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lunedì 28 settembre 2020

Badanti e Colf CCNL - valido fino al 30 set 2020

Il vecchio contratto colf e badanti scaduto dal 2016 è stato rinnovato con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Non più “baby sitter”, “colf” o “badanti”, d'ora in avanti si parlerà di “assistenti familiari”.

Classificazione di Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.
Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).
Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo.
Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti
Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Livello D Super
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Orario di lavoro
Nel lavoro a tempo pieno l'attuale durata normale dell'orario di lavoro è concordata tra le parti e comunque con un massimo di:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi.-
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 44 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.-
Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nella giornata e ad un ulteriore riposo intermedio di almeno 2 ore da fruirsi nelle ore pomeridiane.-


Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per:
  • 24 ore di domenica (o altra giornata stabilita nel contratto di assunzione). Questo riposo è irrinunciabile. In caso di richiesta di prestazione lavorative per esigenze imprevedibili le ore vanno retribuite con la maggiorazione del 60% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi.-
  • 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora fossero richieste prestazioni lavorative nel giorno fissato, il riposo può essere goduto in altro giorno della settimana (in assenza di recupero le ore lavorate vanno retribuite con la maggiorazione del 40% sia per i lavoratori non conviventi che per i lavoratori conviventi).- 

Lavoro straordinario

Personale non convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 10% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno compreso tra le 40 e le 44 ore settimanali.- 
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo o in giorno festivo infrasettimanale.- 

Personale convivente:
E' compensato con una maggiorazione del:
  • 25% per le ore di lavoro prestate dalle ore 6,00 alle ore 22,00 (straordinario diurno).- 
  • 50% per le ore di lavoro prestate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (straordinario notturno).- 
  • 60% per le ore di lavoro prestate nel giorno di riposo stabilito e nelle festività infrasettimanali.- 
  • 40% per le ore di lavoro prestate nella mezza giornata di riposo (mancato riposo).- 

Scatti di anzianità

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore un aumento pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di 7 scatti.-

Festività

1° gennaio - 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono. In queste giornate il lavoratore ha diritto al completo riposo e alla retribuzione normale. Se una delle festività sopra elencate coincide con la domenica o nel giorno di riposo stabilito, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Se invece è lavorata è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento delle ore lavorate maggiorate del 60%.


Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie se la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiori a sei). La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto se dovuto. Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).-

Malattia

L'art. 26 del C.C.N.L. inerente la retribuzione della malattia delle colf e/o badanti.Come primo dovere, il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia fatto emettere dal lavoratore entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, avrà l'obbligo di mantenere il posto di lavoro per un periodo di tempo variabile in base all'anzianità di servizio della colf e /o badante, sia questa convivente che non convivente. Il periodo di conservazione del posto di lavoro è pari a:
  • 10 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica (sia convivente che non convivente) con anzianità inferiore a 6 mesi;
  • 45 giorni di calendario (incluse le domeniche) in caso di contratto di collaborazione domestica con anzianità di servizio compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni;
  • 180 giorni di calendario (incluse le domeniche) se l'anzianità di servizio della colf è superiore a 2 anni.

Oltre l'obbligo di mantenimento del posto di lavoro, il datore di lavoro è poi obbligato a remunerare la malattia garantendo un salario coincidente al 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario e pari al 100% della retribuzione globale di fatto per un numero di giorni pari a:
  • 8 giorni complessivi nell'anno per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
  • 10 giorni complessivi di calendario nell'anno per anzianità di servizio compresa tra 6 mesi e 2 anni;
  • 15 giorni complessivi di calendario nell'anno per contratti di lavoro con anzianità di servizio superiore a 2 anni.


