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sabato 22 giugno 2019

A chi si rivolge

Lo scopo di questo blog è quello di fornire alcune informazioni di utilità generale per lavoratori e pensionati.

Le informazioni del blog sono volutamente e necessariamente generiche e sintetiche, in quanto servono solo per farti capire se vengono rispettati i tuoi diritti, se hai la possibilità di avere dei benefici legislativi o altri vantaggi dei quali magari non ne eri a conoscenza.


Nei singoli articoli cerchiamo anche di dare delle risposte ai quesiti che ci vengono sottoposti, ma le risposte vanno sempre prese con le “molle”, perché vengono date in base ai dati forniti; talvolta vengono taciuti dei particolari, magari perché ritenuti irrilevanti o perché giustamente si è restii a diffondere dati personali in rete, particolari che possono però cambiare il contesto, e quindi informazioni inesatte o incomplete possono portare a risposte non corrette.

È bene infatti che Tu sappia che le leggi in materia fiscale o previdenziale sono di interesse generale, cioè uguali e quindi valide per tutti, ma la loro applicazione è personale, nel senso che possono esserci delle varianti in base alla Tua specifica situazione personale e/o familiare.

Quindi non Ti vengono offerte delle soluzioni; ma se pensi che qualcuno degli argomenti trattati Ti possa in qualche modo interessare e vuoi approfondirlo, dovresti recarti appena possibile, presso la sede CGIL più vicina a te, per verificare se effettivamente possiedi tutti i requisiti necessari; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Sono state aggiunte due sezioni dedicate rispettivamente alle donne, soprattutto alle Immigrate che spesso non conoscono le nostre leggi, ma anche alle nostre ragazze più giovani, che magari sanno poco delle lotte sostenute dalle loro stesse madri per la conquista di alcuni importanti diritti sociali, e ai giovani per aiutarli a districarsi nelle nuove forme di lavoro purtroppo troppo spesso precario.-

Il Blog viene aggiornato e vengono date risposte ai vari quesiti, grazie alla collaborazione e alla consulenza delle Compagne e dei Compagni che prestano la loro attività presso la Sede della CGIL di Civitanova Marche/MC.

Si ringraziano in particolare:  
Dalila Fiorani, Paola Belelli ed Egidia Vallorani per la parte fiscale (CAAF - CGIL),
Rossella Marinucci e Daniele Principi per la parte contratttuale (Uff. Vertenze - CGIL),  
Barbara Meo, Elisabetta Coccetti e Tamara Breccia per la parte previdenziale (INCA - CGIL),
Matteo Ferretti  per la parte dedicata all'immigrazione (INCA - CGIL),
Mario Grassetti per informazioni varie (SPI - CGIL)


Amministratori del blog: Giampiero Censori, Gianfranco Censori e Giuseppina Eleonori

BADANTI E COLF 
MINIMI SALARIALI ANNO 2019:
Livello A   Conviventi paga mensile euro    636,20 -  Non conviventi paga oraria euro 4,62
Livello AS Conviventi paga mensile euro    751,88 -  Non conviventi paga oraria euro 5,45
Livello B   Conviventi paga mensile euro    809,71 -  Non conviventi paga oraria euro 5,78
Livello BS Conviventi paga mensile euro    867,55 -  Non conviventi paga oraria euro 6,13
Livello C   Conviventi paga mensile euro    925,40 -  Non conviventi paga oraria euro 6,47
Livello CS Conviventi paga mensile euro    983,22 -  Non conviventi paga oraria euro 6,82
Livello D   Conviventi paga mensile euro 1.156,72.-  Non conviventi paga oraria euro 7,87
Livello DS Conviventi paga mensile euro 1.214,56 -  Non conviventi paga oraria euro 8,21
Presenza notturna livello unico euro 668,01.-
Assistenza notturna
Livello BS  Assistenza a persone autosufficienti euro 997,67.-
Livello CS  Assistenza a persone non autosufficienti (non formato)  euro 1.130,70.-
Livello DS  Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.396,77.-
Vitto e alloggio                      valore giornaliero        valore mensile
Pranzo e prima colazione       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Cena                                       euro 1,96 x 26            euro   50,96.-
Alloggio                                 euro 1,69 x 26            euro   43,94.-
Totale                                      euro 5,61 x 26            euro 145,86.-

CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali

Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,43 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,43 0,36)                
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,61 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,62 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 1,96 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,97 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,04 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,04 (0,26)        
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 8,06       con CUAF      Contributo orario euro 1,52 (0,36)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,53 (0,36)                            
Retribuzione oraria effettiva da 8,06 a 9,81  con CUAF      Contributo orario euro 1,72 (0,40)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 1,73 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,81         con CUAF      Contributo orario euro 2,10 (0,49)
                                                                       senza CUAF   Contributo orario euro 2,11 (0,49)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi                     Retribuzione con CUAF *     Contributo orario euro 1,11 (0,26)
Qualsiasi                     Retribuzione senza CUAF*   Contributo orario euro 1,12 (0,26)        

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


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Minimi salariali anni 2018


LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A629,154,57
AS743,555,39
B800,745,72
BS857,946,06
C915,466,40
CS972,336,74
D1.143,917,78
DS1.201,118,12

Presenza notturna livello unico euro 660,61
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 986,62
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.118,18 - (7,26 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.381,30 - (8,75 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,93 x 2650,18
Cena1,93 x 2650,18
Alloggio1,67 x 2643,42
Totale5,53 x 26143,78



