Visualizzazione post con etichetta invalidità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta invalidità. Mostra tutti i post

sabato 29 luglio 2023

Assegno di Vedovanza su Pensione di Reversibilità dal 01/07/2023 al 30/06/2024

Valori dal 01/07/2023 AL 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)

È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari, ove si tratti di inabile titolare della pensione ai superstiti.-

Tale diritto è anche sancito da una sentenza della cassazione (n. 7668/96).-

Il beneficio deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite.-

L'INPS con circ. n. 98/98, nel prenderne atto, ha affermato che l'assegno può essere riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.-

Successivamente con circ. 11/99 ha chiarito che i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell'età, saranno convocati a visita medica; necessario almeno 80% invalidità.-

Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell'accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.- 

Requisiti:

L'assegno di vedovanza spetta se si possono far valere i requisiti di seguito indicati:

  1. Titolarità di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite annualmente determinati.-


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS) :

Reddito familiare fino a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare da 31.569,48 fino a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare da 35.413,25 non spettano assegni familiari  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023:

Reddito familiare                       fino a euro 29.203,95 = euro 52,91
Reddito familiare da 32.759,71 non spettano assegni familiari 
Reddito familiare da 29.203,96 fino a euro 32.759,70 = euro 19,59


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021:
Reddito familiare                       fino a euro 28.659,42 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.659,43 fino a euro 32.148,87 = euro 19,59
Reddito familiare da 32.148,88 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020:

Reddito familiare                       fino a euro 28.516,84 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.516,85 fino a euro 31.988,93 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.988,94 non spettano assegni familiari  


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019:

Reddito familiare fino a euro 28.206,57 = euro 52,91
Reddito familiare da 28.206,58 fino a euro 31.640,88 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.640,89 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016:

Reddito familiare fino a euro 27.899,67 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.899,68 fino a euro 31.296,62 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.296,63 non spettano assegni familiari


Periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015:

Reddito familiare fino a euro 27.843,98 = euro 52,91
Reddito familiare da 27.843,99 fino a euro 31.234,15 = euro 19,59
Reddito familiare da 31.234,16 non spettano assegni familiari



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

domenica 15 gennaio 2023

Assegno sociale, Pensione Sociale, Pensione Integrata al Minimo, Quattordicesima, Maggiorazioni Sociali anno 2023

1) ASSEGNO SOCIALE anno 2023

L'assegno sociale, (pensione delle casalinghe), è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano 67 anni di età, ai cittadini UE residenti in Italia, e ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, con un reddito pari a zero o di modesto importo.-

I limiti di reddito (totale netto) per il 2023 sono pari a

  • euro 6.542,51 annui se il pensionato è solo
  • euro 13.085,02 annui se è coniugato

Valori per l'anno 2023

  • Assegno sociale con maggiorazione: 67 anni euro 503,27.-
  • Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



2) PENSIONE SOCIALE anno 2023

La pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale dal 1/1/96, è una prestazione di carattere assistenziale concessa a 67 anni a uomini e donne, a condizione di essere cittadini italiani o extra – comunitari titolari di carta di soggiorno, di essere residenti in territorio italiano, e di non superare la soglia di 414,76 euro mensili, per un totale di 5.391,88 euro annui se il pensionato è solo, e il totale di 10.783,76 euro se cumulati con il reddito del coniuge.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione sociale euro 414,76.-
  • Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00.-



3) PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO anno 2023

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Per verificare se si ha diritto all’integrazione al minimo bisogna considerare il proprio reddito personale, e per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 bisogna considerare anche i redditi del coniuge. Se si ha un reddito personale annuo inferiore a 7.326,24 euro e di coppia inferiore a 21.985,86 euro l’integrazione spetta sempre. Non spetta se il proprio reddito personale supera i 14.657,24 euro o se quello di coppia eccede i 29.314,48 euro all’anno. Se si hanno redditi intermedi tra il limite basso e il limite alto, l’integrazione spetta in misura parziale. L’integrazione non spetta in alcun caso a chi percepisce una pensione supplementare o una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.-

