giovedì 11 giugno 2015

Tutela Giuridica

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA


1) INTERDIZIONE (nomina Tutore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’assoluta incapacità di una persona a comprendere il significato e il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere.-

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un tutore, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome per conto della persona dichiarata interdetta, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un’ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale , previo parere del Giudice Tutelare, o solo del Giudice Tutelare:

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L'istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Può essere interdetta una persona di maggiore età che si trova in abituale infermità di mente, tale da renderlo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.-

L’istanza per richiedere l’interdizione può essere presentata dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore (se già inabilitato), dal pubblico ministero. Se l’interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione non può essere promossa anche su istanza del genitore o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


2) INABILITAZIONE (nomina Curatore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto per es. alla semplice riscossione della pensione d’invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l’acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di un curatore che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici rate mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal giudice tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Destinatari:

  • Maggiore di età che si trova in un’abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all’interdizione.-
  • Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone se o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.-
  • La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un’educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere per se stessa.-

L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall’interdizione all’inabilitazione, dal pubblico ministero. Se l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’inabilitazione può essere promossa anche su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da inabilitare.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


3) NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:


Istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare affianca una persona, amministratore di sostegno, a chi non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità.-

L’amministratore di sostegno copie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.-

Sono destinatari le persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali.-

L’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione non determina l’assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un’impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.-

Tra l’altro, a differenza dell’interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni de codice civile predeterminate in via generale, nell’amministrazione di sostegno, l’amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina, sia in ogni momento tentare di cogliere i soli fervori del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione dello stesso.-

Diversamente dall’inabilitazione, l’amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.-

Il Giudice Tutelare, nel nominare l’amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario. In ogni caso, durante la gestione dell’amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la persona del beneficiario.-

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione che devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare:

  • La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni o ipoteche
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi.-
  • La stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati.-
  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso dell’interdetto, per L’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.-
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per esempio canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest’ultimo caso, l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l’amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare.-

Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, il ricorso va presentato presso la sezione distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla legge n. 6/2004.-

I soggetti legittimati sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un’interdizione o un’inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.


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venerdì 17 aprile 2015

NASPI ASDI DIS-COLL

Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I - Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.

1)  Art. 1 - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini Aspi introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASPI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 3 - Requisiti

1. La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Art. 4 - Calcolo e misura

1. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5 - Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

1. La NASPI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASPI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità

1. L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Art. 8 - Incentivo all’autoimprenditorialità

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Art. 9 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASPI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di mantenimento della NASPI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Art. 10 - Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASPI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASPI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,

Art. 11 - Decadenza

1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Art. 12 - Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASPI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13 - Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14 - Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASPI si applicano le norme già operanti in materia di ASPI in quanto compatibili.


2) Art. 15 - Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASPI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASPI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.

3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASPI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.

8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie

Requisiti:
Il citato decreto ha precisato che l'ASDI spetta ai lavoratori che hanno esaurito l'intera durata della Naspi, che si trovino a tale data ancora in stato di disoccupazione, a condizione che versino in condizioni economiche di bisogno attestate da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno, inoltre, viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
L'ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco più di 611 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.  (Maggiorazione:  Un figlio euro 89,70 – Due figli euro 116,60 – Tre figli euro 140,80 – Quattro o più figli euro 163,30).-

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

3) Art. 16 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75%  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.

15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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martedì 13 gennaio 2015

Ken Loache e la lotta dei lavoratori nel cinema

Il cinema si è fatto portavoce del malessere di quella parte di società stritolata dalla crisi e diversi sono i registi che hanno portato sul grande schermo la dura realtà attuale dei lavoratori, da Ken Loach a i fratelli Dardenne con il recente "Due giorni, una notte".