Minimi salariali anni 2017

LivelloConviventi - Paga MensileNon Conviventi - Paga Oraria
A625,154,54
AS738,825,36
B795,655,68
BS852,486,02
C909,336,36
CS966,156,70
D1.136,647,73
DS1.193,478,07


Presenza notturna livello unico euro 656,41
Assistenza notturna
Livello BS Assistenza a persone autosufficienti euro 980,35
Livello CS Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) euro 1.111,07 - (7,21 x ora)
Livello DS Assistenza a persone non autosufficienti (formato) euro 1.375,52 - (8,69 x ora)

Vitto e AlloggioValore GiornalieroValore Mensile
Pranzo e prima colazione1,9157,30
Cena1,9157,30
Alloggio1,6649,80
Totale5,48164,40

CONTRIBUTI ORARI DEL 2018

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,41 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,42 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,59 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,60 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,71 

  • con CUAF Contributo orario euro 1,94 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,95 (0,49)


b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,02 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,03 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

Rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,97  

  • con CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,51 (0,35)

Retribuzione oraria effettiva da 7,97 a 9,70

  • con CUAF Contributo orario euro 1,70 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,71 (0,40)

Retribuzione oraria effettiva oltre 9,70 

  • con CUAF Contributo orario euro 2,07 (0,49)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,08 (0,49)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,10 (0,26)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,10 (0,26) 
*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari

CONTRIBUTI ORARI DEL 2017

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
a) Orario fino a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,39 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,40 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,57 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,58 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,91 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,93 (0,48)

b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,01 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,02 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari


Rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) Orario fino a 24 ore settimanaliRetribuzione oraria effettiva fino a 7,88 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,49 (0,35)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,50 (0,35) 
Retribuzione oraria effettiva da 7,88 a 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 1,68 (0,40)
  • senza CUAF Contributo orario euro 1,69 (0,40)
Retribuzione oraria effettiva oltre 9,59 
  • con CUAF Contributo orario euro 2,05 (0,48)
  • senza CUAF Contributo orario euro 2,06 (0,48)
b) Orario oltre le 24 ore settimanali
Qualsiasi Retribuzione con CUAF * Contributo orario euro 1,08 (0,25)
Qualsiasi Retribuzione senza CUAF* Contributo orario euro 1,09 (0,25)

*CUAF = Cassa Unica Assegni Familiari







martedì 29 luglio 2014

Cittadini Stranieri (Comunitari ed Extracomunitari)

Abbiamo aggiornato il nostro articolo sui Cittadini Stranieri con l'obiettivo di riepilogare le questioni più ricercate e renderle più facilmente consultabili:
  1. Aggiornamento permesso/permesso C.E.
  2. Assistenza sanitaria
  3. Carta d'Identità
  4. Carta di soggiorno per lungo periodo
  5. Carta di soggiorno per familiari di lavoratori extracomunitari
  6. Carta di soggiorno per motivi familiari/parentela
  7. Certificazione Anagrafica
  8. Cittadinanza Italiana
  9. Codice fiscale
  10. Iscrizione all'anagrafe
  11. Libera circolazione
  12. Matrimonio
  13. Minori all'estero
  14. Nazioni Unione Europea
  15. Paesi Patto Schengen
  16. Permesso di soggiorno per lavoratori dipendenti
  17. Permesso di soggiorno per non lavoratori dipendenti
  18. Prestazioni previdenziali
  19. Ricongiungimento del familiare residente all'estero
  20. Rinnovo del permesso di soggiorno in attesa occupazione
  21. Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  22. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
  23. Visti per area Schengen

1) Aggiornamento permesso/permesso C.E.:

La carta di soggiorno o permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti "in più" rispetto al permesso di soggiorno "ordinario".
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata"
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità (solo pagine con timbri) - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 27,50 euro.-


2) Assistenza Sanitaria:

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana hai diritto all'assistenza sanitaria; l'iscrizione deve essere effettuata presso la ASL (Azienda sanitaria locale); l'assistenza è valida per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.
Se hai ricongiunto in Italia i tuoi genitori e hanno più di 65 anni di età, devono avere un'assicurazione sanitaria che li copra da ogni rischio in Italia e essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.-
Puoi iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale se sei regolarmente soggiornante ma non rientri nelle categorie precedenti pagando un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico (ad esempio se hai un permesso per studio).-
Se sei “irregolare” puoi usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o in ogni modo essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva utilizzando il codice Stp (Straniero temporaneamente presente).-
Non puoi essere espulsa se sei una donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita di Tuo figlio; potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme a tuo marito, se convivente).-


3) Carta d'Identità:

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:
- n. 3 fotografie uguali e recenti
- passaporto valido
- permesso di soggiorno validoDevi ricordare che la carta d'identità ha la stessa durata del permesso di soggiorno, non è considerato documento valido per l'espatrio e non legittima la tua permanenza in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.-


4) Carta di Soggiorno per Lavoratori Extracomunitari (Permesso C.E. Sogg. Lungo Periodo):

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.-
La documentazione necessaria è la seguente:
A) Bollo euro 14,62 - B) n. 4 foto tessera - C) originale + copia permesso di soggiorno in scadenza + codice fiscale - D) Fotocopia del passaporto (solo pagine con timbri) - E) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - F) Certificato comunale che attesti l’idoneità dell’alloggio - G) Modello CUD o 730 o UNICO relativo ai redditi percepito nell’anno precedente - H) Copia delle ultime tre buste paga - I) Contratto di lavoro e dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) Superamento del test di italiano o diploma di scuola media o superiore - M) Autocertificazione dello stato di famiglia - N) Certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rilasciati dalla procura competente - O) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 227,50 euro - P) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno.-