Valori per l'anno 2023

  • Pensione integrata al minimo euro 563,74.-
  • Pensione con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00.-



4) QUATTORDICESIMA anno 2023

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età, ed hanno un reddito personale non superiore per il 2023 a 10.224,83 euro annui, spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all'anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 438
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 546
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 655

Per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni d’età ed hanno un reddito personale compreso tra 10.224,83 e 13.633,10 spetta una somma aggiuntiva per i pensionati residenti in Italia che varia in base all’anzianità contributiva:

  • Anzianità contributiva fino a 15 anni euro 336
  • Anzianità contributiva da 15 a 25 anni euro 420
  • Anzianità contributiva oltre 25 anni euro 504

Lavoratori autonomi, servono 3 anni in più, quindi scaglioni da 0 a 18, da 18 a 28 e oltre 28 anni

Nel caso in cui i 64 anni siano raggiunti nel corso dell'anno, la somma aggiuntiva viene corrisposta in proporzione ai mesi di possesso del requisito anagrafico (il mese di compimento dell'età si valuta per intero). La stessa regola vale per le pensioni spettanti per un numero di mesi inferiore all'anno, in quanto la decorrenza è successiva al 1° gennaio.-


Requisiti di reddito per quattordicesima 2023

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti, in relazione agli anni di contribuzione. Vediamo quali sono questi limiti:

  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno pari o meno di 15 anni di contribuzione (pari o meno di 780 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che hanno pari o meno di 18 anni di contribuzione (pari o meno di 936 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 15 anni di contribuzione e pari o meno di 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali) e per i lavoratori autonomi che più di 18 anni di contribuzione e pari o meno di 28 anni di contribuzione (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
  • 13.633,10 euro di limite massimo per i lavoratori dipendenti che hanno più di 25 anni di contribuzione (da 1.301 contributi settimanali in poi) e per i lavoratori autonomi che hanno più di 28 anni di contribuzione (da 1.457 contributi settimanali in poi).

Redditi da considerare e quelli esclusi. Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra;
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla Legge n. 388 del 2000;
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità. 



5) MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.

La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (460,28 euro mensili nel 2021).- 


Quali redditi

Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, è il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite INAIL e gli assegni assistenziali.

In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:

  • la casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’assegno di accompagno;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità


Importo aggiuntivo:

da 60 a 64 anni = euro 25,83.-

da 65 a 69 anni = euro 82,64.-

da 70 anni in poi = euro 136,44.-


Limiti di reddito anno 2023:

da 60 a 64 anni – Personale euro 7.664,41 – Coniugale 14.206,92.-

da 65 a 69 anni – Personale euro 8.402,94 – Coniugale 14.945,45.-

da 70 anni in poi - Personale euro 9.102,34 – Coniugale euro 15.644,85.-


Normative e regolamenti in vigore negli anni passati sono reperibili nella nostra pagina sulle normative superate Pensione e Assegno Sociale.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

sabato 14 gennaio 2023

Pensioni di Invalidità

 PENSIONI DI INVALIDITÀ – Anno 2023


Le pensioni di invalidità possono essere riassunte negli 11 seguenti punti:


1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

  • Età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti di Euro 5.391,88.-
  • Non svolgere attività lavorativa;

Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 17.920,00 euro.-

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.) . E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 67 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità – con invalidità 100% Euro 710,00.-


2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA':

x Invalidità parziale

È una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.

In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-

Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-

L’importo è legato ai contributi versati dall’assicurato. Possibile l’integrazione al minimo se l’assegno non è calcolato con il contributivo puro.-


3) PENSIONE DI INABILITÀ:

x Invalidità totale

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.

Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale

È reversibile ai superstiti aventi diritto.

La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

La legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.

Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.-


4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:

Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:

  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto

Anno 2023: l'importo mensile è di euro 527,16; per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-


5) INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA:

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

A) fino ai diciotto anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

D) frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

E) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 5.391,88.-

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Importo 2023: Euro 313,91 mensili.-


6) PENSIONE PER CIECHI CIVILI PARZIALI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,0.-

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


7) PENSIONE PER CIECHI ASSOLUTI:

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. È concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

A) è concessa ai maggiorenni;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

D) non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.920,00.-

Importo 2023:

Euro 339,48 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.

