1) Mamma Domani:
È un assegno di 800 euro una tantum destinato soprattutto a coprire parte degli esami diagnostici e delle prime spese per il bambino, subito dopo la nascita. Potrà essere richiesto, senza alcuna limitazione di reddito, già a partire dal settimo mese di gravidanza. E sarà l’INPS, dopo l’imminente decreto attuativo, ad occuparsi di comunicare le modalità operative e di erogare le prestazione.-A partire dal 2017, quindi, le future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza, se vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare l'apposita domanda all'INPS, per via telematica.
2) Buono Nido:
Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette dei nidi pubblici e privati fino ad un massimo di 1.000 euro annui (erogati in 11 mensilità) che, sarà versato dall’INPS. Questa misura riguarda tutte le famiglie senza alcuna limitazione di reddito e si riferisce all’intera durata massima di tre anni di frequenza del nido, sia pubblico che privato. Possono beneficiare del contributo i nati dal primo gennaio 2016. L’aiuto sarà destinato anche alle famiglie con bambini meno di tre anni che, a causa di gravi patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare un nido. Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l’anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione anche parziale del congedo parentale. Occorre ricordare che qualora si fruisca del voucher, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro.-3) Bonus Bebè:
Confermato in maniera definitiva il Bonus Bebè già esistente. L’assegno mensile do 80 euro versato per un triennio alle famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro viene raddoppiato al di sotto della soglia di 7.000 euro .-4) Voucher baby-sitter:
La manovra ha aumentato le risorse da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. Rispetto agli anni passati, inoltre, il potenziamento è stato stabilito per un biennio, anziché per un solo anno.-5) Fondo Credito Nuovi Nati:
Ultima novità prevista dalla legge di Stabilità è l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo di sostegno alla natalità, dotato di 14 milioni di euro per il 2017, che nel 2018 diventeranno 24 milioni. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.-6) Nuovo congedo parentale:
È stato esteso dal Jobs Act il congedo parentale retribuito al 30%, dai tre ai sei anni del figlio (otto per le famiglie a basso reddito) e non retribuito dagli attuali otto anni del figlio a 12 anni. Si può chiedere anche a ore.-7) Congedo paternità:
È stato prorogato anche nel 2017 il congedo obbligatorio di due giorni per i papà. Da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.-8) Assegno di maternità 2017 dello Stato:
Per madri naturali o adottive ma anche padri che però siano lavoratori anche precari.Requisito fondamentale: essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
Inoltre i requisiti che la madre deve possedere per aver diritto all'assegno sono:
- è una lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
- è una lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
- è una lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.-
9) Assegno di maternità 2017 dei Comuni:
È un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo e dalla sua entrata in famiglia se adottato o preso in affido. Il beneficio è riconosciuto anche alle mamme extracomunitarie che, entro sei mesi dalla nascita del bambino, presentano la documentazione per la richiesta + permesso soggiorno.A chi è rivolto. L'assegno a carico del Comune è riservato alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.
L'importo dell'assegno viene rivalutato dal Comune ogni anno in base all'adeguamento ISTAT.
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
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