5) Carta di Soggiorno per Familiari di Lavoratori Extracomunitari:

La documentazione necessaria è la stessa di quella che serve per i lavoratori extracomunitari ma in aggiunta serve anche il certificato di matrimonio, stato di famiglia o certificato di nascita tradotto e legalizzato dall'ambasciata italiana nel paese straniero.-
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2014 è di 447,61 €, pari a 5.818,93 € l'anno.
Richiedente - 5.818,93 € annui
1 familiare - 8.728,39 € annui
2 familiari - 11.637,86 € annui
3 familiari - 14.547,32 € annui
4 familiari - 17.456,79 € annui
2 o più minori di 14 anni - 11.637,86 € annui
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.547,32 € annui


6) Carta di Soggiorno per Motivi Familiari/ Parentela:

Chiunque sia legato ad un cittadino italiano da un legame di parentela entro il quarto grado, può richiedere la carta di soggiorno per motivi familiari.-


7) Certificazione Anagrafica:

Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea che intendono soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi è sufficiente richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune dove dimorano.-


8) Cittadinanza Italiana:

A) Acquisto per nascita:

L'acquisto automatico della cittadinanza per nascita nel territorio italiano, da genitori non cittadini italiani, è previsto solo:
- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di genitori italiani nato all'estero.

B) Acquisto per Residenza

Il cittadino straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, entro il 19° anno di età, dichiara di volerla acquistare con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile.

C) Acquisto per Naturalizzazione (per i cittadini stranieri residenti in Italia)

La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa al cittadino straniero:
- dopo 10 anni di residenza legale in Italia per il cittadino non comunitario;
- dopo 4 anni di residenza legale in Italia per il cittadino comunitario;
- che abbia almeno uno dei genitori od un parente di secondo grado cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno 3 anni;
- maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l'adozione;
- al cittadino straniero in possesso dello status di apolide o di rifugiato, dopo 5 anni di residenza legale in Italia.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato - C) Certificato storico di residenza (da richiedersi nei vari comuni in cui è stato residente) - D) Stato di famiglia e residenza - E) Denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni - F) Copia del permesso/carta soggiorno - G) Marca da bollo da 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.
Il reddito minimo necessario per ottenere la cittadinanza italiana per l'anno 2014 è il seguente:
- Euro 8.500,00 per una sola persona
- Euro 11.500,00 in caso di coniuge a carico
- Euro 550,00 in più per ogni figlio a carico
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.-

D) Acquisto per Matrimonio

Il cittadino/a straniero che sposa un cittadino/a italiano può fare domanda per la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno 2 anni in Italia oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio in caso di residenza all'estero.
E' possibile ottenere la cittadinanza qualora al momento dell'adozione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Quindi se dopo la presentazione dell'istanza interviene lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, la concessione della cittadinanza viene negata.
I termini per ottenere la cittadinanza sono ridotti della metà in presenza di figli, ovviamente nati o adottati dai coniugi: 1 anno in caso di residenza in Italia e 18 mesi in caso di residenza all'estero.
Alle domanda di cittadinanza, deve essere allegata la certificazione originale che prova il possesso dei requisiti.
Elenco documenti:
A) Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel paese di origine - B) Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato C) Stato di famiglia e residenza - D) Certificato di matrimonio trascritto nel comune di residenza - E) Copia del permesso/carta soggiorno - F) Denuncia redditi ultimi 3 anni - G) Marca da bollo di 14,62 euro.-
Le domande sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200,00 euro.

E) Acquisto cittadinanza per discendenza di cittadini italiani

Il cittadino straniero discendente fino al IV grado di italiani emigrati all'estero, con cittadinanza italiana, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

F) Acquisto Automatico

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).


9) Codice Fiscale:

Per richiedere il codice fiscale servono, se sei cittadino straniero originale e fotocopia del:
- permesso di soggiorno o carta soggiorno
- passaporto
- se non hai ancora il permesso di soggiorno, va bene anche il visto d'ingresso ancora valido.
- e indicare dove sei residente, via, cap e la città.


10) Iscrizione all'Anagrafe:

Per iscriverti all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
- Permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi
- Passaporto in corso di validità o documento equipollente
- Codice fiscale
- Contratto di affitto registrato
- Autocertificazione dei metri quadrati della tua abitazione
- Documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio ecc.). Tali documenti devono essere alternativamente originali rilasciati dalle competenti autorità del Paese in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure originali rilasciati dalle Autorità Consolari presenti in Italia del tuo Paese di origine con firma legalizzata presso la competente Prefettura.


11) Libera Circolazione:

In attuazione della direttiva 2004/38/CE, i Cittadini dell'Unione e i loro familiari, possono circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri e per soggiorni inferiori ai 3 mesi, in Italia, non è richiesta alcuna formalità.-


12) Matrimonio:

Secondo il Codice Civile, lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o una cittadina di nazionalità italiana deve presentare una serie di documenti:
- Documento d'identità valido sul piano internazionale (passaporto).
- Certificato di nascita proveniente dal proprio paese di provenienza tradotto e autenticato presso l'Ambasciata Italiana del Paese d’origine.
- Nulla osta dal parte del proprio Paese d’origine per contrarre liberamente matrimonio. Dal documento, rilasciato dagli uffici di competenza del Paese di provenienza - che corrispondono in Italia all’ufficio anagrafe -, deve risultare che, secondo la legge del Paese, non ci siano impedimenti al matrimonio. Come nel caso del certificato di nascita, il nulla osta deve essere tradotto e autenticato presso l’Ambasciata Italiana del Paese di provenienza.-


13) Minori all'estero:

Dal 26 giugno 2012, tutti i minori, dai 0 ai 18 anni, potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio. Non saranno più valide, quindi, le iscrizioni di questi ultimi sul passaporto dei genitori che, però, rimarrà valido fino alla naturale scadenza per il proprio titolare.

