sabato 22 giugno 2019

A chi si rivolge

Lo scopo di questo blog è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale per lavoratori e pensionati.

Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.


Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.

Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.-

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC.

Si ringraziano in particolare:  
Dalila Fiorani, Paola Belelli ed Egidia Vallorani per la parte fiscale (CAAF - CGIL),
Rossella Marinucci e Daniele Principi per la parte contratttuale (Uff. Vertenze - CGIL),  
Barbara Meo, Elisabetta Coccetti e Tamara Breccia per la parte previdenziale (INCA - CGIL),
Matteo Ferretti  per la parte dedicata all'immigrazione (INCA - CGIL),
Mario Grassetti per informazioni varie (SPI - CGIL)


Amministratori del blog: Giampiero Censori, Gianfranco Censori e Giuseppina Eleonori

BADANTI E COLF 
MINIMI SALARIALI ANNO 2019:
Livello A   Conviventi paga mensile euro    636,20 -  Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro    751,88 -  Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B   Conviventi paga mensile euro    809,71 -  Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro    867,55 -  Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C   Conviventi paga mensile euro    925,40 -  Non conviventi paga oraria euro 6,47
Livello CS Conviventi paga mensile euro    983,22 -  Non conviventi paga oraria euro 6,82
Livello D   Conviventi paga mensile euro 1.156,72.-  Non conviventi paga oraria euro 7,87
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.214,56 -  Non conviventi paga oraria euro 8,21
Presenza notturna livello unico euro 668,01.-
Assistenza notturna
Livello BS  Assistenza a persone autosufficienti euro 997,67.-
Livello CS  Assistenza a persone non autosufficienti (non formato)  euro 1.130,70.-
Livello DS  Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.396,77.-
Vitto e alloggio                      valore giornaliero        valore mensile
Pranzo e prima colazione       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Cena                                       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Alloggio                                 euro 1,69 x 26            euro   43,94.-
Totale                                      euro 5,61 x 26            euro 145,86.-

CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,43 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,43 0,36)                
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,61 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,62 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 1,96 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,97 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,04 (0,26)        
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,52 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,53 (0,36)                            
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,72 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,73 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 2,10 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 2,11 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,11 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,12 (0,26)        

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


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Minimi salariali anni 2018


LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A629,154,57
AS743,555,39
B800,745,72
BS857,946,06
C915,466,40
CS972,336,74
D1.143,917,78
DS1.201,118,12

Presenza notturna livello unico euro 660,61
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 986,62
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.118,18 - (7,26 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.381,30 - (8,75 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,93 x 2650,18
Cena1,93 x 2650,18
Alloggio1,67 x 2643,42
Totale5,53 x 26143,78



Minimi salariali anni 2017

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A625,154,54
AS738,825,36
B795,655,68
BS852,486,02
C909,336,36
CS966,156,70
D1.136,647,73
DS1.193,478,07


Presenza notturna livello unico euro 656,41
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 980,35
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.111,07 - (7,21 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.375,52 - (8,69 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,9157,30
Cena1,9157,30
Alloggio1,6649,80
Totale5,48164,40

CONTRIBUTI ORARI DEL 2018

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,41 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,42 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,60 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,71 

  • con CUAF Contributo orario euro 1,94 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,95 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,02 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,03 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,71 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,70 

  • con CUAF Contributo orario euro 2,07 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,08 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,10 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,10 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

CONTRIBUTI ORARI DEL 2017

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,39 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,40 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,57 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,93 (0,48)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,01 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,02 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,49 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,50 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,68 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 2,05 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,06 (0,48)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,08 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,09 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari







martedì 14 maggio 2019

Ferie, permessi e malattia

FERIE

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore; un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.-
Le ferie maturate e non godute non si perdono; possono essere differite nel tempo o, solo nei casi di legge, retribuite con una indennità sostitutiva.-
La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-
In genere le ferie si maturano nel corso dell'anno solare; un lavoratore che abbia lavorato tutto l'anno nella stessa azienda avrà diritto a tutti giorni di ferie stabiliti dal contratto nazionale applicato.-

Un lavoratore che invece abbia iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di giorni in proporzione ai mesi di servizio prestati.-
Qualora a fine anno solare risultassero dei giorni di ferie maturate ma non godute, le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente tale scadenza.-

Con circolare n. 8 dell'8 marzo 2005 il Ministero del lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.-
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire ovviamente condizioni di miglior favore per i lavoratori; infatti quasi tutti i contratti prevedono un periodo superiore rispetto alle quattro settimane.-
  

INFORTUNIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova infortunato, il contratto non viene prorogato, ma l'INAIL corrisponde comunque l'indennità fino al termine dell'infortunio.-

MALATTIA

L'indennità di malattia è la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.

