mercoledì 17 agosto 2022

Maternità

La tutela della maternità

MATERNITA' E PATERNITA'

Novità dal 13/08/2022:

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

Il pacchetto famiglia prevede l’introduzione di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i padri. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.


Indennità rafforzata per le autonome

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul congedo parentale facoltativo. I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi indennizzabile al 30%. Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione. Va però precisato che ci sono 3 mesi di congedo parentale non trasferibili quindi se entrambi I genitori prendono 3 mesi ciascuno, uno dei due avrà diritto anche agli 3 aggiuntivi mentre se il congedo parentale viene richiesto da uno solo dei genitori non si ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps potranno fruire del congedo parentale entro i 12 anni e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio.


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Novità del 2019:

1) Si può lavorare fino al parto:
Da quest’anno le neo mamme potranno lavorare fino al parto (e non saranno più obbligate a smettere un mese prima) e prendere poi tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bimbo. E’ però necessario il via libera del medico.-

2) Papà: Il congedo sale a cinque giorni:
Sale da quattro a cinque giorni il congedo obbligatorio per i papà. Il permesso deve essere utilizzato entro cinque mesi dalla nascita del figlio. I giorni possono essere goduti anche in modo non continuativo e arrivare fino a sei in alternativa a un giorno di maternità della mamma.-


DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 – TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Il congedo di maternità è  il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Permessi retribuiti:

Per esami prenatali e accertamenti clinici
Retribuiti al 100%

Maternità obbligatoria:

Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-
Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Maternità flessibile:

Un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-
Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
L'art. 20 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001, Suppl. Ordinario n. 93, prevede al comma 1 che:
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Il medico competente, ove presente in azienda, è quindi è tenuto a rilasciare il certificato medico che, congiuntamente a quello del ginecologo, deve essere presentato all'Inps per ottenere il congedo.
Il medico competente certifica l'assenza di controindicazioni dal punto di vista delle condizioni di lavoro al rilascio del congedo.
Se il  lavoro non è sottoposto a controllo sanitario, si dovrà presentare una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Maternità anticipata:

Il servizio sanitario locale (Asl) dovrà provvedere, in via esclusiva, alla procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose, compreso l’adozione del provvedimento finale di astensione. In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l’aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare la domanda all’Azienda Sanitaria Locale competente (con riferimento al luogo di residenza), unitamente al certificato medico. La domanda si intende accolta dalla Asl decorsi 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza dal posto di lavoro giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Nell’astensione dal lavoro, la lavoratrice sarà retribuita all’80% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità. In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro.
Per attività gravose e/o insalubri  può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.

Maternità posticipata:

Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.
Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Parto prematuro:

I giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto possono essere utilizzati in aggiunta ai 3 mesi dopo il parto sempre fino ad un massimo di 5 mesi totali
Retribuiti all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Riposi per allattamento:

Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-

Congedo per malattia del figlio:

Senza limiti temporali per figli di età inferiore a 3 anni da usufruire alternativamente all'altro genitore; 5 giorni di permesso per ciascun genitore dal 3° all'ottavo anno di vita del bambino.-

Congedo paternità obbligatorio e facoltativo:

Dal 2016 i giorni a disposizione per il congedo parentale obbligatorio del padre lavoratore dipendente è di 2 giorni,  fruibili durante o dopo il congedo obbligatorio per maternità della madre lavoratrice, che potranno essere fruiti (sempre nell’arco dei cinque mesi dalla nascita della prole) anche non continuativamente.
Con il congedo di paternità facoltativo il padre potrà usufruire di 1 o 2 giorni di astensione dal lavoro purché  la madre, in congedo, rientri a lavoro 1 o 2 giorni prima rispetto alla scadenza del congedo di maternità della madre lavoratrice.
I congedi di paternità devono essere fruiti per l’intera giornata di lavoro, non è possibile frazionarli in ore.
La retribuzione dei giorni di congedo del padre lavoratore sono interamente a carico dell’Inps che corrisponderà una indennità pari al 100% della retribuzione spettante.

Congedo parentale:

Il decreto legislativo 80/2015 prevede che può essere richiesto entro i primi 12 anni del bambino per un periodo massimo di 6 mesi elevati a 7 se a prenderlo è il papà. Se il genitore è solo (vedovo, divorziato, single ecc.) il congedo sale a 10 mesi. E si arriva agli 11 complessivi (tra marito e moglie) se il papà chiede almeno 3 mesi per se stesso: In caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).-
Le richieste di congedo parentale vanno presentate sempre prima della decorrenza, mai dopo. All’INPS va bene anche se presentate nello stesso giorno dell’assenza. Ma all’azienda che deve organizzare i lavori vanno presentate in anticipo, entro i termini indicati dal contratto collettivo di riferimento e comunque entro il limite minimo di 5 giorni per il congedo a mese, a settimana, o a giorno, ridotto a 2 se il congedo è frazionato a ore (mezza giornata). Per l’INPS la domanda è telematica e sono a disposizione 3 canali: 1) collegandosi con il sito www.inps.it; 2) collegandosi tramite telefonata al call-center: numeri 803.164 a pagamento; 3) rivolgendosi a un Patronato.-
I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del   periodo indennizzabile;
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato. 

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.

Congedo di paternità:

Limitatamente ai 3 mesi dopo il parto e solo in caso di morte della madre, grave infermità della stessa e/o abbandono del figlio.-
Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

Maternità dopo scadenza contratto:

Entro 60 giorni tra scadenza contratto e inizio ottavo mese di maternità, si ha diritto a 5 mesi di indennità di maternità.-

Maternità anticipata dopo scadenza contratto:

L'INPS in base ad un parere del Consiglio di stato, riconosce il diritto all'indennità di maternità anche alla lavoratrice che, entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, ottenga dalla direzione provinciale del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro.-

Diritti sanciti:

Divieto di licenziamento: dall'inizio della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino, (salvo colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività aziendale o mancato superamento del periodo di prova).-
Divieto di adibire le lavoratrici a lavorazioni gravose e/o insalubri: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di età del bambino.-
Divieto di adibire le lavoratrici a lavoro notturno: dall'inizio della gestazione fino ad un anno di vita del bambino.-
Diritto di rientrare nella stessa unità produttiva: in cui erano occupate prima dell'evento o in un'altra ubicata nello stesso comune (salvo rinuncia della lavoratrice).-
Divieto di discriminazione


Assegno del Comune:

Aventi  diritto:
Madri cittadine italiane; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
Madri comunitarie; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
Madri non comunitarie; titolari di carta di soggiorno casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
Padre cittadino italiano residente; solo nel caso di abbandono del figlio, affidamento esclusivo o madre minorenne che fa parte della famiglia anagrafica del padre.-

L'assegno del comune viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia.-
Il reddito della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico di essi, non deve essere superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).-

Anno 2016 – Importo mensile euro 338,89 per complessivi Euro 1.694,45 (Euro 338,89 X 5 mesi) – Limite ISEE euro 16.954,95.-


La tutela della maternità

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Diritti sanciti:

  • Divieto di licenziamento: dall’inizio della gestazione e fino ad un anno di vita del bambino, (salvo colpa grave della lavoratrice, cessazione dell’attività aziendale o mancato superamento del periodo di prova).
  • Divieto di adibire le lavoratrici a lavorazioni gravose e/o insalubri: dall’inizio della gestazione fino ad un anno di età del bambino.
  • Divieto di adibire le lavoratrici a lavoro notturno: dall’inizio della gestazione fino ad un anno di vita del bambino.
  • Diritto di rientrare nella stessa unità produttiva: in cui erano occupate prima dell’evento o in un’altra ubicata nello stesso comune (salvo rinuncia della lavoratrice).
  • Divieto di discriminazione


Madre Lavoratrice:

  • Permessi retribuiti: per esami prenatali e accertamenti clinici
  • Congedo di maternità: due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-
  • Congedo di maternità flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (massimo 5 mesi)
  • Congedo di maternità anticipata: per problemi nella gestazione o per attività gravose e/o insalubri. In questo ultimo caso può essere concessa fin dall’inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.-
  • Parto prematuro: I giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto possono essere utilizzati in aggiunta ai 3 mesi dopo il parto sempre fino ad un massimo di 5 mesi totali
  • Riposi per allattamento: Due ore di permesso giornaliere anche cumulabili da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino (quando l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di una sola ora), in caso di parto gemellare i permessi raddoppiano.-
  • Congedo per malattia del figlio: senza limiti temporali per figli di età inferiore a 3 anni da usufruire alternativamente all’altro genitore; 5 giorni di permesso per ciascun genitore dal 3° all’ottavo anno di vita del bambino.
  • Congedo parentale: Il decreto legislativo 80/2015 prevede che può essere richiesto entro i primi 12 anni del bambino per un periodo massimo di 6 mesi elevati a 7 se a prenderlo è il papà. Se il genitore è solo (vedovo, divorziato, single ecc.) il congedo sale a 10 mesi. E si arriva agli 11 complessivi (tra marito e moglie) se il papà chiede almeno 3 mesi per se stesso: In caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).
    Le richieste di congedo parentale vanno presentate sempre prima della decorrenza, mai dopo. All’INPS va bene anche se presentate nello stesso giorno dell’assenza. Ma all’azienda che deve organizzare i lavori vanno presentate in anticipo, entro i termini indicati dal contratto collettivo di riferimento e comunque entro il limite minimo di 5 giorni per il congedo a mese, a settimana, o a giorno, ridotto a 2 se il congedo è frazionato a ore (mezza giornata). Per l’INPS la domanda è telematica e sono a disposizione 3 canali: 
    1. collegandosi con il sito www.inps.it
    2. collegandosi tramite telefonata al call-center: numeri 803.164 a pagamento; 
    3. rivolgendosi ad un Patronato.


Padre Lavoratore:


  • Congedo di paternità: limitatamente ai 3 mesi dopo il parto e solo in caso di morte della madre, grave infermità della stessa e/o abbandono del figlio.-
  • Riposi per allattamento: Due ore di riposo giornaliero anche cumulabili da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino (Quando l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere il riposo è di un’ora). In caso di parto gemellare i riposi si raddoppiano. Possono essere utilizzati in alternativa alla madre.-
  • Congedo per malattia del figlio: Senza limite temporale per figli di età inferiore a tre anni da fruire alternativamente all’altro genitore, 5 giorni di permesso all’anno per ciascun genitore dal 3° all’ottavo mese di vita del bambino.-
  • Congedo parentale: può essere fruito fino al dodicesimo anno di vita del bambino per un massimo di 6 mesi, elevati a 7 se a prenderlo è il papà (cumulati con quello del coniuge, massimo 10 mesi). Se il padre lavoratore usufruisce di almeno tre mesi (anche frazionati) ha diritto ad un ulteriore mese di congedo parentale (7 mesi): In questo caso può arrivare a 11 mesi.-

Trattamento economico:

  • Permessi per esami prenatali e/o accertamenti: Retribuiti al 100%
  • Congedo di maternità: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Congedo di maternità flessibile: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Congedo di maternità anticipata: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Congedo di paternità: Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
  • Riposi per allattamento: Retribuiti al 100%
  • Congedo per malattia del figlio: Fino al compimento del terzo anno del figlio entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza limiti temporali.
    Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio.
    Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta , la eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.
  • Trattamento previdenziale 
    Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti
    fino a tre anni del figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa 
    i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio dai tre agli otto anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al:200% dell'assegno sociale (per il 2006:  €. 9.924,72), con possibilità di integrazione con riscatto o con versamenti volontari dei contributi.
    Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
  • Congedo parentale: 
  • Retribuito al 30% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria per un massimo di 6 mesi cumulati con quelli del coniuge e fino al 6° anno di vita del bambino. Per i periodi successivi ai sei mesi e dal 6° all'8° anno l'indennità economica spetta solo se non si supera un reddito imponibile IRPEF pari a due volte e mezza l'importo annuo del trattamento minimo INPS (anno 2015 euro 16.328,00). Sopra gli 8 anni del figlio (e fino a 12) niente più indennità, anche se i redditi sono inferiori al tetto indicato. I periodi di assenza dal lavoro sono riconosciuti nell’anzianità di servizio, ma fanno perdere le relative quote di tredicesima e ferie.

Maternità dopo scadenza contratto:

Entro 60 giorni tra scadenza contratto e inizio ottavo mese di maternità, si ha diritto a 5 mesi di indennità di maternità.- 

Maternità anticipata dopo scadenza contratto:

L'INPS in base ad un parere del Consiglio di stato, riconosce il diritto all'indennità di maternità anche alla lavoratrice che, entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, ottenga dalla direzione provinciale del lavoro l'interdizione anticipata dal lavoro.

Maternità e lavoro notturno:

E' vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.-
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato (cioè la dipendente può rifiutarsi):
  • dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa.-
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.-
  • dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
    Proroga astensione obbligatoria da lavoro:
    L’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il  parto, quando la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Quindi in questo caso la proroga estende di almeno 4 mesi l’astensione che normalmente è di 5 mesi. Il provvedimento è adottato anche in questo caso dalla Direzione provinciale del lavoro (DPL), anche su richiesta della lavoratrice. 
     

    Assegno del Comune:

    Aventi Diritto:
    • Madri cittadine italiane; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
    • Madri comunitarie; residenti casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
    • Madri non comunitarie; titolari di carta di soggiorno casalinghe o disoccupate che non percepiscono alcun trattamento a titolo di maternità
    • Padre cittadino italiano residente; solo nel caso di abbandono del figlio, affidamento esclusivo o madre minorenne che fa parte della famiglia anagrafica del padre.-

    L’assegno del comune viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La domanda va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia.-
    Il reddito della famiglia anagrafica e dei soggetti fiscalmente a carico di essi, non deve essere superiore al valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE).