Tredicesima mensilità

Al lavoratore spetta una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto. Per colf e badanti conviventi la tredicesima mensilità è pari allo stipendio mensile + vitto e alloggio e per il 2012 è pari a 132,60 euro (5,19 al giorno x 26 giorni).-


TFR (Trattamento di fine rapporto)

Deve essere liquidato al termine del rapporto di lavoro e indicativamente corrisponde ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.-
Una volta stabilità qual è l'anzianità maturata dalla lavoratrice, si passa al calcolo vero e proprio.
  1. Il primo passo consiste nel determinare la somma pagata nel corso dei singoli anni, comprensiva della tredicesima e delle indennità di vitto e alloggio per le colf conviventi o che consumano in casa uno o più pasti. 
  2. L'importo della retribuzione annuale, diviso per 13,5, rappresenta la quota annuale da accantonare per il trattamento di fine rapporto. 
  3. Le singole quote annuali vanno rivalutate con degli appositi coefficienti dati dalla somma di due indici di cui:
    • il primo è pari al 75% dell'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per gli operai e gli impiegati;
    • il secondo è dato da una percentuale fissa pari all'1,50% all'anno (0,125% al mese).

Preavviso per Licenziamento o Dimissioni

Il rapporto di lavoro domestico può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro.

Non c'è necessità di motivare l'interruzione del rapporto di lavoro, ma deve essere concesso un termine di preavviso, che varia a seconda che il rapporto di lavoro sia superiore od inferiore a 24 ore settimanali, ed all'anzianità di servizio presso il datore di lavoro. Le parti possono regolare tra di loro questi termini, che però non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti per legge.
In caso di licenziamento, se il lavoratore è impegnato per oltre 24 ore settimanali e ha maturato fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il termine di preavviso deve essere almeno di 15 giorni di calendario. Il termine deve essere di almeno 30 giorni se gli anni di anzianità sono oltre i cinque.

Se invece il rapporto di lavoro è fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere pari ad 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini sono ridotti del 50%.


Presenza Notturna

I lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (e non l’assistenza o cura) rappresentano una categoria a sé.
Le prestazioni di presenza notturna sono quelle effettuate in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00 e prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore un alloggio idoneo per il completo riposo notturno.
Questo tipo di prestazioni vengono inquadrate in una categoria specifica di lavoro domestico, la "presenza notturna", che ha un parametro retributivo specifico (Tabella E, Presenza notturna).
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicata la categoria di prestazioni ("prestazioni notturne") e l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.


Assistenza Notturna

È possibile assumere personale non infermieristico perché resti a disposizione durante la notte e presti assistenza in caso di bisogno.
Questo tipo di personale viene inquadrato in una categoria specifica di lavoro domestico, "assistenza notturna", che prevede come mansioni “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”.
La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici.
Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.
Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa - e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di "presenza notturna".
Si qualifica come "assistenza notturna" il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Il datore di lavoro dovrà a tal fine provvedere all'assistente un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento alla TABELLA D dei minimi retributivi previsti per legge.
In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.
Nel caso in cui l’assistenza TABELLA riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).
Massimo 10 ore non consecutive al giorno se convivente fino a 54 ore settimanali.-
Massimo 8 ore non consecutive al giorno se non convivente fino a 40 ore settimanali.-


Assegno per il Nucleo Familiare:

I lavoratori domestici hanno diritto alla corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare, ma a differenza dei lavoratori subordinati il pagamento non avviene da parte del datore di lavoro, bensì direttamente dall'INPS. La richiesta va quindi effettuata direttamente all'INPS via internet, tramite accesso alla propria area riservata sul portale www.inps.it o tramite patronato.
L’assegno per il nucleo familiare è pagato direttamente dall'INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
La misura dell’assegno varia oltre che in base al reddito lordo complessivo e al numero dei componenti il nucleo familiare anche in base alle ore di lavoro:
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana.-



MINIMI SALARIALI ANNO 2020:

Livello A Conviventi paga mensile euro 636,71 - Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro 752,48 - Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B Conviventi paga mensile euro 810,36 - Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro 868,24 - Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C Conviventi paga mensile euro 926,14 - Non conviventi paga oraria euro 6,48
Livello CS Conviventi paga mensile euro 984,01 - Non conviventi paga oraria euro 6,83
Livello D Conviventi paga mensile euro 1.157,65.- Non conviventi paga oraria euro 7,88
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.215,53 - Non conviventi paga oraria euro 8,22
Livello D Conviventi e Livello DS Conviventi + indennità euro 171,18.-
Conviventi fino a 30 ore settimanali:
Livello B = euro 578,83 – Livello BS = euro 607,78 – Livello C = euro 671,43.-
Presenza notturna livello unico euro 668,54.-
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 998,47.-
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.131,60.-
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.397,89.-
Vitto e alloggio valore giornaliero valore mensile
Pranzo e prima colazione euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Cena euro 1,96 x 26 euro 50,96.-
Alloggio euro 1,69 x 26 euro 43,94.-
Totale euro 5,61 x 26 euro 145,86.-


