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giovedì 6 agosto 2020

Bonus Renzi e Taglio del Cuneo Fiscale

Con l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 sul taglio del cuneo fiscale, cambiano importi e limiti di reddito per l’erogazione del bonus Renzi in busta paga. 
Con le modifiche apportate, il bonus Renzi diventa un’agevolazione per altri 4,3 milioni di contribuenti finora esclusi, raggiungendo così una platea di 16 milioni di lavoratori dipendenti. 
Il bonus Renzi verrà percepito dai lavoratori dipendenti con redditi a partire da 8.174 euro fino a 40.000 euro, ma con diverse modalità di erogazione.

A partire da luglio 2020 è previsto quanto segue: 
  1. Redditi da 8.200 euro a 24.600 euro il bonus aumenta di 20 euro al mese (da 80 a 100 euro) .
  2. Redditi da 24.000 euro a 26.600 euro il bonus aumenta di 16 euro al mese.
  3. Redditi da 26.600 euro a 28.000 euro (esclusi finora) spetta bonus di 100 euro al mese.
  4. Redditi da 28.000 euro a 35.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 100 euro per arrivare agli 80 euro.
  5. Redditi da 35.000 a 40.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 80 euro per arrivare all'azzeramento.


Il Bonus di 80 Euro del Governo Renzi sarà elargito tramite il "Decreto IRPEF" (decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, in vigore dal 24 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014).

Bonus IRPEF: ammonta a 640 euro (80 euro mensili) il totale del bonus che si troveranno in busta paga, tra maggio e dicembre 2014, i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8 e i 24 mila euro. Il bonus decrescerà con l'aumentare del reddito dai 24mila ai 26 mila euro, soglia oltre la quale è previsto l'azzeramento del beneficio. La norma è valida solamente per l'anno in corso e nel testo si rende noto che il bonus diventerà strutturale con la legge di stabilità per l'anno 2015. Per la riduzione dell'IRPEF ai lavoratori dipendenti è previsto inoltro un fondo apposito, dotato degli effetti strutturali dei tagli, vale a dire di 2,7 mld per il 2015, mentre per il 2016 saranno 4,7 miliardi, per il 2017 4,1 mld e 2 mld a decorrere dal 2018.-


bonus 80 euro governo renzi


Chi ne ha diritto?

Tutti i lavoratori dipendenti e assimilati che hanno un reddito tra 8.000 e 26.000 euro lordi all'anno, al netto del reddito dell'abitazione principale. La cifra sarà erogata dal datore di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.-


Il bonus spetta anche ai cassaintegrati?

SI! Il rimborso fiscale spetta anche a chi percepisce somme a sostegno del reddito come cassa integrazione, indennità di mobilità, sussidio di disoccupazione, indennità di maternità. In tutti questi casi è l'INPS che si farà cura di versarlo ai lavoratori e alle lavoratrici.


Cosa succede se non viene dato a maggio?

Se per ragioni tecniche derivanti dalle procedure di pagamento degli stipendi, non è stato possibile dare il bonus a maggio, verrà riconosciuto nei mesi successivi. Con l'obbligo di assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.-


Come viene calcolato?

Il bonus è stabilito in misura fissa pari a 640 euro per le fasce di reddito tra 8.000 e 24.000 euro e decrescente per chi si colloca tra 24.000 e 26.000 euro. Le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività non vengono conteggiate per stabilire il limite di reddito. Mentre fanno reddito i canoni d'affitto riscossi con la cedolare secca. Il decreto stabilisce inoltre che l'ammontare del rimborso è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Verrà dunque calcolato considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.-


Dipendente con più rapporti di lavoro:

Spetta al lavoratore comunicare al datore di lavoro la presenza di più rapporti di lavoro, scegliendo da chi farselo dare. In caso di mancata o tardiva presentazione di questa dichiarazione all'azienda, il lavoratore che ha ricevuto un bonus doppio o in misura superiore a quello spettante, sarà tenuto a restituire l'eccedenza in sede di conguaglio di fine anno.-


Il bonus spetta alle colf?

Si, ma i tempi slittano. La circolare dell'agenzia delle entrate spiega che anche i contribuenti senza sostituto d'imposta (colui che versa le tasse sulla busta paga), potranno beneficiare del bonus, ma esclusivamente in occasione della dichiarazione dei redditi nel mese di giugno del 2015.-


I collaboratori sono inclusi?

Il reddito dei collaboratori a progetto è considerato assimilato a quello di lavoro dipendente. Il bonus spetterà anche ai lavoratori socialmente utili, ai sacerdoti e a chi è stato licenziato prima di maggio (potrà recuperarlo con il 730 del 2015).-


Il bonus passa agli eredi?

SI! Il beneficio spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro del 2014. E sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.-


Chi sono gli incapienti esclusi?

Gli incapienti sono i lavoratori che dichiarano al fisco meno di 8.000 euro di reddito all'anno. In virtù degli scarsi introiti non sono tenuti a pagare le tasse. Il bonus, come abbiamo visto, arriva grazie a un intervento sull'IRPEF, che il datore di lavoro versa ogni mese al fisco per conto del suo dipendente trattenendola dallo stipendio. Chi non versa l'IRPEF non può incassare gli 80 euro.-


I titolari di Partita IVA sono esclusi?

