sabato 15 agosto 2020

Ristrutturazioni Edilizie - Risparmio Energetico - Superbonus 110% - Ecobonus - Bonus casa

1) SUPERBONUS 110%

Che cos'è:

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

A chi interessa:

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni

  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento

  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa

  • Onlus e associazioni di volontariato

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.



Gli interventi agevolabili:

Interventi principali o trainanti

 Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

 Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico

  • installazione di impianti solari fotovoltaici

  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici


Quali vantaggi:

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.



Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. In attesa dell'emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell'11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.

 in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo degli stessi, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.000 euro per ogni kWh nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.

Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.


2) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.


3) RISPARMIO ENERGETICO:

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.


4) ECOBONUS, INFISSI E FACCIATE:

I bonus stabiliti dal Decreto Rilancio si aggiungono a quelli precedenti ancora in vigore, tra cui il Bonus Casa relativo alla ristrutturazione edilizia, e l’Ecobonus al 50 e al 65%. Nell’elenco qui sotto esaminiamo nel dettaglio le categorie di prodotto che accedono alle detrazioni.

  • bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio con limite massimo di spesa di 96.000 euro. Detrazione ripartita in 10 anni (invece dei 5 previsti dagli interventi previsti dal Decreto Rilancio). Per saperne di più, vedi la guida a questo link.

  • bonus mobili ed elettrodomestici (vedi capitolo più avanti) del 50% per arredare immobili ristrutturati.

  • bonus verde, detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Per saperne di più vedi la guida a questo link.

  • ecobonus al 50% e al 65% per pannelli solari vedi guida a questo link, al 65% per caldaie a condensazione (vedi guida a questo link).

  • bonus facciate al 90% per tinteggiatura o rifacimento delle facciate solo in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio. Vedi guida a questo link.

  • bonus infissi del 50% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio e rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Vedi la guida a questo link,

  • bonus pompa di calore del 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, o sistemi geotermici a a bassa entalpia. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

  • sismabonus, la detrazione è elevata dal decreto rilancio al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Questi interventi di adeguamento sismico danno diritto alla detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

5) BONUS CASA: MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per tutto il 2020 e per ristrutturazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 per l’acquisto di mobili (ma non tutti) e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Per usufruirne è necessario essere residente in Italia o all’estero assoggettato a IRPEF in Italia e se il pagamento è avvenuto mediante carta di credito, carta di debito o bonifico bancario. La detrazione spetta per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e se la spesa è correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi, conservando la documentazione di supporto. Non tutti i mobili possono essere ‘agevolati’.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende interne, nonché di altri complementi di arredo.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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giovedì 6 agosto 2020

Bonus Renzi e Taglio del Cuneo Fiscale

Con l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 sul taglio del cuneo fiscale, cambiano importi e limiti di reddito per l’erogazione del bonus Renzi in busta paga. 
Con le modifiche apportate, il bonus Renzi diventa un’agevolazione per altri 4,3 milioni di contribuenti finora esclusi, raggiungendo così una platea di 16 milioni di lavoratori dipendenti. 
Il bonus Renzi verrà percepito dai lavoratori dipendenti con redditi a partire da 8.174 euro fino a 40.000 euro, ma con diverse modalità di erogazione.

A partire da luglio 2020 è previsto quanto segue: 
  1. Redditi da 8.200 euro a 24.600 euro il bonus aumenta di 20 euro al mese (da 80 a 100 euro) .
  2. Redditi da 24.000 euro a 26.600 euro il bonus aumenta di 16 euro al mese.
  3. Redditi da 26.600 euro a 28.000 euro (esclusi finora) spetta bonus di 100 euro al mese.
  4. Redditi da 28.000 euro a 35.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 100 euro per arrivare agli 80 euro.
  5. Redditi da 35.000 a 40.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 80 euro per arrivare all'azzeramento.


