sabato 4 gennaio 2020

ISE - ISEE

RIFORMA ISEE

ISEE 

Tipologie DSU:

la dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre tipologie di DSU:
mini,
integrale
corrente.
Sebbene per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE università.

ISEE corrente:

Al fine di poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti condizioni alternative:
cessazione, sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno dei componenti del nucleo familiare;
cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
cessazione di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
Ove si sia realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare due contemporaneamente:
variazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri visti nell’elenco precedente);
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE calcolato secondo i criteri ordinari.
Il Decreto crescita aggiunge una terza condizione:
la perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
al fine di poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il possesso di un modello ISEE in corso di validità;
una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo familiare;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.

Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:

stato di famiglia;
codice fiscale;
documento d’identità valido;
ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
saldo contabile dei depositi bancari e postali;
estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
contratto di assicurazione sulla vita.

Situazione reddituale:

Per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019 (ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
Bisogna inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
certificati di invalidità;
documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari).

Situazione patrimoniale:

Ai fini del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2018.
I documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
titoli di stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
saldo e giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali, libretti postali e simili.
mutui (Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà (Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
assicurazioni sulla vita;
targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.




Dal 2015 cambiano le regole sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da produrre per avere accesso a prestazioni legate al reddito (rette per l'università, mense ecc) per evitare che siano favoriti gli evasori. Il nuovo indicatore considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti. Aumenta il peso della componente patrimoniale considerando il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU. Si tiene conto delle famiglie numerose e della presenza nel nucleo di disabili.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare

  1. I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.); 
  2. I redditi esenti da IRPEF; 
  3. I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
  4. I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
A essi vengono sottratti i seguenti importi: a) gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale o al divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) una serie di spese, fino a un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida; c) i redditi agrari degli imprenditori agricoli; d) il valore del canone anno previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo); e) le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità delle persone; f) una quota delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale.


Come si calcola l’ISEE?

L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.
Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.


L’indicatore della situazione reddituale (ISR)

Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
  • le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
  • il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
  • assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
  • ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto:
  • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
  • pensione sociale;
  • assegno di maternità;
  • contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
  • carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
  • assegni di cura;
  • contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
  • ogni altro contributo pubblico.
Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:
  • per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  • per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
  • fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:
  • persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
  • persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
  • persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.


L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.


Le scale di equivalenza

L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.


Diversificazione dell’ISEE

Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.


ISEE e prestazioni socio-sanitarie

Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.


ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.

Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE

Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
  • l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.

Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.


Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:


  1. Documento d’identità del dichiarante.
  2. Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
  3. Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
  4. Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
  5. Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
  6. Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
  7. Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
  8. Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
  9. Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
  10. Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
  11. Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
  12. Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  13. Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
  14. Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
  15. Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
  16. Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
  17. Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.


Acquisizione informazioni:

  • autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
  • acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
  • acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare


Franchigie per disabili:


Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.

Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.

Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
  • 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
  • 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
  • 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.

ISEE Corrente:

In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:
  • Essere in possesso di un ISEE 2016.
  • Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
  • Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-

ISEE per le tasse universitarie :

Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:


  • se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
  • se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.


Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare


A partire da quest'anno gli immobili verranno dichiarati utilizzando come valore la base imponibile ai fini Imu, che si ricava moltiplicando per 168 il valore della rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile sia gravato da mutuo, il valore da dichiarare è pari al valore d'acquisto meno il debito ancora in atto nei confronti della banca. Nel caso dell'abitazione principale, il valore dell'immobile, che eccede l'eventuale debito con la banca, deve essere ulteriormente ridotto di 52.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.-


Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare


A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.


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sabato 28 dicembre 2019

Bonus Bebè - Bonus Mamme Domani - Bonus Asilo Nido

Ecco alcune informazioni sul nuovo Bonus Asilo Nido (in vigore dal 17/07/2017),  Bonus Bebè e Bonus Mamme Domani.

