1) SUPERBONUS
110%
Che
cos'è:
Il Superbonus è
un’agevolazione prevista dal Decreto
Rilancio che eleva
al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici.
Tra
le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto
dai fornitori dei
beni o servizi o, in alternativa, per la cessione
del credito corrispondente
alla detrazione spettante.
A
chi interessa:
Il
Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni
persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto
dell'intervento
Istituti
autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing"
cooperative
di abitazione a proprietà indivisa
Onlus
e associazioni di volontariato
associazioni
e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli
interventi agevolabili:
Interventi
principali o trainanti
Il
Superbonus spetta in caso di:
interventi
di isolamento termico sugli involucri
sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari
o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti
interventi
antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata
al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021.
Interventi
aggiuntivi
Oltre
agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus
anche le spese per interventi
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di
isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
interventi
di efficientamento energetico
installazione
di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici
Quali
vantaggi:
La detrazione è
riconosciuta nella misura del 110%,
da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di
pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In
alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è
possibile optare per
un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori dei
beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del
credito corrispondente
alla detrazione spettante.
La cessione può
essere disposta in favore:
dei fornitori dei
beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri
soggetti (persone
fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa,
società ed enti)
di istituti
di credito e
intermediari finanziari.
I
soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di
cessione.
Questa
possibilità riguarda anche gli interventi
-
di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo
16-bis del TUIR)
-
di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
(cd. bonus
facciate,
Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
-
per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici (Art. 16-ter del decreto
legge n. 63 del 2013).
Per
esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente
previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire
anche
il visto
di conformità dei
dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del
lavoro) e dai CAF
l’asseverazione
tecnica relativa
agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, che
certifichi il
rispetto dei requisiti tecnici necessari ai
fini delle agevolazioni fiscali e la congruità
delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.
Interventi
di isolamento termico delle
superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il
volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il
terreno) che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici
plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo
all'esterno. In attesa dell'emanazione del decreto del Mise che
definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono
rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del
Mise dell'11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati,
inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal
decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una
spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti
da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la
spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici
unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso
autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
in
caso di installazione
di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica e alla contestuale o successiva installazione di
sistemi di accumulo degli stessi, la detrazione del 110% spetta su
una spesa massima di 48.000
euro e
comunque entro il limite di spesa di 2.400
euro per
ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per
ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla
cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito o
non condivisa per l’autoconsumo.
La
detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè
di 1.000
euro per ogni kWh nel
caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione
edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi
antisismici che
danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi
nell’attuale sismabonus.
Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione
congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini
antisismici.
Se,
al posto della detrazione, si decide di cedere
il credito corrispondente
a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del
premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.
2)
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
L’agevolazione
fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione
dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità
immobiliare.
Tuttavia,
per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è
possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite
massimo di spesa è di 96.000 euro.
La
detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È
prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di
96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo
ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi
eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve
comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al
25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione
(comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate
annuali di pari importo.
3)
RISPARMIO ENERGETICO:
I
contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di
efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una
parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle
società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa
possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati
strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale.
L’agevolazione
è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che
possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari,
tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un
diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle
parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la
detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il
possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
(coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo
grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio.
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’importo
da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85%
della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese
ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi
all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le
prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento
stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
4)
ECOBONUS, INFISSI E FACCIATE:
I
bonus stabiliti dal Decreto Rilancio si aggiungono a quelli
precedenti ancora in vigore, tra cui il Bonus Casa relativo alla
ristrutturazione edilizia, e l’Ecobonus al 50 e al 65%. Nell’elenco
qui sotto esaminiamo nel dettaglio le categorie di prodotto che
accedono alle detrazioni.
bonus
ristrutturazione del
50% per il recupero del patrimonio edilizio con limite massimo di
spesa di 96.000 euro. Detrazione ripartita in 10 anni (invece dei 5
previsti dagli interventi previsti dal Decreto Rilancio). Per
saperne di più, vedi la
guida a questo link.
bonus
mobili ed elettrodomestici (vedi
capitolo più avanti) del 50% per arredare immobili ristrutturati.
bonus
verde,
detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i
seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte e
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Per
saperne di più vedi la
guida a questo link.
ecobonus al
50% e al 65% per pannelli solari vedi guida a
questo link,
al 65% per caldaie a condensazione (vedi guida a
questo link).
bonus
facciate al
90% per tinteggiatura o rifacimento delle facciate solo in caso di
interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino
l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente
complessiva totale dell’edificio. Vedi guida a
questo link.
bonus
infissi del
50% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi che
migliorino la prestazione energetica dell’edificio e rispettino i
requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2
del D.M. 26 gennaio 2010. Vedi la guida a
questo link,
bonus
pompa di calore del
65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza, o sistemi geotermici a a bassa entalpia.
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
sismabonus,
la detrazione è elevata dal decreto rilancio al 110%, purché gli
edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Questi interventi di
adeguamento sismico danno diritto alla detrazione del 90%
sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
5)
BONUS CASA: MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Si
può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per tutto il 2020 e
per ristrutturazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 per l’acquisto
di mobili (ma
non tutti) e di grandi
elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e
lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di
ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo.
Per
usufruirne è necessario essere residente in Italia o all’estero
assoggettato a IRPEF in Italia e se il pagamento è avvenuto mediante
carta di credito, carta di debito o bonifico bancario. La detrazione
spetta per un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro,
e se la spesa è correttamente indicata nella dichiarazione dei
redditi, conservando la documentazione di supporto. Non tutti i
mobili possono essere ‘agevolati’.
A
titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili
agevolabili
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
Non
sono agevolabili,
invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (per esempio, il
parquet), tende interne, nonché di altri complementi di arredo.
Se
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rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di
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