    Anno 2015 – Importo mensile euro 338,89 per complessivi Euro 1.694,45 (Euro 338,89 X 5 mesi) – Limite ISEE euro 16.954,95.-

    Anno 2014 – Importo mensile euro 338,21 per complessivi Euro 1.691,05 (Euro 338,21 X 5 mesi) – Limite ISE per 3 componenti euro 35.253,84.-
    Per nuclei di 3 persone l'ISE deve essere inferiore o pari a euro 35.253,84; per i nuclei con un numero di persone diverso, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal DLgs n° 108/98 – rif. Comma l, art. 65 legge n° 448/1998 .-

    Anno 2013 – Importo mensile euro 334,53 – Limite ISE per 3 componenti euro 34.873,24.-
    Per nuclei di 3 persone l'ISE deve essere inferiore o pari a  euro  34.873,24 ; per i nuclei con un numero di persone diverso, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal DLgs n° 108/98 – rif. Comma l, art. 65 legge n° 448/1998 .



    Normativa vecchia valida fino all’anno 2014:

    • Congedo parentale: Può essere fruito fino all’ottavo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi (cumulati con quello del coniuge massimo 10 mesi), in caso di parto gemellare il periodo si raddoppia (6 mesi per ciascun figlio).- 
    • Congedo parentale: Retribuito al 30% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria senza rateo di 13° o 14° mensilità per un massimo di 6 mesi cumulati con quelli del coniuge e fino al 3° anno di vita del bambino. Per i periodi successivi ai sei mesi e dal 3° all’8° anno l’indennità economica spetta solo se non si supera un reddito imponibile IRPEF pari a due volte e mezza l’importo annuo del trattamento minimo INPS. Complessivamente i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. 


    Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
    Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

    100 commenti:

    1. Buongiorno avvocato. Sono rientrata ora dalla maternità e sto utilizzando le ore di allattamento (ho un contratto full time 40h, metalmeccanici). Come si conciliano gli straordinari con l'allattamento? se lavoro 6 ore ho diritto a 2 ore di allattamento come da legge e circolari INPS.

      Se lavoro 7 ore, invece? ho diritto a 2 ore di allattamento e 1 di straordinario pagato? (tot 9 ore pagate)

      Potrebbe gentilmente darmi le indicazioni di legge da passare in ufficio? il consulente non è affidabile e già in qualche occasione mi ha negato i miei diritti fino a che non sono stata io a mostrare gli articoli corretti. La ringrazio dell'aiuto che potrà darmi.

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      Risposte
      1. Ciao Ilaria!
        Le ore di allattamento non si conciliano con le ore di straordinario, quindi devi lavorare solo 6 ore + 2 ore di allattamento, e l'azienda non può chiederti di fare lo straordinario.-

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    2. Buonasera avvocato,
      sono in maternità anticipata (interdizione), sono dipendente a tempo indeterminato con contratto ccnl terziario confcommercio qualifica impiegata.
      1) avrei diritto all'80% dell'INPS e al 20% dell'Azienda, anche nel periodo di interdizione o solo a partire dalla maternità obbligatoria?
      2) nel caso in cui abbia diritto all'80%, e non al 100%, su quali voci di busta viene calcolato?
      3) le voci di 13esima e 14esima come vengono calcolate e liquidate?
      4) nella mia busta paga sono presenti patto di non concorrenza (importo fisso) e credito dl 66/14. sono voci aggiuntive che andrebbero sommate all'80% della retribuzione, oppure vengono riproporzionate?

      L'importo nella busta paga ricevuta risulta molto inferiore rispetto ai precedenti, non sono inoltre presenti i ratei di 13esima e 14esima.
      Grazie mille

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      Risposte
      1. Hai diritto al 100% della retribuzione sia per il periodo di maternità anticipata che per quella obbligatoria.-
        Durante il periodo di maternità obbligatoria (ed anche in caso di maternità anticipata, per gravidanza a rischio) hai diritto sia alla tredicesima che alla quattordicesima.-

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    3. Buonasera Avvocato,
      volevo chiederele se il PROLUNGAMENTO del congedo parentale per figli con handicap può essere utilizzato anche ad ore come il congedo parentale ordinario.
      La ringrazio,

      RispondiElimina
      Risposte
      1. SI!
        Il prolungamento del congedo parentale per figli con handicap può essere utilizzato anche a ore!
        Per le modalità operative di presentazione della domanda di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia alla circolare dell’INPS del 18 agosto 2015 n. 152 dall'oggetto: “Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria”.
        E' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
        Il genitore lavoratore deve informare il datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 2 giorni.
        La fruizione oraria del congedo parentale non è cumulabile con permessi o riposi.-

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    4. Salve Dott. Censori, una domanda.
      Il congedo parentale facoltativo richiesto fino a Gennaio, può essere revocato dalla madre lavoratrice e rientrare a lavorare? Ha fatto una richiesta di congedo di cui sta usufruendo ma che però adesso non necessita. Grazie. Cordiali Saluti

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      1. Ciao Raffaele!
        SI!
        Il congedo parentale può essere revocato per la parte residua, ma va trasmessa apposita comunicazione all'INPS.-

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    5. Salve dott. Censori,
      le vorrei porre una domanda:
      io sono stata assunta a Novembre, mese in cui ero già incinta (il nuovo datore di lavoro ne era ovviamente a conoscenza). La maternità obbligatoria dovrebbe iniziare ad inizio febbraio ma a gennaio ci dovrebbe essere un passaggio dipendenti alla nuova società aperta dal mio attuale datore di lavoro, ma non credo avverrà ad inizio mese ma più probabilmente a metà gennaio o fine. La retribuzione di gennaio (mese precedente di quello in cui andrò in maternità obbligatoria) per la società con cui risulterò dipendente durante la maternità non sarà quindi, presumibilmente, equivalente ad un mese intero lavorato, ma meno.
      Per il calcolo della RMGG cosa viene considerato? E quindi la retribuzione durante la maternità su cosa verrà calcolata? Sul lordo effettivamente percepito nell'ultima busta paga anche se i giorni lavorati non coprono tutta la mensilità oppure si basano sul lordo base del mio inquadramento previsto dal CCNL di riferimento?
      Spero di essere riuscita a spiegarmi.
      Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti

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      1. Congedo di maternità:
        Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-
        Per mese immediatamente precedente si intendono gli ultimi 30 giorni di lavoro, quindi se se vai in maternità a metà gennaio verrà considerata la retribuzione dal 16/12/2019 al 15/01/2020, anche se si tratta di 2 datori di lavoro diversi.-

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      2. Grazie mille della disponibilità e della pronta risposta. Cordiali saluti

        Elimina
    6. Salve dott. Censori volevo sapere se dattore di lavoro la puo licenziare mia moglie dopo la maternita oblugatoria (contrato domestica indeterminato). Grz

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      1. L’art. 54 del d.lgs. 151/2001, ribadendo il principio già previsto con l’art. 2 della l. 1204/1971 , stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.-

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    7. Ok grazie mille e buon anno

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    8. Buonasera avvocato.
      Volevo chiederle se la malattia bimbo ha limiti orari di copertura o copre l'intero turno?
      Il mio inquadramento è 4°livello 24h contratto commercio.
      Inoltre volevo sapere se con figli minori di 3 anni il datore di lavoro può imporre turni domenicali?
      Nel ringraziarla anticipatamente porgo cordiali saluti

