Si possono portare in detrazione del proprio reddito da lavoro dipendente o da pensione, tramite Modello 730 o Modello UNICO le seguenti spese:
Righi da E1 a E7: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19%
E1) Spese sanitarie
La detrazione spetta per le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico: es. analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche, visite mediche, acquisto medicinali, prestazioni chirurgiche, acquisto di protesi sanitarie, spese odontoiatriche ecc.
Possono essere detratte anche le spese sostenute all'estero: il documento di spesa deve essere tradotto in italiano a cura del contribuente se la documentazione è redatta in inglese, spagnolo, tedesco o francese; occorre la traduzione giurata se in lingua diversa.-
Esiste però una franchigia di euro 129,11 quindi la detrazione spetta solo sulla parte eccedente.
E2) Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico
E3) Spese sanitarie per persone con disabilità
E4) Spese veicoli per persone con disabilità nel limite di spesa di 18.075,99 euro.-
E5) Spese per l'acquisto di cani guida
E6) Spese sanitarie rateizzate in precedenza di importo superiore a 15.493,71 euro.-
E7) Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale
La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.-
Righi da E8 a E12- Altre spese:
8) Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili fino a 2.065,83 euro.-
9) Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio fino a 2.582,28 euro.-
10) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale fino a 2.582,28 euro.-
11) Interessi per prestiti o mutui agrari
12) Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ( per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione) fino a 400 euro per alunno o studente.-
13) Spese per istruzione universitaria
La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e specializzazione universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.
14) Spese funebri
La detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari come i genitori e gli ascendenti prossimi, il coniuge, i figli, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La detrazione spetta per un importo massimo di 1.550,00 euro.-
15) Spese per addetti all'assistenza personale fino a 2.100,00 euro con un reddito complessivo fino a 40.000,00 euro.-
16) Spese per attività sportive ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) per ciascun ragazzo fino a 210,00 euro.-
17) Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare fino a 1.000,00 euro.-
18) Spese sostenute studenti universitari per canoni locazione fuori sede fino a 2.633,00 euro.-
20) Erogazioni liberali per a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari fino a 2.065,83 euro.-
21) Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
La detrazione spetta per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
22) Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso fino a 1.291,14 euro.-
24) Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
25) Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26) Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
27) Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28) Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
29) Spese veterinarie fino a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.-
30) Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
31) Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
32) Spese sostenute per il riscatto dei corsi di laurea dei familiari a carico
33) Spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente fino a 632,00 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.-
35) Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
36) Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino a 530,00 euro.-
38) Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave fino a 1.291,14 euro.-
39) Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
40) Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.-
43) Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
44) Spese per minori o maggiorenni con DSA
45) Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
46) Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale dal 1° gennaio 2022
47) Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022
99) Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento
Righi da E8 a E10- Altre spese: Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 26%
61) Erogazioni liberali a favore delle Onlus fino a 30.000,00 euro annui.-
62) Erogazioni liberali a favore dei partiti politici fino a 30.000,00 euro annui.-
Righi da E8 a E10- Spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 30 e 35%
71) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS)
76) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizz.ni di volontariato (OV)
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%
81) Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
Rigo E14: Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale
Righi da E21 a E 26: Oneri deducibili dal reddito complessivo
E21) Contributi previdenziali ed assistenziali
Possono essere portati in deduzione dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, nonché i contributi volontari versati all'INPS per se o per i familiari a carico.
E22) Assegno al coniuge
E23) Contributi per addetti ai servizi domestici familiari
Possono essere portati in deduzione i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di euro 1.549,37.
E24) Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose fino a 1.032,91 euro ciascuna.-
E25) Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità
Possono essere portate in deduzione le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute daip portatori di handicap, cioè coloro che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva
E26) Altri oneri deducibili
“6” Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
“7” Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
“8” Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.-
“9” Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.-
“12’ per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
“13” per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali
“21” per gli altri oneri deducibili
Righi da E27 a E30: Previdenza complementare
E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-
E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-
E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario
E30) Contributi versati per familiari a carico
Righi da E 32 a E 33:
E32) Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione
E33) Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione
E36) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
Righi da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)
4) spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
5) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3;
6) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
7) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
8) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
9) spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
10) spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%)
11) spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
12) spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
spese sostenute dal 1° luglio 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione di barriere architettoniche
spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 su edifici unifamiliari.-
spes esostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento delle barriere archiotettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.-
Righi da E 51 a E 53: SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
E51) Spese sostenute
E52) Spese sostenute
E53) Spese sostenute
Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica
1) per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).
2) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
3) per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.
4) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus
5) per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguiti congiuntamente agli interventi superbonus
Righi da E 57 a E 59: Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%)
E57) Spese arredo immobili ristrutturati
E58 (Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie)
E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)
Righi da E61 a E62: Spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%)
E61) Spese sostenute
E62) Spese sostenute
1) Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
2) Per interventi sull'involucro degli edifici esistenti
3) Per istallazione di pannelli solari
4) Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
5) Acquisto e posa in opera di schermature solari
6) Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
7) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.
8) Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
9) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.
10) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.
11) Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore
12) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione
14) Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
15) Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata
16) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.
30) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari.
31) Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.
32) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
33) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-
4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale
Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:
barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a
prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Rigo E83 - Altre detrazioni:
indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:
con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda.
Y con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito imposta vacanze richiesto entro il 31 dicembre 2020.-
SPESE DETRAIBILI DAL REDDITO Anno 2023
Obbligo di pagamenti tracciabili per le spese detraibili
La legge di bilancio 2020 ha previsto a partire da gennaio 2020, l’impossibilità di detrarre le spese previste dall’art. 15 del Testo Unico se effettuate in contanti. Quindi non cambiano le detrazioni, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumento tracciabile.
Per recuperare le spese detraibili sul modello 730 o UNICO a partire dal 2021 per i redditi del 2020 non si può più utilizzare il contante, infatti è necessario il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.-
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.-
La normativa si riferisce alle spese per cui viene applicata la detrazione fiscale del 19%, si tratta ad esempio:
1) Spese mediche
2) Veterinarie
3) Frequenza asilo, scuole università
4) Canone locazione studenti universitari fuori sede
5) Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
6) Attività sportive figli (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
7) Interessi passivi mutui prima casa (compreso spese notarili)
8) Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
9) Erogazioni liberali
10) Acquisto veicoli per persone con disabilità, acquisto cani guida
11) Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza – Badanti
12) Funebri
13) Assicurazioni rischio morte e contro infortuni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola della tracciabilità, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica alle spese sostenute per:
A) L’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
B) Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.-
La legge di bilancio 2020 inoltre è intervenuta anche per limitare la detrazione ai soggetti che percepiscono redditi annuali che superano l’importo di 120.000 euro.-
Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it”
Buongiorno Gianfranco,
RispondiEliminaho la residenza con mia nonna e volevo chiederti se posso essere a suo carico. I miei genitori hanno la residenza in un'altra casa ma nello stesso paese, cambia qualcosa?
Ciao Claudio!
EliminaI nipoti possono essere considerati fiscalmente a carico del nonno, ma, in quanto rientranti nel novero di “altri familiari”, dovrebbero convivere con lui, oppure ricevere da lui un assegno alimentare (deve cioè dimostrare di provvedere al loro mantenimento versando periodicamente delle somme ai genitori per il loro sostentamento).-.
Buonasera Dott. Censori,
RispondiEliminavolevo sapere se le spese notarili sostenute per la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità sono detraibili e se sì dove si indicano nel 730.
Grazie,
Tiziana
Ciao Tiziana!
EliminaPurtroppo NO!
Le spese notarili sostenute per l'accettazione dell'eredità non sono detraibili.-
Gentile sig. Censori, stavo per inviare il 730/22 precompilato quando mi sono accorto che nel modello di liquidazione devo pagare acconto su cedolare secca di un appartamento dato in locazione che ho ereditato nel 2021 ad aprile e venduto a dicembre. E' esatto che io debba pagare su un reddito inesistente? Ho inserito i giorni di possesso, forse devo inserire altri dati di vendita (che però mi risulta che l'Agenzia delle Entrate ce l'abbia)? Grazie mille per la risposta. Fernando.
RispondiEliminaCiao Fernando!
EliminaOvviamente non devi pagare su un reddito inesistente ma devi indicare tutti i dati di vendita dell'appartamento, anche se l'Agenzia delle Entrate è in grado di reperirli in altro modo.-
La ringrazio per la risposta, ma non riesco a capire cosa devo compilare. Per caso il rigo B11? Non riesco a trovare istruzioni in merito. Grazie, Fernando.