Spetta agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai giovani assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori parasubordinati, e agli apprendisti.

Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

VISITE DI CONTROLLO O VISITE FISCALI

Dipendenti privati:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

Dipendenti pubblici:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici degli Enti preposti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato.

L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%. In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.
Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) se è lavoratore dipendente oppure direttamente con accredito sul c/c bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, se si tratta di lavoratore parasubordinato, agricolo, disoccupato o sospeso, stagionale.

MALATTIA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova in malattia, il datore di lavoro non ha l'obbligo di prorogarlo; quindi alla scadenza cessa ogni tipo di indennità e tutela per il lavoratore.-

MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La malattia intervenuta durante il periodo di prova, ne sospende il corso fino alla guarigione, e allunga i tempi del periodo di prova stesso; il recesso in quel caso è legittimo ma è inefficace fino al termine della malattia, e del periodo di prova contrattuale, aumentato dei giorni di malattia.-
Naturalmente la malattia deve essere portata immediatamente a conoscenza del datore di lavoro con certificato medico.-
In pratica, per esempio, se per un livello di un qualsiasi CCNL è previsto un periodo di prova di 2 mesi e nel periodo di prova si è avuta un'assenza per malattia di 15 giorni, il periodo di prova effettivo diventa di 2 mesi e 15 giorni.-
Questo significa che il datore di lavoro si riserva 15 giorni di tempo in più per decidere la trasformazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, e il dipendente può richiedere 15 giorni di tempo in più per dimostrare le proprie capacità e competenze.-

MALATTIA DURANTE LE FERIE

L'INPS ha dettato una normativa in materia; in generale la malattia durante le ferie le sospende, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che il lavoratore poteva comunque fruire delle ferie.-
Se ti viene la febbre, se vieni ricoverato in ospedale, ecc., è dimostrabile che, in quelle condizioni, tu non puoi continuare le vacanze, quindi le ferie debbono essere sospese.-
Se invece hai un forte mal di testa, stress, ecc. , le ferie non vengono interrotte, anzi sono utili per farti guarire.-
In ogni caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente la sopravvenuta malattia, in modo che il datore di lavoro possa eventualmente mettere in atto i suoi controlli.-

PERMESSI RETRIBUITI (ROL)

Oltre alle ferie, in genere, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano anche ogni anno un certo numero di ore lavorative, che sono appunto Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro), che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore.-

PERMESSI PER LUTTO FAMILIARE

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

RICORRENZE FESTIVE

Agli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:
01) La domenica
02) Il 1° giorno dell'anno
03) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno di Pasqua
05) Il giorno di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25 aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1° maggio (festa del lavoro)
08) Il 2 giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno 26 dicembre
Il giorno di ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità produttiva
Quando la festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo), i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione fissa.-

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per gli effetti della legge 5 marzo 1977 n° 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili le festività religiose:
1) San Giuseppe (marzo)
2) Ascensione (maggio)
3) Corpus Domini (giugno)
4) Santi Pietro e Paolo (giugno)
In sostituzione delle 4 Ex Festività i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
La celebrazione delle 2 Festività Nazionali del 2 Giugno (festa della Repubblica) e 4 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale), sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.
Il trattamento economico di dette 2 festività sarà quello previsto per le festività cadenti in domenica ( 6,67 ore o 1/26)
Con la legge del 20 novembre 2000 n° 336, a partire dal 2001 è stata ripristinata la Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, pertanto detta festività si va ad aggiungere alle Festività al precedente paragrafo.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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domenica 7 aprile 2019

Tempi di conservazione documenti

Documenti fiscali, scontrini, bollette e ricevute di pagamento hanno una data di scadenza; devono cioè essere conservati per un certo numero di anni, ed essere esibiti in caso di richiesta. Chi se ne libera troppo in fretta, potrebbe essere costretto a pagare nuovamente, soprattutto se si tratta di tasse.