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      1. Fino ai 3 anni del bambino/a, entrambi i genitori possono assentarsi alternativamente per il periodo di malattia del figlio, senza limiti di tempo.-
        Se il lavoratore ha un figlio di età inferiore ad anni 3, il lavoratore NON E’ TENUTO a prestare attività lavorativa la domenica e ciò anche se il contratto individuale di lavoro prevede il lavoro domenicale.-

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    9. Buonasera, le volevo chiedere alcune informazioni.... lavoro in una cooperativa sociale con i bambini... faccio tutor compiti, animazione, centro estivi, assistenza nei pulmini con i bambini. Sono al primo mese di gravidanza. Per sapere se posso il mio lavoro è a rischio a chi mi devo rivolgere? E se dovesse essere un lavoro a rischio e quindi dover andare prima in maternità, la maternità anticipata è retribuita oppure no?
      Grazie

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      1. E' il tuo ginecologo che deve valutare se la tua è un'attività a rischio, ed eventualmente è il tuo datore di lavoro, o il medico aziendale se c'è', che deve richiedere all'Ispettorato del Lavoro l'autorizzazione a mandarti in maternità anticipata.-
        La maternità anticipata è retribuita come quella obbligatoria all'80% della retribuzione mensile.-

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    10. Buonasera Avvocato, ho comunicato al datore di lavoro della mia gravidanza e in accordo con lei visto il lavoro mi ha detto che posso andare in maternità anticipata dato il lavoro a rischio. Mi potrebbe indicare le procedure giuste per richiederla? Perché c è chi dice che dovrebbe essere il datore di lavoro a richiederla, invece c è chi dice che io dipendente devo andare da un sindacato e iniziare le pratiche. E quali documenti servono nel caso debba essere io dipendente a richiederla?
      Grazie mille per la disponibilità

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      1. In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro.
        Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.-

        Elimina
    11. Salve avvocato, ho un contratto a tempo indeterminato del settore commercio! Dovrei andare in maternità facoltativa perché la ginecologa reputa sia a rischio! Quante la retribuzione in maternità astensione facoltativa (a rischio) e quanto la maternità astensione obbligatoria? Devo essere io a farne domanda?
      Grazie anticipatamente

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      1. Maternità anticipata:
        Il servizio sanitario locale (Asl) dovrà provvedere, in via esclusiva, alla procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose, compreso l’adozione del provvedimento finale di astensione. In caso di interdizione per gravi complicazioni della gestazione o per l’aggravamento in gravidanza di patologie preesistenti, la lavoratrice deve presentare la domanda all’Azienda Sanitaria Locale competente (con riferimento al luogo di residenza), unitamente al certificato medico. La domanda si intende accolta dalla Asl decorsi 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza dal posto di lavoro giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Nell’astensione dal lavoro, la lavoratrice sarà retribuita all’80% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità. In caso di interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l’Azienda presenta domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. La domanda, previo effettivo accertamento dell’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, deve essere accolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla sua presentazione. La data di inizio dell’astensione al lavoro coincide con la data di rilascio del provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro.
        Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.-

        Elimina
    12. Salve avvocato, dato il periodo sono in cassa integrazione fino ai primi di maggio poi se verrà prolungata dal decreto credo che rimarrò in cassa integrazione. Andrò in maternità obbligatoria ad agosto, ora non so se la cassa integrazione arriverà fino a quel mese, ma L inps pagherà L 80% delle retribuzione in base alla cassa integrazione o in base all ultima busta paga prima della cassa integrazione?
      Grazie per la disponibilità

      RispondiElimina
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      1. Maternità obbligatoria:
        Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto (massimo 5 mesi).-
        Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

        Elimina
    13. Salve avvocato, dato il periodo sono in cassa integrazione ordinaria Fis, le volevo chiedere se mi conviene di più, anche per un discorso economico, rimanere in cassa integrazione o andare in maternità anticipata?
      Grazie in anticipo

      RispondiElimina
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      1. Sia la cassa integrazione che la maternità anticipata ed obbligatoria sono retribuite all'80% della retribuzione dell'ultimo mese di lavoro.-

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    14. Buongiorno Avvocato. Sono una dipendente privata. i primi di gennaio, causa gravidanza a rischio, sono andata in interdizione anticipata. Nel mese di aprile il mio datore di lavoro mi comunica di aver esperito le procedure per la cassa integrazione, stante la sospensione dell'attività commerciale Le chiedo: in questo caso non prevale l'indennità di interdizione anticipata sulla cassa integrazione?

      RispondiElimina
      Risposte
      1. Ciao Daniela!
        SI!
        Confermo!
        Prevale l'indennità di interdizione anticipata sulla cassa integrazione.-

        Elimina
    15. Buonasera,
      mia moglie è attualmente in cassa integrazione, ma a breve sarà reintegrata al lavoro, come barista in una sala biliardo-sala giochi. E' incinta da 9 settimane, quando rientrerà farà orari dalle 12-18.30 e 18.30-2.00 a settimane alterne senza giorni di riposo. Adesso cosa possiamo fare o richiedere?
      Grazie

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      1. Se la sua è un'attività considerata a rischio, tua moglie deve richiedere all'Ispettorato del lavoro l'autorizzazione per la maternità anticipata.-

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    16. Buongiorno Avvocato,
      spero possa aiutarmi.

      Premessa:
      Sono un'educatrice comunale, dato il periodo, attualmente in cassa integrazione (fis) da marzo, con contratto come socia di cooperativa a tempo indeterminato part-time 27 ore settimanali (da contratto) ma quest'anno ho lavorato per 35 ore settimanali.

      Lavoro in una scuola dell'infanzia, e lo stipendio solitamente è garantito fino a giugno poi essendo chiuse le scuole a luglio e ad Agosto non percepisco nulla.
      Poi ogni anno a settembre vengo contattata per la ripresa del servizio (in base alla data di riapertura della scuola) e mi comunicano il nuovo monte ore assegnato (che non può essere inferiore a quello di contratto).

      Fatta questa premessa, a giugno ho scoperto di essere incinta e ora sono in attesa da 2 mesi. So già per certo che il mio lavoro è un lavoro a rischio e nel momento in cui lo comunichi ti fanno rimanere a casa.

      Ai fini della richiesta di maternità:
      - quando mi consiglia di comunicare il mio stato al datore di lavoro?
      - per quanto tempo ho diritto all'indennità di maternità e come avviene il calcolo?

