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giovedì 11 giugno 2015

Tutela Giuridica

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA


1) INTERDIZIONE (nomina Tutore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’assoluta incapacità di una persona a comprendere il significato e il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere.-

Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un tutore, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome per conto della persona dichiarata interdetta, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un’ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale , previo parere del Giudice Tutelare, o solo del Giudice Tutelare:

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L'istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Può essere interdetta una persona di maggiore età che si trova in abituale infermità di mente, tale da renderlo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.-

L’istanza per richiedere l’interdizione può essere presentata dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore (se già inabilitato), dal pubblico ministero. Se l’interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione non può essere promossa anche su istanza del genitore o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


2) INABILITAZIONE (nomina Curatore):


Istituto attraverso il quale si dichiara l’incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto per es. alla semplice riscossione della pensione d’invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l’acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di un curatore che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici rate mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal giudice tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

  • La vendita di beni, eccetto i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni e ipoteche.-
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi
  • La stipula di compromessi e transazione o l’accettazione di concordati.-

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso della persona interdetta, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, alvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto o per l’ordinaria amministrazione del patrimonio
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

Destinatari:

  • Maggiore di età che si trova in un’abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all’interdizione.-
  • Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone se o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.-
  • La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un’educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere per se stessa.-

L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall’interdizione all’inabilitazione, dal pubblico ministero. Se l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’inabilitazione può essere promossa anche su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.-

L’istanza si presenta con ricorso, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio.-

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da inabilitare.-

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possono considerarsi utili.-

Il tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso. Contro tale sentenza è ammessa, da parte delle persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo nominato tutore/curatore, l’impugnazione innanzi alla Corte d’Appello entro 30 giorni dell’avvenuta notifica nei loro confronti.-


3) NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:


Istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare affianca una persona, amministratore di sostegno, a chi non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità.-

L’amministratore di sostegno copie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.-

Sono destinatari le persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali.-

L’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione non determina l’assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un’impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.-

Tra l’altro, a differenza dell’interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni de codice civile predeterminate in via generale, nell’amministrazione di sostegno, l’amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina, sia in ogni momento tentare di cogliere i soli fervori del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione dello stesso.-

Diversamente dall’inabilitazione, l’amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.-

Il Giudice Tutelare, nel nominare l’amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario. In ogni caso, durante la gestione dell’amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la persona del beneficiario.-

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione che devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare:

  • La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento.-
  • La costituzione di pegni o ipoteche
  • Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi.-
  • La stipula di compromessi e transazioni o l’accettazione di concordati.-
  • L’acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l’uso dell’interdetto, per L’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio.-
  • La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.-
  • L’accettazione o la rinuncia di eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni.-
  • I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni.-
  • L’istaurazione di procedimenti giudiziali, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per esempio canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.-

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest’ultimo caso, l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l’amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare.-

Il procedimento inizia con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, il ricorso va presentato presso la sezione distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla legge n. 6/2004.-

I soggetti legittimati sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un’interdizione o un’inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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domenica 5 gennaio 2014

Licenziamento

Il licenziamento costituisce una modalità di cessazione del rapporto di lavoro, decisa dal datore di lavoro. Esistono diversi tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato e del fatto che si riferisca ad uno o più lavoratori. A ciascuno poi si applicano differenti regole.

Licenziamento per giusta causa

Affinché il licenziamento sia legittimo, il datore di lavoro deve giustificare la sua decisione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).

Le tutele per il lavoratore

L'ultima Riforma del lavoro (Legge n. 92 del 2012) prevede, per i licenziamenti per giusta causa, definiti disciplinari, 2 tipi di tutele:
  • nel caso in cui il giudice accerti che non ci sia stato il fatto contestato, o che questo fosse punibile con una sanzione "conservativa" del posto di lavoro, intima il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a pagargli un'indennità risarcitoria (fino a 12 mensilità);
  • nel caso in cui il giudice accerti che non vi sia stata giusta causa, ma per ragioni diverse da quelle sopra elencate, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24, senza reintegro nel posto di lavoro.


Licenziamento per giustificato motivo

La motivazione del licenziamento, necessaria per la sua legittimità, può risiedere nella presenza di un giustificato motivo. In tal caso, a differenza del licenziamento per "giusta causa", il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore. La legge (n. 604 del 1966) distingue chiaramente tra due tipi di giustificato motivo: soggettivo e oggettivo.

