martedì 17 aprile 2018

PERMESSI LEGGE 104 + CONGEDO STRAORDINARIO + CURE TERMALI

In questo articolo affronteremo in sequenza i temi dei Permessi della Legge 104, del Congedo Straordinario e delle Cure Termali.

1) PERMESSI LEGGE 104

(L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

A chi spettano:

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
a) disabili in situazione di gravità;
b) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
c) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Non spettano:

a) ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
b) agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
c) ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
d) ai lavoratori autonomi
e) ai lavoratori parasubordinati

Cosa spetta:

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:
a) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
b) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
a) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
b) prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
c) permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
d) i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
e) il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore spettano:
f) i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
g) tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE
Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).

I requisiti:

a) essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
 b) la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
c)  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).


2) CONGEDO STRAORDINARIO:

Cos'è:

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.-

A chi è rivolto:

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
b) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
c) figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
d) fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
e) parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Non possono richiedere il congedo straordinario:
f) i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
g) i lavoratori a domicilio;
h) i lavoratori agricoli giornalieri;
i) i lavoratori autonomi;
l) i lavoratori parasubordinati;
m) i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Decorrenza e durata:

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.
L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.
Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.
Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Quanto spetta:

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
L'indennità per il congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.
Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Decadenza:

Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Requisiti:

Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155).


3) CURE TERMALI

A cosa servono e quali malattie curano?

Le cure balneo termali INPS servono come terapie per il trattamento di malattie respiratorie, artrosi, come prevenzione e attenuazione di un ampio ventaglio di disturbi funzionali e condizioni patologiche.
Le cure termali, infatti, sono particolarmente utili nel trattamento e riabilitazione di disturbi cronici otorinolaringoiatrici e respiratori, come bronchiti e asma, reumatologici, urinari e vascolari.
Le cure termali concesse dall'INPS consistono nella somministrazione di un certo numero di Cicli di Cure che vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 24 cure. Ogni ciclo termale, è costituito da 12 cure fondamentali e 18 cure accessorie per patologie reumo-artropatica, o 12 cure accessorie per patologia bronco-catarrale. Il numero dei cicli e la tipologia, vengono decise in base al certificato medico rilasciato dal dottore ASL, medico curante o convenzionato SSN, allegato alla modulistica della domanda cure termali INPS.

Come accedere alle Cure Termali con L'INPS

Per effettuare le cure termali attraverso l'INPS occorre presentare domanda dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno, presso la sede INPS di residenza del lavoratore, con allegato il certificato del medico curante che indichi:
a)  la patologia e la terapia per la quale si richiedono le cure
b)  la richiesta di cure accessorie.

Possono presentare domanda:

a)  i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
b)  i lavoratori autonomi iscritti all'INPS
c)  i dipendenti INPS
d)  i lavoratori iscritti alla gestione separata ( di cui art 2 comma 26 della L335/95)
e)  i lavoratori in mobilità
f)  i titolari di assegni non definitivi di invalidità

Requisiti necessari per presentare domanda:

a) 5 anni di anzianità assicurativa e 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda (sono validi anche i contributi figurativi);
b) Patologie comprese nel Decreto Ministeriale del 15.12.94

Durata della prestazione:

a) Un ciclo annuale di terapia termale si effettua in 12 giorni di cura (13 di soggiorno)
b) L'INPS può rinnovare l'autorizzazione per 5 cicli (5 anni) ove permangano le condizioni medico legali richiesti per la concessione delle cure
Le cure termali INPS riguardano la prestazione che l'Istituto riconosce a pensionati e lavoratori per il trattamento e la prevenzione di malattie respiratorie e alcune forme di artrosi. Le cure termali INPS spettano pertanto agli aventi diritto che presentano domanda di concessione e autorizzazione all'INPS con allegato il certificato medico SSN attestante la necessità del paziente ad effettuare un certo numero di cicli di cure balneo-termali. Secondo le disposizioni introdotte dalla precedente Manovra, dal 1° gennaio 2016 non sono più coperte dal SSN le cure termali che prevedono l'erogazione di prestazioni economiche accessorie da parte dell'INPS e dall'INAIL. Con la nuova legge di Stabilità 2016 pubblicata in GU e in vigore dal 1° gennaio, all'articolo 1 commi 301 e 302, è previsto invece che: comma 301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare  nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. comma 302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»

I costi:

Le cure termali INPS, sono è a completo carico del SSN, Servizio Sanitario Nazionale mentre il costo per il soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell'Inps.
I costi cure termali INPS a carico degli assistiti sono:
a)  pagamento del ticket sanitario
b) spese di viaggio di andata e ritorno.