Il Bonus di 80 Euro del Governo Renzi sarà elargito tramite il "Decreto IRPEF" (decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, in vigore dal 24 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014).

Bonus IRPEF: ammonta a 640 euro (80 euro mensili) il totale del bonus che si troveranno in busta paga, tra maggio e dicembre 2014, i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8 e i 24 mila euro. Il bonus decrescerà con l'aumentare del reddito dai 24mila ai 26 mila euro, soglia oltre la quale è previsto l'azzeramento del beneficio. La norma è valida solamente per l'anno in corso e nel testo si rende noto che il bonus diventerà strutturale con la legge di stabilità per l'anno 2015. Per la riduzione dell'IRPEF ai lavoratori dipendenti è previsto inoltro un fondo apposito, dotato degli effetti strutturali dei tagli, vale a dire di 2,7 mld per il 2015, mentre per il 2016 saranno 4,7 miliardi, per il 2017 4,1 mld e 2 mld a decorrere dal 2018.-


bonus 80 euro governo renzi


Chi ne ha diritto?

Tutti i lavoratori dipendenti e assimilati che hanno un reddito tra 8.000 e 26.000 euro lordi all'anno, al netto del reddito dell'abitazione principale. La cifra sarà erogata dal datore di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.-


Il bonus spetta anche ai cassaintegrati?

SI! Il rimborso fiscale spetta anche a chi percepisce somme a sostegno del reddito come cassa integrazione, indennità di mobilità, sussidio di disoccupazione, indennità di maternità. In tutti questi casi è l'INPS che si farà cura di versarlo ai lavoratori e alle lavoratrici.


Cosa succede se non viene dato a maggio?

Se per ragioni tecniche derivanti dalle procedure di pagamento degli stipendi, non è stato possibile dare il bonus a maggio, verrà riconosciuto nei mesi successivi. Con l'obbligo di assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.-


Come viene calcolato?

Il bonus è stabilito in misura fissa pari a 640 euro per le fasce di reddito tra 8.000 e 24.000 euro e decrescente per chi si colloca tra 24.000 e 26.000 euro. Le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività non vengono conteggiate per stabilire il limite di reddito. Mentre fanno reddito i canoni d'affitto riscossi con la cedolare secca. Il decreto stabilisce inoltre che l'ammontare del rimborso è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Verrà dunque calcolato considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.-


Dipendente con più rapporti di lavoro:

Spetta al lavoratore comunicare al datore di lavoro la presenza di più rapporti di lavoro, scegliendo da chi farselo dare. In caso di mancata o tardiva presentazione di questa dichiarazione all'azienda, il lavoratore che ha ricevuto un bonus doppio o in misura superiore a quello spettante, sarà tenuto a restituire l'eccedenza in sede di conguaglio di fine anno.-


Il bonus spetta alle colf?

Si, ma i tempi slittano. La circolare dell'agenzia delle entrate spiega che anche i contribuenti senza sostituto d'imposta (colui che versa le tasse sulla busta paga), potranno beneficiare del bonus, ma esclusivamente in occasione della dichiarazione dei redditi nel mese di giugno del 2015.-


I collaboratori sono inclusi?

Il reddito dei collaboratori a progetto è considerato assimilato a quello di lavoro dipendente. Il bonus spetterà anche ai lavoratori socialmente utili, ai sacerdoti e a chi è stato licenziato prima di maggio (potrà recuperarlo con il 730 del 2015).-


Il bonus passa agli eredi?

SI! Il beneficio spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro del 2014. E sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.-


Chi sono gli incapienti esclusi?

Gli incapienti sono i lavoratori che dichiarano al fisco meno di 8.000 euro di reddito all'anno. In virtù degli scarsi introiti non sono tenuti a pagare le tasse. Il bonus, come abbiamo visto, arriva grazie a un intervento sull'IRPEF, che il datore di lavoro versa ogni mese al fisco per conto del suo dipendente trattenendola dallo stipendio. Chi non versa l'IRPEF non può incassare gli 80 euro.-


I titolari di Partita IVA sono esclusi?