1) Bonus Bebè 

BONUS BEBE’ ANNO 2020:
A partire dal 1° gennaio, per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, il bonus bebè sarà così strutturato:
160 euro al mese (1.920 euro all’anno), per le famiglie con modello ISEE fino a 7.000 euro
120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE da 7.001 a 40.000 euro;
80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di natalità sarà aumentato di un ulteriore 20%.-
Pur con l’eliminazione del requisito di reddito, il modello ISEE dovrà comunque essere presentato all’INPS, in quanto sarà il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.-
Viene confermata esclusivamente per un anno la durata del bonus bebè; l’assegno di natalità spetta dal mese di nascita o ingresso in famiglia del figlio adottato e affidato, per un totale di 12 mesi.-
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Anno 2019:
Anche per tutto il 2019 è stato confermato il cosiddetto bonus bebè, un aiuto riconosciuto alle famiglie per ogni nuovo figlio. Il sostegno varia in base al reddito ed è riconosciuto per ogni bimbo nato (o anche adottato) fino al primo anno di vita. Per il secondo figlio bonus aumentato del 20%.-
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Il bonus bebè per i nuovi nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 è stato confermato. Il testo della legge e l'emendamento relativo al bonus, è stato approvato dalla Commissione Bilancio, ponendo il limite a 25.000 euro annui e raddoppiando l'importo dell'agevolazione per la neo mamma con redditi fino a 7.000 euro.

Requisiti bonus bebè:

Alle neo mamme dal 1° gennaio 2015 spetta per ciascun figlio nato a partire da tale data un assegno di 960,00 euro che verrà erogato mensilmente dall'INPS previa richiesta e quindi previa presentazione della domanda su apposito modulo INPS da parte della mamma.
Possono presentare domanda bonus bebè INPS le mamme che partoriranno uno più bimbi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo. Il pagamento del bonus, sarà mantenuto tale finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale, e comunque non oltre il terzo anno del bambino.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali neo mamme e le modalità di concessione dell'agevolazione, il testo della Legge di Stabilità 2015 prevede che lo Stato riconosce un assegno annuale di 960,00 euro pagato mensilmente dall'INPS a partire dal mese di nascita o di adozione. Ciò significa che se mio figlio nasce a febbraio 2015 l'assegno parte da febbraio se invece nasce il 20 settembre 2015 il pagamento del bonus parte da settembre.
La durata del beneficio è invece fino al terzo anno di vita del bambino, sempre che la neo mamma mantenga il possesso dei requisiti, ovvero, non venga superato il limite di reddito bonus bebè che dal 2015 al 2017 è complessivamente non superiore a 25.000 euro e per i nuclei più poveri a 7.000 euro. Tale soglia reddituale va considerata come somma dei redditi dei genitori e riferito all'anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario dell'assegno. Il predetto limite di reddito, non è previsto a partire dal quinto figlio in poi.

I beneficiari del bonus bebè:

Le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro in un anno (12 mesi). Il bonus bebè 2015 sarà concesso anche agli stranieri:
  • cittadini di uno stato membro dell’UE;
  • extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Quanto vale e quando dura il bonus bebè?

Il bonus bebè  vale 960 euro all’anno (80 euro al mese) e dura per i primi tre anni di vita del bambino, la cui nascita o adozione devono avvenire nel periodo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Se la famiglia ha un reddito ISEE inferiore a 7.000 euro, il bonus bebè raddoppia e varrà 160 euro al mese, anziché 80.
Gli importi che le famiglie riceveranno come bonus non dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, poiché il bonus non concorre al reddito imponibile.

Dove si presenta la domanda del bonus bebè ?

La neo mamma per fruire dell'agevolazione di 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, deve presentare la richiesta bonus bebè all'INPS.

Come?

Presentando il modulo bonus bebè INPS per via telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell'NPS, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online all'Istituto.

Quando fare domanda bonus bebè ?

La domanda va presentata dopo la nascita del bambino, poiché il pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia.
La domanda va presentata all’INPS, entro 90 giorni dalla nascita del bebè o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo, dal genitore convivente con il figlio.-
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile 2015 (quindi c’è tempo fino al 27 luglio 2015.-
Per le domande presentate oltre i 90 giorni l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.-    
Una volta presentata la domanda bonus bebè all'INPS, l'Istituto provvede a verificare il possesso dei requisiti della neo mamma ed erogare la somma di 80 euro al mese per un totale di 960,00 euro. Si ricorda che l'assegno non è cumulativo ai fini IRPEF.