Euro 313,91 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).


8) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI:

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

A) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

B) essere stato riconosciuto cieco assoluto;

C) è indipendente dal reddito;

D) è indipendente dall'età.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

Importo 2023: Euro 959,21 mensili per 12 mensilità, senza limiti di reddito.


9) PENSIONE PER SORDI:

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

A) essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

B) essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

C) non disporre di un reddito personale superiore a Euro 17.920,00.-

D) essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Importo 2023: Euro 313,91 per 13 mensilità.


10) PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia).-

Per l’anno 2023 la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta alle donne con 56 anni d’età e agli uomini con 61anni d’età. Però in questo caso torna in ballo la vecchia finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che la pensione di fatto verrà pagata alle donne a 57anni d’età e agli uomini a 62 anni d’età, con almeno 20 anni di contributi.-


11) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it

Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

sabato 7 gennaio 2023

Adeguamento Annuale delle Pensioni - Anno 2023

Gli aumenti, in forza della rivalutazione pensioni dal 2023, segue queste percentuali:

100% per chi percepisce una pensione fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.101,52. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari a +7,3 %.

85%, per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 5 volte il minimo, ovvero tra 2.101,52 euro e 2.627 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +6,2 %;

53%, per chi percepisce una pensione pari o inferiore a 6 volte il minimo, ovvero tra 2.627 e 3.152,28‬ euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +3,8%;

47%, per chi percepisce una pensione da 6 a 8 volte il minimo, ovvero tra i 3.152,28‬ e 4.203 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +3,431 %;

37%, per chi percepisce una pensione da 8 a 10 volte il minimo, ovvero tra 4.203 e 5.253,38 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +2,701 %;

32%, per chi percepisce una pensione superiore a 10 volte il minimo, ovvero oltre a circa 5.253,38 euro. Determinato per questa fascia, cioè, un aumento pari al +2,336 %.

Pensioni integrate al minimo anno 2023:

Pensioni integrate al minimo euro 563,74

Pensioni integrate al minimo ultra75enni euro 600,00

Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 695,00

Pensioni sociali ed assegni sociali:

Pensione Sociale euro 414,76 parziale fino a £ 5.391,88

Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00

Assegno Sociale euro 503,27 parziale fino a £ 6.542,51

Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 695,00


Invalidità civile: Invalidi totali

Invalidità civile 18 anni euro 313,91 limite di reddito:€ 17.920,00


Invalidità civile: Invalidi parziali

Invalidità civile 18 anni euro 313,91 limite di reddito: € 5.391,88


Pensione per ciechi assoluti:

Pensione 18 anni euro 339,48 limite di reddito: € 17.920,00

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00

Pensione ciechi civili parziali euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00


Pensione per Sordi:

Pensione sordi euro 313,91 limite di reddito: € 17.920,00

Indennità comunicazione sordi: euro 261,11 Nessun limite di reddito


Indennità di frequenza. Minori:

Indennità frequenza. Minori euro 313,91 limite di reddito:€ 5.391,88


Indennità di accompagnamento:

Invalidi civili totali euro 527,16 Nessun limite di reddito

Ciechi assoluti euro 959,21 Nessun limite di reddito

Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 217,64 Nessun limite di reddito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Da gennaio 2022 – è pari è previsto il ritorno alla perequazione degli importi delle pensioni, rispetto ai dati ISTAT, con il metodo a scaglioni che è più vantaggioso per i pensionati meno abbienti. Infatti l'adeguamento al valore ISTAT si applica in maniera progressiva: 
  • è pari al 100% (di 1,7%) per gli assegni più bassi fino a 4 volte il minimo (cioè fino a 2.062,00 euro lordi, importo in cui rientra la maggiorazione degli assegni.- 
  • del 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2.577,90 euro) 
  • del 75% oltre questa soglia (assegni lordi oltre 2.577,90 euro) 


