martedì 29 luglio 2014

Cittadini Stranieri (Comunitari ed Extracomunitari)

Abbiamo aggiornato il nostro articolo sui Cittadini Stranieri con l'obiettivo di riepilogare le questioni più ricercate e renderle più facilmente consultabili:
  1. Aggiornamento permesso/permesso C.E.
  2. Assistenza sanitaria
  3. Carta d'Identità
  4. Carta di soggiorno per lungo periodo
  5. Carta di soggiorno per familiari di lavoratori extracomunitari
  6. Carta di soggiorno per motivi familiari/parentela
  7. Certificazione Anagrafica
  8. Cittadinanza Italiana
  9. Codice fiscale
  10. Iscrizione all'anagrafe
  11. Libera circolazione
  12. Matrimonio
  13. Minori all'estero
  14. Nazioni Unione Europea
  15. Paesi Patto Schengen
  16. Permesso di soggiorno per lavoratori dipendenti
  17. Permesso di soggiorno per non lavoratori dipendenti
  18. Prestazioni previdenziali
  19. Ricongiungimento del familiare residente all'estero
  20. Rinnovo del permesso di soggiorno in attesa occupazione
  21. Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  22. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
  23. Visti per area Schengen

1) Aggiornamento permesso/permesso C.E.:

La carta di soggiorno o permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti "in più" rispetto al permesso di soggiorno "ordinario".
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata"
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità (solo pagine con timbri) - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 27,50 euro.-


2) Assistenza Sanitaria:

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana hai diritto all'assistenza sanitaria; l'iscrizione deve essere effettuata presso la ASL (Azienda sanitaria locale); l'assistenza è valida per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
Se hai ricongiunto in Italia i tuoi genitori e hanno più di 65 anni di età, devono avere un'assicurazione sanitaria che li copra da ogni rischio in Italia e essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.-
Puoi iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale se sei regolarmente soggiornante ma non rientri nelle categorie precedenti pagando un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se hai un permesso per studio).-
Se sei “irregolare” puoi usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice Stp (Straniero temporaneamente presente).-
Non puoi essere espulsa se sei una donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita di Tuo figlio; potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme a tuo marito, se convivente).-


3) Carta d'Identità:

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:
- n. 3 fotografie uguali e recenti
- passaporto valido
- permesso di soggiorno validoDevi ricordare che la carta d'identità ha la stessa durata del permesso di soggiorno, non è considerato documento valido per l'espatrio e non legittima la tua permanenza in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.-


4) Carta di Soggiorno per Lavoratori Extracomunitari (Permesso C.E. Sogg. Lungo Periodo):

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.-
La documentazione necessaria è la seguente:
A) Bollo euro 14,62 - B) n. 4 foto tessera - C) originale + copia permesso di soggiorno in scadenza + codice fiscale - D) Fotocopia del passaporto (solo pagine con timbri) - E) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - F) Certificato comunale che attesti l’idoneità dell’alloggio - G) Modello CUD o 730 o UNICO relativo ai redditi percepito nell’anno precedente - H) Copia delle ultime tre buste paga - I) Contratto di lavoro e dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) Superamento del test di italiano o diploma di scuola media o superiore - M) Autocertificazione dello stato di famiglia - N) Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rilasciati dalla procura competente - O) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 227,50 euro - P) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno.-


5) Carta di Soggiorno per Familiari di Lavoratori Extracomunitari:

La documentazione necessaria è la stessa di quella che serve per i lavoratori extracomunitari ma in aggiunta serve anche il certificato di matrimonio, stato di famiglia o certificato di nascita tradotto e legalizzato dall'ambasciata italiana nel paese straniero.-
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2014 è di 447,61 €, pari a 5.818,93 € l'anno.
Richiedente - 5.818,93 € annui
1 familiare - 8.728,39 € annui
2 familiari - 11.637,86 € annui
3 familiari - 14.547,32 € annui
4 familiari - 17.456,79 € annui
2 o più minori di 14 anni - 11.637,86 € annui
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.547,32 € annui


6) Carta di Soggiorno per Motivi Familiari/ Parentela:

Chiunque sia legato ad un cittadino italiano da un legame di parentela entro il quarto grado, può richiedere la carta di soggiorno per motivi familiari.-


7) Certificazione Anagrafica:

Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea che intendono soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi è sufficiente richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune dove dimorano.-


8) Cittadinanza Italiana:

A) Acquisto per nascita:

L'acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio italiano, da genitori non cittadini italiani, è previsto solo:
- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di genitori italiani nato all'estero.