Chi ha diritto al bonus INPS?

La domanda bonus bebè 2015 all'INPS ai fini di riconoscimento delle 80 euro mensili, ovvero, un assegno di 960,00 euro all'anno, può essere presentata dalle neo mamme o mamme adottive:

  • Cittadine Italiane
  • Cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea.
  • Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.

Per le neo mamme possibilità anche di richiedere l’assegno di maternità 2015 Stato e Comune, sempre se si possiedono i requisiti per beneficiare del contributo, ovvero, assegno a carico dello Stato per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi lavoratori anche precari mentre quello erogato dal Comune e pagato dall'INPS per le neomamme disoccupate.

Se mio figlio è nato a dicembre 2014 ho diritto al bonus neo mamme?

No, purtroppo il Ddl di Stabilità 2015 parla chiaro, il bonus bebè spetta solo ai bambini nati a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo nasce alle 11:59 del 31 dicembre 2014 la neo mamma non ha diritto all'agevolazione con assegno mensile ma secondo le modalità previste bonus bebè fondo nuovi nati quindi voucher baby sitter e asilo nido, stessa cosa se nasce, o entra in famiglia se adottato, il 1° gennaio 2018.
Per essere sicuri al 100%, si deve attendere il decreto ufficiale che come abbiamo detto sopra è da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova manovra finanziaria.

2) Bonus Mamme

Il bonus mamme è un sussidio pari a 1.000 euro al mese, che sarà concesso alle mamme:
  • con un reddito ISEE inferiore a 8.500 euro;
  • e almeno quattro figli.
Tra le ultime agevolazioni c'è un nuovo bonus acquisti per famiglie con 4 figli da 1000 euro. Tale bonus, riservato a circa 45 mila nuclei familiari che hanno da 4 a più figli, avrà come tetto ISEE una soglia inferiore a 8.500 euro annui, consiste nell'erogazione di mille euro in buoni per l’acquisto di beni e servizi ai figli minori, un modo concreto per aiutare a sostenere reddito di famiglie povere. Per sapere come fare a richiederlo e a presentare la domanda bonus acquisti 2015 famiglie numerose, bisognerà però attendere il decreto attuativo, che detterà le modalità dell'erogazione, a chi presentare la domanda e quando.

3) Bonus Mamma Domani

L’art. 1, comma 353 della legge di bilancio per il 2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio che concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

A) Requisiti generali:

Il premio di natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125).

  • Residenza in Italia;
  • Cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del decreto legislativo n. 251/2007;
  • Per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli art. 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007:

B) Maturazione del premio alla nascita o all’adozione:

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
  • Compimento del 7° mese di gravidanza;
  • Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/183;

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.-

C) Termini di presentazione della domanda o documentazione a corredo:

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.-
In caso di adozione o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario, abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.-

Inoltre se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria, se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).


5) Bonus Asilo Nido

Anno 2020:
Secondo le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020, il bonus nido a partire dal prossimo 1° gennaio sarà riconosciuto secondo i seguenti importi:
·         3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro;
·         2.500 euro per i nucleo familiari con modello ISEE di valore tra 25.000 e 40.000 euro;
·         1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.
Insomma, sarà il valore del proprio ISEE a determinare l’effettivo importo del bonus nido riconosciuto, e a fare la differenza sulla possibilità di aver diritto all’asilo gratis o meno.-
Si ricorda che, a differenza degli altri bonus famiglia, il riconoscimento del bonus asilo nido è strettamente legato ai mesi di iscrizione: il pagamento viene effettuato dall’INPS soltanto dopo l’invio dei documenti che attestano il pagamento della retta.
Ovviamente quindi non tutte le famiglie avranno diritto ai 3.000 euro, 2.500 euro o 1.500 euro di bonus asilo nido, ma il totale riconosciuto sarà riparametrato in base ai mesi di frequenza.
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Anno 2019:
Con una norma inserita nella legge di bilancio approvata a fine anno 2018 il bonus per l’asilo nido nel 2019  fino al 2021 aumenta da 1.000 a 1.500 euro. Il sostegno viene erogato dall’INPS per l’iscrizione agli asili nido pubblici e privati.-
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Sbloccato il bonus asilo nido. L'Inps ha infatti pubblicato la Circolare 88 che rende operative le misure previste dalla Legge di bilancio. Il bonus ha un importo di 1.000 euro e potrà essere richiesto per i bimbi nati dal 1° gennaio 2016. Le domande si potranno presentare dal prossimo 17 luglio e fino al 31 dicembre. Necessario attestare l'iscrizione al nido per poter usufruire del contributo.