CONTRIBUTI ORARI DEL 2020

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,43 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,44 0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,62 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,63 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 1,97 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 1,98 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,05 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 con CUAF Contributo orario euro 1,53 (0,36)
senza CUAF Contributo orario euro 1,54 (0,36)
Retribuzione oraria effettiva da 8,11 a 9,86 con CUAF Contributo orario euro 1,73 (0,41)
senza CUAF Contributo orario euro 1,74 (0,41)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,87 con CUAF Contributo orario euro 2,11 (0,49)
senza CUAF Contributo orario euro 2,12 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,12 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,12 (0,26)
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari
Scadenze:
Dal 1° al 10 aprile = primo trimestre
Dal 1° al 10 luglio = secondo trimestre
Dal 1° al 10 ottobre = terzo trimestre

Dal 1° al 12 gennaio = quarto trimestre




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martedì 14 maggio 2019

Ferie, permessi e malattia

FERIE

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore; un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.-
Le ferie maturate e non godute non si perdono; possono essere differite nel tempo o, solo nei casi di legge, retribuite con una indennità sostitutiva.-
La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.-
In genere le ferie si maturano nel corso dell'anno solare; un lavoratore che abbia lavorato tutto l'anno nella stessa azienda avrà diritto a tutti giorni di ferie stabiliti dal contratto nazionale applicato.-

Un lavoratore che invece abbia iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno avrà diritto ad un numero di giorni in proporzione ai mesi di servizio prestati.-
Qualora a fine anno solare risultassero dei giorni di ferie maturate ma non godute, le giornate residue devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente tale scadenza.-

Con circolare n. 8 dell'8 marzo 2005 il Ministero del lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.-
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire ovviamente condizioni di miglior favore per i lavoratori; infatti quasi tutti i contratti prevedono un periodo superiore rispetto alle quattro settimane.-
  

INFORTUNIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova infortunato, il contratto non viene prorogato, ma l'INAIL corrisponde comunque l'indennità fino al termine dell'infortunio.-

MALATTIA

L'indennità di malattia è la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.

Spetta agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai giovani assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori parasubordinati, e agli apprendisti.

Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di residenza il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata di un numero di giorni pari a quelli del ritardo.

VISITE DI CONTROLLO O VISITE FISCALI

Dipendenti privati:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

Dipendenti pubblici:
Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici degli Enti preposti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato.

L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%. In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.
Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) se è lavoratore dipendente oppure direttamente con accredito sul c/c bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, se si tratta di lavoratore parasubordinato, agricolo, disoccupato o sospeso, stagionale.

MALATTIA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Se il contratto di lavoro a tempo determinato scade mentre il dipendente si trova in malattia, il datore di lavoro non ha l'obbligo di prorogarlo; quindi alla scadenza cessa ogni tipo di indennità e tutela per il lavoratore.-

MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La malattia intervenuta durante il periodo di prova, ne sospende il corso fino alla guarigione, e allunga i tempi del periodo di prova stesso; il recesso in quel caso è legittimo ma è inefficace fino al termine della malattia, e del periodo di prova contrattuale, aumentato dei giorni di malattia.-
Naturalmente la malattia deve essere portata immediatamente a conoscenza del datore di lavoro con certificato medico.-
In pratica, per esempio, se per un livello di un qualsiasi CCNL è previsto un periodo di prova di 2 mesi e nel periodo di prova si è avuta un'assenza per malattia di 15 giorni, il periodo di prova effettivo diventa di 2 mesi e 15 giorni.-
Questo significa che il datore di lavoro si riserva 15 giorni di tempo in più per decidere la trasformazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, e il dipendente può richiedere 15 giorni di tempo in più per dimostrare le proprie capacità e competenze.-