Ma la crisi economica sta incidendo pesantemente anche su chi lavora nel cinema. Un esempio si è avuto pochi giorni prima di Natale, quando alcuni dipendenti della "Circuito Cinema Genova", che gestisce alcune sale dal capoluogo ligure, sono scesi in sciopero per protestare contro il taglio di quasi il 50% degli stipendi. A subire tale trattamento sono stati coloro grazie ai quali materialmente i cinema possono funzionare e destino ha voluto che in una delle sale fosse in programmazione proprio l'ultima opera di Ken Loach, vero e proprio "regista simbolo" per i lavoratori. Tuttavia i lavoratori che sono scesi in sciopero hanno denunciato come il taglio degli stipendi da loro subito sia da addebitare non solo alla crisi, che spinge a eliminare la visione di un film sul "grande schermo", ma anche alla possibilità di vedere i film in streaming grazie ai servizi TV come questo. Ed effettivamente è indubbio che quello in atto sia un cambiamento epocale nel modo di fruire la "settima arte", visti i tanti servizi (come ad esempio "Infinity") che consentono di vedere un film direttamente da casa senza dover andare al cinema, il tutto a un costo molto conveniente.

Ma quanto accaduto a Genova è soltanto l'ultimo dei segnali che certificano come anche chi lavora nel cinema si trova in una situazione di grande difficoltà. Ad esempio a inizio dicembre i lavoratori di "Cinecittà" sono tornati a protestare a difesa non soltanto della propria occupazione, ma anche di un simbolo dell'Italia. Rispetto al 2012, anno in cui la situazione lavorativa dei dipendenti di "Cinecittà" ha cominciato a farsi difficile, la cassa integrazione è diventata la realtà per 39 di loro e 90 hanno invece sottoscritto il cosiddetto "contratto di solidarietà".

I lavoratori hanno puntato il dito contro la società che gestisce "Cinecittà", la quale vede al timone personaggi come De Laurentiis e Diego Della Valle: il piano di rilancio è stato un totale fallimento, tanto che l'entrata in liquidazione appare ipotesi tutt'altro che remota. Chi lavora a "Cinecittà", nella manifestazione di inizio dicembre ha cercato di attirare l'attenzione su uno stato di crisi che, se non si interverrà, finirà con il "far perdere al nostro paese un patrimonio culturale che tutto il mondo ci invidia".

Inoltre, nel corso della manifestazione è stato criticato duramente il governo Renzi, che come i precedenti ha attuato una politica di tagli alla cultura, i cui risultati saranno ulteriori chiusure di sale cinematografiche, teatri e poli culturali presenti in Italia.

Tutto questo sembra quasi materiale per un film di Ken Loach, che è da poco tornato nelle sale con "Jimmy's hall. Una storia di amore e libertà". E il regista inglese, c'è da starne certi, potrebbe far sentire presto la sua voce contro le difficoltà che i lavoratori del settore stanno affrontando a causa della crisi e della possibilità di vedere film in streaming, opzione molto utilizzata anche dagli italiani, proprio a causa della crisi.

Il regista infatti non è nuovo a prese di posizioni molto forti a difesa di chi lavora nel mondo della cultura. Tutti ricordano come nel 2012 rifiutò un riconoscimento assegnatogli dal "Torino Film Festival": in questo modo volle solidarizzare con la lotta di alcuni lavoratori del "Museo Nazionale del Cinema di Torino", i quali, licenziati dopo aver subito un forte decurtamento dello stipendio, si sono poi recentemente visti accordare ragione dai giudici, i quali hanno stabilito che il licenziamento era illegittimo.

martedì 29 luglio 2014

Cittadini Stranieri (Comunitari ed Extracomunitari)

Abbiamo aggiornato il nostro articolo sui Cittadini Stranieri con l'obiettivo di riepilogare le questioni più ricercate e renderle più facilmente consultabili:
  1. Aggiornamento permesso/permesso C.E.
  2. Assistenza sanitaria
  3. Carta d'Identità
  4. Carta di soggiorno per lungo periodo
  5. Carta di soggiorno per familiari di lavoratori extracomunitari
  6. Carta di soggiorno per motivi familiari/parentela
  7. Certificazione Anagrafica
  8. Cittadinanza Italiana
  9. Codice fiscale
  10. Iscrizione all'anagrafe
  11. Libera circolazione
  12. Matrimonio
  13. Minori all'estero
  14. Nazioni Unione Europea
  15. Paesi Patto Schengen
  16. Permesso di soggiorno per lavoratori dipendenti
  17. Permesso di soggiorno per non lavoratori dipendenti
  18. Prestazioni previdenziali
  19. Ricongiungimento del familiare residente all'estero
  20. Rinnovo del permesso di soggiorno in attesa occupazione
  21. Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  22. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
  23. Visti per area Schengen