RispondiEliminaCiao Fernando!
EliminaSI!
Devi modificare il quadro B11 ed allegare i dati vendita dell'appartamento.-
Salve Dottore, le spese sostenute per la fornitura ed installazione del condizionatore con relativa pompa di calore in quale rigo del 730 vanno indicati ?
RispondiEliminaGrazie
Righi da E 41 a E 43: SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50%, 65% o 75%)
EliminaBuongiorno Dott. Censori,
RispondiEliminasono separata con figlia maggiorenne a carico del 50%. L'anno scorso ha lavorato come animatrice in un centro estivo e le hanno dato il CUD. Inoltre ha vinto una borsa di studio all'università che anche in questo caso le ha rilasciato Certificazione Unica. Volevo chiederle se devo inerire entrambe le cose nel mio 730 e, in caso affermativo, dove.
Grazie in anticipo
Tiziana
Ciao Tiziana!
EliminaLa dichiarazione dei redditi è personale e non familiare quindi nel tuo 730 non devi inserire i redditi di tua figlia, che eventualmente deve fare una dichiarazione dei redditi per conto suo.-
Il problema è che se tua figlia supera il limite di reddito non può più essere fiscalmente a carico dei genitori.-
Buongiorno Dott. Censori, dal 01/01/2022 lavoro in Svizzera, nel fare la dichiarazione dei redditi 2021 dovrò indicare che non ho il sostituto d'imposta (visto che sarebbe la ditta Svizzera) e inidico il mio iban? La ringrazio. Distinti saluti.
RispondiEliminaCiao Federica!
EliminaSI!
Devi indicare il tuo IBAN e riceverai quindi il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate.-
Salve Dottore , mia figlia di 22 anni ha ricevuto nel 2021 due CU : la somma dei redditi non supera il limite dei 4000 € e pertanto è considerata fiscalmente a mio carico. Ho effettuato una simulazione di 730 per mia figlia e ho riscontrato che nel prospetto di liquidazione del 730 c'è credito € 71, debito € 71 e nel risultato finale della liquidazione ovviamente non vi è alcun importo. Può essere esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ? o va elaborata e inviata comunque ? In attesa di un Suo gentile riscontro porgo cordiali saluti.
RispondiEliminaLa normativa prevede che con 2 CUD riferiti allo stesso anno fiscale, la dichiarazione dei redditi va presentata comunque, anche se non risulta ne un credito ne un debito verso l'erario.-
EliminaCiao Gianfranco ho la pensione sociale, posso presentare il 730 per recuperare 300 euro di affitto con il rigo E 71? Alcuni dicono si e altri no, io invece penso di sì visto che i 300 euro vengono dati anche se non sei capiente. L'unico dubbio è la pensione sociale?
RispondiEliminaGrazie e buona giornata
Ciao Francesco!
EliminaPurtroppo NO!
Si ha diritto alle detrazioni se si paga IRPEF e la pensione sociale non è soggetta a tassazione.-
Buongiorno Dott. Censori,
RispondiEliminanel 2021 ho acquistato (pagandolo con POS) un condizionatore per la casa al mare priva di qualsiasi impianto di riscaldamento/raffreddamento. Oltre allo scontrino di acquisto del climatizzatore ho anche la fattura di installazione rilasciata dal tecnico. Posso detrarre in 730 entrambe le spese? Se sì, dove? Preciso di non aver fatto alcun lavoro di ristrutturazione nell'alloggio.
Grazie e buona giornata,
Tiziana
Ciao Tiziana
EliminaPurtroppo NO!
Il condizionatore è detraibile con ristrutturazione edilizia, se l'acquisto di un condizionatore viene effettuato a seguito di una ristrutturazione edilizia nell'abitazione (unità immobiliari residenziali o parti comuni di condomini). La detrazione fiscale è pari al 50% per un tetto massimo di spesa pari a 96.000 €.-
Salve Dottor Censori,
RispondiEliminaho sentito parlare di un Bonus Infanzia di € 200,00 erogato dai Comuni per le famiglie con figli da 0-6 anni.
Lei ne sa qualcosa?
Io soo di Roma.