I termini di prescrizione più comuni che interessano le famiglie sono i seguenti:

Affitto e spese condominiali;
Le ricevute dell'affitto e delle spese condominiali vanno conservate per almeno 5 anni, anche se è consigliabile custodirle più a lungo possibile.-

Assicurazioni;
Le quietanze delle polizze vanno conservate per 1 anno dalla scadenza, (salvo diversi tempi previsti dal contratto), e per 5 anni se usate ai fini fiscali, (spese detraibili).-

Atti notarili;
Gli atti notarili vanno conservati per sempre.-

Bollette domestiche;
Le bollette delle utenze (luce, telefono, gas e acqua), devono essere conservate per 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.-

Bollettini ICI;
I bollettini dell'ICI devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere fatto il pagamento o a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.-

Canone TV;
Per il pagamento del canone TV la prescrizione è di 10 anni.-

Cedolini Stipendio;
I cedolini dello stipendio sono documenti preziosi che vanno tenuti in un cassetto per tutta la vita. Molto spesso, a distanza di decenni, si rivelano l'unico modo per provare un rapporto di lavoro dipendente. Attenzione, nelle aziende con più di 15 dipendenti la possibilità di contestare i conteggi si prescrive dopo cinque anni. Nelle società con meno di 15 persone invece i documenti perdono valore solo dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I cedolini paga possono invece tornare utili fino a dieci dopo l'inizio del trattamento pensionistico. I cedolini Inps o di qualsiasi ente previdenziale vanno conservati per dieci anni dopo il pensionamento.-

Estratti conto bancari e postali;
Vanno conservati per 10 anni.-

Fatture di professionisti e artigiani;
Le fatture di avvocati, commercialisti, idraulici, elettricisti, meccanici ecc., vanno conservate per almeno 3 anni.-

Modello Unico, Mod. 730 e CUD;
La documentazione deve essere conservata per almeno 6 anni. Infatti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, gli uffici possono fare accertamenti. La documentazione di Unico 2004 o 730/2004, inerente i redditi del 2003, per esempio dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2009. Non vanno comunque cestinate le carte del modello Unico nella cui dichiarazione risultino imposte a credito; ma vanno conservate fino a quando non si è ottenuto il rimborso dall'Agenzia delle Entrate.-

Multe stradali;
I pagamenti delle multe stradali vanno tenuti nel cassetto per almeno 5 anni.-

Mutui;
Le quietanze delle rate vanno conservate per 10 anni.-

Rette scolastiche ed iscrizione a corsi sportivi;
Le ricevute vanno conservate per 1 anno, o per 5 anni se usate ai fini fiscali, come spese detraibili.-

Ricevute alberghi e pensioni;
Le fatture o ricevute di alberghi e pensioni vanno conservate per almeno 6 mesi-

Ricevute di spedizionieri o trasportatori;
Le ricevute vanno conservate per 1 anno se il trasporto avviene in Europa, o 18 mesi se il trasporto avviene fuori Europa.-

Scontrini;
Gli scontrini, se valgono come garanzia, vanno conservati per tutta la durata della stessa, (2 anni è la durata ufficiale della garanzia). Se riguardano l'acquisto di medicinali, portati in detrazione nella denuncia dei redditi, scatta il quinquennio previsto per la documentazione fiscale.-

Tassa di circolazione;
La tassa di circolazione (o bollo auto), deve essere conservata per 5 anni dalla scadenza, anche se l'auto è stata venduta.

Tassa sui rifiuti;
Le ricevute della Tarsu, (nettezza urbana), vanno conservate per 10 anni.-

Tosap;
Tosap, (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), devono essere conservati almeno 5 anni.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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martedì 2 aprile 2019

Esenzione dal Ticket

Sono molti i cittadini che sono esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini:

Esenzione ticket per donne in gravidanza

L'esenzione è limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10-09.98: Tutela della maternità.-
L'esenzione per gravidanza è ottenibile se muniti del tesserino rilasciato dai Servizi della ASL (es. Consultori familiari) della ASL.-


Esenzione per reddito e/o per fasce di età

È esenzione totale e riguarda:
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico
  • Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e loro familiari, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulterori 516 euro per ogni figlio a carico.-
Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.-
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.-

