Visualizzazione post con etichetta tassa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tassa. Mostra tutti i post

mercoledì 28 maggio 2014

TASI - Tassa sui servizi indivisibili

TASI

Tassa sui servizi individuali
Tasi 2017, chi è che non la paga?

Per la Tasi 2017 si applicano le stesse esenzioni che sono state introdotte nel 2016 circa gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero per quel tipo di immobile che si utilizza stabilmente come residenza o domicilio.
Sono escluse dalla Tasi anche le pertinenze della prima casa, cioè quelle strutture che rientrano nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’esonero dal pagamento non riguarda però le case considerate di lusso anche se figurano come abitazione principale. Le abitazioni che sono ricomprese sotto le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) sono quindi tenute al pagamento della Tasi.
Un’ulteriore esenzione riguarda coloro che hanno la propria abitazione principale in affitto o in comodato d’uso gratuito. In questo caso infatti si applica la stessa esenzione valida in generale su tutte le abitazioni principali.
Ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Legge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Tasi 2017, chi è che la paga?
In assenza di particolari regolamenti comunali la Tasi relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.
Rendita catastale :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% + 60% (oppure rendita catastale + 68%) e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5%  + 60%  rivalutazione = euro 1.680,00 x 100 = base imponibile euro 168.000,00.-
Coefficiente moltiplicatore:
Le rendite catastali, che rappresentano la base di calcolo, vengono notevolmente rivalutate: del 60% per la maggior parte dei fabbricati residenziali. Impatto meno forte per altre categorie di immobili.- 
Le aliquote:
L'aliquota base è fissata allo 0,76% ma con apposita delibera i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti  percentuali, per arrivare ad una massima quindi del 1,06%.-
Seconde case locate:      
E' a discrezione del Comune decidere se abbassare e o aumentare l'aliquota base del 7,6 per mille fino a 3 punti. Per cui si potrebbe arrivare ad un'aliquota massima del 10,6 per mille. Stesso discorso per le case locate, per le quali tra l'altro scompare la differenza, ai fini del calcolo dell'imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TASI

La TASI servirà a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. la tasi graverà sia sul possessore che sull'utilizzatore dell'immobile. a seconda del regolamento comunale l'inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l'aliquota prevista.

Aliquota:

Rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di TASI + IMU seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case:
  • per la prima casa: l'aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille.
  • per gli altri immobili: IMU + TASI non potrà superare l'11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l'0,8 di maggiorazione) si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti.


Detrazioni:

L'incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta tasi siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa. L'effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell'IMU prima casa.
La mancanza di un vincolo specifico che faccia sì che l'extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a Cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un'aliquota del 2,1 per mille per tutti


Immobili in affitto:

In questo caso si pagherà sia l'IMU che la TASI con il limite massimo dell'11,4 per mille. L'IMU verrà pagata interamente dal proprietario; la TASI verrà pagata dall'inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso di contratti con durata fino a tre mesi il pagamento sarà tutto a carico del proprietario; nel caso degli immobili in leasing, la TASI sarà tutta a carico del locatario


Calcolo: 

Per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell'imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). su questo valore catastale dovrà essere applicata l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.-


Quando si pagano sia IMU che TASI? 

Sull'abitazione principale - la cosiddetta prima casa - si paga soltanto la TASI, a meno che non sia una di quelle poche case che ricadono nelle categorie di pregio (A1, A8 e A9 dal punto di vista catastale). Se la casa fosse una casa di pregio, lì si pagano IMU e TASI insieme. Su tutte le altre abitazioni (che sono il 99,9%) si paga soltanto la TASI, se sono prima casa. Su tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, quindi case sfitte, case affittate, negozi, uffici, capannoni, aree edificabili, garage, si va a pagare normalmente l'IMU con le regole dell'anno scorso che non cambiano, e in più si paga anche la TASI. I due tributi si sommano, a meno che il comune non decida su questi fabbricati - o su alcuni soltanto di questi - di non far pagare la TASI".


L'aliquota TASI è uguale per tutti i fabbricati? 

Dipende da quello che decide il comune, nel senso che, secondo la legge, c'è un'aliquota dell'1 per mille spalmata su tutto (abitazioni, principali, seconde case, aree edificabili e così via), poi il comune può differenziarla, abolirla su alcuni immobili, alzarla su altri, prevedere delle detrazioni sulla prima casa e così via, quindi il discorso è molto complicato".


Scadenze: 

Il governo ha concesso una proroga del pagamento dell’acconto TASI, previsto inizialmente per giugno, ma solo ai Comuni che entro il 23 maggio non hanno deciso le loro aliquote e detrazioni. I contribuenti di questi Comuni pagheranno la prima rata dell’imposta il 16 ottobre. I Comuni che invece hanno stabilito e comunicato le proprie aliquote pagheranno sempre il 16 giugno e al 16 dicembre dovranno provvedere tutti per il saldo".


Comune di Civitanova Marche:

Civitanova ha varato il 19 maggio 2014 la delibera che fissa al 2.5 per mille l'aliquota sull'abitazione principale (base 1, massima 3.3), all'1 quella sui fabbricati rurali a uso strumentale, mentre è azzerata su tutti gli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili.

Disposizioni approdate in consiglio comunale dopo il varo in commissione bilancio. La delibera, per evitare ingorghi fiscali, scagliona il versamento della tassa in due rate: il 50% entro il 16 giugno, il resto entro il 16 dicembre, importo che sulla base di detrazione o riduzioni varate dal Comune subirà un conguaglio. La decisione evita ai contribuenti il salasso a dicembre, quando scade il pagamento IMU sulla seconde case.

La TASI colpisce il proprietario dell’immobile e anche chi vive in affitto, ma manca il regolamento che stabilisce le quote della compartecipazione. Comunque, per gli edifici locati si pagherà sia l’IMU che la TASI, con il limite massimo dell’11,6 per mille; l’IMU a carico intero del proprietario, mentre la TASI peserà anche sull’inquilino che dovrà versarne una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quello che stabilità una successiva delibera comunale. L'acconto del 16 giugno riguarda perciò solo i proprietari di prime case e di edifici rurali strumentali.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai lavoratori.