Pensioni integrate al minimo anno 2022: 

Pensioni integrate al minimo euro 524,34 
Pensioni con maggiorazione sociale ultra70enni euro 660,78 

Pensioni sociali ed assegni sociali: 

Pensione Sociale euro 385,78 
Pensione sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78 
Assegno Sociale euro 468,10 
Assegno sociale con maggiorazione: 70 anni euro 660,78 

Invalidità civile: Invalidi totali 

Invalidità civile 18 anni euro 291,69 limite di reddito:€ 17.050,42 

Invalidità civile: Invalidi parziali 

Invalidità civile 18 anni euro 291,69 limite di reddito: € 5.010,20 

Pensione per ciechi assoluti: 

Pensione 18 anni euro 315,45 limite di reddito: € 17.050,42 
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 
Pensione ciechi civili parziali euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 

Pensione per Sordi: 

Pensione sordi euro 291,69 limite di reddito: € 17.050,42 
Indennità comunicazione sordi: euro 260,76 Nessun limite di reddito 

Indennità di frequenza. Minori: 

Indennità frequenza. Minori euro 291,69 limite di reddito:€ 5.010,20 

Indennità di accompagnamento: 

Invalidi civili totali euro 525,17 Nessun limite di reddito 
Ciechi assoluti euro 946,80 Nessun limite di reddito 
Speciale ciechi parziali ventesimisti euro 215,35 Nessun limite di reddito 



Per chi fosse interessato a consultare i valori di riferimento in vigore negli anni precedenti, è possibile consultare il nostro articolo sulle Pensioni nella sezione delle normative superate. 

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti. 

martedì 2 aprile 2019

Esenzione dal Ticket

Sono molti i cittadini che sono esentati dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Le modalità di esenzione sono diverse, per specifiche condizioni e per categorie di cittadini:

Esenzione ticket per donne in gravidanza

L'esenzione è limitata alle prestazioni previste dal D.M. 10-09.98: Tutela della maternità.-
L'esenzione per gravidanza è ottenibile se muniti del tesserino rilasciato dai Servizi della ASL (es. Consultori familiari) della ASL.-


Esenzione per reddito e/o per fasce di età

È esenzione totale e riguarda:
  • Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro nell'anno fiscale precedente
  • Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro (incremento a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico)
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico
  • Titolari di pensioni al minimo, con più di 60 anni e loro familiari, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulterori 516 euro per ogni figlio a carico.-
Il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, per fasce di età e/o per reddito (il reddito va inteso lordo ed è riferito all'anno fiscale precedente) deve essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni.-
Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.-

Esenzione per invalidità

L' esenzione totale riguarda:
  • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1a alla 5a categoria
  • Invalidi civili al 100%
  • Invalidi civili superiori ai 2/3
  • Minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90)
  • Ciechi e sordomuti
  • Grandi invalidi per servizio 1a categoria invalidi per servizio dalla 2a alla 5a categoria
  • Grandi invalidi per lavoro
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)
Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status:
  • Invalidi di guerra dalla 6a alla 8a categoria
  • Invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • Invalidi per servizio dalla 6a alla 8a categoria
  • Infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali
Il tesserino di esenzione del ticket per invalidità (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato presso gli appositi sportelli A.SL. dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido, del codice fiscale, del documento di iscrizione al S.S.N. e della documentazione inerente la specifica patologia.-

Esenzione per patologie croniche e/o invalidanti

Esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o staus, riguarda cittadini riconosciuti affetti da particolari patologie croniche ai sensi del D.M. 28.05.99 n. 329.
Il Tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti (tesserino giallo a validità annuale), viene rilasciato presso gli sportelli A.S.L. presentando: documento di identità valido, codice fiscale, Documento di iscrizione al S.S.N., certificazione specialistica, attestante la patologia, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate (presidi ospedalieri o poliambulatori)