      Grazie in anticipo per la sua risposta.
      Saluti

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      1. - Ti consiglio di comunicare subito il tuo stato al datore di lavoro con certificato di gravidanza rilasciato dal tuo ginecologo, da presentare all'Ispettorato del Lavoro per richiedere la maternità anticipata.-
        - La maternità anticipata durerà fino all'inizio di quella obbligatoria ed entrambe verranno retribuite all'80% della retribuzione dell'ultimo mese lavorato.-

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    17. Buongiorno avvocato, e grazie in anticipo per la sua disponibilità. Volevo chiedergli cosa puo chiedere mia mogli visto che è al 7 mese di gravidanza e sta percependo la naspi.
      Ho sentito dire anche di un nuovo sussidio fino al 18esimo anno di eta del bambino. Comunque mi puo elencare tutte le domande che potrei fare? Grazie

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      1. Ai nuovi sussidi fino al 18 anno non ci pensare perché al momento si tratta solo di ipotesi, mentre per quanto riguarda tua moglie può interrompere la NASPI per i 5 mesi di maternità obbligatoria, può presentare la domanda per il premio alla nascita e dopo il parto potrà richiedere il bonus bebè.-

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    18. Buongiorno avvocato, ho bisogno di una dritta su come muovermi per una questione spinosa. Cercherò di essere breve.
      Per via dell'emergenza Covid anche l'azienda presso la quale lavoro sta usufruendo periodicamente della cassa integrazione, una cassa integrazione non totale in quanto o si lavora per mezza giornata oppure comunque tipo a settimane alterne. Ad agosto, per esempio, dal 24 un poi si rientra tutti in azienda.
      Io sono incinta ormai alle soglie dell'ottavo mese e ho intenzione di optare per la flessibilità di maternità. Dal momento che c'era questo discorso della cassa in ballo e gli operatori dell'INPS telefonicamente mi dicevano che comunque potevo optare per la flessibilità visto che la cassa appunto è solo parziale, ho seguito il consiglio del consulente del lavoro della mia azienda e a fine luglio ho appunto inoltrato domanda all'INPS per il congedo di maternità specificando che intendo avvalermi della flessibilità, dunque Astenermi da lavoro dalla metà di settembre, non prima (il piccolo nasce ad ottobre). Intanto il consulente stesso aveva chiesto all'INPS se poteva essere fatta questa cosa, ricevendo risposta affermativa.
      Fin qui tutto ok, ma alle soglie del ferragosto arriva la richiesta assurda: per via di un altro caso simile al mio, il consulente ha di nuovo chiesto all'INPS, e un operatore gli ha fornito questa volta risposta negativa. In sostanza, pur avendo comunicato io l'intenzione di avvalermi della flessibilità da settembre, secondo lui invece per me dovrebbe scattare la maternita da ora perché per una settimana ad agosto dovrei risultare in cassa.
      Nel mio profilo INPS risulta che la mia domanda per il congedo è attualmente ancora in stato di lavorazione. Dunque, sempre secondo il consulente, io, incinta alla 32esima settimana e con 40°, dovrei di nuovo ricontattare l'INPS e andarci anche di persona per ottenere una risposta su quella pratica entro e non oltre il 24 agosto...
      Come può immaginare, è una situazione non solo ingarbugliata ma anche assurda e "pericolosa" oltre che alquanto ingiusta. Se entro il 24 io non ottengo questa risposta non ho capito cosa succederà concretamente, ma vedendo l'andazzo e da alcune cose che mi sono state dette, ho capito che corro il rischio di sentirmi dire dal consulente che non posso lavorare già da ora, nonostante la mia pratica presso l'INPS sia ancora in lavorazione e vi resterà chissà per quanto altro tempo...
      Cosa devo fare? Io so solo che per l'ennesima volta questa storia mi sta agitando e non poco, ma per il bene del mio piccolo dovrei invece evitare agitazioni dato che per questioni di età potrei andare incontro a parto prematuro davanti a stress così intensi...
      Cosa mi consiglia di fare?

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      1. Quando una pratica è ferma all'INPS in attesa di lavorazione, di questi tempi l'attesa si può protrarre per mesi, tra l'altro molti uffici dell'INPS sono ancora chiusi al pubblico, quindi non è semplice avere una risposta attendibile in tempi brevi.-
        Il mio consiglio è quindi quello di ripresentare all'INPS una nuova domanda di maternità ordinaria e cioè con decorrenza 2 mesi prima del parto.-
        Non sarà forse il consiglio che ti aspettavi ma sicuramente ti consentirà di trascorrere l'ultimo periodo di gravidanza con un po più di serenità, senza che stai ad impazzire su calcoli che nessuno riesce a confermarti che siano giusti.-

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      2. La ringrazio di cuore per la risposta.
        Il problema è che anche optando per quello che mi consiglia, lo stato di agitazione non è che migliorerebbe, anzi...
        Vivo e lavoro in una città in cui non ho né parenti, né amici e per colpa della situazione covid mi hanno fatto consumare tutte le ferie. Desideravo e desidero tuttora andare in maternità solo 1 mese prima del parto perché l'idea di dover poi "abbandonare" il mio piccolo lasciandolo in balia di estranei a soli 3 mesi di vita mi devasta non poco. Ero e sono disposta pure ad accettare meno denaro e meno tutele ecc ora, anche la cassaintegrazione che di certo non mi offre nulla di materialmente buono, pur di guadagnare un mese in più col piccolo. Altrimenti dovrò poi fare come purtroppo fanno molte donne nelle mie condizioni: accettare di guadagnare una miseria optando per la facoltativa, in periodo di Corona virus, con tutto quello che ho già perso come molti italiani per questo, o peggio ancora licenziarmi. Perché i bonus, i voucher e cose simili non coprono tutte le spese veramente alte che ci sono in questi casi, non quando sei di fatto sola.
        E la cosa che più mi rode è che almeno telefonicamente avevo ricevuto l'ok dell'INPS, mi avevano detto che potevo optare per la flessibilità. Ora tutto rischia di bloccarsi per via di un consulente un po' troppo zelante che ha paura di non so cosa...
        Il discorso dovrebbe essere tra me e l'INPS, se qualcosa non va dovrebbe essere l'ente a comunicarmelo con i suoi tempi, o sbaglio? Oltretutto se io ora vengo trattata come dipendente normale e quindi sono in cassa parziale e si scopre poi che invece dovevo esser considerata come già in maternità, sarà l'INPS poi a dover dare a me qualcosa in più, sarà lui in debito con me. Il consulente aziendale cosa cavolo c'entra in tutto questo?
        Vedrò un po'nei prossimi giorni come si evolve la situazione. Il suddetto consulente potrebbe mettermi ora in ferie forzate, cosa che sarebbe forse pure peggio per me dal momento che non ne ho più.
        Solo una cosa per me è certa: la maternità in Italia viene tutelata solo in apparenza e non nel concreto; nel concreto costringono una donna o ad abbandonare un minuscolo essere umano se non ha nessuno oppure a rinunciare al lavoro. E non è per niente corretto questo.

        La ringrazio ancora per tutto.