Esenzione per invalidità

L' esenzione totale riguarda:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1a alla 5a categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi civili superiori ai 2/3
  • Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
  • Ciechi e sordomuti
  • Grandi invalidi per servizio 1a categoria invalidi per servizio dalla 2a alla 5a categoria
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)
Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status:
  • Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria
  • Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato presso gli appositi sportelli A.SL. dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al S.S.N. e della documentazione inerente la specifica patologia.-

Esenzione per patologie croniche e/o invalidanti

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o staus, riguarda cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n. 329.
Il Tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti (tesserino giallo a validità annuale), viene rilasciato presso gli sportelli A.S.L. presentando: documento di identità valido, codice fiscale, Documento di iscrizione al S.S.N., certificazione specialistica, attestante la patologia, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate (presidi ospedalieri o poliambulatori)

Esenzione ticket per patologie rare

Esenzione limitata a: indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica, effettuate presso i presidi della Rete; tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare.
Il tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie rare (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato a vista, presso gli sportelli A.S.L. presentando la seguente documentazione: documento di riconoscimento valido, codice fiscale, documento d'iscrizione al S.S.N., certificazione rilasciata dei Centri della rete per le malattie rare o da strutture sanitarie pubbliche o accreditate.-

Altre esenzioni

  • Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, (cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)- esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Donatori di sangue – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
  • Donatori di organi e tessuti – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio – esenzione totale
  • Cittadini sottoposti a restrizione delle libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99) – esenzione totale
  • Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche – esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
  • Prevenzione dei tumori femminili e del colon – retto – prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (+ di 45 anni) (L. n. 388 del 23.12.2000) – esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto – esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

Decreto legge n. 98 del 15 luglio 2011

Nuovi ticket
A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono introdotti i seguenti ticket:
10 euro - Specialistica e diagnostica (visite specialistiche e analisi mediche, da cui sono esenti gli anziani e gli affetti da particolari patologie
25 euro - Codice bianco al pronto soccorso
10 euro - Facoltativo per le regioni sulle ricette
Le regioni (che già hanno applicato forme di compartecipazione per queste prestazioni) possono evitare l'applicazione dei ticket mediante il ricorso a fondi propri o ad altre differenti forme di compartecipazione.-
Saranno le regioni che presentano situazioni di disavanzo a dare applicazione ai ticket, mentre quelle “virtuose” si avvarranno di mezzi propri, risparmiando i cittadini.- 


Le Tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell'art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.-
E02 = Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.-
E03 = Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.-
E04 = Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.- 

DAL 1 GENNAIO 2013 ENTRANO IN VIGORE LE ESENZIONI REGIONALI

E13: lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
I cittadini interessati a queste nuove esenzioni sono tenuti ad autocertificarsi presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione.
Non sono modificate le altre esenzioni, sia regionali che nazionali. In particolare permane l’esenzione E02, relativa a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si ricorda che l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.Si precisa che saranno svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini. 



Elenco delle esenzioni totali ticket

C01: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02: Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03: Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04: Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06: Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01: Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01: Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01: Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01:Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02: Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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martedì 19 febbraio 2019

Reddito di Cittadinanza - Pensioni di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per il Reddito di Cittadinaza.

Richiesta:

La richiesta del Reddito di Cittadinanza dovrà essere presentata agli uffici postali utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Inps; la domanda potrà essere inviata online o anche rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps. All’atto della domanda bisognerà presentare anche la DSU a fini ISEE.
Una volta ricevuta la domanda l’Inps ha tempo 5 giorni per valutare il possesso dei requisiti richiesti
utilizzando le banche dati a disposizione; in caso di accettazione della richiesta, il beneficio economico sarà erogato attraverso la carta RdC.
Si tratta di una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con l’obbligo di spendere tutto il contributo entro il mese dell’erogazione; sono vietate, inoltre, le spese per beni e servizi riferiti al gioco d’azzardo o che portano alla ludopatia.


Requisiti:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini di uno Stato membro UE. È riconosciuto anche agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) avere un ISEE inferiore a 9.360€;
4) avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni
componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) avere un reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto (clicca qui per la formula per calcolare il reddito familiare);
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza, invece:
a) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi
precedenti alla richiesta del RdC, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni (clicca qui per approfondire);
b) i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
c) i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
d) nuclei familiari dove uno dei componenti risulti essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).