B) Acquisto per Residenza

Il cittadino straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, entro il 19° anno di età, dichiara di volerla acquistare con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile.

C) Acquisto per Naturalizzazione (per i cittadini stranieri residenti in Italia)

La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa al cittadino straniero:
- dopo 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino non comunitario;
- dopo 4 anni di residenza legale in Italia per il cittadino comunitario;
- che abbia almeno uno dei genitori od un parente di secondo grado cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;
- maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
- al cittadino straniero in possesso dello status di apolide o di rifugiato, dopo 5 anni di residenza legale in Italia.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato - C) Certificato storico di residenza (da richiedersi nei vari comuni in cui è stato residente) - D) Stato di famiglia e residenza - E) Denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni - F) Copia del permesso/carta soggiorno - G) Marca da bollo da 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.
Il reddito minimo necessario per ottenere la cittadinanza italiana per l'anno 2014 è il seguente:
- Euro 8.500,00 per una sola persona
- Euro 11.500,00 in caso di coniuge a carico
- Euro 550,00 in più per ogni figlio a carico
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.-

D) Acquisto per Matrimonio

Il cittadino/a straniero che sposa un cittadino/a italiano può fare domanda per la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno 2 anni in Italia oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio in caso di residenza all'estero.
E' possibile ottenere la cittadinanza qualora al momento dell'adozione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Quindi se dopo la presentazione dell'istanza interviene lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, la concessione della cittadinanza viene negata.
I termini per ottenere la cittadinanza sono ridotti della metà in presenza di figli, ovviamente nati o adottati dai coniugi: 1 anno in caso di residenza in Italia e 18 mesi in caso di residenza all'estero.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato C) Stato di famiglia e residenza - D) Certificato di matrimonio trascritto nel comune di residenza - E) Copia del permesso/carta soggiorno - F) Denuncia redditi ultimi 3 anni - G) Marca da bollo di 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.

E) Acquisto cittadinanza per discendenza di cittadini italiani

Il cittadino straniero discendente fino al IV grado di italiani emigrati all'estero, con cittadinanza italiana, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

F) Acquisto Automatico

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).


9) Codice Fiscale:

Per richiedere il codice fiscale servono, se sei cittadino straniero originale e fotocopia del:
- permesso di soggiorno o carta soggiorno
- passaporto
- se non hai ancora il permesso di soggiorno, va bene anche il visto d'ingresso ancora valido.
- e indicare dove sei residente, via, cap e la città.


10) Iscrizione all'Anagrafe:

Per iscriverti all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
- Permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi
- Passaporto in corso di validità o documento equipollente
- Codice fiscale
- Contratto di affitto registrato
- Autocertificazione dei metri quadrati della tua abitazione
- Documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio ecc.). Tali documenti devono essere alternativamente originali rilasciati dalle competenti autorità del Paese in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure originali rilasciati dalle Autorità Consolari presenti in Italia del tuo Paese di origine con firma legalizzata presso la competente Prefettura.


11) Libera Circolazione:

In attuazione della direttiva 2004/38/CE, i Cittadini dell'Unione e i loro familiari, possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri e per soggiorni inferiori ai 3 mesi, in Italia, non è richiesta alcuna formalità.-


12) Matrimonio:

Secondo il Codice Civile, lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o una cittadina di nazionalità italiana deve presentare una serie di documenti:
- Documento d'identità valido sul piano internazionale (passaporto).
- Certificato di nascita proveniente dal proprio paese di provenienza tradotto e autenticato presso l'Ambasciata Italiana del Paese d’origine.
- Nulla osta dal parte del proprio Paese d’origine per contrarre liberamente matrimonio. Dal documento, rilasciato dagli uffici di competenza del Paese di provenienza - che corrispondono in Italia all’ufficio anagrafe -, deve risultare che, secondo la legge del Paese, non ci siano impedimenti al matrimonio. Come nel caso del certificato di nascita, il nulla osta deve essere tradotto e autenticato presso l’Ambasciata Italiana del Paese di provenienza.-


13) Minori all'estero:

Dal 26 giugno 2012, tutti i minori, dai 0 ai 18 anni, potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio. Non saranno più valide, quindi, le iscrizioni di questi ultimi sul passaporto dei genitori che, però, rimarrà valido fino alla naturale scadenza per il proprio titolare.