SI! I titolari di partita iva sono esclusi dal bonus degli 80 euro.-


I pensionati sono esclusi?

SI! Al momento i pensionati sono esclusi, in quanto il governo ha rimandato l’intervento a tempi successivi.-



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mercoledì 5 agosto 2020

Pensione Anticipata e misure per precoci

Pensione Anticipata:

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico, erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la  gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi), nel sistema retributivo e misto, cioè dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Anno Lavoratori dipendenti pubblici privati e autonomi:

2020 42 anni + 10 mesi

2021 42 anni + 10 mesi

2022 42 anni + 10 mesi

2023 42 anni + 10 mesi

2024 42 anni + 10 mesi

2025 42 anni + 10 mesi

2026 42 anni + 10 mesi

2027 43 anni + 1 mese

2028 43 anni + 1 mese

2029 43 anni + 4 mesi

2030 43 anni + 4 mesi

2031 43 anni + 5 mesi

2032 43 anni + 5 mesi

2033 43 anni + 7 mesi

2034 43 anni + 7 mesi

2035 43 anni + 9 mesi

2036 43 anni + 9 mesi

2037 43 anni + 11 mesi

2038 43 anni + 11 mesi

2039 44 anni + 1 mese

2040 44 anni + 1 mese

2041 44 anni + 3 mesi

2042 44 anni + 3 mesi

2043 44 anni + 5 mesi

2044 44 anni + 5 mesi

2045 44 anni + 7 mesi

2046 44 anni + 7 mesi

2047 44 anni + 9 mesi

2048 44 anni + 9 mesi

2049 44 anni + 11 mesi

2050 44 anni + 11 mesi

Lavoratrici dipendenti pubbliche private e autonome = un anno in meno

A partire dal 2019 è stata reintrodotta però una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un gap di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest’ultimo necessario per l’accesso alla pensione stessa).


Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi.

Anche il predetto requisito contributivo ridotto avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi dal 1° gennaio 2019. L'articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l'applicazione dell'adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.



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mercoledì 17 giugno 2020

Eredità e Successioni

1) IL DIRITTO EREDITARIO:

Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. Contratti e obbligazioni pure si trasmettono, purché non fondati sulle qualità personali della parte; così pure i rapporti inerenti all’azienda, di cui il de cuius fosse titolare.

2) LA SUCCESSIONE:
La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore.-
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:
- testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
- legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;
- necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
La dichiarazione di successione:
In presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius,  gli eredi che hanno accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (è preferibile attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF), per velocizzare la procedura, il pagamento delle imposte dovute e l’automatica voltura catastale per gli immobili ereditati; a tal fine l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la compilazione e l’invio con le necessarie istruzioni e l’elenco dei documenti da allegare.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente.
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.
Chi non deve presentare la dichiarazione di successione:
Sia il coniuge e i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia  chi ha rinunciato all’eredità e al legato,  non deve presentare la dichiarazione di successione.

3) SUCCESSIONE LEGITTIMA:
Quando non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario.
I familiari che ereditano per legge sono:
Coniuge
Figli
Fratelli (se mancano i figli)
Ascendenti (se mancano i figli)
Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)
Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.-

Eredi:
Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) = intera eredità
Coniuge + figlio unico = 50% per ciascuno
Coniuge + due figli = 33,3% per ciascuno
Coniuge + tre o più di tre figli = 33,3% per il coniuge + 66,6% in parti uguali per i figli
Coniuge + ascendenti = 66,6% conBlice123Bliceiuge + 33,3% ascendenti
Coniuge + fratelli = 66,6% coniuge + 33,3% fratelli
Coniuge + ascendenti + fratelli = 66,6% coniuge + 25% ascendenti + 8,33% fratelli
Figlio (senza coniuge) = intera eredità
Più figli (senza coniuge) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti (senza coniuge, senza figli e senza fratelli) = intera eredità
Fratelli (senza coniuge, senza figli, e senza ascendenti) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti + fratelli (senza coniuge e senza figli) = 50% ascendenti + 50% fratelli
Altri parenti oltreil 6° grado (se unici eredi) = intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo.-

4) SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:

La successione testamentaria è regolata dal testamento, ossia da un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi averi, o parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).