A) Come funziona il bonus:

Il bonus ha un importo complessivo di 1000 euro ed è destinato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bambini fino a tre anni. In alternativa può essere richiesto per il pagamento dell'assistenza, presso la propria abitazione, per i bimbi della stessa età affetti da gravi patologie croniche. L'importo del bonus è suddiviso in 11 rate da 90,91 euro, e verrà erogato con cadenza mensile. Per i bimbi già iscritti al nido sarà riconosciuto l'intero importo spettante a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo. La somma sarà invece versata dall'Inps in un'unica soluzione in caso di domanda per il supporto domiciliare.


B) Chi può presentare la domanda:

Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre richiedere la dichiarazione Isee. Il beneficio è riconosciuto a residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria, e agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o, di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Diritto al bonus anche peri cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. La domanda dovrà essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di assistenza familiare, poi, è richiesto il certificato medico e chi presenta la domanda deve essere convivente con il bimbo.


C) I paletti:

Ci sono però un paio di paletti tenere in considerazione. Il primo è che non può accedere al bonus per gli asili nido, chi già usufruisce del voucher asili nido. Il voucher asili nido è un contributo di 600 euro mensili, fino ad un massimo di sei mesi per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo facoltativo e tornano immediatamente al lavoro. Voucher e bonus non sono cumulabili. Chi otterrà il bonus, poi non potrà detrarre dal reddito le rette dell’asilo.-

D) Più figli:

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.-

E) Requisiti necessari:

Se la domanda viene fatta per il bonus asilo nido sarà necessario indicare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio. Potranno verificarsi due casi: il primo è che il bimbo abbia già frequentato il nido nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017). In questo caso il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette. Per ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1.000 euro, il richiedente dovrà anche dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/2018. Se il minore è iscritto per la prima volta, la domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.-           

F) Termini e modalità:

La domanda potrà essere presentata dal prossimo 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con le seguenti modalità:

  • on line tramite i servizi telematici dell'Inps;
  • via telefono chiamando il Contact Center dell'istituto al numero verde 803.164gratuito da rete fissa o il numero 06164.164da rete mobile (con tariffazione a carico);
  • di persona rivolgendosi ad un patronato.




Per avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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giovedì 10 ottobre 2019

Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale

Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale


1) LIBRETTO FAMIGLIA 
Per le persone fisiche:

È un nuovo strumento che serve a pagare prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici come pulizia, manutenzione. Ma anche servizi di baby-sitting, nidi privati e pubblici, assistenza a bambini, anziani, ammalati, disabili e per lezioni private. Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un’ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

ATTIVAZIONE:
È possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale.


COMUNICAZIONE INPS
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione all’Inps con i dati del lavoratore, le informazioni sull’attività da svolgere e il compenso, almeno un’ora prima della prestazione ma la conferma dovrà essere inviata solo entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa. Il lavoratore riceverà la notifica attraverso sms o posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo il datore di lavoro dovrà comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività programmata. In assenza di revoca l’Inps procederà al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi e dei premi assicurativi.

PAGAMENTO COMPENSI
Sia per il Libretto famiglia che per il Contratto di prestazione occasionale, l’Inps provvede al pagamento del compenso al lavoratore il 15 del mese successivo.