Grazie in anticipo.
Presumo si tratti di un bonus erogato in sede locale su iniziativa di singoli Comuni, quindi per informazioni più precise devi rivolgerti ai servizi sociali della tua zona di residenza.-
EliminaBuonasera Dott. Censori, l'anno scorso mio fratello ha presentato il 730 ed è risultato essere a debito: ha presentato il pagamento del modello F24 (saldo e I acconto) e il mese prossimo è prevista la scadenza del pagamento del II acconto. Volevo chiederLe: lui da gennaio 2022 è residente in Svizzera (si è iscritto al registro A.I.R.E. nel mese di settembre 2022) e avrà soltanto redditi svizzeri, deve versarlo il II acconto relativo all'irpef 2022, considerando che non avrà redditi generati in Italia? La ringrazio. Federica
RispondiEliminaCiao Federica!
EliminaIl lavoro svolto in Svizzera da un residente italiano è tassato in Svizzera (e viceversa). Un reddito da lavoro viene tassato in Italia solo se la persona ha avuto la residenza in Svizzera per meno di 183 giorni.-
Tuo fratello quindi non è tenuto a versare l'acconto IRPEF relativo all'anno 2022.-
Grazie molte Dott. Censori, e visto che il 30/06 ha versato il saldo e il primo acconto potrà recuperare nel 2023, presentando il 730 precompilato, la quota relativa al primo acconto? Grazie. Federica
EliminaCiao Federica!
EliminaSI!
Confermo!!!
Grazie!
EliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno Dott. Censori, possiedo un appartamento ed un garage nello stesso edificio, in prossimità della redazione del prossimo 730/2023 relativamente ai dati da inserire nel quadro B, oltre alla rendita, giorni di possesso e quota e codice comune, le chiedo che codici vanno inseriti nella colonna 2 in quanto casa di abitazione principale e relativa pertinenza e se vanno inseriti i codici anche nella colonna 12 sempre per specificare che sono abitaz. princ. e relativa pertinenza, grazie
RispondiEliminaNella colonna 2 devi utilizzare codice 1 (immobile utilizzato come abitazione principale, comprese pertinenze) e non devi inserire nulla nella colonna 12.-
EliminaOk, grazie!
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Buongiorno dott. Censori, mio figlio è residente in Italia, lavora in Austria nel 2022 ha avuto un reddito solo austriaco, il credito d'imposta gli aspetta sempre che ci siano i requisiti .
RispondiEliminaNell'anno scorso nella dichiarazione ha ricevuto un credito imposta anche perché aveva anche un reddito complessivo percepito in italia.Avendo nel 2022 avuto un reddito solo austriaco gli spetta? come si fa a capire con la tassazione italiana ed estera se gli spetta oppure deve pagare allo stato. so che c'è una convenzione tra 2 stati sulla doppia imposizione.
grazie su eventuale sua risposta. grazie Giancarlo
Soggetti residenti in Italia:
EliminaI soggetti residenti in Italia, per ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero, devono attivarsi, producendo, in linea di massima, al soggetto non residente che corrisponde i redditi (ente pagatore) e/o all’Amministrazione fiscale estera, il modello eventualmente predisposto dall’Autorità fiscale estera stessa o un’apposita istanza.
Il modello generalmente contiene un’attestazione di residenza ai fini tributari in Italia, che il contribuente dovrà farsi firmare e timbrare da parte di qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Per facilitare l’erogazione del rimborso o l’applicazione della aliquota ridotta prevista dal Trattato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello di attestazione di residenza fiscale per i soggetti residenti, che il contribuente potrà presentare, nel caso in cui il Paese estero, fonte del reddito, non abbia predisposto alcun modello (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013.-
Alcune Amministrazioni estere non accettano l'attestato di residenza fiscale adottato dall'Agenzia delle Entrate e richiedono la compilazione di un proprio modello ad hoc, con l'apposizione di timbro e firma da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni consultare le relative Faq.
La richiesta di rimborso deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.
Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Amministrazione fiscale estera, per avere informazioni aggiornate sui modelli predisposti dalle stesse al fine di ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote agevolate previste dal Trattato.-
Buongiorno Dottor Censori,
RispondiEliminaho bisogno di un'informazione sul recupero delle spese di ristrutturazione edilizia.
