sabato 9 dicembre 2023

Assegno di Inclusione

ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico ai fini dell’inclusione sociale e professionale, che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di Cittadinanza. È condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata a alla condizione di aderire a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

L’Assegno di Inclusione sarà infatti riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

  • disabile;

  • minorenne;

  • con almeno 60 anni di età;

  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Nel momento in cui verrà fatta domanda di Assegno di Inclusione (e per tutta la durata del beneficio) il richiedente dovrà risultare:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ancora titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs 251/ 2007;

  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi richiede l’Assegno di Inclusione:

  • non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;

  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

 
Non potranno inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966.

REQUISITI ECONOMICI ISEE

Ai fini dell’Assegno di Inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso allo stesso tempo di questi due requisiti economici:

  • un ISEE valido il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, verrà calcolato un ISEE della tipologia “minori”);

  • un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza*;

  • se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 
* In pratica, i parametri della scala di equivalenza sono dei valori numerici che entrano in azione nel momento in cui siano presenti nel nucleo uno o più soggetti cosiddetti “fragili”. Ciascuna tipologia di soggetto fragile è quindi associata a un determinato parametro/valore che verrà poi sommato agli altri, dopodiché la somma totale verrà moltiplicata per la soglia economica ISEE di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.650 euro.

Il parametro/valore di partenza associato al nucleo è sempre pari a 1.
Oltre a questo primo parametro ce ne sono altri sei, associati alle rispettive tipologie di soggetti fragili:

  • 0,5 per ciascun componente non autosufficiente o con disabilità;

  • 0,4 per ciascun componente di età pari o superiore a 60 anni;

  • 0,4 per ciascun componente maggiorenne con carichi di cura;

  • 0,3 per ciascun componente adulto in condizioni di grave disagio bio-psicosociale e inserito nei programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA;

  • 0,15 per ciascun minore fino a due minori;

  • 0,1 per ciascun altro minore oltre il secondo (quindi dal terzo minore in poi).

 
Facciamo un esempio pratico…
Ipotizziamo un nucleo che abbia al suo interno, oltre a due coniugi che non siano soggetti “fragili”, una persona 60enne + due figli minori; in tal caso per capire qual è la soglia ISEE entro cui il nucleo potrà avere accesso all’Assegno di Inclusione, il calcolo da fare sarebbe il seguente:

  • 1 (ovvero il parametro di equivalenza di ciascun nucleo)

  • + 0,4 (membro 60enne)

  • + 0,15 (primo figlio minore)

  • + 0,15 (secondo figlio minore)

  • = 1,7

  • a questo punto il parametro di equivalenza complessivo, pari appunto al valore di 1,7, andrà moltiplicato per 6.000 (cioè la soglia ISEE standard) e darebbe una soglia finale di 10.200 euro; quindi vorrebbe dire che un nucleo così composto (marito + moglie + due figli minori + un 60 enne) avrebbe diritto ad accedere all’Assegno di Inclusione presentando un ISEE non superiore a 10.200 euro.

 

REQUISITI ECONOMICI PATRIMONIALI

Per poter ottenere l’Assegno di Inclusione sono inoltre previsti i seguenti paletti patrimoniali:

  • il valore della casa di abitazione non deve superare 150.000 euro;

  • il valore del patrimonio immobiliare complessivo (esclusa la casa di abitazione) calcolato ai fini IMU non superiore a 30.000 euro;

  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo);

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.


IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo dell'Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):

  • un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

  • un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.


COME VIENE EROGATO

Il contributo economico dell’Assegno di Inclusione verrà erogato a partire dal 1° gennaio 2024 attraverso una carta elettronica ricaricabile denominata Carta di Inclusione, con la quale oltre ai versamenti tracciabili potranno essere eseguiti prelievi in contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza, e potrà inoltre essere eseguito un bonifico mensile in favore dell’eventuale locatore indicato nel contratto di locazione.



COME FARE LA DOMANDA

Per fare domanda ai fini dell’Assegno di Inclusione, bisognerà anzitutto dotarsi di un ISEE  valido, servizio per cui è possibile rivolgersi a una sede CAF; poi, una volta in possesso dell’ISEE si dovrà inoltrare la domanda vera e propria:

  • tramite i sistemi telematici del portale INPS;

  • oppure chiedendo assistenza a un ente di Patronato.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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giovedì 7 dicembre 2023

Maternità

MATERNITA' E PATERNITA'

La tutela della maternità:

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Permessi retribuiti:

Per esami prenatali e accertamenti clinici

Retribuiti al 100%

Maternità obbligatoria:

Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Maternità flessibile:

Un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Se non ci sono ne problemi di gestazione ne per l’attività che si svolge, si può lavorare fino ad un mese prima del parto (Certificato Ginecologo + Certificato Medico aziendale)

per prendersi poi 4 mesi dopo il parto.-

Le neo mamme possono lavorare anche fino al parto e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-

Maternità anticipata:

- In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l’aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare la domanda all’Azienda Sanitaria Locale competente (con riferimento al luogo di residenza), unitamente al certificato medico. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza dal posto di lavoro giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Nell’astensione dal lavoro, la lavoratrice sarà retribuita all’80% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità.