Gli importi del reddito di cittadinanza 

Il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso; varia, infatti, in base alla situazione economica della famiglia che lo richiede. Nel dettaglio, come specificato nell’articolo 3 del decreto, il beneficio economico si compone di due differenti elementi:
integrazione fino a 6.000€ (annui) del reddito familiare;
integrazione pari all’ammontare del canone annuo di locazione (fino ad un massimo di 3.360€ annui) per le famiglie che sono in affitto. È prevista poi un integrazione (ma fino ad un massimo di 1.800€ annui) per i nuclei familiari che risiedono in un’abitazione di proprietà ma per la quale è stato contratto un mutuo.
Per quanto riguarda l’integrazione del reddito familiare in presenza di più componenti questo viene
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero:
+0,4 per ogni componente familiare maggiorenne successivo al primo;
+0,2 per ogni componente minorenne.
Questo può essere incrementato fino ad un massimo del 2,1.
Il beneficio economico complessivamente non può superare i 9.360€ annui, ossia i famosi 780€ mensili (anche questa soglia va moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Questo, invece, non può essere inferiore ai 480€ annui (clicca qui per le istruzioni per il calcolo del reddito di cittadinanza).

Pensioni di Cittadinanza

Di seguito alcune informazioni su come richiedere e quali sono i requisiti per le Pensioni di Cittadinanza.

Richiesta:

La richiesta - come si legge nell’articolo 5 del decreto - dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda messo a disposizione dall’Inps.
La domanda potrà essere presentata utilizzando la modalità telematica (che verrà specificata in un
secondo momento) oppure rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati dall’Inps.
Una volta ricevuta la domanda, l’Inps ha cinque giorni di tempo per analizzarla: nel caso la richiesta
venga accolta, la pensione di cittadinanza verrà erogata dal mese successivo su una carta elettronica.
Questa carta può essere utilizzata per gli acquisiti (ma non per qualsiasi tipo di attività che abbia a che fare con il gioco d’azzardo); inoltre, si può prelevare contante ma fino ad un massimo di 100€ al mese.

Requisiti

Partiamo con l’analizzare i requisiti della pensione di cittadinanza. In primis, come anticipato, è
necessario che il nucleo familiare per il quale se ne fa richiesta sia composto esclusivamente da persone Over 67.
1) essere cittadini italiani, o in alternativa di uno Stato membro UE. La pensione di cittadinanza spetta anche agli stranieri, purché in possesso del regolare permesso di soggiorno;
2) essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni;
3) ISEE inferiore a 9.360€;
4) patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€;
5) patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€. Questo limite è innalzato di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;
6) reddito familiare non superiore a 7.560€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo
familiare sia in affitto.

Cosa spetta:

Ai nuclei familiari che soddisfano i suddetti requisiti spetta un beneficio economico che - come descritto dall’articolo 3 del decreto - si compone di due parti:
integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento della soglia annua di 7.560€;
integrazione pari all’ammontare annuo del canone di locazione (per i nuclei familiari che vivono in
affitto) fino ad un massimo di 1.800€.
Complessivamente potrebbe spettare un’integrazione del reddito fino al raggiungimento di 9.360€;
mensilmente, quindi, l’interessato ha diritto ad un massimo di 780€. In ogni caso, l’integrazione non può essere inferiore ai 480€ annui.
L’importo dell’integrazione, però, viene aumentato in caso di nuclei familiari numerosi; nel dettaglio, per ogni persona maggiorenne successiva alla prima si applica un parametro della scala di equivalenza pari a 0,4. Quindi, nel caso di una coppia di Over 65, l’importo massimo dell’integrazione è di 1.092€ al mese, 13.104€ l’anno.
È bene sottolineare, comunque, che il parametro di scala di equivalenza complessivo non può essere
superiore a 2,1. Quindi, in caso di nuclei familiari numerosi - purché composti esclusivamente da Over 65
- l’importo massimo della misura è di 1.638€ al mese, 19.656€ l’anno.

Durata e decorrenza

Per quanto riguarda la durata della pensione di cittadinanza, questa viene riconosciuta per tutto il periodo in cui il beneficiario soddisfa i suddetti requisiti, per un massimo di 18 mesi. Scaduto questo termine si può chiedere il rinnovo del beneficio.
Il contributo, invece, è riconosciuto per dodici mensilità e decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!

martedì 12 febbraio 2019

Quota 100 – Pensione Anticipata – Opzione Donna – Lavoratori Precoci – Ape Sociale – Pace Contributiva – Pens. Ant. Commercianti in Crisi – TFS statali

Quota 100 per le pensioni è in vigore dall’1 aprile 2019.