Ho acquistato quest'anno un immobile su cui nel 2018 era stata effettuata un'importante ristrutturazione, con regolare pratica edilizia. Essendo subentrata nella proprietà, so che potrò dichiarare nel mio 730 tale spesa portando in detrazione le quote annuali rimanenti rispetto a quelle già dichiarate negli anni scorsi dal precedente proprietario. Mi chiedo se posso godere del rimborso già a partire da quest'anno (730 relativo al 2022) oppure, avendo acquistato l'immobile quest'anno, potrò iniziare a portare in detrazione nel mio 730 le spese di ristrutturazione a partire dall'anno prossimo (730 relativo al 2023).
La ringrazio in anticipo per il riscontro.
Tiziana
Ciao Tiziana!
EliminaL'acquisto è stato effettuato quest'anno quindi potrai portare in detrazione le quote annuali rimanenti solo a partire dall'anno prossimo, perché quest'anno si dichiarano i redditi dello scorso anno e quindi la detrazione spetterà ancora al vecchio proprietario dell'immobile.-
Grazie per la risposta. Un'ulteriore chiarimento: l'anno prossimo potrò portare in detrazione l'intera quota (poiché conta chi è il titolare dell'immobile al 31/12/23, cioè io), oppure dovrò fare un calcolo pro-quota sulla base dei mesi di possesso del vecchio proprietario e miei? Per intenderci, avendo acquistato la casa a marzo '23, lui recupera 2/3 della quota annuale e io i restanti 10/12 oppure posso beneficiare io di tutta l'annualità? Grazie ancora
EliminaTiziana
Dovete mettervi d'accordo sulle percentuali in modo che la detrazione totale sarà del 100%.-
EliminaBuonasera Dott. Censori sono residente in Svizzera da febbraio 2022 ma iscritto all aire solo da ottobre 2022, devo presentare la dichiarazione dei redditi in italia? La permanenza all estero viene stabilita dal cambio di residenza o dall iscrizione all'aire?
RispondiEliminaLa ringrazio. Distinti saluti.
Se sei residente all'estero e non hai redditi prodotti in Italia non devi presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.-
EliminaLa permanenza all'estero viene stabilita dal cambio di residenza.-
Thanks for the detailed and informative posts
RispondiEliminaGrazie!!!
EliminaBuonasera dott Censori, ho 25 anni, sono residente con i genitori , ma lavoro fuori sede,posso detrarre l'affitto nell'immobile in cui abito ,non avendo la residenza.
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaRigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
1) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
2) Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.-
4) Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale
Buonasera Dott. Censori,
RispondiEliminaVolevo chiederLe se l'obbligo dei pagamenti tracciabili vale anche per la SEZIONE V del QUADRO E - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione (nel mio caso la Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale). Oppure in questo caso la tracciabilità non è obbligatoria per poter usufruire della detrazione fiscale?
La ringrazio in anticipo per il riscontro.
Maria
Ciao Maria!
EliminaSI!
C'è comunque l'obbligo dei pagamenti tracciabili!
Buongiorno, si possono detrarre dalla denuncia dei redditi le spese sostenute da un avvocato?
RispondiEliminaNO!
EliminaNon si possono portare in detrazione le spese sostenute da un avvocato.-
Buongiorno, in merito al 730 precompilato ho riscontrato che alcune spese sanitarie (spese veterienarie, qualche scontrino, ecc.) ed alcune spese di corsi scolastici di mia figlia non sono state inserite dall'agenzia delle entrate; inoltre non sono inseriti i dati del sostituto d'imposta (il mio datore di lavoro) che effettuerà il rimborso. Chiedo se posso aggiungere come privato cittadino questi dati mancanti e cosa comportano in termini di eventuali controlli queste mie modifiche. Grazie
RispondiEliminaLa normativa prevede che se confermi il precompilato senza apporre modifiche, sei esonerato da ogni possibile controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre se inserisci i dati mancanti potresti essere contattato "entro 5anni" per una verifica dei dati aggiunti.-
EliminaLi puoi inserire tranquillamente.
RispondiEliminaConserva gli scontrini e le fatture.
Nel precompilato, tranne se sei pensionato, l’Agenzia non mette il sostituto d’imposta perché potresti averlo cambiato.