LIMITI
Sia il lavoratore, sia la famiglia che lo retribuisce con i titoli di pagamento contenuti nel libretto, sono tenuti a rispettare dei limiti economici, con riferimento all’anno di svolgimento della prestazione:
a) Massimo 2.500 euro per il complesso delle prestazioni rese dal prestatore verso lo stesso utilizzatore.-
b) Massimo 5.000 euro di importi percepiti dallo stesso lavoratore, considerati tutti gli utilizzatori (ad esempio se un lavoratore sostituisce l’assistente familiare per tre diverse famiglie, non potrà percepire più di 5.000 euro).-

c) Massimo 5.000 euro per ogni utilizzatore, considerati più lavoratori (esempio: una famiglia che utilizza il libretto per piccoli lavori di giardinaggio, per le ripetizioni dei figli e per l’assistenza saltuaria a un anziano, non può superare tale soglia.-          

2) CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Per Imprese e professionisti

Il Contratto di Prestazione Occasionale è una prestazione lavorativa che non può essere acquisita da soggetti con i quali l’impresa o il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Possono accedervi anche le amministrazioni pubbliche per: 1) progetti speciali a favore di categorie svantaggiate; 2) lavori di emergenza per eventi naturali improvvisi; 3) attività di solidarietà in collaborazione con enti o associazioni; 4) manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative. L'utilizzo deve avere natura temporanea ed eccezionale.

ATTIVAZIONE
Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.

TETTO
Viene stabilito un compenso limite di 5 mila euro l’anno a singola impresa mentre ciascun lavoratore potrà ricevere fino a 2.500 euro l’anno dallo stesso datore di lavoro, per un massimo di 4 ore continuative al giorno per prestazione. Il limite di durata per i privati è di 280 ore l’anno oltre il quale il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno indeterminato. Il compenso minimo orario è pari a 9 euro.

VALORE
Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all’importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata) e 12,28 euro lordi. Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
L’impresa versa alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali di 2,97 euro pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail di 0,31 euro pari al 3,5%.

DIVIETI
Non possono ricorrere le imprese con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato e non solo quelle agricole, ma anche edilizie. Possono accedervi tutti i lavoratori ma i compensi sono computati in misura del 75% dell’importo qualora il lavoratore sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, o un giovane under 25 iscritto all’università o comunque a scuola, o un disoccupato (che percepisce l’indennità) o un percettore di sostegni al reddito.

DIRITTI
Il lavoratore ha diritto all’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e a quella contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, e alla tutela della salute e della sicurezza.

FISCO
Il compenso percepito dal lavoratore è esente da imposizione fiscale, non incide sul suo stato di disoccupato ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.




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lunedì 30 settembre 2019

Pensione Anticipata per Commercianti in Crisi

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.
Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

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La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività Commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di 501,38 euro al mese per gli Agenti, e i Commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.


pensione anticipata per cessazione anticipata di attività

L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di 501,38 euro al mese.

La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in Legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anticrisi).


Destinatari

Destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, anche gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Le persone devono svolgere le seguenti attività:
  • Commercio al minuto in sede fissa. 
  • Somministrazione di alimenti e bevande.
  • Commercio su aree pubbliche (ambulanti). 
  • Agenti/rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni:

È necessario che gli interessati che abbiano cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS. Sono necessari altresì:

  • La cessazione definitiva dell'attività
  • La riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto); 
  • La cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese
  • La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  • La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio


Incompatibilità del beneficio


L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'INPS deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.


Misura, durata e modalità di erogazione

L'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che l'indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l'assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.

Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.


Pensione di vecchiaia

Al termine del periodo gli interessati avranno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia. Perciò presentando la relativa domanda, potranno avere la pensione senza intervalli di tempo: infatti terminerà l'indennizzo e comincerà la pensione.

La pensione di vecchiaia, riconosciuta a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi, sarà calcolata sui contributi effettivamente versati, ai quali l'INPS aggiungerà i periodi di indennizzo, dato che essi danno diritto all'accredito gratuito dei contributi figurativi. Perciò chi ha versato, per esempio, 30 anni di contributi, avrà la pensione calcolata su 33 anni.