1) Aggiornamento permesso/permesso C.E.:

La carta di soggiorno o permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti "in più" rispetto al permesso di soggiorno "ordinario".
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata"
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità (solo pagine con timbri) - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 27,50 euro.-


2) Assistenza Sanitaria:

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana hai diritto all'assistenza sanitaria; l'iscrizione deve essere effettuata presso la ASL (Azienda sanitaria locale); l'assistenza è valida per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
Se hai ricongiunto in Italia i tuoi genitori e hanno più di 65 anni di età, devono avere un'assicurazione sanitaria che li copra da ogni rischio in Italia e essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.-
Puoi iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale se sei regolarmente soggiornante ma non rientri nelle categorie precedenti pagando un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se hai un permesso per studio).-
Se sei “irregolare” puoi usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice Stp (Straniero temporaneamente presente).-
Non puoi essere espulsa se sei una donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita di Tuo figlio; potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme a tuo marito, se convivente).-


3) Carta d'Identità:

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:
- n. 3 fotografie uguali e recenti
- passaporto valido
- permesso di soggiorno validoDevi ricordare che la carta d'identità ha la stessa durata del permesso di soggiorno, non è considerato documento valido per l'espatrio e non legittima la tua permanenza in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.-


4) Carta di Soggiorno per Lavoratori Extracomunitari (Permesso C.E. Sogg. Lungo Periodo):

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.-
La documentazione necessaria è la seguente:
A) Bollo euro 14,62 - B) n. 4 foto tessera - C) originale + copia permesso di soggiorno in scadenza + codice fiscale - D) Fotocopia del passaporto (solo pagine con timbri) - E) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - F) Certificato comunale che attesti l’idoneità dell’alloggio - G) Modello CUD o 730 o UNICO relativo ai redditi percepito nell’anno precedente - H) Copia delle ultime tre buste paga - I) Contratto di lavoro e dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) Superamento del test di italiano o diploma di scuola media o superiore - M) Autocertificazione dello stato di famiglia - N) Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rilasciati dalla procura competente - O) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 227,50 euro - P) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno.-


5) Carta di Soggiorno per Familiari di Lavoratori Extracomunitari:

La documentazione necessaria è la stessa di quella che serve per i lavoratori extracomunitari ma in aggiunta serve anche il certificato di matrimonio, stato di famiglia o certificato di nascita tradotto e legalizzato dall'ambasciata italiana nel paese straniero.-
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2014 è di 447,61 €, pari a 5.818,93 € l'anno.
Richiedente - 5.818,93 € annui
1 familiare - 8.728,39 € annui
2 familiari - 11.637,86 € annui
3 familiari - 14.547,32 € annui
4 familiari - 17.456,79 € annui
2 o più minori di 14 anni - 11.637,86 € annui
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.547,32 € annui


6) Carta di Soggiorno per Motivi Familiari/ Parentela:

Chiunque sia legato ad un cittadino italiano da un legame di parentela entro il quarto grado, può richiedere la carta di soggiorno per motivi familiari.-


7) Certificazione Anagrafica:

Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea che intendono soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi è sufficiente richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune dove dimorano.-


8) Cittadinanza Italiana:

A) Acquisto per nascita:

L'acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio italiano, da genitori non cittadini italiani, è previsto solo:
- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di genitori italiani nato all'estero.

B) Acquisto per Residenza

Il cittadino straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, entro il 19° anno di età, dichiara di volerla acquistare con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile.