Inoltre, si dovrà far inserire il nominativo dei genitori sul documento del figlio minore. Questo permetterà di agevolare e semplificare i controlli alle frontiere. Il Ministero degli Affari Esteri, in attuazione del Regolamento (C.E.) 444/2009 del Parlamento Europeo, ha anche elevato l'età minima per l'espatrio senza accompagnamento, da 10 a 14 anni.

Sino al 26 giugno 2012, infatti, per l'espatrio di un minore di 14 anni era sufficiente il solo documento di identità. Ora, invece, i genitori dovranno sottoscrivere un modulo per l'affidamento del proprio figlio a un accompagnatore da presentare all'ufficio passaporti della Questura per la relativa convalida (tale modulo si potrà ritirare in Comune, in Questura o scaricare dal sito del Comune di residenza).

Sia per il passaporto che per la carta d'identità valida per l'espatrio, la durata varierà a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di 3 anni;
- 5 anni per i minori di 18 anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.


14) Nazioni Unione Europea:

Elenco nazioni che fanno parte della Unione Europea:

01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Cipro
05 - Croazia
06 - Danimarca
07 - Estonia
08 - Finlandia
09 - Francia
10 - Germania
11 - Grecia
12 - Irlanda
13 - Italia
14 - Lettonia
15 - Lituania
16 - Lussemburgo
17 - Malta
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Regno Unito
22 - Repubblica Ceca
23 - Romania
24 - Slovacchia
25 - Slovenia
26 - Spagna
27 - Svezia
28 - Ungheria


15) Paesi Patto Schengen:

Con il permesso di soggiorno o con la carta di soggiorno si può circolare liberamente, per turismo, all'interno dei 24 paesi del Patto Schengen, che sono i seguenti:

01 - Austria
02 - Belgio
03 - Bulgaria
04 - Danimarca
05 - Estonia
06 - Finlandia
07 - Francia
08 - Germania
09 - Grecia
10 - Islanda (non appartiene all’UE)
11 - Italia
12 - Lettonia
13 - Liechtenstein
14 - Lituania
15 - Lussemburgo
16 - Malta
17 - Norvegia (non appartiene all'UE)
18 - Paesi Bassi
19 - Polonia
20 - Portogallo
21 - Repubblica Ceca
22 - Romania
23 - Slovacchia
24 - Slovenia
25 - Spagna
26 - Svezia
27 - Svizzera
28 - Ungheria



Irlanda e Regno Unito non hanno sottoscritto l'accordo.-
Per gli altri Paesi, occorre il visto di ingresso in base alle convenzioni esistenti tra il Paese di origine e il Paese che si intende visitare.-
Un cittadino straniero, residente in Italia, può andare a lavorare all'estero, nei paesi dell'area schengen solo se in possesso della carta di soggiorno, da aggiornare poi nel Paese di destinazione dopo tre mesi di permanenza.-


16) Permesso di Soggiorno per Lavoratori Dipendenti:

Il decreto flussi prevede quanto segue:
- Le domande, valgono ancora quelle presentate in via telematica , dai datori di lavoro per i lavoratori subordinati e dalle famiglie per domestici o badanti, al Ministero dell'interno.-
- Il Ministero dell'Interno in base alle quote provinciali assegnate trasmette le domande accolte (le prime arrivate tra quelle in regola), alle Questure.-
- La Questura convoca i datori di lavoro, o le famiglie richiedenti, per la verifica della documentazione necessaria, e se tutto in regola, trasmette la richiesta all'Ambasciata del Paese di provenienza del lavoratore.-
- L'Ambasciata del Paese estero convoca il lavoratore e gli concede il visto per l'espatrio in Italia per motivi di lavoro.-
- Il lavoratore estero può quindi venire in Italia, ma entro 8 giorni dall'arrivo, deve presentarsi insieme al Datore di Lavoro in Questura per stipulare il contratto di lavoro.-
- La Questura con il contratto di lavoro sottoscritto rilascia il I° permesso di soggiorno che dura 1 anno con contratto di lavoro a tempo determinato o 2 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.-
- A questo punto il lavoratore estero può iscriversi al Comune di Residenza, richiedere il Codice Fiscale, il codice sanitario e tramite il Datore di lavoro, esperire tutte le altre formalità burocratiche necessarie come iscrizione INPS, INAIL ecc..-

17) Permesso di Soggiorno per non Lavoratori Dipendenti:

Si possono presentare in Questura richieste permesso di soggiorno per affari, Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo Politico, Minore Età, Giustizia, Stato apolide, Integrazione minore e invito.-


18) Prestazioni Previdenziali:

Le seguenti prestazioni:
- Indennità di malattia e maternità
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di mobilità
- Assegni familiari
- Pensioni
spettano a tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea e a tutti i cittadini extracomunitari purché siano provvisti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno.-
Gli assegni familiari possono essere riconosciuti solo per i familiari che sono a carico del lavoratore, ma già legalmente soggiornanti in Italia. Dunque non è possibile riconoscerli per i familiari che sono ancora nel Paese di origine a meno che non ci sia una specifica Convenzione internazionale che preveda questo beneficio.
In questi casi serve una autorizzazione preventiva dell'INPS, e per ottenerla sono necessari:
- Stato di famiglia bilingue
- Certificati redditi dei familiari bilingue
I suddetti certificati debbono essere vidimati dagli enti preposti.
I paesi convenzionati con l'Italia ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i familiari residenti nel paese di origine sono i seguenti:

01) Argentina
02) Australia
03) Brasile
04) Canada
05) Capoverde
06) Islanda
07) Isole del Canale
08) Jugoslavia
09) Liechtenstein
10) Monaco
11) Norvegia
12) San Marino
13) Stati Uniti d'America
14) Svizzera
15) Tunisia
16) Turchia
17) Uruguay
18) Venezuela


19) Ricongiungimento del Familiare Residente All'Estero:

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all'estero:
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a carico, non autonomi o autosufficienti, per causa di salute
- Genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno nel paese di origine
I requisiti necessari sono: Alloggio adeguato, sufficiente anche per il familiare; reddito sufficiente anche per mantenere il familiare, minimo anno 2014 euro 5.818,93 per un solo familiare, euro 8.728,39 per due familiari, euro 11.637,85 per 3 familiari ; certificazione attestante il rapporto di parentela, tradotta e legalizzata.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo di 14,62 euro - B) Permesso di soggiorno del richiedente - C) Ricevuta postale della richiesta di rinnovo (se il permesso è scaduto) - D) Passaporto del richiedente (solo pagina con dati della persona) - E) Passaporto della persona da ricongiungere (solo pagina con dati della persona) - F) Contratto di affitto o atto di acquisto dell’abitazione - G) Certificato di idoneità alloggiativa - H) Autocertificazione dello stato di famiglia - I) Contratto di lavoro - L) Ultima busta paga - M) Ultima dichiarazione dei redditi (CUD o UNICO o 730).-


20) Rinnovo Permesso di Soggiorno in attesa occupazione:

Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - I) Iscrizione al centro per l’impiego - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro.-


21) Rinnovo Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato:

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, da un massimo di due mesi prima, fino a un massimo di due mesi dopo, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 - H) Copia delle ultime 3 buste paga - Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - I) Modello UNILAV o copia del contratto di soggiorno con allegata ricevuta di ritorno - L) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-


22) Rinnovo Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari:

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno anche il familiare del lavoratore extracomunitario (coniuge, genitore o figlio) può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.-
Documentazione necessaria:
A) Marca da bollo da 14,62 euro - B) n. 4 foto - C) Originale + copia del permesso di soggiorno in scadenza e codice fiscale - D) Copia del passaporto in corso di validità - E) Autocertificazione del certificato di residenza e stato di famiglia - F) Copia del contratto di affitto o rogito in caso di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità - G) Copia del permesso di soggiorno del coniuge o del figlio del quale si è carico - H) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. CUD o Unico o 730 dei familiari che svolgono attività lavorativa - I) Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro attestante che il rapporto di lavoro è ancora in essere - L) In caso di coniuge oppure padre/madre di cittadino italiano produrre documentazione relativa al rapporto di parentela con i suddetti- M) Ricevuta del bollettino di c/c postale premarcato di 107,50 euro (fino a un anno di 127,50 euro fino a due anni.-


23) Visti per area Schengen:

A) Le seguenti nazionalità hanno bisogno di un visto per visitare i paesi dell’area Schengen per qualsiasi motivo:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua- Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

B) Le seguenti nazionalità non hanno bisogno di visto d’ingresso per visitare i paesi dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni per motivi di turismo, affari, invito e gara sportiva:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Taiwan, Ungheria, Uruguay, Venezuela.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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venerdì 3 gennaio 2014

EMIGRANTI

1) DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2019

Saranno 30.850 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ​Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2019).

Le quote di ingresso, che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ripartire tra le regioni e le province autonome, sono così distinte:
12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni (cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo);
18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea - Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).
Come presentare la domanda
La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID;
Dall’11 aprile 2019, sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi;
Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni;
Dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale;
Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.

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1) DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2014


La Corte dei Conti il 13 dicembre 2013 ha registrato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguarda la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013. Il decreto prevede l'ingresso in Italia di 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
  • 200 lavoratori stranieri partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
    •  imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; 
    • liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
    • figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
    • artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
    • cittadini stranieri per la costituzione di imprese ‘start-up innovative’, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti 12.250 quote verranno destinate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In tale ambito le quote sono così suddivise:

  • 4.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  • 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non rilasciato in Italia ma da un altro Stato membro dell’Unione Europea, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
  • 250 quote riservate a chi è in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it.

Dal 17 dicembre 2013 è possibile la pre-compilazione delle domande.
I termini per la presentazione delle domande decorrono dalle ore 9 del 20 dicembre 2013, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e potranno essere presentate entro i successivi otto mesi.