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sabato 22 giugno 2019

A chi si rivolge

Lo scopo di questo blog è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale per lavoratori e pensionati.

Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.


Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.

Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.-

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC.

Si ringraziano in particolare:  
Dalila Fiorani, Paola Belelli ed Egidia Vallorani per la parte fiscale (CAAF - CGIL),
Rossella Marinucci e Daniele Principi per la parte contratttuale (Uff. Vertenze - CGIL),  
Barbara Meo, Elisabetta Coccetti e Tamara Breccia per la parte previdenziale (INCA - CGIL),
Matteo Ferretti  per la parte dedicata all'immigrazione (INCA - CGIL),
Mario Grassetti per informazioni varie (SPI - CGIL)


Amministratori del blog: Giampiero Censori, Gianfranco Censori e Giuseppina Eleonori

BADANTI E COLF 
MINIMI SALARIALI ANNO 2019:
Livello A   Conviventi paga mensile euro    636,20 -  Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro    751,88 -  Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B   Conviventi paga mensile euro    809,71 -  Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro    867,55 -  Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C   Conviventi paga mensile euro    925,40 -  Non conviventi paga oraria euro 6,47
Livello CS Conviventi paga mensile euro    983,22 -  Non conviventi paga oraria euro 6,82
Livello D   Conviventi paga mensile euro 1.156,72.-  Non conviventi paga oraria euro 7,87
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.214,56 -  Non conviventi paga oraria euro 8,21
Presenza notturna livello unico euro 668,01.-
Assistenza notturna
Livello BS  Assistenza a persone autosufficienti euro 997,67.-
Livello CS  Assistenza a persone non autosufficienti (non formato)  euro 1.130,70.-
Livello DS  Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.396,77.-
Vitto e alloggio                      valore giornaliero        valore mensile
Pranzo e prima colazione       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Cena                                       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Alloggio                                 euro 1,69 x 26            euro   43,94.-
Totale                                      euro 5,61 x 26            euro 145,86.-

CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,43 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,43 0,36)                
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,61 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,62 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 1,96 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,97 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,04 (0,26)        
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,52 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,53 (0,36)                            
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,72 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,73 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 2,10 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 2,11 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,11 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,12 (0,26)        

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


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Minimi salariali anni 2018


LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A629,154,57
AS743,555,39
B800,745,72
BS857,946,06
C915,466,40
CS972,336,74
D1.143,917,78
DS1.201,118,12

Presenza notturna livello unico euro 660,61
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 986,62
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.118,18 - (7,26 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.381,30 - (8,75 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,93 x 2650,18
Cena1,93 x 2650,18
Alloggio1,67 x 2643,42
Totale5,53 x 26143,78



Minimi salariali anni 2017

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A625,154,54
AS738,825,36
B795,655,68
BS852,486,02
C909,336,36
CS966,156,70
D1.136,647,73
DS1.193,478,07


Presenza notturna livello unico euro 656,41
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 980,35
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.111,07 - (7,21 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.375,52 - (8,69 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,9157,30
Cena1,9157,30
Alloggio1,6649,80
Totale5,48164,40

CONTRIBUTI ORARI DEL 2018

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,41 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,42 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,60 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,71 

  • con CUAF Contributo orario euro 1,94 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,95 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,02 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,03 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,71 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,70 

  • con CUAF Contributo orario euro 2,07 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,08 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,10 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,10 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

CONTRIBUTI ORARI DEL 2017

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,39 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,40 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,57 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,93 (0,48)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,01 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,02 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,49 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,50 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,68 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 2,05 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,06 (0,48)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,08 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,09 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari







martedì 14 maggio 2019

Ferie, permessi e malattia

FERIE

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore; un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.-
Le ferie maturate e non godute non si perdono; possono essere differite nel tempo o, solo nei casi di legge, retribuite con una indennità sostitutiva.-
La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-
In genere le ferie si maturano nel corso dell'anno solare; un lavoratore che abbia lavorato tutto l'anno nella stessa azienda avrà diritto a tutti giorni di ferie stabiliti dal contratto nazionale applicato.-