Inoltre, si dovrà far inserire il nominativo dei genitori sul documento del figlio minore. Questo permetterà di agevolare e semplificare i controlli alle frontiere. Il Ministero degli Affari Esteri, in attuazione del Regolamento (C.E.) 444/2009 del Parlamento Europeo, ha anche elevato l'età minima per l'espatrio senza accompagnamento, da 10 a 14 anni.

Sino al 26 giugno 2012, infatti, per l'espatrio di un minore di 14 anni era sufficiente il solo documento di identità. Ora, invece, i genitori dovranno sottoscrivere un modulo per l'affidamento del proprio figlio a un accompagnatore da presentare all'ufficio passaporti della Questura per la relativa convalida (tale modulo si potrà ritirare in Comune, in Questura o scaricare dal sito del Comune di residenza).

Sia per il passaporto che per la carta d'identità valida per l'espatrio, la durata varierà a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di 3 anni;
- 5 anni per i minori di 18 anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.


14) Nazioni Unione Europea:

Elenco nazioni che fanno parte della Unione Europea:

01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Cipro
05 - Croazia
06 - Danimarca
07 - Estonia
08 - Finlandia
09 - Francia
10 - Germania
11 - Grecia
12 - Irlanda
13 - Italia
14 - Lettonia
15 - Lituania
16 - Lussemburgo
17 - Malta
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Regno Unito
22 - Repubblica Ceca
23 - Romania
24 - Slovacchia
25 - Slovenia
26 - Spagna
27 - Svezia
28 - Ungheria


15) Paesi Patto Schengen:

Con il permesso di soggiorno o con la carta di soggiorno si può circolare liberamente, per turismo, all'interno dei 24 paesi del Patto Schengen, che sono i seguenti:

01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Danimarca
05 - Estonia
06 - Finlandia
07 - Francia
08 - Germania
09 - Grecia
10 - Islanda (non appartiene all’UE)
11 - Italia
12 - Lettonia
13 - Liechtenstein
14 - Lituania
15 - Lussemburgo
16 - Malta
17 - Norvegia (non appartiene all'UE)
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Repubblica Ceca
22 - Romania
23 - Slovacchia
24 - Slovenia
25 - Spagna
26 - Svezia
27 - Svizzera
28 - Ungheria



Irlanda e Regno Unito non hanno sottoscritto l'accordo.-
Per gli altri Paesi, occorre il visto di ingresso in base alle convenzioni esistenti tra il Paese di origine e il Paese che si intende visitare.-
Un cittadino straniero, residente in Italia, può andare a lavorare all'estero, nei paesi dell'area schengen solo se in possesso della carta di soggiorno, da aggiornare poi nel Paese di destinazione dopo tre mesi di permanenza.-


16) Permesso di Soggiorno per Lavoratori Dipendenti:

Il decreto flussi prevede quanto segue:
- Le domande, valgono ancora quelle presentate in via telematica , dai datori di lavoro per i lavoratori subordinati e dalle famiglie per domestici o badanti, al Ministero dell'interno.-
- Il Ministero dell'Interno in base alle quote provinciali assegnate trasmette le domande accolte (le prime arrivate tra quelle in regola), alle Questure.-
- La Questura convoca i datori di lavoro, o le famiglie richiedenti, per la verifica della documentazione necessaria, e se tutto in regola, trasmette la richiesta all'Ambasciata del Paese di provenienza del lavoratore.-
- L'Ambasciata del Paese estero convoca il lavoratore e gli concede il visto per l'espatrio in Italia per motivi di lavoro.-
- Il lavoratore estero può quindi venire in Italia, ma entro 8 giorni dall'arrivo, deve presentarsi insieme al Datore di Lavoro in Questura per stipulare il contratto di lavoro.-
- La Questura con il contratto di lavoro sottoscritto rilascia il I° permesso di soggiorno che dura 1 anno con contratto di lavoro a tempo determinato o 2 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.-
- A questo punto il lavoratore estero può iscriversi al Comune di Residenza, richiedere il Codice Fiscale, il codice sanitario e tramite il Datore di lavoro, esperire tutte le altre formalità burocratiche necessarie come iscrizione INPS, INAIL ecc..-

