Tra le agevolazioni previste per i datori, quella di poter assumere una badante sostitutiva o aggiuntiva nel caso di anziani che necessitano assistenza continuativa, accedendo a un fondo di assicurazione infortuni bilaterale, e chi assumerà una badante per le ore notturne potrà versare contributi previdenziali sull'orario puramente convenzionale di 8 ore, con una riduzione settimanale di 24 ore.


INQUADRAMENTO

Livello A: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Livello A super: Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro.

Livello B: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. 

Livello B super: a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Livello C super: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D super: a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.


ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali.


RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:

  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).


LAVORO STRAORDINARIO

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

del 60% in una delle festività indicate nell'art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.


SCATTI DI ANZIANITÀ

A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. a) A partire dal’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. b) Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24°mese di servizio. c) Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio.


FESTIVITÀ

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.-


FERIE

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-


MALATTIA

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.

Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro equivale a:

  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche)  in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente)  con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto  per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:

  • 8 giorni  complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


TREDICESIMA MENSILITÀ

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato


PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Non c’è necessità di motivare l’interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge. 

In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque. Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.

L’ assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).

La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:

Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-


domenica 15 gennaio 2023

Assegno sociale, Pensione Sociale, Pensione Integrata al Minimo, Quattordicesima, Maggiorazioni Sociali anno 2023

1) ASSEGNO SOCIALE anno 2023

L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 67 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-

I limiti di reddito (totale netto) per il 2023 sono pari a

  • euro 6.542,51 annui se il pensionato è solo
  • euro 13.085,02 annui se è coniugato

Valori per l'anno 2023

  • Assegno sociale con maggiorazione: 67 anni euro 503,27.-
  • Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



2) PENSIONE SOCIALE anno 2023

La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 67 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 414,76 euro mensili, per un totale di 5.391,88 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.783,76 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione sociale euro 414,76.-
  • Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2023

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 7.326,24 euro e di coppia inferiore a 21.985,86 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 14.657,24 euro o se quello di coppia eccede i 29.314,48 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione integrata al minimo euro 563,74.-
  • Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00.-



4) QUATTORDICESIMA anno 2023

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2023 a 10.224,83 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 438
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.224,83 e 13.633,10 spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all’anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504

Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni

Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-


Requisiti di reddito per quattordicesima 2023

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).

Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità. 



5) MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.

La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (460,28 euro mensili nel 2021).- 


Quali redditi

Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.

In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:

  • la casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’assegno di accompagno;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità


Importo aggiuntivo:

da 60 a 64 anni = euro 25,83.-

da 65 a 69 anni = euro 82,64.-

da 70 anni in poi = euro 136,44.-


Limiti di reddito anno 2023:

da 60 a 64 anni – Personale euro 7.664,41 – Coniugale 14.206,92.-

da 65 a 69 anni – Personale euro 8.402,94 – Coniugale 14.945,45.-

da 70 anni in poi - Personale euro 9.102,34 – Coniugale euro 15.644,85.-


Normative e regolamenti in vigore negli anni passati sono reperibili nella nostra pagina sulle normative superate Pensione e Assegno Sociale.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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sabato 14 gennaio 2023

Pensioni di Invalidità

 PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023


Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
  • Non svolgere attività lavorativa;

Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-


2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

x Invalidità parziale

È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.

In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-

L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ:

x Invalidità totale

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.

Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale

È reversibile ai superstiti aventi diritto.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.

Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-


4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:

Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:

  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto

Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-


5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

A) fino ai diciotto anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-


6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-

Importo 2023:

Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).


8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

C) è indipendente dal reddito;

D) è indipendente dall'età.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.


9) PENSIONE PER SORDI:

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-

D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-

Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-


11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.


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