SI! I titolari di partita iva sono esclusi dal bonus degli 80 euro.-


I pensionati sono esclusi?

SI! Al momento i pensionati sono esclusi, in quanto il governo ha rimandato l’intervento a tempi successivi.-



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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sabato 12 ottobre 2013

Scelta di destinazione del TFR

Entro il 30 giugno 2007, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se tale data è successiva al al 1° gennaio 2007, i lavoratori dipendenti sono stati o saranno chiamati ad effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando ed hanno diverse possibilità.

Ecco l'elenco delle possibili scelte.

  • MANTENERE IL TFR PRESSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO (Modalità Esplicita)
    Se l'azienda ha almeno 50 dipendenti l'intero TFR maturando viene trasferito dal Datore di Lavoro ad uno speciale Fondo presso l'INPS, se l'azienda ha invece meno di 50 dipendenti il TFR rimane in Azienda; In entrambi i casi comunque il TFR conserva le stesse caratteristiche precedenti (rivalutazione legale, anticipazioni dopo almeno otto anni per spese mediche o acquisto prima casa e pagamento integrale, da parte dell'azienda, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE
    Il fondo pensione negoziale è costituito dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni imprenditoriali che insieme danno vita ad un fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori di quel contratto; quindi è stato creato o si sta creando un fondo per ogni categoria, l'adesione è pertanto collettiva; solo in questo caso il Datore di lavoro versa la sua quota.
  • ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE APERTO
    Il fondo pensione aperto viene promosso da Banche, Società di Gestione del Risparmio, Società di intermediazione mobiliare e Assicurazioni e l'adesione può essere sia collettiva che individuale.
  • SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA INDIVIDUALE (PIP)
    La polizza individuale (o PIP) può essere un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali cioè una polizza individuale pensionistica o altre forme individuali previdenziali.
  • SILENZIO ASSENSO (Modalità Tacita)
    Se non esprimiamo alcuna scelta, con il silenzio assenso, acconsentiamo al trasferimento del TFR ad un fondo Pensione Contrattuale, se esiste, oppure, in assenza, ad un fondo residuale appositamente costituito all'INPS (FONDINPS).


PROFILO FISCALE

Il trattamento fine rapporto è soggetto a tassazione separata (in generale si applica l'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito), l'aliquota minima è del 23%; Dal 1° gennaio 2007 invece, le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo pensione, in forma di capitale e rendita, per la parte imponibile sono tassate nella misura del 15% che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%; l'aliquota applicata potrà quindi scendere sino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.


INIZIO LAVORO PRIMA DEL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993, se decide di aderire, può trasferire al fondo il 100% del TFR maturando oppure la quota minima prevista dal fondo negoziale al quale si aderisce, se non prevista dal CCNL il 50% del TFR da maturare.

INIZIO LAVORO DOPO IL 29 APRILE 1993

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 29 aprile 1993 deve, se decide di aderire, trasferire al fondo il 100% del TFR maturando, (non può trasferire una quota minore).-



COSTI E RENDIMENTI

I Fondi Negoziali costano di meno di quelli aperti e dei P.I.P. perché non hanno fini di lucro, non hanno i costi della rete commerciale, le commissioni di gestione finanziaria sono contenute al minimo e in parte sono a carico delle Imprese.


ANTICIPAZIONI TFR

I Fondi negoziali prevedono anticipazioni fino al 75% della della posizione individuale maturata, in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni per sé, per il coniuge o i figli e dopo otto anni di iscrizione al fondo fino al 75% della posizione individuale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze.


RISCATTO TFR

Il riscatto può essere effettuato nella misura del 100% della posizione maturata, in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi, nel caso di invalidità permanente, in caso di decesso (agli eredi), mentre da 12 a 48 mesi di inoccupazione può richiedere il 50% del maturato.


PENSIONE INTEGRATIVA

Si ha diritto alla pensione integrativa all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione complementare.-

Se il lavoratore aderisce ad un fondo negoziale oltre alla quota del TFR maturando può versare un ulteriore contributo ad esempio dell'1% della retribuzione annua lorda ed in tal caso il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo pari alla stessa percentuale dell'1%.

La quota del TFR versato + il contributo ulteriore del lavoratore + il contributo ulteriore del datore di lavoro + la rendita annuale del fondo creano un montante individuale e personale, che si accumula anno su anno, sul quale alla fine, in base ad appositi parametri verrà calcolata la pensione integrativa.


PRESTAZIONE

L'iscritto, al momento del pensionamento, può richiedere di ricevere oltre alla rendita vitalizia anche una parte come liquidazione in capitale fino al 50% del capitale accumulato.

Se convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% del montante maturato , l'importo della della pensione complementare risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere l'intera prestazione in capitale.


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TFR

Il TFR è una quota che viene accantonata ogni anno al 31 dicembre pari al 7,4% o 1/13,5 della retribuzione annua complessiva.

Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare nell'anno in corso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti al tasso fisso pari all'1,5% + un tasso variabile pari al 75% dell'aumento del costo della vita ISTAT.

Informazioni più complete sono reperibili sul nostro articolo TFR - Trattamento di Fine Rapporto.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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Gianfranco Censori