1) SUPERBONUS 110%
Che cos'è:
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
A chi interessa:
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Onlus e associazioni di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi agevolabili:
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
interventi di isolamento termico sugli involucri
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
interventi di efficientamento energetico
installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Quali vantaggi:
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa
possibilità riguarda anche gli interventi
-
di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo
16-bis del TUIR)
-
di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
(cd. bonus
facciate,
Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
-
per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici (Art. 16-ter del decreto
legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. In attesa dell'emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell'11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo degli stessi, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.000 euro per ogni kWh nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%.
2) RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È
prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di
96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo
ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi
eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve
comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al
25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione
(comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate
annuali di pari importo.
3) RISPARMIO ENERGETICO:
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
4) ECOBONUS, INFISSI E FACCIATE:
I bonus stabiliti dal Decreto Rilancio si aggiungono a quelli precedenti ancora in vigore, tra cui il Bonus Casa relativo alla ristrutturazione edilizia, e l’Ecobonus al 50 e al 65%. Nell’elenco qui sotto esaminiamo nel dettaglio le categorie di prodotto che accedono alle detrazioni.
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio con limite massimo di spesa di 96.000 euro. Detrazione ripartita in 10 anni (invece dei 5 previsti dagli interventi previsti dal Decreto Rilancio). Per saperne di più, vedi la guida a questo link.
bonus mobili ed elettrodomestici (vedi capitolo più avanti) del 50% per arredare immobili ristrutturati.
bonus verde, detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Per saperne di più vedi la guida a questo link.
ecobonus al 50% e al 65% per pannelli solari vedi guida a questo link, al 65% per caldaie a condensazione (vedi guida a questo link).
bonus facciate al 90% per tinteggiatura o rifacimento delle facciate solo in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio. Vedi guida a questo link.
bonus infissi del 50% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio e rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Vedi la guida a questo link,
bonus pompa di calore del 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, o sistemi geotermici a a bassa entalpia. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
sismabonus, la detrazione è elevata dal decreto rilancio al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Questi interventi di adeguamento sismico danno diritto alla detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
5) BONUS CASA: MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per tutto il 2020 e per ristrutturazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 per l’acquisto di mobili (ma non tutti) e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Per usufruirne è necessario essere residente in Italia o all’estero assoggettato a IRPEF in Italia e se il pagamento è avvenuto mediante carta di credito, carta di debito o bonifico bancario. La detrazione spetta per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e se la spesa è correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi, conservando la documentazione di supporto. Non tutti i mobili possono essere ‘agevolati’.
A
titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili
agevolabili
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
Non
sono agevolabili,
invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (per esempio, il
parquet), tende interne, nonché di altri complementi di arredo.
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