C) Acquisto per Naturalizzazione (per i cittadini stranieri residenti in Italia)

La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa al cittadino straniero:
- dopo 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino non comunitario;
- dopo 4 anni di residenza legale in Italia per il cittadino comunitario;
- che abbia almeno uno dei genitori od un parente di secondo grado cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;
- maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
- al cittadino straniero in possesso dello status di apolide o di rifugiato, dopo 5 anni di residenza legale in Italia.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato - C) Certificato storico di residenza (da richiedersi nei vari comuni in cui è stato residente) - D) Stato di famiglia e residenza - E) Denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni - F) Copia del permesso/carta soggiorno - G) Marca da bollo da 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.
Il reddito minimo necessario per ottenere la cittadinanza italiana per l'anno 2014 è il seguente:
- Euro 8.500,00 per una sola persona
- Euro 11.500,00 in caso di coniuge a carico
- Euro 550,00 in più per ogni figlio a carico
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.-

D) Acquisto per Matrimonio

Il cittadino/a straniero che sposa un cittadino/a italiano può fare domanda per la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno 2 anni in Italia oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio in caso di residenza all'estero.
E' possibile ottenere la cittadinanza qualora al momento dell'adozione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Quindi se dopo la presentazione dell'istanza interviene lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, la concessione della cittadinanza viene negata.
I termini per ottenere la cittadinanza sono ridotti della metà in presenza di figli, ovviamente nati o adottati dai coniugi: 1 anno in caso di residenza in Italia e 18 mesi in caso di residenza all'estero.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato C) Stato di famiglia e residenza - D) Certificato di matrimonio trascritto nel comune di residenza - E) Copia del permesso/carta soggiorno - F) Denuncia redditi ultimi 3 anni - G) Marca da bollo di 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.

E) Acquisto cittadinanza per discendenza di cittadini italiani

Il cittadino straniero discendente fino al IV grado di italiani emigrati all'estero, con cittadinanza italiana, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

F) Acquisto Automatico

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).


9) Codice Fiscale:

Per richiedere il codice fiscale servono, se sei cittadino straniero originale e fotocopia del:
- permesso di soggiorno o carta soggiorno
- passaporto
- se non hai ancora il permesso di soggiorno, va bene anche il visto d'ingresso ancora valido.
- e indicare dove sei residente, via, cap e la città.


10) Iscrizione all'Anagrafe:

Per iscriverti all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
- Permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi
- Passaporto in corso di validità o documento equipollente
- Codice fiscale
- Contratto di affitto registrato
- Autocertificazione dei metri quadrati della tua abitazione
- Documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio ecc.). Tali documenti devono essere alternativamente originali rilasciati dalle competenti autorità del Paese in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure originali rilasciati dalle Autorità Consolari presenti in Italia del tuo Paese di origine con firma legalizzata presso la competente Prefettura.


11) Libera Circolazione:

In attuazione della direttiva 2004/38/CE, i Cittadini dell'Unione e i loro familiari, possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri e per soggiorni inferiori ai 3 mesi, in Italia, non è richiesta alcuna formalità.-


12) Matrimonio:

Secondo il Codice Civile, lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o una cittadina di nazionalità italiana deve presentare una serie di documenti:
- Documento d'identità valido sul piano internazionale (passaporto).
- Certificato di nascita proveniente dal proprio paese di provenienza tradotto e autenticato presso l'Ambasciata Italiana del Paese d’origine.
- Nulla osta dal parte del proprio Paese d’origine per contrarre liberamente matrimonio. Dal documento, rilasciato dagli uffici di competenza del Paese di provenienza - che corrispondono in Italia all’ufficio anagrafe -, deve risultare che, secondo la legge del Paese, non ci siano impedimenti al matrimonio. Come nel caso del certificato di nascita, il nulla osta deve essere tradotto e autenticato presso l’Ambasciata Italiana del Paese di provenienza.-


13) Minori all'estero:

Dal 26 giugno 2012, tutti i minori, dai 0 ai 18 anni, potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio. Non saranno più valide, quindi, le iscrizioni di questi ultimi sul passaporto dei genitori che, però, rimarrà valido fino alla naturale scadenza per il proprio titolare.

Inoltre, si dovrà far inserire il nominativo dei genitori sul documento del figlio minore. Questo permetterà di agevolare e semplificare i controlli alle frontiere. Il Ministero degli Affari Esteri, in attuazione del Regolamento (C.E.) 444/2009 del Parlamento Europeo, ha anche elevato l'età minima per l'espatrio senza accompagnamento, da 10 a 14 anni.