17) Permesso di Soggiorno per non Lavoratori Dipendenti:

Si possono presentare in Questura richieste permesso di soggiorno per affari, Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo Politico, Minore Età, Giustizia, Stato apolide, Integrazione minore e invito.-


18) Prestazioni Previdenziali:

Le seguenti prestazioni:
- Indennità di malattia e maternità
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di mobilità
- Assegni familiari
- Pensioni
spettano a tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea e a tutti i cittadini extracomunitari purché siano provvisti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno.-
Gli assegni familiari possono essere riconosciuti solo per i familiari che sono a carico del lavoratore, ma già legalmente soggiornanti in Italia. Dunque non è possibile riconoscerli per i familiari che sono ancora nel Paese di origine a meno che non ci sia una specifica Convenzione internazionale che preveda questo beneficio.
In questi casi serve una autorizzazione preventiva dell'INPS, e per ottenerla sono necessari:
- Stato di famiglia bilingue
- Certificati redditi dei familiari bilingue
I suddetti certificati debbono essere vidimati dagli enti preposti.
I paesi convenzionati con l'Italia ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i familiari residenti nel paese di origine sono i seguenti:

01) Argentina
02) Australia
03) Brasile
04) Canada
05) Capoverde
06) Islanda
07) Isole del Canale
08) Jugoslavia
09) Liechtenstein
10) Monaco
11) Norvegia
12) San Marino
13) Stati Uniti d'America
14) Svizzera
15) Tunisia
16) Turchia
17) Uruguay
18) Venezuela


19) Ricongiungimento del Familiare Residente All'Estero:

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all'estero:
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a carico, non autonomi o autosufficienti, per causa di salute
- Genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno nel paese di origine
I requisiti necessari sono: Alloggio adeguato, sufficiente anche per il familiare; reddito sufficiente anche per mantenere il familiare, minimo anno 2014 euro 5.818,93 per un solo familiare, euro 8.728,39 per due familiari, euro 11.637,85 per 3 familiari ; certificazione attestante il rapporto di parentela, tradotta e legalizzata.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo di 14,62 euro - B) Permesso di soggiorno del richiedente - C) Ricevuta postale della richiesta di rinnovo (se il permesso è scaduto) - D) Passaporto del richiedente (solo pagina con dati della persona) - E) Passaporto della persona da ricongiungere (solo pagina con dati della persona) - F) Contratto di affitto o atto di acquisto dell’abitazione - G) Certificato di idoneità alloggiativa - H) Autocertificazione dello stato di famiglia - I) Contratto di lavoro - L) Ultima busta paga - M) Ultima dichiarazione dei redditi (CUD o UNICO o 730).-


20) Rinnovo Permesso di Soggiorno in attesa occupazione:

Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - I) Iscrizione al centro per l’impiego - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro.-


21) Rinnovo Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato:

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, da un massimo di due mesi prima, fino a un massimo di due mesi dopo, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - I) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-


22) Rinnovo Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari:

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno anche il familiare del lavoratore extracomunitario (coniuge, genitore o figlio) può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia del permesso di soggiorno del coniuge o del figlio del quale si è carico - H) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 dei familiari che svolgono attività lavorativa - I) Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) In caso di coniuge oppure padre/madre di cittadino italiano produrre documentazione relativa al rapporto di parentela con i suddetti- M) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-


23) Visti per area Schengen:

A) Le seguenti nazionalità hanno bisogno di un visto per visitare i paesi dell’area Schengen per qualsiasi motivo:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua- Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

B) Le seguenti nazionalità non hanno bisogno di visto d’ingresso per visitare i paesi dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni per motivi di turismo, affari, invito e gara sportiva:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Taiwan, Ungheria, Uruguay, Venezuela.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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mercoledì 28 maggio 2014

TASI - Tassa sui servizi indivisibili

TASI

Tassa sui servizi individuali
Tasi 2017, chi è che non la paga?