La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

I familiari che ereditano per testamento sono:
  • Coniuge
  • Figli
  • Ascendenti (se mancano i figli)
In questo tipo di successione, a differenza della prima (ex legge), i fratelli del de cuius non rientrano tra gli aventi diritto.

Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.


Eredi:

Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti) = 50% coniuge + 50% quota disponibile
Coniuge + figlio unico = 33,3% coniuge + 33,3% figlio + 33,3% quota disponibile
Coniuge + 2 o più figli = 25% coniuge + 50% in parti uguali tra i figli + 25% quota disponibile
Coniuge + ascendenti (senza figli) = 50% coniuge + 25% ascendenti + 25% quota disponibile
Figlio unico senza coniuge = 50% figlio + 50% quota disponibile
Più figli senza coniuge = 66,6% in parti uguali tra i figli + 33,3% quota disponibile
Ascendenti senza coniuge e senza figli = 33,3% ascendenti + 66,6% quota disponibile
Senza coniuge senza figli e senza ascendenti = 100% quota disponibile

Imposta di Successione:

Le aliquote dell'imposta di successione sono le seguenti:
4% se i  beneficiari sono il coniuge e parenti in linea retta, sul valore netto che supera, per ciascun beneficiario 1 milione di euro.-
6% per i beni devoluti a fratelli e sorelle, sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, la franchigia di 100 mila euro.-
6% per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonchè gli affini in linea collaterale fino al terzo grado come, ad esempio, cugini di primo grado, suoceri, cognati, nipoti e zii.-
8% per tutti gli altri soggetti, tra cui rientrano i conviventi. I parenti in linea retta sono i genitori e i  figli naturali e adottati e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta.-     
Se il beneficiario è un portatore di handicap, l'imposta si sulle successioni si applica solo sul valore della quota o del legato che supera 1 milione e mezzo di euro.-
Se per esempio Tizio muore lasciando ai due figli eredi un immobile del valore complessivo di 1 milione e mezzo di euro, nessuno pagherà l'imposta di successione, ma saranno dovute solo le imposte relative al trasferimento (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria. I figli dovranno presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data del decesso del padre.-


Grado di parentela:
1° = genitore – figlio
2° = nonno – nipote (figlio di figlio) – fratello
3° = zio – nipote (figlio di fratello)
4° = 1° cugino
5° = 2° cugino – figlio di 1° cugino
6° = figlio di 2° cugino


5) Il Matrimonio: Comunione e Separazione dei Beni

La legge n. 151 del 19 maggio 1975 stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio si applichi automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Al momento del matrimonio, sia che si tratti di rito civile che religioso, gli sposi possono derogare la norma scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta deve essere dichiarata, al termine della cerimonia, all’ufficiale di stato civile o al sacerdote, inoltre può essere comunicata anche al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Se gli sposi non dichiarano questa scelta, la legge considera automaticamente, come regime patrimoniale familiare, la comunione dei beni.
Qualsiasi variazione successiva deve avvenire davanti ad un notaio con atto pubblico.
Per coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Comunione dei beni

Con il regime patrimoniale in comunione dei beni, i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50% indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
Fanno parte del patrimonio comune:
  • i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale
  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio
I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente. In caso di disaccordo si ricorrere alla decisione di un giudice.
Sono esclusi dal patrimonio comune (art. 177 - 178 e 179 del Codice Civile):
  • i beni personali di ciascun coniuge
  • i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio
  • i beni che ciascuno ha ricevuto dopo il matrimonio, per donazione o successione
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro

Separazione dei beni

Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio ma anche di quelli conseguiti durante il matrimonio.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi che può essere anche assegnata all'altro coniuge tramite una procura.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.