Esenzione ticket per patologie rare

Esenzione limitata a: indagini finalizzate all'accertamento delle malattie rare e indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica, effettuate presso i presidi della Rete; tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia già accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Cittadini riconosciuti affetti da malattie rare.
Il tesserino di esenzione ticket per i cittadini affetti da patologie rare (tesserino giallo a validità annuale) viene rilasciato a vista, presso gli sportelli A.S.L. presentando la seguente documentazione: documento di riconoscimento valido, codice fiscale, documento d'iscrizione al S.S.N., certificazione rilasciata dei Centri della rete per le malattie rare o da strutture sanitarie pubbliche o accreditate.-

Altre esenzioni

  • Cittadini affetti da HIV o sospetti di esserlo, (cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)- esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Donatori di sangue – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione
  • Donatori di organi e tessuti – esenzione limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione e alle prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e deportati dai campi di sterminio – esenzione totale
  • Cittadini sottoposti a restrizione delle libertà (D.lgs. n. 230 del 22.06.99) – esenzione totale
  • Giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche – esenzione limitata all'accertamento dei requisiti d'idoneità
  • Prevenzione dei tumori femminili e del colon – retto – prevenzione dei tumori in età giovanile in soggetti a rischio (+ di 45 anni) (L. n. 388 del 23.12.2000) – esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status
  • Cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto – esenzione limitata alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa

Decreto legge n. 98 del 15 luglio 2011

Nuovi ticket
A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono introdotti i seguenti ticket:
10 euro - Specialistica e diagnostica (visite specialistiche e analisi mediche, da cui sono esenti gli anziani e gli affetti da particolari patologie
25 euro - Codice bianco al pronto soccorso
10 euro - Facoltativo per le regioni sulle ricette
Le regioni (che già hanno applicato forme di compartecipazione per queste prestazioni) possono evitare l'applicazione dei ticket mediante il ricorso a fondi propri o ad altre differenti forme di compartecipazione.-
Saranno le regioni che presentano situazioni di disavanzo a dare applicazione ai ticket, mentre quelle “virtuose” si avvarranno di mezzi propri, risparmiando i cittadini.- 


Le Tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell'art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
E01 = Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.-
E02 = Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.-
E03 = Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.-
E04 = Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico.- 

DAL 1 GENNAIO 2013 ENTRANO IN VIGORE LE ESENZIONI REGIONALI

E13: lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in contratto di solidarietà difensivo, in mobilità, e loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell’8.2.2012.
I cittadini interessati a queste nuove esenzioni sono tenuti ad autocertificarsi presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione.
Non sono modificate le altre esenzioni, sia regionali che nazionali. In particolare permane l’esenzione E02, relativa a disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Si ricorda che l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.Si precisa che saranno svolti i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini. 



Elenco delle esenzioni totali ticket

C01: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02: Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03: Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04: Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05: Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06: Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
F01: Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01: Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01: Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02: Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01:Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02: Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

mercoledì 29 agosto 2012

Invalidità, Handicap e Disabilità

A) Verbali di invalidità:

A chi richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell'handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di invalidità. Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:

MINORENNI
I minorenni possono essere riconosciuti:
  • Codice 01 “non invalido”
  • Codice 07 “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico”
In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed indennità di frequenza (compatibilmente con il reddito annuo individuale e la frequenza di centri di riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido). I minori che hanno compiuto i quindici anni età e hanno assolto l'obbligo scolastico (8 anni di istruzione) possono iscriversi nelle liste del collocamento speciale del centro per l'impiego.
  • Codice 05 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore:
  • Codice 06 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale). E' incompatibile con il diritto a percepire l'indennità di frequenza.
  • Codice 08 “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione”
In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili, pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e indennità speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale).
  • Codice 09 “cieco assoluto”
In questo caso ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito individuale.
  • Codice 10 “sordomuto”
In questo caso ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed indennità di comunicazione (indipendentemente dal reddito individuale).