Cosa fare dopo autorizzazione INPS alle cure termali:

Il lavoratore o pensionato autorizzato dall'INPS a fruire delle cure termali, riceve dall'Istituto, la lettera di accoglimento domanda cure termali INPS con allegato l’elenco aggiornato delle strutture termali e del calendario 2018 per conoscere i turni disponibili. Successivamente, l'assistito può scegliere il turno 2018 per eseguire le cure termali e la struttura, e 10 giorni prima dell'inizio del ciclo cure termali, deve contattare la struttura e prenotare il ciclo.
La struttura prescelta, invece, deve confermare e comunicare con urgenza alla propria Sede INPS, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti dall'assistito ai fini di fruizione delle cure. Il giorno stabilito per l'inizio del ciclo termale, il lavoratore o il pensionato deve presentarsi presso la struttura alberghiero-termale scelta per il soggiorno e le cure.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

sabato 17 marzo 2018

Anticipo Pensionistico (APE)

1) APE VOLONTARIA:

Cos’è l`APE:

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di Bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di Bilancio 2018).

A chi è rivolto:

L’APE volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come funziona:

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.
In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.
L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:
  1. il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi; 
  2. l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi; 
  3. l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi; 
  4. il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi. 
Inoltre, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Il servizio online APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare:

a) l’importo mensile;
b) la durata dell’APE;
c) la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.

Requisiti:

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
a) avere una età minima di 63 anni;
b) aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
c) avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
d) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
e) non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Come fare domanda:

Per ottenere l’APE l'interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all'INPS la domanda di certificazione del diritto all’APE attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello o il PIN dell’INPS.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
È disponibile il servizio online Ape Volontario - domanda di certificazione per l'inoltro delle domande di certificazione del diritto all’APE.
Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE, l’interessato può procedere, sempre attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, all’invio della domanda di accesso all’APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di 
finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.
In caso di recesso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

Attività lavorativa:

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.


2) APE SOCIAL:

Cos'è:

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

A chi è rivolto:

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
  1. disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  2. soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  4. dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. 
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) conciatori di pelli e di pellicce;
d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Decorrenza e durata:

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 15 luglio 2017 e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il 30 novembre 2017, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

Quanto spetta:

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Requisiti:

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
  1. almeno 63 anni di età; 
  2. almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  3. non essere titolari di alcuna pensione diretta. 
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto

nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

Come fare domanda:

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


3) PENSIONE ANTICIPATA RITA:


Arrivano le istruzioni Covip per i fondi pensione, moduli di adesione al nuovo sistema pensionistico, nuovi regolamenti, statuti, come formula di previdenza complementare.

Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi.

In relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 2018, si forniscono con la presente Circolare chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Oltre alle modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito Modulo per la richiesta della RITA.

Requisiti:

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita, sono ora i seguenti:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 1 1, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa:
a) Cessazione dell’attività lavorativa;
b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio.

Requisiti di accesso per i disoccupati:

I commi 4 e 4-bis dell’art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 0 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati.

Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai “lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito – unitamente agli altri requisiti – la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

Modalità di erogazione:

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata – RITA consiste “nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”.

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.

In caso di decesso dell’iscritto:

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato.
Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Si ritiene, poi, che l’ ‘iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale – che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare – l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 prevede che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l’individuazione dell‘importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Si segnala, poi, che si dispone l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema di RITA, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate.

4) APE ROSA PER LE DONNE:

La manovra ha previsto dei requisiti contributivi più leggeri per accedere all’Ape social a favore delle lavoratrici con figli.
Nel dettaglio, le lavoratrici potranno beneficiare di uno sconto sui contributi richiesti pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni, sia che appartengano alle prime 3 categorie di beneficiarie dell’Ape sociale (caregiver, invalide o disoccupate), sia che appartengono alla categoria delle addette a lavori faticosi e rischiosi.
Le appartenenti alla prima categoria con almeno 2 figli potranno dunque ottenere l’anticipo pensionistico con 28 anni di contributi anziché 30, mentre le addette a lavori faticosi e pesanti con lo stesso numero di figli potranno ottenere l’anticipo con 34 anni di contributi anziché 36.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.-

martedì 17 gennaio 2017

Aiuti alla Famiglia (anno 2017)

Ecco un elenco degli aiuti alla famiglia disponibili per il 2017.