Buongiorno Dott. Censori,
RispondiEliminamia suocera non ha reddito e non presenta alcuna dichiarazione dei redditi risultando fiscalmente a carico di mio suocero. Sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale. Vorrei sapere se nel 730 di mio suocero, nel quadro B, deve riportare come quota di proprietà dell'immobile il 50% oppure, considerando che l'altra metà è della moglie a suo carico, il 100%?
Grazie, saluti
Tiziana
Ciao Tiziana!
EliminaSono comproprietari al 50% ciascuno dell'immobile quindi tuo suocero nel 730 nel quadro B deve riportare come quota di proprietà solo il 50%, anche se ha la moglie fiscalmente a carico.-
Salve,
RispondiEliminaho una fattura dell'anno scorso su cui andava messa la marca da bollo ma non me ne sono accorta perché credevo fosse virtuale.
Ho letto che dovrei metterla ora con ravvedimento ma non riesco a capire come si fa.
Leo mi sa indicare i passaggi o la procedura per farlo?
Altrimenti non so se posso inserirla nel 730 non essendo regolare.
Grazie in anticipo.
Si può regolarizzare una ricevuta senza marca? Si, recandosi con l'originale della ricevuta presso l'Agenzia delle Entrate.-
EliminaSalve,
Eliminala ringrazio per la risposta.
Ma mi chiedevo, la marca da bollo si può acquistare online? In che modo?
Perchè leggo di si ma poi non riesco a capire come.
Grazie.
Non mi risulta!
EliminaSale Dottore, per quanto concerne le prestazioni sanitarie, si possono detrarre anche le relative commissioni bancarie o postali sostenute in fase di pagamento ? Grazie
RispondiEliminaPurtroppo NO!
EliminaSalve,
RispondiEliminai contributi versati anno 2022 "piano Individuale pensionistico" per mio figlio a carico, possono essere considerati e inseriti tra gli oneri deducibili? Precisamente in quale rigo ? Grazie mille
I contributi che versi al PIP sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro l'anno. Entro lo stesso limite puoi portare in deduzione anche i versamenti effettuati a favore di familiari fiscalmente a carico.
EliminaRighi da E27 a E30: Previdenza complementare
E27) Contributi a deducibilità ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro.-
E28) Contributi versati da lavoratori di prima occupazione entro il limite di 5.164,57 euro.-
E29) Contributi versati a fondi in squilibro finanziario
E30) Contributi versati per familiari a carico
Buongiorno, quindi nel mio caso il rigo da utilizzare è: E30. Grazie mille
RispondiEliminaPrego!
EliminaAlla prossima!!!
Salve dott Gianfranco Censori
RispondiEliminaA luglio vado in albania in una clinica a curare i denti, posso l'hanno prox scaricare la fattura sul 730?
Grazie Saluti
Angela
Ciao Angela!
EliminaSI!
Le spese sanitarie, di qualsiasi casistica (mediche/generiche, specialistiche, chirurgiche, paramediche, farmaceutiche etc.) danno la possibilità al contribuente di sfruttare la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro. Anche le spese sanitarie sostenute all’estero danno diritto alla detrazione fiscale, avendo cura di conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta, come per le spese sostenute in Italia (es. fattura di pagamento). In questo caso, spetta direttamente al contribuente inserire l’importo di queste spese in modo manuale all’interno della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi P.F.). Non danno diritto alla detrazione fiscale le spese sostenute per il trasferimento e/o il soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.-
Salve Dottore,
RispondiEliminasono in ristrutturazione di casa nuova.
Mi riesce a dire se queste spese vanno fatte con il bonifico per l'agevolazione e si possono detrarre o meno?
- Fattura Architetto per CILA
- Fatture architetto varie
- Fattura Consulenza Interior Designer
Grazie in anticipo.
Veronica
Ciao Veronica!
EliminaOltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.
Per poter detrarre la parcella dell'architetto, e di altri professionisti, dovrai:
- seguire le indicazioni specifiche dell'Agenzia delle Entrate;
- effettuare i pagamenti mediante il cosiddetto bonifico parlante.-
Salve,
Eliminaintanto grazie per la risposta.