Giustificato motivo soggettivo

Il "giustificato motivo soggettivo" è costituito dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da parte del lavoratore, ma non in modo così grave da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, minacce, percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.

I licenziamenti intimati per giustificato motivo soggettivo ricadono nella stessa disciplina del licenziamento disciplinare. Nel caso in cui il giudice accerti che non c'è stato il comportamento punibile dal lavoratore, o quando tale comportamento ricada nelle condotte punibili con una sanzione di tipo diverso ("conservativa" del posto di lavoro), ordina il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria. Nel caso in cui il giudice accerti che non vi è un giustificato motivo soggettivo, ma per ragioni diverse da quelle che consentono il reintegro, ordina il pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità.

Giustificato motivo oggettivo

Il "giustificato motivo oggettivo" riguarda i casi di licenziamento dovuto a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non riguarda pertanto il comportamento del lavoratore. Tra i casi più frequenti, individuati dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, vi sono: cessazione dell'attività, fallimento, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - definito come "economico" dalla Riforma del lavoro del 2012 - il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, tra un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24. Il reintegro nel posto di lavoro, che prima della Riforma era automatico, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, può essere ordinato dal giudice solamente nel caso in cui si provi che esso è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari.


Il nuovo regime sanzionatorio

La Legge n. 92 del 2012, cioè la Riforma del lavoro di Fornero, ha profondamente modificato la disciplina delle tutele del licenziamento, passando dalle sanzioni previste nel vecchio art. 18 (reintegrazione o riassunzione accompagnate da un'indennità), a 4 diversi regimi sanzionatori, individuati in base alla gravità dei vizi del licenziamento. Le nuove sanzioni, in particolare, sono:
  • reintegrazione con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati); si applica in caso di licenziamento discriminatorio;
  • reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità; il lavoratore ha la facoltà di optare per le 15 mensilità al posto del reintegro; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo; si può applicare, a discrezione del giudice, in caso di licenziamento disciplinare;
  • indennità risarcitoria in misura ridotta, da 6 a 12 mensilità.

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento, per essere valido, deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (Legge n. 108/1990, art. 2, c. 2).

La motivazione, a seguito della Riforma del Lavoro 2012, deve essere contestuale al licenziamento: il datore di lavoro deve cioè comunicare i motivi del licenziamento già nella lettera inviata al dipendente.

Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L’impugnazione va fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore, ovvero "con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la sua (del lavoratore) volontà". In tal caso, è meglio farsi assistere dai sindacati.


Disciplina dei licenziamenti collettivi:

La disciplina dei licenziamenti collettivi è caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa, (la quale deve impiegare più di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti, (che devono coinvolgere almeno 5 dipendenti), e dall'arco temporale di 120 giorni entro i quali devono essere effettuati i licenziamenti stessi.-

La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera; il datore di lavoro si deve attenere ai criteri di scelta indicati nei contratti collettivi o, in mancanza, ad una valutazione comparata dei criteri indicati nell'art. 5 L. 233//91, quali:
  • Carichi di famiglia
  • Esigenze tecnico-produttive
  • Anzianità di servizio presso l'azienda

Diritto di prelazione:

La legge 223/91, cioè la legge che disciplina il licenziamento collettivo, sancisce il diritto di prelazione, che dura un anno, all'assunzione dei lavoratori in mobilità da parte dello stesso datore di lavoro che, superato il periodo di crisi, si ritrovi nella necessità di assumere nuovi lavoratori; vale a dire che l'azienda deve dare la precedenza ai propri ex dipendenti ancora iscritti alle liste di mobilità e che nel frattempo non abbiano trovato altro lavoro.-

In caso di licenziamento individuale il diritto di prelazione dura sei mesi e la sua valenza è limitata ad assunzioni effettuate dal datore di lavoro per la stessa qualifica.-

Il diritto è limitato ai lavoratori adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti, con priorità per coloro che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale e con valutazione prioritaria, in caso di parità, per i carichi familiari e l'anzianità di servizio.-


Il preavviso di licenziamento

I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che datore e dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto.
Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Ma se ciò non è specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl.
Il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un'altra occupazione, e al datore ad assumere un'altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.

Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

Gianfranco Censori