                                                   ATTENZIONE!!!
Al compimento della maggiore età è necessario presentare domanda di rivalutazione dello stato di invalidità civile per ottenere una percentualizzazione della capacità lavorativa residua che permetta di mantenere i diritti acquisiti rispetto alle prestazioni sanitarie e, se la percentuale è pari o superiore al 46%, l'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai fini dell'integrazione lavorativa.
Tale rivalutazione è indispensabile anche a ottenere i benefici economici previsti quali l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Anche nel caso di sordomutismo e cecità è necessario presentare nuovamente una domanda di accertamento di invalidità al compimento del diciottesimo anno di vita. 

ADULTI IN ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 65 ANNI
I cittadini adulti, in età compresa tra i 18 e i 65 anni possono essere riconosciuti:
  • Codice 01 “non invalido (con riduzione della capacità lavorativa inferiore ad un terzo).
  • Codice 02 “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%” percentuale d'invalidità compresa tra il 34% e il 73%.
Se la percentuale è pari o superiore al 34% ma inferiore al 46% - si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili dal Servizio Sanitario Nazionale.
Se la percentuale è pari o superiore al 46% ma inferiore al 67% - si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
Se la percentuale è pari o superiore al 67% ma inferiore al 74% - si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, e l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
  • Codice 03 “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74% “percentuale compresa tra il 74% e il 99%.
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, l'esenzione pagamento ticket sanitario e l'assegno mensile di invalidità (compatibilmente con il reddito annuo individuale e l'iscrizione alle liste speciali dell'ufficio di collocamento).
  • Codice 04 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” percentuale di invalidità pari al 100%.
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, l'esenzione pagamento ticket sanitario e a percepire la pensione di inabilità (compatibilmente con il reddito annuo individuale).
  • Codice 05 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”
  • Codice 06 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, esenzione dal pagamento del ticket sanitario, pensione di inabilità (compatibilmente con il reddito annuo individuale) ed indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale).
  • Codice 08 “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione” con l'indicazione del residuo visivo.
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, la pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e l'indennità speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale).
  • Codice 09 “cieco assoluto”
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, la pensione per ciechi assoluti (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito individuale).
  • Codice 10 “sordomuto”
In questo caso ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la pensione per sordomuti e l'indennità di comunicazione (indipendentemente dal reddito individuale).

ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI
Gli anziani ultrasessantacinquenni possono essere riconosciuti:
  • Codice 01 “non invalido”
  • Codice 00 “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” percentuale compresa tra il 34% e il 100%.
Il codice 00 corrisponde a ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” non da diritto ad alcuna provvidenza economica, ma consente di ottenere protesi e ausili e, nel caso la percentuale sia pari o superiore al 67%, anche l'esenzione del pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie (indipendentemente dal reddito del nucleo familiare).
  • Codice 05 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
  • Codice 06 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale).
  • Codice 08 “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione” indicazione residuo visivo 00.
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, la pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e l'indennità speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale).
  • Codice 09 “cieco assoluto”
In questo caso si ha diritto ad ottenere protesi, ortesi e/o ausili, l'esenzione pagamento ticket sanitario, la pensione per ciechi assoluti (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito individuale).



B) Verbali di Handicap: (Legge 104/1992). 


Le definizioni per le minorazioni civili solitamente sono:

• 1. Persona non handicappata
Benefici: Tale certificazione non Ti garantisce alcun diritto derivante dallo status di invalido civile.

• 2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
Benefici: La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

• 3. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)
Benefici:
Esenzione Ticket
Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. Il verbale di cui è in possesso non è sufficiente per accedere a questi benefici in quanto non evidenzia la percentuale di invalidità.