Un lavoratore che invece abbia iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di giorni in proporzione ai mesi di servizio prestati.-
Qualora a fine anno solare risultassero dei giorni di ferie maturate ma non godute, le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente tale scadenza.-

Con circolare n. 8 dell'8 marzo 2005 il Ministero del lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.-
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire ovviamente condizioni di miglior favore per i lavoratori; infatti quasi tutti i contratti prevedono un periodo superiore rispetto alle quattro settimane.-
  

INFORTUNIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova infortunato, il contratto non viene prorogato, ma l'INAIL corrisponde comunque l'indennità fino al termine dell'infortunio.-

MALATTIA

L'indennità di malattia è la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.

Spetta agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai giovani assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori parasubordinati, e agli apprendisti.

Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

VISITE DI CONTROLLO O VISITE FISCALI

Dipendenti privati:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

Dipendenti pubblici:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici degli Enti preposti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato.

L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%. In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.
Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) se è lavoratore dipendente oppure direttamente con accredito sul c/c bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, se si tratta di lavoratore parasubordinato, agricolo, disoccupato o sospeso, stagionale.

MALATTIA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova in malattia, il datore di lavoro non ha l'obbligo di prorogarlo; quindi alla scadenza cessa ogni tipo di indennità e tutela per il lavoratore.-

MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La malattia intervenuta durante il periodo di prova, ne sospende il corso fino alla guarigione, e allunga i tempi del periodo di prova stesso; il recesso in quel caso è legittimo ma è inefficace fino al termine della malattia, e del periodo di prova contrattuale, aumentato dei giorni di malattia.-
Naturalmente la malattia deve essere portata immediatamente a conoscenza del datore di lavoro con certificato medico.-
In pratica, per esempio, se per un livello di un qualsiasi CCNL è previsto un periodo di prova di 2 mesi e nel periodo di prova si è avuta un'assenza per malattia di 15 giorni, il periodo di prova effettivo diventa di 2 mesi e 15 giorni.-
Questo significa che il datore di lavoro si riserva 15 giorni di tempo in più per decidere la trasformazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, e il dipendente può richiedere 15 giorni di tempo in più per dimostrare le proprie capacità e competenze.-

MALATTIA DURANTE LE FERIE

L'INPS ha dettato una normativa in materia; in generale la malattia durante le ferie le sospende, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che il lavoratore poteva comunque fruire delle ferie.-
Se ti viene la febbre, se vieni ricoverato in ospedale, ecc., è dimostrabile che, in quelle condizioni, tu non puoi continuare le vacanze, quindi le ferie debbono essere sospese.-
Se invece hai un forte mal di testa, stress, ecc. , le ferie non vengono interrotte, anzi sono utili per farti guarire.-
In ogni caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente la sopravvenuta malattia, in modo che il datore di lavoro possa eventualmente mettere in atto i suoi controlli.-

PERMESSI RETRIBUITI (ROL)

Oltre alle ferie, in genere, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano anche ogni anno un certo numero di ore lavorative, che sono appunto Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro), che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore.-

PERMESSI PER LUTTO FAMILIARE

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

RICORRENZE FESTIVE

Agli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:
01) La domenica
02) Il 1° giorno dell'anno
03) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno di Pasqua
05) Il giorno di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25 aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1° maggio (festa del lavoro)
08) Il 2 giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno 26 dicembre
Il giorno di ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità produttiva
Quando la festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo), i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione fissa.-

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per gli effetti della legge 5 marzo 1977 n° 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili le festività religiose:
1) San Giuseppe (marzo)
2) Ascensione (maggio)
3) Corpus Domini (giugno)
4) Santi Pietro e Paolo (giugno)
In sostituzione delle 4 Ex Festività i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
La celebrazione delle 2 Festività Nazionali del 2 Giugno (festa della Repubblica) e 4 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale), sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.
Il trattamento economico di dette 2 festività sarà quello previsto per le festività cadenti in domenica ( 6,67 ore o 1/26)
Con la legge del 20 novembre 2000 n° 336, a partire dal 2001 è stata ripristinata la Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, pertanto detta festività si va ad aggiungere alle Festività al precedente paragrafo.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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domenica 7 aprile 2019

Tempi di conservazione documenti

Documenti fiscali, scontrini, bollette e ricevute di pagamento hanno una data di scadenza; devono cioè essere conservati per un certo numero di anni, ed essere esibiti in caso di richiesta. Chi se ne libera troppo in fretta, potrebbe essere costretto a pagare nuovamente, soprattutto se si tratta di tasse.