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla  di Quota 100. È qui, infatti, vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.
Per usufruirne si devono avere i requisiti entro il 31 dicembre 2018 (per i lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo tre mesi: requisiti a partire dall’1 gennaio 2019 (lavoratori privati)
1 agosto 2019: requisiti all’entrata in vigore del decreto (lavoratori privati) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.
Dopo sei mesi: requisiti a partire dall’1 febbraio 2019 (lavoratori pubblici)
1 settembre 2019: in line con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam)

  • Stop scatti età: pensione non legata all’aspettativa di vita
  • È possibile cumulare periodi assicurativi presenti su più gestioni.
  • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
  • La pensione è cumulabile con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).
  • I dipendenti pubblici devono dare un preavviso di sei mesi.
  • Fondo Bilaterale per il ricambio generazionale: si può accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che ci sia un’assunzione.


Pensione anticipata:

È possibile andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne.
– Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi.

Opzione Donna:

Ad oggi, per poter ottenere il pensionamento anticipato tramite Opzione Donna, è necessario rientrare in precisi requisiti: le dipendenti devono aver raggiunto 58 anni di età e 35 di contribuzione, mentre per le autonome gli anni salgono a 59 di età e 35 di contribuzione. Una volta maturate queste condizioni l’attesa per la liquidazione dell’assegno pensionistico è rispettivamente di 12 e 18 mesi.
Per il calcolo dei requisiti, la data da prendere in considerazione è il 31 dicembre 2016 (e non più, quindi, il 31 dicembre 2015). Le lavoratrici vedranno, inoltre, il loro assegno calcolato su base contributiva.
Il metodo di calcolo utilizzato per Opzione Donna è quello contributivo. Esso viene spesso definito come svantaggioso poiché appunto basato sui contributi effettivamente accreditati anziché sulla media degli ultimi stipendi o redditi (metodo cosiddetto retributivo).

Lavoratori precoci:

– Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Ape Sociale

L’Ape sociale è un’indennità sostitutiva, in vigore tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2019, che durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Requisito anagrafico: almeno 63 anni di età.
Requisito contributivo: 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (massimo 2) per le lavoratrici.

Pace contributiva: cos’è e come funziona

Nel decreto su Quota 100 è stata inserita anche la pace contributiva per il triennio 2019-2021.
La pace contributiva consente di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per un massimo di 5 anni e il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni.
Agevolazioni: detraibili dell’onere del 50 per cento in cinque quote annuali e rateizzazione fino a 60 rate mensili.
Per ogni anno di università frequentato dal 1 gennaio 1996 in avanti, fino a un massimo di 5 anni ed escluso il periodo di fuori corso, il contribuente pagherà circa 5.240. E il 100% dell’importo versato sarà anche deducibile fiscalmente.-

Pensione Anticipata per commercianti in crisi: 

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.

Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

Trattamento di fine rapporto per gli statali (TFS)

Per tutti i pensionati pubblici – non solo Quota 100 – c’è la possibilità di avere subito, a fronte dei 2-3 anni attuali, l’anticipo di fine rapporto fino a 30mila euro.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi porre i tuoi quesiti qui di seguito tra i commenti; ti risponderemo appena possibile!

martedì 17 aprile 2018

PERMESSI LEGGE 104 + CONGEDO STRAORDINARIO + CURE TERMALI

In questo articolo affronteremo in sequenza i temi dei Permessi della Legge 104, del Congedo Straordinario e delle Cure Termali.

1) PERMESSI LEGGE 104

(L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

A chi spettano:

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
a) disabili in situazione di gravità;
b) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
c) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Non spettano:

a) ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
b) agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
c) ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
d) ai lavoratori autonomi
e) ai lavoratori parasubordinati

Cosa spetta:

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:
a) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
b) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
a) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
b) prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
c) permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
d) i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
e) il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:
f) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
g) tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE
Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).

I requisiti:

a) essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
 b) la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
c)  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).


2) CONGEDO STRAORDINARIO:

Cos'è:

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.-

A chi è rivolto:

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
b) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
c) figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
d) fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
e) parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Non possono richiedere il congedo straordinario:
f) i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
g) i lavoratori a domicilio;
h) i lavoratori agricoli giornalieri;
i) i lavoratori autonomi;
l) i lavoratori parasubordinati;
m) i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Decorrenza e durata:

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.
L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.
Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Quanto spetta:

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
L'indennità per il congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Decadenza:

Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Requisiti:

Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155).