Sino al 26 giugno 2012, infatti, per l'espatrio di un minore di 14 anni era sufficiente il solo documento di identità. Ora, invece, i genitori dovranno sottoscrivere un modulo per l'affidamento del proprio figlio a un accompagnatore da presentare all'ufficio passaporti della Questura per la relativa convalida (tale modulo si potrà ritirare in Comune, in Questura o scaricare dal sito del Comune di residenza).

Sia per il passaporto che per la carta d'identità valida per l'espatrio, la durata varierà a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di 3 anni;
- 5 anni per i minori di 18 anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.


14) Nazioni Unione Europea:

Elenco nazioni che fanno parte della Unione Europea:

01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Cipro
05 - Croazia
06 - Danimarca
07 - Estonia
08 - Finlandia
09 - Francia
10 - Germania
11 - Grecia
12 - Irlanda
13 - Italia
14 - Lettonia
15 - Lituania
16 - Lussemburgo
17 - Malta
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Regno Unito
22 - Repubblica Ceca
23 - Romania
24 - Slovacchia
25 - Slovenia
26 - Spagna
27 - Svezia
28 - Ungheria


15) Paesi Patto Schengen:

Con il permesso di soggiorno o con la carta di soggiorno si può circolare liberamente, per turismo, all'interno dei 24 paesi del Patto Schengen, che sono i seguenti:

01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Danimarca
05 - Estonia
06 - Finlandia
07 - Francia
08 - Germania
09 - Grecia
10 - Islanda (non appartiene all’UE)
11 - Italia
12 - Lettonia
13 - Liechtenstein
14 - Lituania
15 - Lussemburgo
16 - Malta
17 - Norvegia (non appartiene all'UE)
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Repubblica Ceca
22 - Romania
23 - Slovacchia
24 - Slovenia
25 - Spagna
26 - Svezia
27 - Svizzera
28 - Ungheria



Irlanda e Regno Unito non hanno sottoscritto l'accordo.-
Per gli altri Paesi, occorre il visto di ingresso in base alle convenzioni esistenti tra il Paese di origine e il Paese che si intende visitare.-
Un cittadino straniero, residente in Italia, può andare a lavorare all'estero, nei paesi dell'area schengen solo se in possesso della carta di soggiorno, da aggiornare poi nel Paese di destinazione dopo tre mesi di permanenza.-


16) Permesso di Soggiorno per Lavoratori Dipendenti:

Il decreto flussi prevede quanto segue:
- Le domande, valgono ancora quelle presentate in via telematica , dai datori di lavoro per i lavoratori subordinati e dalle famiglie per domestici o badanti, al Ministero dell'interno.-
- Il Ministero dell'Interno in base alle quote provinciali assegnate trasmette le domande accolte (le prime arrivate tra quelle in regola), alle Questure.-
- La Questura convoca i datori di lavoro, o le famiglie richiedenti, per la verifica della documentazione necessaria, e se tutto in regola, trasmette la richiesta all'Ambasciata del Paese di provenienza del lavoratore.-
- L'Ambasciata del Paese estero convoca il lavoratore e gli concede il visto per l'espatrio in Italia per motivi di lavoro.-
- Il lavoratore estero può quindi venire in Italia, ma entro 8 giorni dall'arrivo, deve presentarsi insieme al Datore di Lavoro in Questura per stipulare il contratto di lavoro.-
- La Questura con il contratto di lavoro sottoscritto rilascia il I° permesso di soggiorno che dura 1 anno con contratto di lavoro a tempo determinato o 2 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.-
- A questo punto il lavoratore estero può iscriversi al Comune di Residenza, richiedere il Codice Fiscale, il codice sanitario e tramite il Datore di lavoro, esperire tutte le altre formalità burocratiche necessarie come iscrizione INPS, INAIL ecc..-

17) Permesso di Soggiorno per non Lavoratori Dipendenti:

Si possono presentare in Questura richieste permesso di soggiorno per affari, Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo Politico, Minore Età, Giustizia, Stato apolide, Integrazione minore e invito.-


18) Prestazioni Previdenziali:

Le seguenti prestazioni:
- Indennità di malattia e maternità
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di mobilità
- Assegni familiari
- Pensioni
spettano a tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea e a tutti i cittadini extracomunitari purché siano provvisti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno.-
Gli assegni familiari possono essere riconosciuti solo per i familiari che sono a carico del lavoratore, ma già legalmente soggiornanti in Italia. Dunque non è possibile riconoscerli per i familiari che sono ancora nel Paese di origine a meno che non ci sia una specifica Convenzione internazionale che preveda questo beneficio.
In questi casi serve una autorizzazione preventiva dell'INPS, e per ottenerla sono necessari:
- Stato di famiglia bilingue
- Certificati redditi dei familiari bilingue
I suddetti certificati debbono essere vidimati dagli enti preposti.
I paesi convenzionati con l'Italia ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i familiari residenti nel paese di origine sono i seguenti:

01) Argentina
02) Australia
03) Brasile
04) Canada
05) Capoverde
06) Islanda
07) Isole del Canale
08) Jugoslavia
09) Liechtenstein
10) Monaco
11) Norvegia
12) San Marino
13) Stati Uniti d'America
14) Svizzera
15) Tunisia
16) Turchia
17) Uruguay
18) Venezuela


19) Ricongiungimento del Familiare Residente All'Estero:

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all'estero:
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a carico, non autonomi o autosufficienti, per causa di salute
- Genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno nel paese di origine
I requisiti necessari sono: Alloggio adeguato, sufficiente anche per il familiare; reddito sufficiente anche per mantenere il familiare, minimo anno 2014 euro 5.818,93 per un solo familiare, euro 8.728,39 per due familiari, euro 11.637,85 per 3 familiari ; certificazione attestante il rapporto di parentela, tradotta e legalizzata.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo di 14,62 euro - B) Permesso di soggiorno del richiedente - C) Ricevuta postale della richiesta di rinnovo (se il permesso è scaduto) - D) Passaporto del richiedente (solo pagina con dati della persona) - E) Passaporto della persona da ricongiungere (solo pagina con dati della persona) - F) Contratto di affitto o atto di acquisto dell’abitazione - G) Certificato di idoneità alloggiativa - H) Autocertificazione dello stato di famiglia - I) Contratto di lavoro - L) Ultima busta paga - M) Ultima dichiarazione dei redditi (CUD o UNICO o 730).-


20) Rinnovo Permesso di Soggiorno in attesa occupazione:

Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - I) Iscrizione al centro per l’impiego - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro.-


21) Rinnovo Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato:

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, da un massimo di due mesi prima, fino a un massimo di due mesi dopo, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - I) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-


22) Rinnovo Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari:

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno anche il familiare del lavoratore extracomunitario (coniuge, genitore o figlio) può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia del permesso di soggiorno del coniuge o del figlio del quale si è carico - H) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 dei familiari che svolgono attività lavorativa - I) Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) In caso di coniuge oppure padre/madre di cittadino italiano produrre documentazione relativa al rapporto di parentela con i suddetti- M) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-


23) Visti per area Schengen:

A) Le seguenti nazionalità hanno bisogno di un visto per visitare i paesi dell’area Schengen per qualsiasi motivo:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua- Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

B) Le seguenti nazionalità non hanno bisogno di visto d’ingresso per visitare i paesi dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni per motivi di turismo, affari, invito e gara sportiva:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Taiwan, Ungheria, Uruguay, Venezuela.


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mercoledì 28 maggio 2014

TASI - Tassa sui servizi indivisibili

TASI

Tassa sui servizi individuali
Tasi 2017, chi è che non la paga?

Per la Tasi 2017 si applicano le stesse esenzioni che sono state introdotte nel 2016 circa gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero per quel tipo di immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio.
Sono escluse dalla Tasi anche le pertinenze della prima casa, cioè quelle strutture che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’esonero dal pagamento non riguarda però le case considerate di lusso anche se figurano come abitazione principale. Le abitazioni che sono ricomprese sotto le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) sono quindi tenute al pagamento della Tasi.
Un’ulteriore esenzione riguarda coloro che hanno la propria abitazione principale in affitto o in comodato d’uso gratuito. In questo caso infatti si applica la stessa esenzione valida in generale su tutte le abitazioni principali.
Ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Tasi 2017, chi è che la paga?
In assenza di particolari regolamenti comunali la Tasi relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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TASI

La TASI servirà a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. la tasi graverà sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile. a seconda del regolamento comunale l'inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l'aliquota prevista.