Ho letto le specifiche dell'Agenzia delle Entrate ma parla di professionisti e non capisco se si tratti solo di Architetto, Geometra, Ingegnere o sia incluso anche l'Interior Designer che nel nostro caso ha coordinato anche l'abbattimento dei muri e la ridivisione degli spazi.
Grazie ancora.
Ciao Veronica!
EliminaNon mi risulta il riconoscimento come professionista di un interior Designer a meno che non abbia conseguito una Laurea in Design o in Architettura.-
Salve Dottore,
RispondiEliminasto facendo la ristrutturazione di casa acquistata quest'anno con relativa CILA e devo acquistare uno "Scaldabagno Infinity 17e di Rinnai".
Credo di aver capito che non rientra negli Ecobonus perchè in quel caso deve essere una caldaia a pompa di calore, ma se questo lo pago con Bonifico parlante lo posso inserire nelle spese di ristrutturazione normali come i lavori o neanche quello?
Grazie in anticipo.
Scusi aggiungo un'altra domanda che nel frattempo mi è venuta, l'acquisto di carta da parati per la casa in ristrutturazione (non necessaria ma scelta per gusto) si può inserire?
EliminaPurtroppo NO!
EliminaNon puoi portare in detrazione ne lo scaldabagno ne la carta da parati.-
Buongiorno avv Censori, ho in comune con la moglie l’abitazione principale 50/50 da 15 anni, se vendiamo e ne acquistiamo un’altra però questa volta intestata a solo uno dei due, l’altro potrà in futuro (dopo anni) acquistare con sconto prima casa?
RispondiEliminaLo sconto prima casa prevede la residenza è quindi necessario che uno dei coniugi cambi residenza, ma su questa materia la normativa potrebbe cambiare e quindi non ci sono certezze.-
EliminaSalve Dottore,
RispondiEliminami trovo in una situazione un pò particolare dove sono stato in affitto dal 22.05.2023 al 21.12.2023 ma ho scoperto che il proprietario ha dichiarato come data di chiusura del contratto di locazione il 21.11.2023 e nonostante glielo abbia fatto notare dice non essere una cosa importante e non mi sembra voglia correggere la cosa.
Io dal mio lato, che ho pagato con bonifico anche la mensilità 22.11-21.12.2023, cosa posso fare?
Posso fare una qualche dichiarazione all'AE per non trovarmi poi in problemi?
Così è come se avessi pagato un mese in nero al momento giusto?
Grazie in anticipo.
In effetti, se nell'ultimo bonifico è precisato il periodo di riferimento tu non hai nulla di cui preoccuparti, in quanto sei perfettamente in regola, e teoricamente non saresti nemmeno tenuto a conoscere le comunicazioni fatte dal proprietario.-
EliminaBuongiorno Dottor Censori,
RispondiEliminal'anno scorso ho venduto casa ed acquistato una nuova casa.
Ora stavo per fare l'ISEE e mi sono accorta che nel quadro FC3 devo mettere valore IMU e Mutuo della vecchia casa che era quella posseduta al 31.12.2022 mentre nel quadro B devo mettere la residenza attuale nella nuova casa.
Quindi nel quadro FC3 credo di non poter indicare la casa come casa di abitazione in quanto al momento della sottoscrizione della DSU non lo è più.
In questo modo perdo le detrazioni?
Perchè l'ISEE mi viene molto alto rispetto al solito.
Grazie in anticipo.
Purtroppo è un'anomalia del calcolo dell'ISEE che non prevede la tua casistica, quindi per quest'anno verrà aumentato in modo anomalo.-
EliminaBuonasera Dottore,
RispondiEliminaho acquistato una seconda casa e ora devo procedere ad effettuare una sistemazione catastale perché il locale originariamente adibito a cucina diventerà un piccolo studio e la cucina spostata nel vecchio soggiorno.
La fattura del geometra che sta seguendo la pratica (comprensiva di spese e suo onorario) è detraibile nel 730 dell'anno prossimo? Segnalo che non ho aperto alcuna pratica edilizia perché i lavori verranno svolti in autonomia e senza avvalermi di un'impresa o professionisti.
Grazie Tiziana
Ciao Tiziana!
EliminaLe fatture del geometra sono detraibili quando riguardano interventi inerenti Bonus ristrutturazioni, Sismabonus, Superbonus, Bonus Verde e l’efficientamento energetico (Ecobonus).-