Per la Tasi 2017 si applicano le stesse esenzioni che sono state introdotte nel 2016 circa gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero per quel tipo di immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio.
Sono escluse dalla Tasi anche le pertinenze della prima casa, cioè quelle strutture che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’esonero dal pagamento non riguarda però le case considerate di lusso anche se figurano come abitazione principale. Le abitazioni che sono ricomprese sotto le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) sono quindi tenute al pagamento della Tasi.
Un’ulteriore esenzione riguarda coloro che hanno la propria abitazione principale in affitto o in comodato d’uso gratuito. In questo caso infatti si applica la stessa esenzione valida in generale su tutte le abitazioni principali.
Ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Tasi 2017, chi è che la paga?
In assenza di particolari regolamenti comunali la Tasi relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

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TASI

La TASI servirà a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. la tasi graverà sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile. a seconda del regolamento comunale l'inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l'aliquota prevista.

Aliquota:

Rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di TASI + IMU seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case:
  • per la prima casa: l'aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille.
  • per gli altri immobili: IMU + TASI non potrà superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l'0,8 di maggiorazione) si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.


Detrazioni:

L'incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta tasi siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa. L'effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell'IMU prima casa.
La mancanza di un vincolo specifico che faccia sì che l'extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a Cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un'aliquota del 2,1 per mille per tutti


Immobili in affitto:

In questo caso si pagherà sia l'IMU che la TASI con il limite massimo dell'11,4 per mille. L'IMU verrà pagata interamente dal proprietario; la TASI verrà pagata dall'inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso di contratti con durata fino a tre mesi il pagamento sarà tutto a carico del proprietario; nel caso degli immobili in leasing, la TASI sarà tutta a carico del locatario


Calcolo: 

Per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell'imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). su questo valore catastale dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.-


Quando si pagano sia IMU che TASI? 

Sull'abitazione principale - la cosiddetta prima casa - si paga soltanto la TASI, a meno che non sia una di quelle poche case che ricadono nelle categorie di pregio (A1, A8 e A9 dal punto di vista catastale). Se la casa fosse una casa di pregio, lì si pagano IMU e TASI insieme. Su tutte le altre abitazioni (che sono il 99,9%) si paga soltanto la TASI, se sono prima casa. Su tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, garage, si va a pagare normalmente l'IMU con le regole dell'anno scorso che non cambiano, e in più si paga anche la TASI. I due tributi si sommano, a meno che il comune non decida su questi fabbricati - o su alcuni soltanto di questi - di non far pagare la TASI".


L'aliquota TASI è uguale per tutti i fabbricati? 

Dipende da quello che decide il comune, nel senso che, secondo la legge, c'è un'aliquota dell'1 per mille spalmata su tutto (abitazioni, principali, seconde case, aree edificabili e così via), poi il comune può differenziarla, abolirla su alcuni immobili, alzarla su altri, prevedere delle detrazioni sulla prima casa e così via, quindi il discorso è molto complicato".


Scadenze: 

Il governo ha concesso una proroga del pagamento dell’acconto TASI, previsto inizialmente per giugno, ma solo ai Comuni che entro il 23 maggio non hanno deciso le loro aliquote e detrazioni. I contribuenti di questi Comuni pagheranno la prima rata dell’imposta il 16 ottobre. I Comuni che invece hanno stabilito e comunicato le proprie aliquote pagheranno sempre il 16 giugno e al 16 dicembre dovranno provvedere tutti per il saldo".


Comune di Civitanova Marche:

Civitanova ha varato il 19 maggio 2014 la delibera che fissa al 2.5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale (base 1, massima 3.3), all'1 quella sui fabbricati rurali a uso strumentale, mentre è azzerata su tutti gli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili.