I termini di prescrizione più comuni che interessano le famiglie sono i seguenti:

Affitto e spese condominiali;
Le ricevute dell'affitto e delle spese condominiali vanno conservate per almeno 5 anni, anche se è consigliabile custodirle più a lungo possibile.-

Assicurazioni;
Le quietanze delle polizze vanno conservate per 1 anno dalla scadenza, (salvo diversi tempi previsti dal contratto), e per 5 anni se usate ai fini fiscali, (spese detraibili).-

Atti notarili;
Gli atti notarili vanno conservati per sempre.-

Bollette domestiche;
Le bollette delle utenze (luce, telefono, gas e acqua), devono essere conservate per 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.-

Bollettini ICI;
I bollettini dell'ICI devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere fatto il pagamento o a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.-

Canone TV;
Per il pagamento del canone TV la prescrizione è di 10 anni.-

Cedolini Stipendio;
I cedolini dello stipendio sono documenti preziosi che vanno tenuti in un cassetto per tutta la vita. Molto spesso, a distanza di decenni, si rivelano l'unico modo per provare un rapporto di lavoro dipendente. Attenzione, nelle aziende con più di 15 dipendenti la possibilità di contestare i conteggi si prescrive dopo cinque anni. Nelle società con meno di 15 persone invece i documenti perdono valore solo dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I cedolini paga possono invece tornare utili fino a dieci dopo l'inizio del trattamento pensionistico. I cedolini Inps o di qualsiasi ente previdenziale vanno conservati per dieci anni dopo il pensionamento.-

Estratti conto bancari e postali;
Vanno conservati per 10 anni.-

Fatture di professionisti e artigiani;
Le fatture di avvocati, commercialisti, idraulici, elettricisti, meccanici ecc., vanno conservate per almeno 3 anni.-

Modello Unico, Mod. 730 e CUD;
La documentazione deve essere conservata per almeno 6 anni. Infatti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, gli uffici possono fare accertamenti. La documentazione di Unico 2004 o 730/2004, inerente i redditi del 2003, per esempio dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2009. Non vanno comunque cestinate le carte del modello Unico nella cui dichiarazione risultino imposte a credito; ma vanno conservate fino a quando non si è ottenuto il rimborso dall'Agenzia delle Entrate.-

Multe stradali;
I pagamenti delle multe stradali vanno tenuti nel cassetto per almeno 5 anni.-

Mutui;
Le quietanze delle rate vanno conservate per 10 anni.-

Rette scolastiche ed iscrizione a corsi sportivi;
Le ricevute vanno conservate per 1 anno, o per 5 anni se usate ai fini fiscali, come spese detraibili.-

Ricevute alberghi e pensioni;
Le fatture o ricevute di alberghi e pensioni vanno conservate per almeno 6 mesi-

Ricevute di spedizionieri o trasportatori;
Le ricevute vanno conservate per 1 anno se il trasporto avviene in Europa, o 18 mesi se il trasporto avviene fuori Europa.-

Scontrini;
Gli scontrini, se valgono come garanzia, vanno conservati per tutta la durata della stessa, (2 anni è la durata ufficiale della garanzia). Se riguardano l'acquisto di medicinali, portati in detrazione nella denuncia dei redditi, scatta il quinquennio previsto per la documentazione fiscale.-

Tassa di circolazione;
La tassa di circolazione (o bollo auto), deve essere conservata per 5 anni dalla scadenza, anche se l'auto è stata venduta.

Tassa sui rifiuti;
Le ricevute della Tarsu, (nettezza urbana), vanno conservate per 10 anni.-

Tosap;
Tosap, (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), devono essere conservati almeno 5 anni.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.