1) Mamma Domani:

È un assegno di 800 euro una tantum destinato soprattutto a coprire parte degli esami diagnostici e delle prime spese per il bambino, subito dopo la nascita. Potrà essere richiesto, senza alcuna limitazione di reddito, già a partire dal settimo mese di gravidanza. E sarà l’INPS, dopo l’imminente decreto attuativo, ad occuparsi di comunicare le modalità operative e di erogare le prestazione.-

A partire dal 2017, quindi, le future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza, se vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare l'apposita domanda all'INPS, per via telematica.


2) Buono Nido:

Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette dei nidi pubblici e privati fino ad un massimo di 1.000 euro annui (erogati in 11 mensilità) che, sarà versato dall’INPS. Questa misura riguarda tutte le famiglie senza alcuna limitazione di reddito e si riferisce all’intera durata massima di tre anni di frequenza del nido, sia pubblico che privato. Possono beneficiare del contributo i nati dal primo gennaio 2016. L’aiuto sarà destinato anche alle famiglie con bambini meno di tre anni che, a causa di gravi patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare un nido. Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l’anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione anche parziale del congedo parentale. Occorre ricordare che qualora si fruisca del voucher, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro.-



3) Bonus Bebè:

Confermato in maniera definitiva il Bonus Bebè già esistente. L’assegno mensile do 80 euro versato per un triennio alle famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro viene raddoppiato al di sotto della soglia di 7.000 euro .-


4) Voucher baby-sitter:

La manovra ha aumentato le risorse da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome. Rispetto agli anni passati, inoltre, il potenziamento è stato stabilito per un biennio, anziché per un solo anno.-


5) Fondo Credito Nuovi Nati:

Ultima novità prevista dalla legge di Stabilità è l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo di sostegno alla natalità, dotato di 14 milioni di euro per il 2017, che nel 2018 diventeranno 24 milioni. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.-


6) Nuovo congedo parentale:

È stato esteso dal Jobs Act il congedo parentale retribuito al 30%, dai tre ai sei anni del figlio (otto per le famiglie a basso reddito) e non retribuito dagli attuali otto anni del figlio a 12 anni. Si può chiedere anche a ore.-


7) Congedo paternità:

È stato prorogato anche nel 2017 il congedo obbligatorio di due giorni per i papà. Da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.-


8) Assegno di maternità 2017 dello Stato:

Per madri naturali o adottive ma anche padri che però siano lavoratori anche precari.
Requisito fondamentale: essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.
Inoltre i requisiti che la madre deve possedere per aver diritto all'assegno sono:

  • è una lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • è una lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);
  • è una lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.-



9) Assegno di maternità 2017 dei Comuni:

È un contributo indirizzato alle madri disoccupate e casalinghe. La richiesta va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bimbo e dalla sua entrata in famiglia se adottato o preso in affido. Il beneficio è riconosciuto anche alle mamme extracomunitarie che, entro sei mesi dalla nascita del bambino, presentano la documentazione per la richiesta + permesso soggiorno.

A chi è rivolto. L'assegno a carico del Comune è riservato alle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.

L'importo dell'assegno viene rivalutato dal Comune ogni anno in base all'adeguamento ISTAT.



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.-

sabato 20 agosto 2016

Buoni Lavoro (Voucher) e Buoni Lavoro per Studenti

Con il nostro nuovo articolo sul Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia, il contenuo del presente articolo può considerarsi superato.

Buoni Lavoro (Voucher)

Tetti Buoni Lavoro Anno 2016:

Aumentano nel 2016 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-    
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2016 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 7.000 euro netti.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.- 
Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:
-          Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.-
-          Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).-        

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tetti Buoni Lavoro Anno 2015:

Aumentano nel 2015 i limiti entro cui devono essere contenuti i compensi economici per chi svolge lavoro accessorio.
I compensi complessivamente guadagnati dal prestatore non possono superare quest’anno 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.-
In pratica la persona può svolgere anche più di un lavoro accessorio, ma nel complesso dell’anno solare, identificato con il periodo che va da gennaio a dicembre, non dove superare i limiti suddetti.-
Se però il lavoro è svolto con imprenditori commerciali e liberi professionisti il limite scende nel 2015 a 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi per ciascun committente.-
In questo caso il limite è riferito a ogni singolo committente, per cui il lavoratore può aumentarlo con il lavoro presso altri committenti.-
Ma anche in questo caso c’è sempre invalicabile il limite di 5.060 euro.-
Per le persone che riscuotono misure di sostegno reddito (cassa integrazione, disoccupazione indennizzata e mobilità) il limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi.-
Per evitare pesanti sanzioni il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del lavoratore, è perciò necessario chiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia a voucher riscossi nell’anno solare, sia a quelli ricevuti da altri committenti.-