Disposizioni approdate in consiglio comunale dopo il varo in commissione bilancio. La delibera, per evitare ingorghi fiscali, scagliona il versamento della tassa in due rate: il 50% entro il 16 giugno, il resto entro il 16 dicembre, importo che sulla base di detrazione o riduzioni varate dal Comune subirà un conguaglio. La decisione evita ai contribuenti il salasso a dicembre, quando scade il pagamento IMU sulla seconde case.

La TASI colpisce il proprietario dell’immobile e anche chi vive in affitto, ma manca il regolamento che stabilisce le quote della compartecipazione. Comunque, per gli edifici locati si pagherà sia l’IMU che la TASI, con il limite massimo dell’11,6 per mille; l’IMU a carico intero del proprietario, mentre la TASI peserà anche sull’inquilino che dovrà versarne una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quello che stabilità una successiva delibera comunale. L'acconto del 16 giugno riguarda perciò solo i proprietari di prime case e di edifici rurali strumentali.


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mercoledì 16 aprile 2014

Differenza tra la laurea triennale e la magistrale

differenza tra la laurea triennale e la magistrale
La riforma universitaria del 1999 ha scombussolato un po’ tutto il panorama universitario: mentre prima tutti i percorsi di laurea avevano una durata quinquennale, ora questi sono stati scissi in due grandi divisioni, le lauree triennali e le specialistiche o magistrali. Le lauree magistrali da 120 crediti, sono state introdotte dopo in sostituzione delle vecchie specialistiche da 300 crediti, ad esse si può accedere solo se si ha già un titolo di laurea triennale. I titolari di una laurea di tipo magistrale possono essere inseriti nelle graduatorie di 3 fascia per l’insegnamento nella scuola secondaria. Esistono anche le lauree magistrali a ciclo unico che hanno durata di 5 o addirittura 6 anni, spesso prevedono il numero chiuso e sono previste in facoltà come la Chimica, le Tecnologie Farmaceutiche, Giurisprudenza, Architettura, Veterinaria, Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e altre.

Oggi per fortuna l’offerta didattica si è molto ampliata e con la nascita delle università online tutti possono laurearsi comodamente da casa. Le scelte sono diversificate, si può optare per una laurea breve triennale, una magistrale specialistica oppure per una laurea magistrale a ciclo unico. I metodi di studio sono stati completamente stravolti da internet e dalle nuove tecnologie. Basta fare un’accurata ricerca sul web per trovare il percorso di studio più attinente alle proprie capacità e intraprendere questa strada in salita che richiede tanta buona volontà, ma alla fine dà tante soddisfazioni. Ottimi
atenei telematici come l’Università Niccolò Cusano offrono la possibilità di documentarsi e ricevere tutte le informazioni riguardanti la laurea magistrale.

Lo studente appena diplomato che si trova a dover affrontare la scelta dell'università, dovrà iscriversi quindi ad un percorso triennale che lo condurrà alla fine dei tre anni ad un titolo di laurea breve, che è a tutti gli effetti una laurea che permette di entrare nel mondo del lavoro. Se poi vorrà conseguire una specialistica, e quindi completare i 5 anni di formazione, dovrà frequentare altri due anni e sostenere alcuni esami più specifici su materie incentrate sul percorso lavorativo che si intende poi intraprendere.
Il numero di esami da sostenere di solito dipende dai vari corsi di studio, ma tutto ormai si basa su un sistema a crediti, per cui bisogna raggiungere un numero di 180 crediti per poter dare la tesi in un percorso triennale e ulteriori 120 crediti per completare un percorso biennale. In entrambi i casi va discussa una tesi elaborata dallo studente su un argomento a scelta tra le materie del percorso.

In generale il mondo del lavoro ha aperto le porte negli ultimi anni anche ai laureati triennali e sembra anche che, a livello di guadagno, ci sia un 
incremento di reddito rispetto al passato; spesso i laureati triennali sono molto richiesti soprattutto per la loro età molto inferiore alla media dei vecchi dottorandi. Tuttavia se si decide di intraprendere determinate strade come la medicina, l’ingegneria, la giurisprudenza o l’insegnamento è necessario ottenere la laurea magistrale. Per accedere agli albi professionali o ai dottorati di ricerca è richiesta la laurea magistrale, oltre a un esame di Stato da superare per accedere alla professione pratica.

sabato 5 aprile 2014

Fondo per la Casa

Anche chi ha un lavoro precario può ricevere fino all’80% del valore dell'alloggio prescelto, ottenendo tassi e rate favorevoli.