MALATTIA DURANTE LE FERIE

L'INPS ha dettato una normativa in materia; in generale la malattia durante le ferie le sospende, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che il lavoratore poteva comunque fruire delle ferie.-
Se ti viene la febbre, se vieni ricoverato in ospedale, ecc., è dimostrabile che, in quelle condizioni, tu non puoi continuare le vacanze, quindi le ferie debbono essere sospese.-
Se invece hai un forte mal di testa, stress, ecc. , le ferie non vengono interrotte, anzi sono utili per farti guarire.-
In ogni caso il lavoratore deve comunicare tempestivamente la sopravvenuta malattia, in modo che il datore di lavoro possa eventualmente mettere in atto i suoi controlli.-

PERMESSI RETRIBUITI (ROL)

Oltre alle ferie, in genere, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano anche ogni anno un certo numero di ore lavorative, che sono appunto Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro), che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore.-

PERMESSI PER LUTTO FAMILIARE

La persona con contratto di lavoro dipendente, in caso di decesso di un familiare, ha diritto ad un permesso retribuito della durata massima di 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel corso di un anno, anche se si verifica il decesso di altri familiari, il numero massimo di giorni a disposizione è comunque di 3.
Quando si verifica il decesso, la persona interessata è tenuta a comunicarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro, indicando i giorni nei quali intende avvalersi del permesso. Poi, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare al datore la documentazione relativa al decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Il permesso per lutto è cumulabile con i congedi e permessi per familiari con handicap, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Il permesso retribuito è applicabile in caso di decesso:
  • del coniuge;
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • di parenti entro il secondo grado; (per 1° grado si intendono: padre/madre, figlio; per 2° grado: nonno. nipote);
  • di affini entro il primo grado (genero e suocera).
Caso di infermità
Lo stesso tipo di permesso si applica pure in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Per maggiori dettagli, si veda la pagina sui permessi e congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori parasubordinati
Per le lavoratrici e i lavoratori di tipo "parasubordinato" (a progetto, co.co.co., partita Iva), la legge non prevede permessi retribuiti, per i casi come quelli del lutto.
In caso di decesso di un familiare, la possibilità di concedere eventualmente tali permessi, e di farlo in forma retribuita, è pertanto a totale discrezione del datore di lavoro.

RICORRENZE FESTIVE

Agli effetti della legge n° 260 del 27 maggio 1949 e della legge n° 54 del 5 marzo 1977, sono considerati giorni festivi:
01) La domenica
02) Il 1° giorno dell'anno
03) Il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
04) Il giorno di Pasqua
05) Il giorno di lunedì dopo Pasqua
06) Il 25 aprile (anniversario della liberazione)
07) Il 1° maggio (festa del lavoro)
08) Il 2 giugno (fondazione della Repubblica)
09) Il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
10) Il giorno di Ognissanti (1° novembre)
11) Il giorno dell'immacolata Concezione (8 dicembre)
12) Il giorno di Natale (25 dicembre)
13) Il giorno 26 dicembre
Il giorno di ricorrenza del S. Patrono del Comune in cui è ubicata l'unità produttiva
Quando la festività coincide con la domenica, (o il sabato se non lavorativo), i lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione determinata, salvo diverse e più favorevoli disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione fissa.-

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per gli effetti della legge 5 marzo 1977 n° 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili le festività religiose:
1) San Giuseppe (marzo)
2) Ascensione (maggio)
3) Corpus Domini (giugno)
4) Santi Pietro e Paolo (giugno)
In sostituzione delle 4 Ex Festività i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
La celebrazione delle 2 Festività Nazionali del 2 Giugno (festa della Repubblica) e 4 Novembre (Festa dell'Unità Nazionale), sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente la prima domenica di giugno e la prima domenica di novembre.
Il trattamento economico di dette 2 festività sarà quello previsto per le festività cadenti in domenica ( 6,67 ore o 1/26)
Con la legge del 20 novembre 2000 n° 336, a partire dal 2001 è stata ripristinata la Festa Nazionale della Repubblica del 2 giugno, pertanto detta festività si va ad aggiungere alle Festività al precedente paragrafo.



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