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      3. Ti capisco e sono d'accordo con te, ma mi dispiace che ne fai una questione di principio e questo si ripercuote negativamente sul tuo stato d'animo che in gravidanza è doppiamente importante.-
        Se ci ragioni serenamente parliamo di un mese di differenza che puoi recuperare eventualmente con un mese di facoltativa anche se retribuita solo al 30%.-
        Non sono invece d'accordo sul "consulente troppo zelante" perché i call center dell'INPS danno informazioni non sempre precise e magari ti saresti trovata con una contestazione successiva da parte dell'INPS, ovviamente per iscritto.-
        Se ti può consolare hai il premio per la nascita, la maternità prima e dopo il parto, il congedo parentale, il bonus bebè, i riposi per allattamento e il bonus asilo nido, e "forse" la maternità non è tutelata solo in apparenza.-

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    19. Buongiorno dottore censori, la ringrazio anticipatamente della sua disponibilità, ho appena richiesto la maternita in naspi semplicemente con la comunicazione Naspi com, fino al 21 gennaio 2021. Dopo dovrei rifare la richiesta per riprendere la naspi?

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      1. Veramente la procedura da seguire è un po diversa!
        Per richiedere la maternità va inviata apposita domanda per via telematica all'INPS, e va trasmessa la NASPI COM per sospendere la NASPI per il periodo di maternità obbligatoria.-

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    20. Salve Avvocato Mi chiamo Raffaele. Mia moglie è insegnate a Tempo determinato alcuni incarichi mesnili annui. Percepisce a NASPI da Aprile 2020 e durera' circa 12 mesi.
      E' incita da due mesi e e la sua situazione di salute non è ottimale e la sua gravidanza è a rischio. Potrebbe chiedere la Maternità anticipata? Mi sono rivolto ad alcuni Patronati alcuni dicono di si altri no stessa coa al Call Center IMPS. Secondo lei mia moglie potrà inoltrare la domanda di maternità anticipata ? e se si come dovrà procedere? Grazie
      Raffaele

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      1. Ciao Raffaele!
        Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto nonché gli eventuali periodi di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio); Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto comprende i 3 mesi successivi al parto.-
        Tua moglie quindi una volta ottenuta la relativa certificazione da parte della ASL, potrà inoltrare la domanda di maternità anticipata all'INPS o direttamente per via telematica o rivolgendosi a un Patronato.-

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    21. Salve dottore volevo chiederli io o due lavori uno come impresa di pulizie, di 30 ore settimanale, e un altro come badante di 40 ore settimanale, in impresa di pulizie sono in maternità anticipata, poso mettermi in maternità obbligatoria anche dal lavoro come badante, io già percepisco la maternità da impresa di pulizie, grazie.

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      1. Presumo che ci sia un errore nei dati che mi hai fornito perché non credo che una persona possa lavorare per 70 ore settimanali, e non sarebbe nemmeno consentito dalla legge.-

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    22. Buongiorno.
      Mi trovo purtroppo in una situazione davvero critica e vorrei avere qualche informazione.
      Con l’11 gennaio 2021 ho rassegnato le dimissioni volontarie, ma la nuova azienda che avrebbe dovuto assumermi ha deciso di non farlo più, preferendo una categoria protetta. Qualche giorno dopo ho scoperto di essere incinta e vorrei gentilmente sapere se c’è la possibilità di richiedere l’indennità di maternità o qualche bonus, nonostante io non abbia diritto alla Naspi.
      Grazie per l’attenzione.

      Katja Leoni

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      1. Purtroppo NO!
        Con le dimissioni non hai diritto alla NASPI e per quanto riguarda l'indennità di maternità ne avrai diritto solo all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza.-
        Devi quindi cercarti un nuovo lavoro anche con un contratto a termine, alla scadenza del quale avrai diritto eventualmente alla NASPI e alla maternità.-

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    23. Buongiorno, mi servirebbe sapere, essendo in maternità prorogata fino al 7 mese del mese bambino, nel momento in cui per diverse ragioni mi dimettessi, avrei diritto ai resta mesi di maternità? O questa andrebbe persa?

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      1. La proroga della maternità fino al settimo mese dopo il parto è legata a un'attività lavorativa a rischio, quindi in caso di dimissioni se ne perde il diritto.-

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    24. Buonasera Avvocato,

      mi è stata rigettata la domanda di maternità come lavoratrice domestica con la causale di non aver maturato le 1248ore necessarie al trattamento (credo facciano riferimento alle 52 settimane per un minimo di 24 ore a settimana maturate nei 24 mesi precedenti al parto).
      Personalmente ho versato negli ultimi 12 mesi 30 contributi settimanali complessivi, di cui 8 settimane in un attività commerciale e 22 settimane a 30 ore a settimana come lavoratrice domestica. Il portale INPS, in merito ai requisiti per la domanda, riporta la dicitura: "Le lavoratrici domestiche hanno diritto all'indennità di maternità solo se nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico, oppure almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti."

      Ho diritto o meno alla maternità domestica?

      Grazie del supporto,
      Lucia

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      Risposte
      1. Ciao Lucia!
        SI!
        Confermo:
        La possibilità dipende dalla verifica di almeno una delle condizioni elencate:
        - la colf ha contributi versati per almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria anche se versati in altri settori;
        - se la colf ha contributi versati per almeno 26 contributi settimanali versati nei 12 mesi precedenti l'astensione anche se questi risultano versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.-

        Elimina
    25. Salve,
      vorrei sottoporre un quesito.
      Durante l’assenza dal lavoro per maternità a rischio (quindi non parliamo di maternità obbligatoria), la retribuzione è a carico dell’INPS per un 80%. Il restante 20 % è sempre a carico del datore di lavoro, oppure lo è solo nei due mesi precedenti e i tre messi successivi la data del parto (cioè durante la non maternità obbligatoria)?
      N.B.: si è in regime di CCNL - Contratto Commercio
      Grazie tante.

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      1. Il contratto del commercio prevede che alla dipendente in maternità anticipata sia garantita la piena retribuzione. Dal punto di vista della retribuzione, valgono quindi le considerazioni fatte per la maternità obbligatoria.-

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      2. Mi perdoni,
        un ulteriore precisazione,
        la "piena retribuzione" durante il periodo di maternità anticipata alle stesse condizioni della maternità obbligatoria, prevede un 80% a carico INPS ed il restante 20% a carico del datore di lavoro oppure è al 100% a carico INPS?
        Grazie ancora.

        Elimina
      3. Sia la maternità anticipata che quella obbligatoria è per l'80% a carico dell'INPS e per il 20% a carico dell'azienda, ma non capisco a che ti serve questa informazione visto che per te non cambia nulla.-

        Elimina
    26. Buongiorno, mi chiamo Lucia, volevo chiedere se durante una giornata intera di ferie mi spettano ugualmente le due ore di allattamento, oppure se sono assente dal lavoro tutto il giorno sono solamente ferie 8 ore.
      La ringrazio.
      Cordiali saluti, Lucia.

