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martedì 2 aprile 2019

Esenzione dal Ticket

Sono molti i cittadini che sono esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini:

Esenzione ticket per donne in gravidanza

L'esenzione è limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10-09.98: Tutela della maternità.-
L'esenzione per gravidanza è ottenibile se muniti del tesserino rilasciato dai Servizi della ASL (es. Consultori familiari) della ASL.-


Esenzione per reddito e/o per fasce di età

È esenzione totale e riguarda:
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico
  • Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e loro familiari, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulterori 516 euro per ogni figlio a carico.-
Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.-
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.-

Esenzione per invalidità

L' esenzione totale riguarda:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1a alla 5a categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi civili superiori ai 2/3
  • Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
  • Ciechi e sordomuti
  • Grandi invalidi per servizio 1a categoria invalidi per servizio dalla 2a alla 5a categoria
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)
Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status:
  • Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria
  • Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato presso gli appositi sportelli A.SL. dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al S.S.N. e della documentazione inerente la specifica patologia.-

Esenzione per patologie croniche e/o invalidanti

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o staus, riguarda cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n. 329.
Il Tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti (tesserino giallo a validità annuale), viene rilasciato presso gli sportelli A.S.L. presentando: documento di identità valido, codice fiscale, Documento di iscrizione al S.S.N., certificazione specialistica, attestante la patologia, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate (presidi ospedalieri o poliambulatori)

Esenzione ticket per patologie rare

Esenzione limitata a: indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica, effettuate presso i presidi della Rete; tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare.
Il tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie rare (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato a vista, presso gli sportelli A.S.L. presentando la seguente documentazione: documento di riconoscimento valido, codice fiscale, documento d'iscrizione al S.S.N., certificazione rilasciata dei Centri della rete per le malattie rare o da strutture sanitarie pubbliche o accreditate.-

Altre esenzioni

  • Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, (cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)- esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Donatori di sangue – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
  • Donatori di organi e tessuti – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio – esenzione totale
  • Cittadini sottoposti a restrizione delle libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99) – esenzione totale
  • Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche – esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
  • Prevenzione dei tumori femminili e del colon – retto – prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (+ di 45 anni) (L. n. 388 del 23.12.2000) – esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto – esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

Decreto legge n. 98 del 15 luglio 2011

Nuovi ticket
A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono introdotti i seguenti ticket:
10 euro - Specialistica e diagnostica (visite specialistiche e analisi mediche, da cui sono esenti gli anziani e gli affetti da particolari patologie
25 euro - Codice bianco al pronto soccorso
10 euro - Facoltativo per le regioni sulle ricette
Le regioni (che già hanno applicato forme di compartecipazione per queste prestazioni) possono evitare l'applicazione dei ticket mediante il ricorso a fondi propri o ad altre differenti forme di compartecipazione.-
Saranno le regioni che presentano situazioni di disavanzo a dare applicazione ai ticket, mentre quelle “virtuose” si avvarranno di mezzi propri, risparmiando i cittadini.- 


Le Tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell'art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.-
E02 = Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.-
E03 = Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.-
E04 = Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.- 

DAL 1 GENNAIO 2013 ENTRANO IN VIGORE LE ESENZIONI REGIONALI

E13: lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
I cittadini interessati a queste nuove esenzioni sono tenuti ad autocertificarsi presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione.
Non sono modificate le altre esenzioni, sia regionali che nazionali. In particolare permane l’esenzione E02, relativa a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si ricorda che l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.Si precisa che saranno svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini. 



Elenco delle esenzioni totali ticket

C01: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02: Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03: Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04: Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06: Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01: Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01: Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01: Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01:Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02: Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.-

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