2) Emigranti di ieri, emigranti di oggi:
Vi riporto di seguito alcuni stralci di articoli di diverso tenore, sul tema dell'emigrazione passata e presente, senza commenti personali, in modo che ognuno possa farsi un'idea il più possibile obiettiva, e volendo, confrontarsi e dibattere con gli altri visitatori del BLOG.-
In memoria di mio Nonno Vincenzo, emigrato in Argentina alla fine della prima guerra mondiale, ma ritornato in Italia solo dopo pochi mesi, perchè non ce l'ha fatta ad integrarsi, e di mio Zio Giuseppe, emigrato in Argentina alla fine della seconda guerra mondiale insieme a sua moglie Zia Serafina, che invece si sono ben integrati, e sono rimasti in Argentina per tutto il resto della loro vita, garantendo anche un futuro stabile alla loro famiglia.-
Infine un pensiero ai nostri connazionali che il secolo scorso sono stati costretti, per fame e miseria, ad emigrare in ogni parte del mondo, in cerca di un lavoro e di una vita dignitosa che l'Italia di allora non era in grado di garantire a tutti.-
Brutti sporchi e cattivi:
Da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso Americano (ottobre 1912) sugli italiani emigrati in America;
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano anche perchè tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perchè poco attraenti e selvatici ma perchè si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare fra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali.-
Sacco e Vanzetti:
Il 23 agosto 1927 tra l'indignazione del mondo intero, Nick e Bart muoiono sulla sedia elettrica del carcere di Charlestown. Dovranno trascorrere cinquant'anni prima che la giustizia americana riconosca con atto ufficiale dello Stato del Massachussets l'errore giudiziario e riabiliti la memoria dei due emigrati italiani vittime innocenti del pregiudizio ideologico e razziale.-
Lega Nord:
Dal programma elettorale della lega nord alle elezioni provinciali del 6 e 7 giugno 2009, a cura del Vice commissario provinciale/MC;
La Lega Nord c'è. Siamo presenti nella coalizione del centro-destra. La crisi economica che stiamo attraversando, secondo la mia esperienza da piccolo imprenditore quale sono stato per molti anni, è venuta per colpa della globarizzazione dei mercati fatta senza regole, per colpa della cosiddetta concorrenza sleale cinese. Direi piuttosto guerra economica per abbattere il sistema capitalista occidentale. Ecco quindi i prodotti cinesi, peraltro dannosi alla salute, che arrivano sui nostri territori a prezzi irrisori e mettono fuori mercato il nostro made in Italy, tanto apprezzato e imitato in tutto il mondo. Ecco quindi che i senza lavoro sono disperati e si lanciano in manifestazioni sempre più violente. Umberto Bossi ha detto che la globalizzazione dei mercati senza regole impoverisce i popoli dei paesi ricchi e schiavizza i popoli dei paesi poveri. Quindi la guerra economica scatenata contro l'occidente capitalista dal comunismo cinese sta cominciando a dare i suoi funesti frutti, quali quelli del malcontento e del disordine sociale. Altro tema di forte attualità è il Decreto Sicurezza per la parte che riguarda il respingimento dei clandestini. Noi della Lega nord, siamo purtroppo additati come xenofobi e razzisti. Il sovraffolamento dei clandestini nel Nord Italia, sta già provocando dissesto ambientale e disordine sociale. Ai cattolici buonisti del centro sinistra ricordiamo che Gesù, mentre istruiva gli apostoli disse loro: andate e ammaestrate tutte le genti, ma non disse loro andate e invitate tutte le genti a casa vostra, date loro vitto e alloggio. Ed ancora, gettate le reti comandò loro e le reti si riempirono. Ciò significa che Gesù insegnò a pescare e non a dare sempre un pesce pescato. Invece insegnò a lavorare. La lega Nord ha sempre sostenuto che gli abitanti del terzo Mondo devono essere aiutati a casa Loro. La soluzione per la ripresa economica mondiale sta nelle regole uguali per tutti così come hanno detto Bossi e Tremonti. La globalizzazione dei mercati deve essere come i Giochi olimpici dove tutte le nazioni del mondo si trovano d'accordo perchè tutte le discipline sportive hanno regole uguali per tutti.
Chiesa Cattolica:
Da un discorso del presidente della Cei Cardinale Angelo Bagnasco del 29 maggio 2009 da Città del Vaticano;
Quanto all'immigrazione, per il porporato ''l'accoglienza fa parte del Dna del nostro popolo e della nostra cultura''. La posizione della Chiesa, espressa dai vescovi, ''è quella della solidarietà, dell'accoglienza e del rispetto dei diritti fondamentali di tutti''. Il tema della solidarietà, ha poi aggiunto il cardinale, va coniugato con ''la necessaria sicurezza e nel rispetto delle leggi da parte di chi arriva e di chi accoglie''.
Emergenza immigrati, clima razzista:
Da un'intervista all'UNITA' del 1° giugno 2009 di Enrico Moroni coordinatore ufficio immigrazione INCA – CGIL;
Questo paese sta conoscendo per la prima volta, dopo il fascismo e le leggi razziali di quel tempo, un declino preoccupante sul terreno della solidarietà, della tolleranza e della convivenza. Le tensioni sociali, accentuate dalla crisi internazionale, rischiano di portare inevitabilmente a una guerra tra i poveri e a fomentare quel clima di xenofobia e razzismo nei confronti delle persone extracomuntarie. Non passa giorno che la cronaca non ci segnali episodi di aggressione che vedono come vittime cittadini provenienti da altri paesi. Occorre che a tutti i livelli la politica si fermi a riflettere sulle conseguenze di questa ondata di intolleranza che, minando le coscienze di ciascuno di noi, alimenta il senso di insicurezza e di paura verso il diverso e che si traduce in sopraffazione e violenza. Il brodo di questa sottocultura fa da sfondo ad atti legislativi dal profilo fortemente punitivo che si collocano agli antipodi dei valori democratici fondativi della nostra Carta Costituzionale. Bisogna avere la consapevolezza che l'immigrazione non è un fatto eccezionale o momentaneo, ma rappresenta, come sempre è avvenuto, un elemento fondante per lo sviluppo delle economie in una idea di integrazione tra i popoli diversi. Un tema complicato per il quale occorre avere una dimensione nazionale ed europea che sappia interagire con le aree più povere da cui prevalentemente provengono i nostri immigrati. Il nostro paese, da un po' di tempo, sta percorrendo una strada pericolosa, con l'emanazione di leggi nazionali, regionali e comunali, formalmente contro l'immigrazione clandestina, ma che di fatto servono a complicare la vita di cittadini regolari. Sono atti che limitano l'esercizio di fondamentali diritti di cittadinanza: dieci anni per avere una casa popolare, la richiesta di idoneità alloggiativa, il difficile accesso alla scuola dell'obbligo e agli asili nido, nonché l'ultimo provvedimento sulla sicurezza, sono soltanto alcuni esempi di come si vogliono sancire diritti differenziati. Tutto questo, insieme all'odiosa decisione di inserire nel nostro ordinamento giudiziario il reato di clandestinità, disegna uno scenario culturale profondamente sbagliato, di caccia alle streghe, che oltre ad aumentare il lavoro sommerso rischia di offrire alla malavita organizzata un bacino di manodopera a basso costo. Per questa ragione l'INCA, che per decenni ha tutelato i diritti dei nostri emigrati, intende oggi rafforzare il proprio impegno a favore di chi è immigrato in Italia.