Periodi in cui gli studenti con meno di 25 anni possono fare questi lavori accessori:

  • Gli universitari possono lavorare tutto l’anno, compatibilmente con gli impegni scolastici.
  • Gli iscritti a scuole medie superiori possono lavorare - Il sabato e la domenica – durante le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) - pasquali (dalla domenica delle Palme al giorno dopo Pasquetta) – estive (dal 1° giugno al 30 settembre).

Procedura di Acquisto e di riscossione dei buoni lavoro INPS:


Prima che inizi il lavoro occorre portare a termine due operazioni: la prima con le Poste e la seconda con l’INPS:
1) Si va all’ufficio postale e si acquistano i buoni cartacei dal valore nominale di 10 o 20 o 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni, pagando il controvalore e presentando la tessera sanitaria. Chi vuole se è registrato presso l’INPS, può acquistare i voucher per via telematica.
2) Prima dell’inizio del lavoro (al limite fino a un minuto prima) il committente deve comunicare all’INPS: Il codice fiscale, i dati del lavoratore, luogo, date di inizio e fine lavoro. Attenzione: vanno indicati i giorni di effettivo lavoro e non l’arco temporale in cui si svolgono. La comunicazione va fatta:
a) Recandosi di persona all’INPS
b) Collegandosi con il sito www.inps.it
c) Telefonando al call-center INPS (803.164 o 06.164.164)

Per entrare nel sito dell’INPS occorre indicare:
1) Codice fiscale
2) Password che a scelta è costituita: dal codice Pin INPS, oppure dal codice (16 caratteri) di uno dei voucher.

Una volta terminato il lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore, sui quali ha indicato le prestazioni e l’interessato può a questo punto andare in qualsiasi ufficio postale, a partire dal secondo giorno successivo al termine del lavoro accessorio, per consegnare i buoni (da lui stesso controfirmati) e ricevere il compenso. Deve presentare:
a) Tessera sanitaria
b) Documento d’identità


Buoni Lavoro Anno 2014:

Sono stati stabiliti i nuovi tetti ai compensi che si possono ricavare dai lavori accessori, pagati con i voucher che il committente può acquistare dall’INPS. Ogni buono vale 10,00 euro per un’ora di lavoro, ma 2,50 euro vanno a INPS e INAIL ai fini della pensione e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per cui gli interessati percepiscono 7,50 euro netti esentasse.-

Se si superano i limiti che la legge impone ogni anno, il lavoro non è più considerato accessorio e la persona deve essere pagata e assicurata come un normale lavoratore subordinato con notevole aggravio del costo.-
  • Per il lavoro svolto per qualsiasi committente il tetto è di 6.740,00 euro che, tolte le trattenute previdenziali, è di 5.050,00 euro netti.-
  • Se il lavoro accessorio è però svolto per conto di un imprenditore commerciale o un libero professionista il guadagno massimo si riduce a 2.690,00 euro lordi, pari a 2.020,00 euro netti. Però il limite riguarda il un singolo committente. Perciò se nell’anno la persona svolge più lavori può sempre arrivare al guadagno massimo di 5.050,00 euro netti.-
  • Le persone che riscuotono ammortizzatori sociali (cassa integrati, disoccupati, in mobilità) hanno il tetto di 4.000,00 euro, pari a 3.000,00 euro netti.-
Per gli studenti restano in vigore le restrizioni tradizionali, per cui possono lavorare solo a ogni fine settimana, durante le vacanze di Natale (dal 1° dicembre al 10 gennaio), di Pasqua (domenica delle Palme + Pasquetta) ed estive (dal 1° giugno al 30 settembre). Gli universitari fino a 25 anni età possono lavorare in qualsiasi periodo.-



La Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a 10 euro.
È, inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di
50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi
pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. -

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo la legge n. 92/2012:
Secondo la nuova formulazione legislativa, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura lavorative di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato, come specificato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n. 18/2012) o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli produttori agricoli (fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Inoltre, per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti beneficiari di prestazioni di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Acquisto buoni lavoro :
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
  • la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
  • la modalità di acquisto telematico
  • l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
  • l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
  • l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

Riscossione buoni lavoro:
La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS,  da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei "voucher telematici" può avvenire tramite l’INPS Card (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli sportelli bancari  abilitati sono pagabili riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione,  presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. 