Ottenere un mutuo in questo periodo è complicato, specialmente per i giovani che devono fare i conti con lavori instabili e poco remunerativi. Le banche, prima di concederlo, considerano i seguenti parametri:
  • L'età: di solito deve essere inferiore ai 35 anni.-
  • L'importo da richiedere: Non può superare l’80% del valore della casa.-
  • La rata mensile: Non deve superare il 30% dello stipendio netto del richiedente.-
  • Richieste supplementari: Come fideiussione e pegno, vanno firmate anche da altre persone che garantiscano il pagamento delle rate per gli acquirenti. In certi casi lo fa lo stato con il "fondo per la casa".- 
I consigli da seguire in generale sono i seguenti:
  • Pretendere preventivi dettagliati in cui siano specificate tutte le eventuali condizioni aggiuntive previste.-
  • Non farsi incantare dagli interessi più bassi, il parametro da confrontare è l’indicatore sintetico di costo.-
  • Trattare per avere le condizioni migliori: bisogna puntare sulla concorrenza tra banche, considerando che dal 2007 è possibile anche trasferire gratuitamente un mutuo da un istituto all’altro, nel caso quest'ultimo offra condizioni più favorevoli.-

Fondo per la casa - "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori"
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (ora Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale) è istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, un Fondo con l'obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali.
La disciplina del Fondo è stabilita dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, come novellato dal Decreto ministeriale del 24 giugno 2013,n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 6 settembre 2013, in vigore dal 21 settembre 2013.
In particolare, la norma dispone che “a decorrere dall’anno 2014, l’accesso al Fondo è altresì consentito ai giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 legge 28.06.2012 n. 96”; a tal fine la legge di conversione ha previsto che la dotazione del Fondo sia incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Per accedere ai finanziamenti, i richiedenti, in possesso dei requisiti disposti dalla normativa, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione prevista e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.


Chi può chiedere il finanziamento

Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
I beneficiari del finanziamento devono avere un'età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro.
L'età inferiore a 35 anni è un requisito che deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare.
In presenza di domande pervenute nella stessa giornata e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, viene assegnata priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
L'esatta interpretazione dei requisiti soggettivi per accedere al Fondo è stata fornita dal Dipartimento nella circolare del 5/4/2011.


Caratteristiche dell'Immobile da Comprare

L'immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
La superficie dell'immobile non deve superare i 95 metri quadri.
Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell'art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801, intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
Nella concessione della garanzia, salvo quanto previsto per i componenti dei nuclei familiari che non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è data priorità a quelle richieste, pervenute nella stessa giornata, nelle quali l'immobile da acquisire è situato in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla Delibera del CIPE n. 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti.


Caratteristiche del Finanziamento

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l'acquisto dell'abitazione principale.
L'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'ABI.
I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato dal Ministero delle Economie e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108.
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.


Caratteristiche della Garanzia del Fondo

La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap S.p.A. - quale Gestore - ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data e, comunque, per un ammontare non superiore a 75.000,00 euro (settantacinquemila/00 euro).
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.


Soggetti Finanziatori aderenti all'Iniziativa

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento apposite convenzioni, sottoscritto tra Dipartimento e ABI in data 28 novembre 2013. Ecco l'elenco dei soggetti finanziatori.

domenica 5 gennaio 2014

Licenziamento

Il licenziamento costituisce una modalità di cessazione del rapporto di lavoro, decisa dal datore di lavoro. Esistono diversi tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato e del fatto che si riferisca ad uno o più lavoratori. A ciascuno poi si applicano differenti regole.

Licenziamento per giusta causa

Affinché il licenziamento sia legittimo, il datore di lavoro deve giustificare la sua decisione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).