6) ACCETTAZIONE DELL'EREDITA':

La legge prevede diversi modi per accettare l’eredità:
  • Accettazione espressa
  • Accettazione tacita
  • Accettazione con beneficio d’inventario

Accettazione espressa: L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità . L’accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante.-

Accettazione tacita: Si dice accettazione tacita quando l’erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità, ad esempio appropriazione di beni ereditati, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.-

Accettazione con beneficio d’inventario: In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del cuius. Quindi il patrimonio dell’erede non viene intaccato.-

In generale qualunque sia la modalità di accettazione, il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull’asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite dalla legge.-


7) RINUNCIA ALL'EREDITA':


La rinuncia all'eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, In tale eventualità egli deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado inferiore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all’eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditati o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Nel caso di interdetti, inabilitati no minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro 3 mesi dalla morte se si è in possesso dei beni o entro 10 anni se non si è in possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).-

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domenica 14 giugno 2020

Pensione di Vecchiaia - Sistema Contributivo

Soggetti interessati al calcolo della pensione di vecchiaia con sistema contributivo:
  1. I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
  2. I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
  3. Le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.
I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.

I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2021
Età      anni 57                                   4,186%          
Età      anni 58                                   4,289%          
Età      anni 59                                   4,399%          
Età      anni 60                                   4,515%          
Età      anni 61                                   4,639%          
Età      anni 62                                   4,770%          
Età      anni 63                                   4,910%          
Età      anni 64                                   5,060%          
Età      anni 65                                   5,220%          
Età      anni 66                                   5,391%          
Età      anni 67                                   5,575%          
Età      anni 68                                   5,772%          
Età      anni 69                                   5,985%          
Età      anni 70                                   6,215%
Età       anni 71                                   6,466%          

Coefficienti di trasformazione:
Anno                                                  2019-20
Età      anni 57                                   4,200%          
Età      anni 58                                   4,304%          
Età      anni 59                                   4,414%          
Età      anni 60                                   4,532%          
Età      anni 61                                   4,657%          
Età      anni 62                                   4,790%          
Età      anni 63                                   4,932%          
Età      anni 64                                   5,083%          
Età      anni 65                                   5,245%          
Età      anni 66                                   5,419%          
Età      anni 67                                   5,604%          
Età      anni 68                                   5,804%          
Età      anni 69                                   6,021%          
Età      anni 70                                   6,257%

Età       anni 71                                   6,513%

Coefficienti di trasformazione:

Anno                              2016-18
Età anni 57                     4,246%
Età anni 58                     4,354%
Età anni 59                     4,447%
Età anni 60                     4,589%
Età anni 61                     4,719%
Età anni 62                     4,856%
Età anni 63                     5,002%
Età anni 64                     5,159%
Età anni 65                     5,326%
Età anni 66                     5,506%
Età anni 67                     5,700%
Età anni 68                     5,910%
Età anni 69                     6,135%
Età anni 70                     6,378%


Il calcolo della prestazione:

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Per effettuare il calcolo bisogna: 1) individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 2) calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 23-24% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata); 3) determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 4) moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione (dal 2016 oscillano da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% a 70 anni).

Requisiti necessari:

Pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate.
1) La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile (anno 220 = 66 anni e 11 mesi per lavoratori dipendenti del privato) non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno 5 anni di contributivi versati, nel 2020 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 71 anni di età.
2) La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale  (che per il 2020 è fissato a 459,83 euro): il requisito anagrafico 2020 è pari a 64 anni.-
3) Anche i lavoratori, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi di età, e le lavoratrici, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di età, con invalidità civile dall'80% potranno anticipare di 5 anni il momento della pensione. Sono esclusi i dipendenti del pubblico impiego.-


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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