sabato 1 giugno 2024

A chi è diretto il blog

Informazioni Per Tutti

Lo scopo di questo blog, dedicato a Lavoratori dipendenti e Pensionati, è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale specialmente per lavoratori e pensionati.
               
Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.

Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare  delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le  risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che  possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi  in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.
             
Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente  possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono  le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC, si ringraziano quindi  gli addetti all’INCA, al  CAAF, allo SPI, all’Ufficio Vertenze, al Sunia e alla Federconsumatori.
       
Amministratori  del blog: Gianfranco Censori, Giampiero Censori e Giuseppina Eleonori.

               
Elenco Articoli Trattati:

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.

mercoledì 28 febbraio 2024

Assegno di Inclusione

ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico ai fini dell’inclusione sociale e professionale, che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di Cittadinanza. È condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata a alla condizione di aderire a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

L’Assegno di Inclusione sarà infatti riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

  • disabile;

  • minorenne;

  • con almeno 60 anni di età;

  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Nel momento in cui verrà fatta domanda di Assegno di Inclusione (e per tutta la durata del beneficio) il richiedente dovrà risultare:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ancora titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs 251/ 2007;

  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi richiede l’Assegno di Inclusione:

  • non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;

  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

 
Non potranno inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966.

REQUISITI ECONOMICI ISEE

Ai fini dell’Assegno di Inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso allo stesso tempo di questi due requisiti economici:

  • un ISEE valido il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, verrà calcolato un ISEE della tipologia “minori”);

  • un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza*;

  • se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 
* In pratica, i parametri della scala di equivalenza sono dei valori numerici che entrano in azione nel momento in cui siano presenti nel nucleo uno o più soggetti cosiddetti “fragili”. Ciascuna tipologia di soggetto fragile è quindi associata a un determinato parametro/valore che verrà poi sommato agli altri, dopodiché la somma totale verrà moltiplicata per la soglia economica ISEE di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.650 euro.

Il parametro/valore di partenza associato al nucleo è sempre pari a 1.
Oltre a questo primo parametro ce ne sono altri sei, associati alle rispettive tipologie di soggetti fragili:

  • 0,5 per ciascun componente non autosufficiente o con disabilità;

  • 0,4 per ciascun componente di età pari o superiore a 60 anni;

  • 0,4 per ciascun componente maggiorenne con carichi di cura;

  • 0,3 per ciascun componente adulto in condizioni di grave disagio bio-psicosociale e inserito nei programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA;

  • 0,15 per ciascun minore fino a due minori;

  • 0,1 per ciascun altro minore oltre il secondo (quindi dal terzo minore in poi).

 
Facciamo un esempio pratico…
Ipotizziamo un nucleo che abbia al suo interno, oltre a due coniugi che non siano soggetti “fragili”, una persona 60enne + due figli minori; in tal caso per capire qual è la soglia ISEE entro cui il nucleo potrà avere accesso all’Assegno di Inclusione, il calcolo da fare sarebbe il seguente:

  • 1 (ovvero il parametro di equivalenza di ciascun nucleo)

  • + 0,4 (membro 60enne)

  • + 0,15 (primo figlio minore)

  • + 0,15 (secondo figlio minore)

  • = 1,7

  • a questo punto il parametro di equivalenza complessivo, pari appunto al valore di 1,7, andrà moltiplicato per 6.000 (cioè la soglia ISEE standard) e darebbe una soglia finale di 10.200 euro; quindi vorrebbe dire che un nucleo così composto (marito + moglie + due figli minori + un 60 enne) avrebbe diritto ad accedere all’Assegno di Inclusione presentando un ISEE non superiore a 10.200 euro.

 

REQUISITI ECONOMICI PATRIMONIALI

Per poter ottenere l’Assegno di Inclusione sono inoltre previsti i seguenti paletti patrimoniali:

  • il valore della casa di abitazione non deve superare 150.000 euro;

  • il valore del patrimonio immobiliare complessivo (esclusa la casa di abitazione) calcolato ai fini IMU non superiore a 30.000 euro;

  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo);

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.


IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo dell'Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti (stesso principio ereditato dal RdC):

  • un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

  • un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.


COME VIENE EROGATO

Il contributo economico dell’Assegno di Inclusione verrà erogato a partire dal 1° gennaio 2024 attraverso una carta elettronica ricaricabile denominata Carta di Inclusione, con la quale oltre ai versamenti tracciabili potranno essere eseguiti prelievi in contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza, e potrà inoltre essere eseguito un bonifico mensile in favore dell’eventuale locatore indicato nel contratto di locazione.



COME FARE LA DOMANDA

Per fare domanda ai fini dell’Assegno di Inclusione, bisognerà anzitutto dotarsi di un ISEE  valido, servizio per cui è possibile rivolgersi a una sede CAF; poi, una volta in possesso dell’ISEE si dovrà inoltrare la domanda vera e propria:

  • tramite i sistemi telematici del portale INPS;

  • oppure chiedendo assistenza a un ente di Patronato.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.-

domenica 25 febbraio 2024

Assegno di Vedovanza su Pensione di Reversibilità dal 01/07/2023 al 30/06/2024

Valori dal 01/07/2023 AL 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)

È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari, ove si tratti di inabile titolare della pensione ai superstiti.-

Tale diritto è anche sancito da una sentenza della cassazione (n. 7668/96).-

Il beneficio deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite.-

L'INPS con circ. n. 98/98, nel prenderne atto, ha affermato che l'assegno può essere riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.-

Successivamente con circ. 11/99 ha chiarito che i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell'età, saranno convocati a visita medica; necessario almeno 80% invalidità.-

Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell'accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.- 

Requisiti:

L'assegno di vedovanza spetta se si possono far valere i requisiti di seguito indicati:

  1. Titolarità di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite annualmente determinati.-


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS) :

Reddito familiare fino a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare da 31.569,48 fino a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare da 35.413,25 non spettano assegni familiari  

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Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023:

Reddito familiare                       fino a euro 29.203,95 = euro 52,91
Reddito familiare da 32.759,71 non spettano assegni familiari 
Reddito familiare da 29.203,96 fino a euro 32.759,70 = euro 19,59


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020:

Reddito familiare                       fino a euro 28.516,84 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.516,85 fino a euro 31.988,93 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.988,94 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019:

Reddito familiare fino a euro 28.206,57 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.206,58 fino a euro 31.640,88 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.640,89 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015:

Reddito familiare fino a euro 27.843,98 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.843,99 fino a euro 31.234,15 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.234,16 non spettano assegni familiari



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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