RIFORMA ISEE
ISEE
Tipologie DSU:
la
dichiarazione sostitutiva unica da compilare si differenzia in base alla
prestazione sociale da richiedere. Con la riforma ISEE sono state previste tre
tipologie di DSU:
mini,
integrale
corrente.
Sebbene
per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate sia necessario
soltanto l’ISEE 2020 mini, ci sono casi particolari in cui è richiesta la
consegna di un modello specifico, come per quanto riguarda le prestazioni di
diritto allo studio universitario per le quali serve, appunto, l’ISEE
università.
ISEE corrente:
Al fine di
poter effettuare il calcolo dell’ISEE corrente devono verificarsi le seguenti
condizioni alternative:
cessazione,
sospensione o variazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di uno
dei componenti del nucleo familiare;
cessazione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché tale impiego sia durato
almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti;
cessazione
di un rapporto di lavoro autonomo durato almeno 12 mesi consecutivi.
Ove si sia
realizzata una delle sopra indicate condizioni, se ne devono quindi verificare
due contemporaneamente:
variazione
lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare (nel rispetto dei criteri
visti nell’elenco precedente);
variazione
della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ultimo modello ISEE
calcolato secondo i criteri ordinari.
Il Decreto
crescita aggiunge una terza condizione:
la perdita
di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF
al fine di
poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario:
il
possesso di un modello ISEE in corso di validità;
una
variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo
familiare;
una
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25%
rispetto al reddito calcolato nell’ISEE ordinario.
Documenti ISEE relativi al nucleo familiare:
stato di famiglia;
codice
fiscale;
documento
d’identità valido;
ultima
dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
certificazione
dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
contratto
d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
saldo
contabile dei depositi bancari e postali;
estratti
conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2018;
azioni o
quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di
risparmio;
dati
patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
contratto
di assicurazione sulla vita.
Situazione reddituale:
Per i
soggetti esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi modello
Unico o modello 730 bisognerà avere a disposizione la Certificazione Unica 2019
(ex Cud), sempre relativa ai redditi 2018.-
Bisogna
inoltre presentare i seguenti documenti per il calcolo modello Isee 2020 e DSU:
certificati
di invalidità;
documentazione
attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali,
redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di
studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per
prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti
musicali, filodrammatiche e similari).
Situazione patrimoniale:
Ai fini
del calcolo e della compilazione della DSU ai fini ISEE 2020 sarà necessario
essere a disposizione anche dei dati relativi al patrimonio mobiliare e
immobiliare al 31/12/2018.
I
documenti necessari sono, nel dettaglio, quelli relativi a:
titoli di
stato, buoni postali, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni
fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio ecc;
saldo e
giacenza media annua di estratti conto correnti, depositi bancari e postali,
libretti postali e simili.
mutui
(Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto
e/o la costruzione degli immobili di proprietà) o case di proprietà
(Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni);
assicurazioni
sulla vita;
targa o
estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli
di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto,
posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.
Per rilasciare l’attestato ISEE, sulla base del quale il cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione prestazioni gratuite o a prezzo agevolato (asilo nido, università trasporti, sussidi, ecc.), L’INPS calcola i redditi di ciascun componente il nucleo familiare. I redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della richiesta (dichiarazione sostitutiva unica). Per le spese e le franchigie che si riconoscono in favore del cittadino e che riducono la misura del reddito finale si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della richiesta.
Quali sono esattamente i redditi presi in considerazione? Praticamente tutti. In particolare
- I redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (retribuzioni, pensioni, ecc.);
- I redditi esenti da IRPEF;
- I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), percepiti da parte di amministrazioni pubbliche:
- I redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU.-
Come si calcola l’ISEE?
L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE.Le modifiche sostanziali rispetto al precedente ISEE riguardano:
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
ciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.
Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nel nuovo decreto: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.
Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR)
Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.La reale novità introdotta dall’articolo 5 della cosiddetta Legge “salva Italia” è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Il decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
- il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);
- assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
- trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).
- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
- pensione sociale;
- assegno di maternità;
- contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
- carte di debito cioè buoni che abbiano un controvalore monetario dichiarato (es. social card);
- assegni di cura;
- contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale;
- ogni altro contributo pubblico.
- per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull’indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
- fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
- persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE. Rispetto all’ISEE precedente è stata ridotta la franchigia sulla componente mobiliare e considerando il patrimonio all’estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento “di favore” alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto dell’eventuale mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del ISE.
Le scale di equivalenza
L’articolo 5 della Legge Salva Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.
Numero componenti
|
Parametro
|
1
|
1,00
|
2
|
1,57
|
3
|
2,04
|
4
|
2,46
|
5
|
2,85
|
Maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo, che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a se stante, incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
Diversificazione dell’ISEE
Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.”
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.
ISEE e prestazioni socio-sanitarie
Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.”
Caso tipico: retta per gli asili nido.
In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.
ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.
Prestazioni per il diritto allo studio universitario
Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’origine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.
Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE
Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito e riguardano:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)
- l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.
Elenco documenti necessari per la compilazione della Dichiarazione ISEE 2016:
- Documento d’identità del dichiarante.
- Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
- Se la casa è in locazione, copia del contratto di locazione.
- Se sono presenti persone con disabilità, certificazione attestante la disabilità.
- Se sono presenti persone intestatarie di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto, targa o estremi di registrazione al PRA o RID.
- Modello 730/2014 o Modello UNICO/2015 o modello CUD/2015 relativo ai redditi del 2014.
- Certificazione dei redditi anno 2014 prodotti in uno stato estero, compresi i redditi relativi agli immobili.
- Certificazione relativa ai redditi del 2014 assoggettati ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta.
- Certificazione relativa a redditi esenti percepiti nel 2014 (borse di studio o per attività di ricerca, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno di cura, contributo affitto, social card, indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc.) percepite nel 2014.
- Importo relativo ad assegni effettivamente percepiti/corrisposti nel 2014 per il mantenimento di coniuge e/o figli.
- Proventi agrari da dichiarazione IRAP anno d’imposta 2014.
- Per tutte le tipologie di conto corrente, deposito a risparmio libero/vincolato, libretti nominativi e al portatore è necessario fornire il saldo al 31/12/2015, la giacenza media annua riferita al 2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
- Per i titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, partecipazioni azionarie, azioni o quote di organismi di investimento (OICR) o società di gestione del risparmio (SGR) italiane o estere è necessario fornire il valore al 31/12/2015, codice IBAN, codice fiscale operatore finanziario.
- Per le imprese individuali, le partecipazioni in società è necessario fornire il valore del patrimonio netto.
- Per i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, è necessario fornire la somma dei premi versati dalla data di stipula al 31/12/2015, codice IBAN e codice fiscale operatore finanziario.
- Se si è proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) su beni immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) è necessario fornire documentazione che attesti rendita catastale/valore e quota di possesso aggiornati al 31/12/2015.
- Quota capitale residua al 31/12/2015 del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli immobili.
Acquisizione informazioni:
- autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità
- acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF
- acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare
Franchigie per disabili:
Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.
Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
- 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
- 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
- 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
ISEE Corrente:
In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla condizione reddituale precedentemente accertata nell’ISEE, il cittadino per richiedere un nuovo calcolo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali deve:- Essere in possesso di un ISEE 2016.
- Avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare.
- Avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al una DSU già presentata, e variata causa di un evento avverso che ha modificato la situazione 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.-
ISEE per le tasse universitarie :
Uno studente non viene fatto rientrare nel nucleo familiare dei genitori solo se ha entrambe le seguenti caratteristiche:- se, al momento della domanda di prima iscrizione al corso di laurea, ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine;
- se ha un’adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Come si calcola la consistenza del patrimonio immobiliare
Come si calcola la consistenza del patrimonio mobiliare
A partire dallo scorso anno la consistenza del patrimonio mobiliare da inserire nel modello DSU non deve essere valutata al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365 e il calcolo si annuncia piuttosto complicato nel caso in cui il conto corrente abbia subito molte movimentazioni. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. É prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
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