Cosa è importante sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta paga al lavoratore; inoltre, i lavoratori non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.-
Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.





BUONI LAVORO PER STUDENTI

Gli studenti, se vogliono, possono svolgere qualche attività con il sistema dei "buoni lavoro INPS".

Un “lavoretto” occasionale di tipo accessorio (esempio: commesso in un negozio di vestiti). Un lavoro di qualunque tipo e in qualsiasi settore produttivo: industria, commercio, terziario, anche nel pubblico  impiego.-

Gli studenti devono avere da 16 a 25 anni. E possono lavorare:
  • Se iscritti a scuola media inferiore e superiore, durante: a) le vacanze natalizie fino al 10 gennaio, b) tutti i fine settimana, c) le vacanze pasquali e quelle estive.
  • Se iscritti all'università: in tutti i periodi dell'anno.

Il committente prima dell'inizio dei lavori deve acquistare i buoni lavoro:
  • Dall'INPS (on-line attraverso il sito www.inps.it o presso gli sportelli).
  • Dall'associazione di categoria.
  • Dalle tabaccherie che espongono la vetrofania “Rete amica”.

Ogni buono vale 10 euro: di essi 7,50 euro (esentasse) vanno in tasca al lavoratore e 2,50 servono per assicurarsi con INPS e con INAIL (Infortuni). In questo modo lo studente inizia ad avere i primi contributi per la pensione.-

A fine lavoro il committente consegna i buoni al lavoratore: tanti buoni quante sono le ore di lavoro. Il lavoratore va in un qualsiasi ufficio postale e si fa pagare, oppure presso il tabaccaio autorizzato.-

Ci sono dei limiti soggettivi e oggettivi:
  • Il committente con il sistema dei buoni non può pagare più di 10 mila euro.-
  • Il giovane non può guadagnare più di 5 mila euro presso lo stesso committente.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

domenica 12 giugno 2016

Pensione con part-time agevolato

Dal 2 giugno 2016 è diventato operativo il decreto che disciplina le modalità di riconoscimento del part­-time agevolato, introdotto da una norma contenuta nella legge di stabilità 2016.­

Requisiti e condizioni per il part-time agevolato:

Potranno usare questa possibilità i lavoratori del settore privato con contratto a tempo pieno e
indeterminato con almeno 20 anni di contributi, che maturino il requisito anagrafico per la
pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.­

Misura e durata:

Sarà possibile concordare con il datore di lavoro il passaggio al part­-time agevolato, con una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 ed il 60%, fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato.­

Agevolazioni contributive:

Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la
contribuzione figurativa sulla prestazione non effettuata in modo che non si riduca l’importo della
pensione.

Modalità di erogazione:

Il lavoratore interessato deve richiedere all’INPS per via telematica se è in possesso del pin, o
tramite un patronato, la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la
maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018.­

Stipula nuovo contrato:

Dopo il rilascio della certificazione da parte dell’INPS, il lavoratore ed il datore di lavoro stipulano
un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario, con comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa data di cessazione.­

Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia:

Donne:
Anno 2016 = 65 anni + 7 mesi
Anno 2017 = 65 anni + 7 mesi
Anno 2018 = 66 anni + 7 mesi
Uomini:
Anno 2016 = 66 anni + 7 mesi
Anno 2017 = 66 anni + 7 mesi
Anno 2018 = 66 anni + 7 mesi

Chi può e chi non può accedere:

  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i lavoratori del settore agricolo
  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i dipendenti di enti pubblici economici
  • Possono accedere al part­-time pensionistico anche i dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali).
  • Non possono accedere al part­-time pensionistico i lavoratori del pubblico impiego
  • Non possono accedere al part­-time pensionistico i lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, di lavoro domestico, di lavoro intermittente, di lavoro a domicilio.­

Benefici per il lavoratore e per il datore di lavoro:

Per un lavoratore che sigla un contratto al 50% la retribuzione in busta paga sarà del 78% (mentre l'impresa ha una riduzione del costo del lavoro del 41%) mentre per quel lavoratore che ha un contratto al 60% (24 ore su 40 alla settimana) la retribuzione in busta paga sarà dell'84% (per l'impresa la riduzione del costo del lavoro sarà del 33%). Ciò è possibile perché il decreto prevede che il datore di lavoro paghi in busta paga esentasse la contribuzione per le ore non lavorate. E per il lavoratore non ci sarà alcuna penalizzazione poiché sul fronte dell'assegno pensionistico dato che per il periodo di part-time agevolato è assicurata la contribuzione figurativa.­

Termine entro il quale debbono essere raggiunti i requisiti:

L'agevolazione è riconosciuta ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo pieno e
indeterminato con almeno 20 anni di contribuzione già maturati al momento nel quale si esercita
l'opzione e il requisito dell'età di vecchiaia da raggiungere entro il 2018. L'età pensionabile va
raggiunta entro il dicembre 2018, mentre i 20 anni di anzianità contributiva devono essere
posseduti al momento della stipula dell'accordo. Sono invece esclusi dall'incentivo i lavoratori che
maturano nel periodo solo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per
gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) dato che nella norma c'è un riferimento esplicito ai requisiti
per il pensionamento di vecchiaia. Quindi potranno chiedere al datore di lavoro di trasformare il
proprio contratto in uno di part-time agevolato solo quei lavoratori che raggiungeranno entro il
2018 i 66 anni e sette mesi e quindi in pratica chi a fine aprile 2016 avrà almeno 63 anni e 11 mesi.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai
lavoratori.­

lunedì 2 maggio 2016

Aliquote e Detrazioni IRPEF

Di seguito riportiamo le aliquote e detrazioni IRPEF

IMPOSTA PER SCAGLIONI DI REDDITO 

N. da euro         fino a     Al.%    Modalità di calcolo
0.001,00      15.000,00    23%     calcolare la percentuale del 23% sull'intero importo
15.001,00    28.000,00    27%       3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00
28.001,00    55.000,00    38%       6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00
55.001,00    75.000,00    41%     17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00
75.001,00                        43%     25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE     

Reddito complessivo annuo:
     da euro      sino euro             Importo annuo euro
  0.001,00       8.000,00             1.880
  8.001,00     28.000,00             978 + 902 x (28.000 – RC : 20.000)
28.001,00     55.000,00             978 x (55.000 – RC : 27.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE FINO A 75 ANNI DI ETÀ

Reddito complessivo annuo
  da euro        sino euro       Importo annuo euro
  0.001,00       7.500,00       1.725
  7.501,00     15.000,00       1.255 + (470 x ((15.000 – RC ) : 7.500))
15.001,00     55.000,00       1.255 x ((55.000 – RC) : 40.000))

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE OLTRE 75 ANNI DI ETÀ
Reddito complessivo annuo
  da euro         sino euro      Importo annuo euro
  0.001,00       7.750,00      1.783,00.
  7.751,00     15.000,00      1.297 + (486 x ((15.000 – RC) : 7.250))
15.001,00     55.000,00      1.297 x ((55.000 – RC) : 40.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ANNO 2016


Reddito complessivo annuo
da euro        sino euro       Importo annuo euro
0.001,00        4.800,00      1.104
4.801,00      55.000,00      1.225 x ((55.000 – RC) : 50.200)

DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO 

Limite annuale di reddito euro 2.840,51.-
Reddito complessivo annuo
da euro sino euro Importo annuo euro
00.001,00     15.000,00     800 – (110x (RC : 15.000))
15.001,00     29.000,00     690
29.001,00     29.200,00     700
29.201,00     34.700,00     710
34.701,00     35.000,00     720
35.001,00     35.100,00     710
35.101,00     35.200,00     700
35.201,00     40.000,00     690
40.001,00     80.000,00     690 x ((80.000 – RC) : 40.000)


DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO 

A decorrere dall’1.1.2019 e solo  per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  950,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.220,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.350,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.620,00 euro.-
Nel caso in cui i figli a carico sono più di 3 le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  1,150,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.420,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.550,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.820,00 euro.-
Le detrazioni per i figli a carico sono solo teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito:
1 figlio di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
1 figlio di età superiore a 3 anni = 950 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
2 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
2 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
3 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
3 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
4 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
4 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
5 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-
5 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-

Per chi avesse bisogno di consultare i valori degli anni passati, è disponibile il nostro articolo su Aliquote e Detrazioni IRPEF degli anni scorsi.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

martedì 29 marzo 2016

Dimissioni Telematiche

Dimissioni telematiche 2016


A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Restano fuori, dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale e le ipotesi di convalida presso le DTL previste dall’art.55 comma 4 del D.lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali. Rispetto alle commissioni di certificazione costituite presso le DTL sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla loro attività di assistenza con la Nota direttoriale del 24 marzo 2016.