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      1. Ciao Lucia!
        Le ferie vanno godute a giornate intere e non a ore quindi nei giorni di ferie non spettano le due ore di allattamento.-

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    27. Salve avvocato censori,avrei veramente bisogno di un chiarimento, attualmente sono in maternità anticipata in quanto lavoro in un'azienda metalmeccanica,come data presunta del parto e dichiarato 25/01/2022,vorrei cortesemente sapere se dopo i tre mesi dalla nascita del bambino posso richiedere l'allattamento a rischio?in quanto lavoro a contatto con sostanze chimiche, resine..
      Spero almeno lei mi possa aiutare mi scuso per il disturbo e la ringrazio

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      1. SI!
        Maternità posticipata:
        Per attività gravose e/o insalubri può essere concessa fin dall'inizio della gestazione fino al settimo mese dopo il parto.
        Retribuita all'80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

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      2. La ringrazio, gentilissimo allora dopo la nascita presenterò la domanda al Caf ...la.ringrazio cordiali saluti

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      3. SI!
        La domanda andrà però presentata poco prima della fine dei 3 mesi dopo il parto.-

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    28. Buongiorno avvocato, ho letto il CCNL metalmeccanici e non mi sono chiari alcuni punti. Spero Lei possa aiutarmi a capire:
      1. Un'impiegata metalmeccanica settore privato stando in maternità anticipata viene retribuita dall'INPS all'80% dello stipendio, ma se si ammala durante la maternità anticipata e presenta il certificato di malattia sarà retribuita al 100% o sempre all'80%?
      2. Se un'impiegata metalmeccanica settore privato si ammala durante il periodo di maternità obbligatoria e presenta il certificato di malattia, il periodo di maternità obbligatoria viene interrotto e poi ripreso dopo la malattia o il periodo di maternità obbligatoria non può essere posticipato/prolungato?
      3. Un'impiegata metalmeccanica settore privato stando in maternità facoltativa (richiesti magari 4 mesi consecutivi all'INPS) viene retribuita dall'INPS all'30% dello stipendio, ma se si ammala durante la maternità facoltativa e presenta il certificato di malattia sarà retribuita al 100%, 80% o sempre al 30%?
      4. Se un'impiegata metalmeccanica settore privato si ammala durante il periodo di maternità facoltativa (richiesti magari 4 mesi consecutivi all'INPS) e presenta il certificato di malattia, il periodo di maternità facoltativa viene interrotto e poi ripreso dopo la malattia o no?
      Ringrazio in anticipo.

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      1. Ciao Valeria!
        In linea generale la maternità prevale sulla malattia e quindi il periodo di malattia non sospende il congedo di maternità. Pertanto se durante il congedo per maternità la mamma si ammala, anche se viene prodotto il certificato medico per stabilire i giorni della prognosi, la maternità non viene sospesa dalla malattia e tale periodo non può essere utilizzato successivamente.
        Per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall’inizio del congedo stesso, il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere.
        E la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa.
        Tutto questo ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale.-

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    29. Avvocato, La ringrazio per la Sua risposta, vorrei avere da Lei la conferma sulla seguente questione: da quello che ho letto mi risulta che le impiegate del CCNL Metalmeccanici per la maternità obbligatoria (e ance anticipata per gravidanza a rischio) devono essere retribuiti al 100 % , non all'80% come in alcuni altre categorie contrattuali. Me lo potrebbe confermare per favore?

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      1. Ciao Valeria!
        SI!
        Durante il periodo della maternità obbligatoria, cioè per cinque mesi, le dipendenti con contratto metalmeccanico industria hanno diritto a percepire una indennità corrispondente al 100% della normale retribuzione percepita, e lo stesso discorso vale per la maternità anticipata.-

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    30. salve dott. censori
      vorrei chiedere delle informazioni riguardo il congedo parentale in ragioni a delle modifiche che sono state introdotte da poco
      sono sposato e l'unico che lavora in famiglia , ho un bambino di 5 anni e sto ogni tanto prendendo giorni di congedo parentale
      adesso in ragione delle modifiche introdotte vorrei chiedere come sara' la mia situazione per il congedo parentale tipo quanti mesi ho diritto di congedo e l'eta' del bambino e qualche informazione in piu a riguardo
      grazie e complimenti per il servizio svolto

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      1. Il provvedimento poi incrementa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Salgono da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. E cioè: accanto ai tre mesi, non trasferibili, che spettano a ciascun genitore, si aggiunge, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta, sempre un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi). Sale poi da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei modi sopra descritti. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

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      2. Salve
        In parole povere le modifiche che sono state introdotte per il congedo parentale riguardano le persone che avranno un bambino dal 13/08 oppure tutti i genitori che hanno un figlio minore ?
        Quando lei parla di genitore solo cosa intende? Questo come il mio caso sposato ma sono l’unico che lavora?
        Grazie mille e complimenti

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      3. Purtroppo c'è una "fregatura" nel senso che i tre mesi aggiuntivi spettano solo ai ai genitori che hanno usufruito di 3 mesi ciascuno di congedo parentale, quindi se uno solo dei genitori ha già richiesto tutti i 6 mesi spettanti, non ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

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    31. Buongiorno, non mi è chiara la parte del totale del congedo fruibile in somma da entrambi i genitori: 3 mesi per la madre+3 mesi per il padre+ 3 mesi trasferibile alla madre ad esempio= nove mesi totali. Perche si parla di 10 o addirittura di 11 mesi? Solo per le famiglie monoparentali oppure anche alle famiglie con due genitori ma senza indennizzo del 30%?

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      1. Il congedo parentale "normale" dura 6 mesi e i tre mesi aggiuntivi spettano solo ai genitori che hanno usufruito di 3 mesi ciascuno, quindi se uno solo dei genitori ha già richiesto tutti i 6 mesi spettanti, non ha diritto ai 3 mesi aggiuntivi.-

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      2. Mi scusi dott. Censori per l’insistenza ma riesco a capire il mio caso come è classificato
        Io lavoro e mia moglie casalinga
        Con un bambino
        Quanti mesi mi spettano 6 oppure 9 indennizzati al 30%
        Oppure 11 mesi di cui 9 pagati al 30%
        Grazie

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      3. Bella ‘fregatura’… non è chiaro per niente il punto di tre mesi aggiuntivi. Quindi, per ottenere il massimo, potrebbe essere adottabile il seguente schema? Il padre prende 3 mesi di congedo, dopodiché la madre fa la richiesta per 6 mesi di congedo, giusto?

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      4. Risposta per Anonimo del 21 agosto 20222 ore 14,03:
        Purtroppo ti spettano solo 6 mesi in totale.-

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      5. Risposta per Anonimo del 21 agosto 2022 ore 14,08:
        Giusto!
        Confermo!