3) La bambina cinese - 7 Dicembre 2009

Monossido di carbonio sprigionatosi dalla caldaia a gas difettosa del piccolo bagno. Questa la causa della morte della piccola Anni Ye, la bambina cinese di undici anni morta lo scorso martedi sera nel tomaificio clandestino di Sarrocciano. Le ustioni sul corpo della piccola sarebbero state provocate da un getto di acqua bollente schizzato, pare dalla caldaia. Cade l'ipotesi che la morte sia stata provocata a causa del contatto con sostanze usate nel tomaificio, o per l'inalazione di qualche prodotto tossico.- In questa vicenda, consumatasi nella desolazione di un casolare delle campagne vicino San Claudio, rimangono aperti altri interrogativi. Innanzitutto se la bambina stesse realmente facendo la doccia, e poi se in quel luogo ci andasse per lavorare o per aspettare il padre operaio, mentre lui era al lavoro. La madre della piccola, Jiang Lifen, che vive a Civitanova Marche, ha sempre negato che Anni si trovasse li per lavorare. Anni frequentava la quinta elementare della scuola di Corridonia. “Ha imparato l'italiano fin da subito – dice una delle sue maestre – perfetta, precisa, attenta, una intelligenza per la matematica da genio. Era amica di tutti. Le maestre vedevano che a scuola veniva ordinata, aveva le mani pulite”.- Altri aspetti di questa storia tragica sono al vaglio della procura di macerata: chi erano i committenti, i clienti e i fornitori del laboratorio clandestino, chi lo gestiva e chi lo ha dato in affitto a 12mila euro l'anno.-
Leggere certe notizie ti fa male e ti fa vergognare di essere un “uomo”. Un'infanzia rubata, una vita spezzata come quella delle altre 967 perosne morte di lavoro dall'inizio dell'anno in un Paese indifferente e distratto. In una “Repubblica democratica fondata sul lavoro” è sempre più evidente che per qualcuno, in queso momento, la sicurezza e la salute sul lavoro sono “lussi” che non ci possiamo permettere, sono moneta di scambio. Tutto questo non lo possiamo più accettare rassegnati, se vogliamo continuare a definirci un Paese democratico, dobbiamo reagire, dobbiamo dire basta a questa mattanza, dobbiamo rompere il muro di silenzio e di omertà che circonda e soffoca il mondo del lavoro, dobbiamo farlo ora per noi e per i genitori di Anni Ye, una bambina di 11 anni portata via alla sua infanzia, ai suoi sogni, alle sue speranze.-
Guardando distrattamente una foto sul giornale, mi rendo conto che quel viso non mi è nuovo, cerco di ricordare e mi viene un mente un episodio di qualche mese fa.- Un uomo ed una donna di etnia cinese, si presentano nella sede della CGIL di Civitanova Marche, con una bambina, cercano informazioni ma non riescono a spiegarsi perchè non conoscono bene la nostra lingua.- La bambina allora si fa portavoce dei genitori, mi fa da inteprete, mi dice che hanno bisogno di informazioni per il rinnovo di un permesso di soggiorno, cerco di spiegarle quali sono i documenti necessari e dove reperirli, e lei traduce in cinese ai suoi genitori parola per parola quello che le dico e loro annuiscono, poi traduce a me quelle che sono le loro perplessità e i loro dubbi, alla fine ringraziano con un sorriso ed un cenno di assenzo, sembrano aver capito.- Al termine della conversazione io mi complimento con lei per la suo ottimo lavoro ed aggiungo: Da grande sarai una splendida interprete, e lei sorridendo mi risponde: la lingua italiana la sto imparando, ma è la lingua cinese che mi manca.- Cara Anni sono sicuro che avresti imparato perfettamente anche il cinese, e ci avresti aiutato a costruire un mondo migliore, nel Tuo piccolo, nella nostra cittadina, ad avvicinare la comunità cinese con quella locale del maceratese, purtroppo non te lo hanno permesso, ma tu resterai per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto e Ti ha voluto bene.-