- In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro.

- Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.

Maternità posticipata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.

Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Parto prematuro:

I giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto possono essere utilizzati in aggiunta ai 3 mesi dopo il parto sempre fino ad un massimo di 5 mesi totali

Retribuiti all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-

Congedo per malattia del figlio:

Senza limiti temporali per figli di età inferiore a 3 anni da usufruire alternativamente all'altro genitore; 5 giorni di permesso per ciascun genitore dal 3° all'ottavo anno di vita del bambino, ma questi congedi non sono retribuiti.-

Congedo parentale:

Il decreto legislativo 80/2015 prevede che può essere richiesto entro i primi 12 anni del bambino per un periodo massimo di 6 mesi elevati a 7 se a prenderlo è il papà. Se il genitore è solo (vedovo, divorziato, single ecc.) il congedo sale a 10 mesi. E si arriva agli 11 complessivi (tra marito e moglie) se il papà chiede almeno 3 mesi per se stesso: In caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).-

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiate le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-


Congedo parentale su base oraria:

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.


Congedo di paternità:

Tra le novità introdotte nel 2022 vi è il “congedo di paternità obbligatorio”, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo non sono frazionabili ad ore e possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi. Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I lavoratori devono fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni.-

Maternità dopo scadenza contratto:

Entro 60 giorni tra scadenza contratto e inizio ottavo mese di maternità, si ha diritto a 5 mesi di indennità di maternità.-

Maternità anticipata dopo scadenza contratto:

L'INPS in base ad un parere del Consiglio di stato, riconosce il diritto all'indennità di maternità anche alla lavoratrice che, entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, ottenga dalla direzione provinciale del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro.-


Diritti sanciti:

Divieto di licenziamento: dall'inizio della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino, (salvo colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività aziendale o mancato superamento del periodo di prova).-

Divieto di adibire le lavoratrici a lavorazioni gravose e/o insalubri: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di età del bambino.-

Divieto di adibire le lavoratrici a lavoro notturno: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di vita del bambino.-

Diritto di rientrare nella stessa unità produttiva: in cui erano occupate prima dell'evento o in un'altra ubicata nello stesso comune (salvo rinuncia della lavoratrice).-

Divieto di discriminazione

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ASSEGNO DEL COMUNE:

Aventi diritto:

Madri cittadine italiane; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Madri comunitarie; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Madri non comunitarie; titolari di carta di soggiorno casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità

Padre cittadino italiano residente; solo nel caso di abbandono del figlio, affidamento esclusivo o madre minorenne che fa parte della famiglia anagrafica del padre.-

L'assegno del comune viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia.-

Il reddito della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico di essi, non deve essere superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).-

Anno 2023 – Importo mensile euro 383,46 per complessivi Euro 1.917,30 (Euro 383,46 X 5 mesi) – Limite ISEE euro 19.185,13.-


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sabato 29 luglio 2023

Assegno di Vedovanza su Pensione di Reversibilità dal 01/07/2023 al 30/06/2024

Valori dal 01/07/2023 AL 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)

È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari, ove si tratti di inabile titolare della pensione ai superstiti.-

Tale diritto è anche sancito da una sentenza della cassazione (n. 7668/96).-

Il beneficio deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite.-

L'INPS con circ. n. 98/98, nel prenderne atto, ha affermato che l'assegno può essere riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.-

Successivamente con circ. 11/99 ha chiarito che i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell'età, saranno convocati a visita medica; necessario almeno 80% invalidità.-

Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell'accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.- 

Requisiti:

L'assegno di vedovanza spetta se si possono far valere i requisiti di seguito indicati:

  1. Titolarità di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite annualmente determinati.-


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS) :

Reddito familiare fino a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare da 31.569,48 fino a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare da 35.413,25 non spettano assegni familiari  

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Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023:

Reddito familiare                       fino a euro 29.203,95 = euro 52,91
Reddito familiare da 32.759,71 non spettano assegni familiari 
Reddito familiare da 29.203,96 fino a euro 32.759,70 = euro 19,59


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020:

Reddito familiare                       fino a euro 28.516,84 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.516,85 fino a euro 31.988,93 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.988,94 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019:

Reddito familiare fino a euro 28.206,57 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.206,58 fino a euro 31.640,88 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.640,89 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015:

Reddito familiare fino a euro 27.843,98 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.843,99 fino a euro 31.234,15 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.234,16 non spettano assegni familiari



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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