Aliquota:

Rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di TASI + IMU seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case:
  • per la prima casa: l'aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille.
  • per gli altri immobili: IMU + TASI non potrà superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l'0,8 di maggiorazione) si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.


Detrazioni:

L'incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta tasi siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa. L'effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell'IMU prima casa.
La mancanza di un vincolo specifico che faccia sì che l'extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a Cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un'aliquota del 2,1 per mille per tutti


Immobili in affitto:

In questo caso si pagherà sia l'IMU che la TASI con il limite massimo dell'11,4 per mille. L'IMU verrà pagata interamente dal proprietario; la TASI verrà pagata dall'inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso di contratti con durata fino a tre mesi il pagamento sarà tutto a carico del proprietario; nel caso degli immobili in leasing, la TASI sarà tutta a carico del locatario


Calcolo: 

Per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell'imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). su questo valore catastale dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.-


Quando si pagano sia IMU che TASI? 

Sull'abitazione principale - la cosiddetta prima casa - si paga soltanto la TASI, a meno che non sia una di quelle poche case che ricadono nelle categorie di pregio (A1, A8 e A9 dal punto di vista catastale). Se la casa fosse una casa di pregio, lì si pagano IMU e TASI insieme. Su tutte le altre abitazioni (che sono il 99,9%) si paga soltanto la TASI, se sono prima casa. Su tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, garage, si va a pagare normalmente l'IMU con le regole dell'anno scorso che non cambiano, e in più si paga anche la TASI. I due tributi si sommano, a meno che il comune non decida su questi fabbricati - o su alcuni soltanto di questi - di non far pagare la TASI".


L'aliquota TASI è uguale per tutti i fabbricati? 

Dipende da quello che decide il comune, nel senso che, secondo la legge, c'è un'aliquota dell'1 per mille spalmata su tutto (abitazioni, principali, seconde case, aree edificabili e così via), poi il comune può differenziarla, abolirla su alcuni immobili, alzarla su altri, prevedere delle detrazioni sulla prima casa e così via, quindi il discorso è molto complicato".


Scadenze: 

Il governo ha concesso una proroga del pagamento dell’acconto TASI, previsto inizialmente per giugno, ma solo ai Comuni che entro il 23 maggio non hanno deciso le loro aliquote e detrazioni. I contribuenti di questi Comuni pagheranno la prima rata dell’imposta il 16 ottobre. I Comuni che invece hanno stabilito e comunicato le proprie aliquote pagheranno sempre il 16 giugno e al 16 dicembre dovranno provvedere tutti per il saldo".


Comune di Civitanova Marche:

Civitanova ha varato il 19 maggio 2014 la delibera che fissa al 2.5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale (base 1, massima 3.3), all'1 quella sui fabbricati rurali a uso strumentale, mentre è azzerata su tutti gli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili.

Disposizioni approdate in consiglio comunale dopo il varo in commissione bilancio. La delibera, per evitare ingorghi fiscali, scagliona il versamento della tassa in due rate: il 50% entro il 16 giugno, il resto entro il 16 dicembre, importo che sulla base di detrazione o riduzioni varate dal Comune subirà un conguaglio. La decisione evita ai contribuenti il salasso a dicembre, quando scade il pagamento IMU sulla seconde case.

La TASI colpisce il proprietario dell’immobile e anche chi vive in affitto, ma manca il regolamento che stabilisce le quote della compartecipazione. Comunque, per gli edifici locati si pagherà sia l’IMU che la TASI, con il limite massimo dell’11,6 per mille; l’IMU a carico intero del proprietario, mentre la TASI peserà anche sull’inquilino che dovrà versarne una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quello che stabilità una successiva delibera comunale. L'acconto del 16 giugno riguarda perciò solo i proprietari di prime case e di edifici rurali strumentali.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.