4) La Rivolta degli schiavi!
9 gennaio 2010 – Un articolo di Moni Ovadia sull'Unità

Doveva succedere! Quanto tempo può sopportare senza reagire un essere umano schiavo, che lavora come una bestia, per poco più di un tozzo di pane, che vive nel degrado peggio di una bestia, che subisce violenze, ricatti, che viene violentato, abusato dal padrone e dalle mafie, che è privo del più elementare diritto, che non accede neppure alla dignità dell'esistenza? Non c'è che una risposta per una persona decente.
No! Non può sopportare. E noi dovremmo reagire a ciò che è accaduto a Rosarno interrogandoci. Che razza di paese è il nostro che permette una simile vergogna? Che razza di ministro è quello che accusa gli schiavi e propone un'ulteriore repressione nei loro confronti? La logica dell'intollerenza ha mai giovato alla convivenza civile?
Credere di fermare l'immigrazione clandestina combattendo gli immigrati è una pia illusione ed è un atto vile. Non è l'immigrato che sollecita la malavita, è la malavita che incrementa e orienta l'immigrazione clandestina ed è interessata a creare condizioni esasperate, anche attraverso la guerra fra poveri, per potere vendere a maggior prezzo e con più alto profitto la povera carne umana su cui riesce a mettere le mani.
E che dire degli imprenditori schiavisti? Perchè non si propone contro di loro e la loro infamia tolleranza zero? L'arresto dei mafiosi a che serve se non viene prosciugata la criminalità? Oggi il Presidente della Camera Fini per l'ennesima volta ha preso la parola in difesa degli immigrati dicendo che non si combatte contro gli schiavi, si combatte la schiavitù. Il leader di An vuole evidentemente dare voce a un centro destra civile ed europeo. E' ora che si trovi il coraggio di costituire su tali questioni un ampio fronte che superi gli schieramenti per salvare l'Italia dal baratro.-

DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 2011
Ccomplessivamente il decreto mette a disposizione 98.080 "quote". Di queste 52.080 sono riservate a lavoratori extracomunitari provenienti da paesi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione e regolazione dei flussi. Nello specifico sono previste quote per:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Colf e badanti
Sono poi previsti 30.000 ingressi per lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell’elenco precedente.-

Conversioni
Potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:
3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro potranno invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
E’ poi prevista la possibilità di 4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine e per 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Il datore di lavoro che vorrà assumere un collaboratore domestico nell'ambito del decreto flussi dovrà dimostrare un reddito minimo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei dei contributi dovuti. La capacità reddituale del datore di lavoro può essere raggiunta anche sommando i redditi dei familiari conviventi o, se non non conviventi, dalla somma dei redditi dei familiari fino al primo grado di parentela. Per assumere un collaboratore domestico convivente per 25 ore settimanali, il datore dilavoro dovrà dimostrare una disponibilità di un reddito annuo pari a 18.827 euro, cioè il doppio della retribuzione complessiva annualmente dovuta e dei relativi contributi (9.413,68 euro).-

Documenti del datore di lavoro
Se il datore di lavoro è italiano:
  • Fotocopia della carta di identità + fotocopia del codice fiscale
Se il datore di lavoro è uno straniero:
  • Fotocopia del passaporto + fotocopia permesso di soggiorno + fotocopia del codice fiscale
Documenti del lavoratore da assumere:
  • Fotocopia del passaporto

Termini per presentare le domande:
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi pe ri quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 8,00 del 31 gennaio 2011. I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08,00 del 2 febbraio 2011. I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08,00 del 3 febbraio 2011.-



5) Lo scenario per gli anni futuri!
28 Aprile 2010 - Proiezioni ISTAT

Potremmo mettere la testa sotto la sabbia, potremmo fare demagogia, potremmo incolpare gli immigrati di tutte le disgrazie e le nefandezze che capitano in Italia, potremmo cercare consensi elettorali con nuove forme di razzismo, ma per fortuna c'è una cosa che non potremo fare ed è quella di fermare il corso della storia, e l'egoismo non prevarrà quindi sulla solidarietà.

Gianfranco Censori

giovedì 9 ottobre 2008

Statuto dei lavoratori

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. LEGGE n. 300 del 20 maggio 1970.-

Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2 Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguente del testo unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Art. 3 Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Art. 4 Impianti audiovisivi
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra le modalità per l'uso di tali impianti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori, possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5 Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Art. 6 Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale.

Art. 7 Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Art. 8 Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentante, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10 Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Art. 11 Attività culturali ricreative ed assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori.

Art. 12 Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 13 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Art. 14 Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'intero dei luoghi di lavoro.

Art. 15 Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizi a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Art. 17 Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18 Reintegrazione del posto di lavoro
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 Luglio 1966 n. 604, il giudice, con sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art.2 della legge suddetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva.

Art. 20 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 21 Referendum
Il datore di lavoro deve costituire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Art. 22 Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Art. 23 Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Art. 24 Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

Art. 25 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materiale di di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26 Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Art. 27 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 28 Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Art. 29 Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni i limiti numerici stabiliti nell'articolo 23 si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nell'unità produttiva.

Art. 30 Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Art. 31 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

Art. 32 Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di Consigliere Comunale o Provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Art. 33 Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 34 Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata invigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro.

Art. 35 Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e del titolo III , ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti.-. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Art. 36 Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente una attività economica organizzata deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.

Art. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Art. 38 Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2,4,5,6,8 e 15 primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione e con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Art. 39 Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

Art. 40 Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 41 Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti della sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

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