3) CURE TERMALI

A cosa servono e quali malattie curano?

Le cure balneo termali INPS servono come terapie per il trattamento di malattie respiratorie, artrosi, come prevenzione e attenuazione di un ampio ventaglio di disturbi funzionali e condizioni patologiche.
Le cure termali, infatti, sono particolarmente utili nel trattamento e riabilitazione di disturbi cronici otorinolaringoiatrici e respiratori, come bronchiti e asma, reumatologici, urinari e vascolari.
Le cure termali concesse dall'INPS consistono nella somministrazione di un certo numero di Cicli di Cure che vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 24 cure. Ogni ciclo termale, è costituito da 12 cure fondamentali e 18 cure accessorie per patologie reumo-artropatica, o 12 cure accessorie per patologia bronco-catarrale. Il numero dei cicli e la tipologia, vengono decise in base al certificato medico rilasciato dal dottore ASL, medico curante o convenzionato SSN, allegato alla modulistica della domanda cure termali INPS.

Come accedere alle Cure Termali con L'INPS

Per effettuare le cure termali attraverso l'INPS occorre presentare domanda dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno, presso la sede INPS di residenza del lavoratore, con allegato il certificato del medico curante che indichi:
a)  la patologia e la terapia per la quale si richiedono le cure
b)  la richiesta di cure accessorie.

Possono presentare domanda:

a)  i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
b)  i lavoratori autonomi iscritti all'INPS
c)  i dipendenti INPS
d)  i lavoratori iscritti alla gestione separata ( di cui art 2 comma 26 della L335/95)
e)  i lavoratori in mobilità
f)  i titolari di assegni non definitivi di invalidità

Requisiti necessari per presentare domanda:

a) 5 anni di anzianità assicurativa e 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda (sono validi anche i contributi figurativi);
b) Patologie comprese nel Decreto Ministeriale del 15.12.94

Durata della prestazione:

a) Un ciclo annuale di terapia termale si effettua in 12 giorni di cura (13 di soggiorno)
b) L'INPS può rinnovare l'autorizzazione per 5 cicli (5 anni) ove permangano le condizioni medico legali richiesti per la concessione delle cure
Le cure termali INPS riguardano la prestazione che l'Istituto riconosce a pensionati e lavoratori per il trattamento e la prevenzione di malattie respiratorie e alcune forme di artrosi. Le cure termali INPS spettano pertanto agli aventi diritto che presentano domanda di concessione e autorizzazione all'INPS con allegato il certificato medico SSN attestante la necessità del paziente ad effettuare un certo numero di cicli di cure balneo-termali. Secondo le disposizioni introdotte dalla precedente Manovra, dal 1° gennaio 2016 non sono più coperte dal SSN le cure termali che prevedono l'erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte dell'INPS e dall'INAIL. Con la nuova legge di Stabilità 2016 pubblicata in GU e in vigore dal 1° gennaio, all'articolo 1 commi 301 e 302, è previsto invece che: comma 301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare  nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. comma 302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»

I costi:

Le cure termali INPS, sono è a completo carico del SSN, Servizio Sanitario Nazionale mentre il costo per il soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell'Inps.
I costi cure termali INPS a carico degli assistiti sono:
a)  pagamento del ticket sanitario
b) spese di viaggio di andata e ritorno.

Cosa fare dopo autorizzazione INPS alle cure termali:

Il lavoratore o pensionato autorizzato dall'INPS a fruire delle cure termali, riceve dall'Istituto, la lettera di accoglimento domanda cure termali INPS con allegato l’elenco aggiornato delle strutture termali e del calendario 2018 per conoscere i turni disponibili. Successivamente, l'assistito può scegliere il turno 2018 per eseguire le cure termali e la struttura, e 10 giorni prima dell'inizio del ciclo cure termali, deve contattare la struttura e prenotare il ciclo.
La struttura prescelta, invece, deve confermare e comunicare con urgenza alla propria Sede INPS, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti dall'assistito ai fini di fruizione delle cure. Il giorno stabilito per l'inizio del ciclo termale, il lavoratore o il pensionato deve presentarsi presso la struttura alberghiero-termale scelta per il soggiorno e le cure.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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