Le tutele per il lavoratore

L'ultima Riforma del lavoro (Legge n. 92 del 2012) prevede, per i licenziamenti per giusta causa, definiti disciplinari, 2 tipi di tutele:
  • nel caso in cui il giudice accerti che non ci sia stato il fatto contestato, o che questo fosse punibile con una sanzione "conservativa" del posto di lavoro, intima il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a pagargli un'indennità risarcitoria (fino a 12 mensilità);
  • nel caso in cui il giudice accerti che non vi sia stata giusta causa, ma per ragioni diverse da quelle sopra elencate, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24, senza reintegro nel posto di lavoro.


Licenziamento per giustificato motivo

La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso, a differenza del licenziamento per "giusta causa", il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore. La legge (n. 604 del 1966) distingue chiaramente tra due tipi di giustificato motivo: soggettivo e oggettivo.

Giustificato motivo soggettivo

Il "giustificato motivo soggettivo" è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore, ma non in modo così grave da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.

I licenziamenti intimati per giustificato motivo soggettivo ricadono nella stessa disciplina del licenziamento disciplinare. Nel caso in cui il giudice accerti che non c'è stato il comportamento punibile dal lavoratore, o quando tale comportamento ricada nelle condotte punibili con una sanzione di tipo diverso ("conservativa" del posto di lavoro), ordina il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria. Nel caso in cui il giudice accerti che non vi è un giustificato motivo soggettivo, ma per ragioni diverse da quelle che consentono il reintegro, ordina il pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità.

Giustificato motivo oggettivo

Il "giustificato motivo oggettivo" riguarda i casi di licenziamento dovuto a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - definito come "economico" dalla Riforma del lavoro del 2012 - il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24. Il reintegro nel posto di lavoro, che prima della Riforma era automatico, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, può essere ordinato dal giudice solamente nel caso in cui si provi che esso è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari.


Il nuovo regime sanzionatorio

La Legge n. 92 del 2012, cioè la Riforma del lavoro di Fornero, ha profondamente modificato la disciplina delle tutele del licenziamento, passando dalle sanzioni previste nel vecchio art. 18 (reintegrazione o riassunzione accompagnate da un'indennità), a 4 diversi regimi sanzionatori, individuati in base alla gravità dei vizi del licenziamento. Le nuove sanzioni, in particolare, sono:
  • reintegrazione con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati); si applica in caso di licenziamento discriminatorio;
  • reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità; il lavoratore ha la facoltà di optare per le 15 mensilità al posto del reintegro; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria in misura ridotta, da 6 a 12 mensilità.

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento, per essere valido, deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (Legge n. 108/1990, art. 2, c. 2).

La motivazione, a seguito della Riforma del Lavoro 2012, deve essere contestuale al licenziamento: il datore di lavoro deve cioè comunicare i motivi del licenziamento già nella lettera inviata al dipendente.

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione va fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore, ovvero "con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la sua (del lavoratore) volontà". In tal caso, è meglio farsi assistere dai sindacati.


Disciplina dei licenziamenti collettivi:

La disciplina dei licenziamenti collettivi è caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa, (la quale deve impiegare più di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti, (che devono coinvolgere almeno 5 dipendenti), e dall'arco temporale di 120 giorni entro i quali devono essere effettuati i licenziamenti stessi.-

La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera; il datore di lavoro si deve attenere ai criteri di scelta indicati nei contratti collettivi o, in mancanza, ad una valutazione comparata dei criteri indicati nell'art. 5 L. 233//91, quali:
  • Carichi di famiglia
  • Esigenze tecnico-produttive
  • Anzianità di servizio presso l'azienda

Diritto di prelazione:

La legge 223/91, cioè la legge che disciplina il licenziamento collettivo, sancisce il diritto di prelazione, che dura un anno, all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.-

In caso di licenziamento individuale il diritto di prelazione dura sei mesi e la sua valenza è limitata ad assunzioni effettuate dal datore di lavoro per la stessa qualifica.-

Il diritto è limitato ai lavoratori adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti, con priorità per coloro che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale e con valutazione prioritaria, in caso di parità, per i carichi familiari e l'anzianità di servizio.-


Il preavviso di licenziamento

I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che datore e dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto.
Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Ma se ciò non è specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl.
Il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un'altra occupazione, e al datore ad assumere un'altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.

Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.


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Gianfranco Censori