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    32. Salve. Sono mamma di una bambina nata a febbraio 2021 per la quale ho già usufruito dei sei mesi di congedo parentale. Ora sono in attesa del secondo figlio che dovrebbe nascere a novembre. Ho letto della possibilità di chiedere di rientrare a lavoro con modifica del contratto a part-time fino ai 3 anni del bambino e che fino al 3% dei dipendenti l'azienda non può opporsi. Lavoro nell'ambito dell'industria metalmeccanica e l'azienda conta circa 200 dipendenti (nessuno ha mai usufruito di tale possibilità) . In rete non jo trovato molte spiegazioni come se la richiesta si può effettuare dopo aver usufruito dei 6 mesi di congedo parentale o va effettuata alla scadenza della maternità obbligatoria. Sapete darmi indicazioni e eventualmente anche riferimenti alla legge/articolo?
      Grazie

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      1. La possibilità di richiedere il passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro part time è un diritto della lavoratrice ma dipende innanzitutto dal Ccnl di occupazione e, in base ad esso, dai limiti eventuali previsti dalla legge.
        Stando, infatti, a quanto previsto dalle leggi e dal Ccnl 2022, il part time dopo la maternità è un diritto che non può essere rifiutato dalle aziende, in generale, ma nei limiti previsti dalle leggi e soprattutto dai diversi ccnl in base ai settori di lavoro.
        In particolare, dopo la maternità la lavoratrice può chiedere la trasformazione del contratto da tempo pieno a part time, se la riduzione dell’orario di lavoro non supera il 50%, e il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta e deve trasformare il contratto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
        In base poi ai diversi Ccnl esistono regole e limiti da rispettare per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time. Il contratto commercio prevede, per esempio, l’obbligo per le aziende di concedere il passaggio da lavoro a tempo pieno a part time fino al massimo al 3% di tutti i lavoratori dell'azienda.-

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      2. Salve e grazie per la risposta che peroò non ha esaurito le mie perplessità in quanto queste poche informazioni le avevo già trovate sul web.

        In particolare riguardo al ccnl metalmeccanici quali sono le regole e limiti e l'articolo di riferimento del contratto a cui eventualmente appellarmi?

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      3. Non mi risultano regole e limiti specifici nel tuo contratto di riferimento quindi vale la normativa di carattere generale.-

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    33. Buongiorno, lavoro come educatrice in una scuola primaria per una Cooperativa Sociale. Appena ho comunicato lo stato di gravidanza ( al terzo mese) mi è stata data la maternità anticipata per lavoro a rischio. Vorrei sapere come verrà calcolata l' indennità di maternità, dato che nei tre mesi precedenti ho lavorato meno ore rispetto al mio normale contratto di 38 ore, a causa della chiusura estiva delle scuole. E' possibile che venga calcolata in riferimento al mio contratto di 38 ore? Quindi facendo riferimento, non al mese immediatamente precedente, ma nel mio caso al mese di maggio? Grazie

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      1. Congedo di maternità anticipata:
        Retribuito all’80% della retribuzione media percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria (salvo migliore trattamento previsto dal CCNL).-

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    34. Buongiorno, sono un impegata e vorrei lavorare fino al parto per poter usufruire dei 5 mesi dopo la nascita. Abbiamo un accordo firmato con l’azienda che prevede di lavorare in smart working gli ultimi mesi…l’unica cosa che il medico competente aziendale dove devo sottopormi a visita l’ottavo e il nono mese per l’ok si trova in un altra città a 200km e l’azienda mi pagherebbe il treno…obiettando il fatto che comunque all’ottavo e il nono mese sarebbe difficoltoso per me recarmi lì mi è stato risposto che allora devo prendere il congedo di maternità normale 2+3…come posso comportarmi?Grazie

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      1. L'attuale normativa prevede che i datori di lavoro possano valutare insieme alle donne in gravidanza l’opportunità di lavorare fuori dall'azienda, con il supporto di professionisti sanitari che valutino caso per caso.-
        Questo significa purtroppo che senza l'autorizzazione del medico competente aziendale devi penderti il congedo di maternità normale 2+3.-

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      2. Grazie della risposta, quindi, anche se il ginecologo mi scrivesse un certificato dove conferma che posso lavorare fino al nono mese ma sconsiglia spostamenti lontani io dovrei per forza andare in maternità 2+3 giusto?😣

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      3. Purtroppo SI!
        Il medico competente, ove presente in azienda, è quindi tenuto a rilasciare il certificato medico che, congiuntamente a quello del ginecologo, deve essere presentato all'Inps per ottenere il congedo.
        Il medico competente certifica l'assenza di controindicazioni dal punto di vista delle condizioni di lavoro al rilascio del congedo.-

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    35. Buongiorno Avvocato, vorrei sapere:
      Ho un contratto metalmeccanico a tempo indeterminato. Vorrei chiedere il part time, ne ho diritto? L'azienda è obbligata a concedermelo?
      Grazie.

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    36. Chiedo scusa, sono in maternità. E vorrei chiedere il part time al rientro.

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      1. SI!
        Al termine della maternità puoi chiedere il part time!
        Il datore di lavoro può non concedertelo solo per motivate esigenze aziendali.-

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    37. Caro Avvocato, parlando della richiesta del part-time dopo la maternità obbligatoria: potrebbe chiarire per favore: il datore di lavoro lo DEVE concederlo se il part-time sta al posto del congedo parentale (quello retribuito al 30%). In questo caso però alla madre non rimarrà il congedo parentale fino a 12 anni del bambino, è cosi? In tutti gli altri casi il datore di lavoro può benissimi non concedere alcun part-time, giusto?

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      1. Non c'è alcuna relazione diretta nel senso che il part time viene concesso dal datore di lavoro se non comporta problemi per l'attività aziendale, mentre il congedo parentale non può non essere concesso perché è l'INPS che lo dispone, ovviamente su richiesta della lavoratrice.-

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      2. La ringrazio per la risposta. Mi riferivo art.8 comma 7 DL 81/2015 , https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/conciliazione-famiglia-lavoro/congedo-parentale/altri-strumenti/part-time-in-alternativa-al-congedo-parentale/

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      3. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.-

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    38. Buonasera Avvocato, la mia compagna era assunta da una cooperativa la quale ha perso l'appalto a favore di un'altra cooperativa, nel mentre era in maternità e sotto consigli delle due cooperative è rimasta assunta con la cooperativa ''vecchia'' fino alla fine della sua maternità, una volta terminata la maternità è stata licenziata e poi assunta il 28/11/2022 (a distanza di un giorno dal licenziamento) dalla nuova cooperativa la quale sta pagando la maternità facoltativa per un ammontare di € 29,77 al mese, sulla busta paga la paga media giornaliera ammonta a 45,80 €. La paga giornaliera della facoltativa dovrebbe essere il 30% di 45,80 ovvero 13,74 al giorno, è corretto? la ringrazio in anticipo

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      1. L'importo della maternità facoltativa è il 30% della retribuzione mensile riferita all'ultimo mese di lavoro.-

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    39. Buongiorno, quindi essendo che è stata assunta dalla nuova cooperativa il 28 novembre conta la retribuzione della veccia cooperativa?

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    40. Grazie mille delle risposte, buona giornata

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    41. Buongiorno mi chiamo Luciano. Mia madre usufruisce del Progetto HOME CARE. La badante fra qualche settimana andra' in astensione obbligatoria per maternita'. Per questi 5 mesi devo comunicare qualcosa all'INPS per sospendere l'eventuale erogazione del contributo HOME CARE oppure si sospende in automatico e riprenderà alla scadenza della Maternita? Grazie. Mia madre non vuole altre persone altrimenti avrei optato per un'assunzione a Tempo determinato per i 5 mesi di assenza della badante

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      1. Ciao Luciano!
        Nel tuo caso non va sospesa l'erogazione del contributo HOM CARE perché è legato all'assistenza al familiare quindi a prescindere dal fatto che ci sia o meno una badante.-

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