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati, è necessario avere il PIN dispositivo dell’INPS. Se ancora non si è in suo possesso, è possibile richiederlo collegandosi al portale dell’Istituto o recandosi presso una delle sue sedi territoriali.

Si potrà così accedere al form online per la trasmissione della comunicazione. Verranno chiesti alcuni dati identificativi; per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.

Mentre, per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC . Si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione (marca temporale).

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato PDF e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dal seguente indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato ad un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati saranno richiesti qualora si decidesse di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura è possibile scrivere a dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. Se si riscontrano dei problemi nella fase di registrazione a Cliclavoro è disponibile il servizio di assistenza tecnica: clic4help@lavoro.gov.it


Dimissioni - Validità ed efficacia

Nell'ordinamento giuridico italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.

L'atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore. L'eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali (art. 1328 c.c.), solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest'ultimo abbia avuto notizia dell'atto di recesso.

La legge italiana non prevedeva forme particolari per le dimissioni, che potevano, quindi, essere presentate anche oralmente. I requisiti di forma sono, però, spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l'onere della forma scritta a tutela del lavoratore.


Dimissioni e licenziamento

Sia le dimissioni che il licenziamento comportano la cessazione del rapporto di lavoro.

Le conseguenza giuridiche dei due atti sono però profondamente diverse, specie sotto il profilo della tutela del dipendente. In caso di dimissioni, il lavoratore non ha diritto all'eventuale indennità di mancato preavviso (salvo il caso di dimissioni per giusta causa), nonché alla tutela specifica predisposta contro i licenziamenti illegittimi. Inoltre, in caso di dimissioni, non vi è l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS.


Dimissioni per "giusta causa"

In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, demansionamento, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il preavviso.

Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione (ASPI o Mini Aspi), in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.

In tali frangenti è molto probabile la fase contenziosa con il datore di lavoro che non vuole riconoscere l'esistenza dei presupposti per le dimissioni per giusta causa: vi potrà perciò essere la necessità di un procedimento giudiziale che accerti la sussistenza dei requisiti che la giustificano. Il lavoratore può essere assistito nel processo con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali.

Casi che costituiscono giusta causa:
  • Mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni (cass. n. 1339 del 23/02/1983).- 
  • Molestie sessuali 
  • Comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore 
  • Richiesta di comportamenti illeciti 
  • Richiesta di disattendere una legge dello stato 
  • Azioni intimidatorie lesive della volontà del lavoratore 
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali 
  • Mancata osservanza delle norme di sicurezza 

Dimissioni incentivate

Il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro. Tale condotta è considerata lecita in quanto l'iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta.

Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore, ricevute le dimissioni, dà seguito al suo impegno corrispondendo al dipendente la somma offerta, oltre alle competenze retributive maturate.


Preavviso

La durata del tempo che intercorre tra il preavviso e le dimissioni effettive è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo, si fa normalmente ricorso agli usi o all’equità.

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato. Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l’indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole.

Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità, e riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Le dimissioni sono invece immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso, nei seguenti casi:
  • durante il periodo di prova; 
  • nei casi in cui si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (articolo 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa. 

Casistica in base ai contratti

  • Contratto a tempo determinato: non è previsto l'istituto del preavviso ed il recesso anticipato; in questi casi, il contratto obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra, salvo il caso di dimissioni per giusta causa; le dimissioni anticipate del lavoratore comportano pertanto il risarcimento del danno al datore di lavoro.
  • Collaborazione a progetto: il rapporto di lavoro parasubordinato può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi specifici, finalizzati a fissare per iscritto un preavviso da rispettare per entrambe le parti.
  • Lavoro temporaneo: il rapporto di lavoro interinale può assumere la forma determinata o indeterminata, quindi in caso di dimissioni segue le regole previste per le tipologie corrispondenti.


Dimissioni nel primo anno di vita del bambino

La lavoratrice madre dimissionaria gode dell’ASPI solo nel primo anno di vita del bambino.

Il Ministero del lavoro, nell’interpello n. 6/2013, ha dichiarato che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.