• 4. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)
Benefici:
Auto
Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
Per quanto riguarda l'IVA, chi compra un'autovettura può pagare l'aliquota del 4%, anzichè il normale 21% , a patto che la cilindrata sia entro i 2.000 c.c. (oppure fino a 2.800 se l'auto è diesel). Lo sconto si applica senza limiti di valore, una sola volta nell'arco di 4 anni ed è essenziale che l'auto venga intestata al disabile o al familiare di cui è fiscalmente a carico. La spesa sostenuta per acquistare un'auto da diritto anche ad uno sconto sull'IRPEF del 19%. L'importo su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare 18.076,00 euro.-
Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
Ausili
Gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
Sussidi tecnici ed informatici
I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.
Spese per l'assistenza specifica
La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.
Spese per l'assistenza personale e domestica
La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.
Detrazioni per familiari a carico
È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.
Telefonia fissa
La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio. Inoltre le persone sordomute sono esentate dal pagamento del canone mensile a prescindere da limiti reddituali. Sono infine previste agevolazioni, per i ciechi assoluti, per la nagivazione in internet.
Telefonia mobile
La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordomuti".
Erogazione di ausili
Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.
Esenzione Ticket
Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità
La normativa vigente prevede l'estensione del congedo di maternità fino ai tre anni di vita del bambino o, in alternativa, la fruizione di due ore di permesso giornaliero.
Tuttavia la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Permessi lavorativi retribuiti
Legge 183/2010: congedi e permessi: le modifiche alla legge 104 del 1992 (art. 33), alla legge 53/2000 (art. 20) ed al Dlgs 151/2001 (art. 42):
L'articolo 24 della nuova legge interviene sull'articolo 33 della legge 104/92 apportando modifiche ai criteri che regolano la concessione delle agevolazioni lavorative per i lavoratori che assistono familiari con handicap grave.-
Il lavoratore ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per assistere un familiare disabile, a condizione che:

  • Il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno
  • Si tratti di coniuge, parente o affine entro il 2° grado, cioè figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti diretti.-

Tuttavia, questa limitazione può essere derogata ed è consentito al lavoratore di assistere un familiare o affine entro il 3° grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile:

  • abbiano compiuto i 65 anni
  • siano affetti da patologie invalidanti
  • siano deceduti

In forza della modifica apportata all'articolo 20 della legge 53/2000, i lavoratori che assistono un parente o affine entro il 2° grado, non devono essere con lui conviventi ne dimostrare la continuità e l'esclusività dell'assistenza in caso di non convivenza.-
Congedi di due anni retribuiti
La corte costituzionale, con sentenza del 29.01.2009, operativa con l'uscita della circolare INPS n. 41/2009, amplia la platea dei lavoratori dipendenti per il diritto al congedo biennale retribuito per l'assistenza ai disabili riconosciuti in situazione di gravità dalle competenti Commissioni sanitarie presso le ASL, ai sensi della legge n. 104/92.-
Il congedo retribuito compete massimo per 2 anni (frazionabile a giorni o a mesi nell'arco della vita lavorativa per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prestano assistenza nelle seguenti condizioni familiari:

  • coniuge convivente con l'altro coniuge disabile grave
  • genitori, naturali, adottivi o affidatari di figli con grave disabilità
  • figlio convivente con il genitore disabile grave in assenza di altri soggetti idonei a prestare assistenza
  • fratelli o sorelle conviventi con il familiare disabile grave in caso di decesso dei genitori o di loro totale inabilità

Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. Il verbale di cui è in possesso non è sufficiente per accedere a questi benefici in quanto non evidenzia la percentuale di invalidità.
Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso è il prerequisito per accedere a questi benefici in quanto è riconosciuta la connotazione di gravità..
Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso è il prerequisito per accedere a questi benefici in quanto è riconosciuta la connotazione di gravità.
Lavoro notturno
La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
Patente speciale di guida
Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Usl capoluogo di provincia.
Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida
È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.
Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta
Le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile nè quello di handicap.
Contributi per l'eliminazione delle barriere in casa
La normativa vigente prevede che per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l'immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l'esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.


C) Verbale di Disabilità (legge 68/99)

Legge 12 Marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni.

Iscrizione al Collocamento obbligatorio o speciale (L. 68/99)

Possono iscriversi agli elenchi dei lavoratori disabili le persone che rientrano nei beneficiari previsti dalla legge 68/99 (art.1): invalidi civili, invalidi del lavoro, persone non vedenti e sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio.

Per poter effettuare l’iscrizione occorre rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Provincia.

Possono iscriversi alle liste coloro che:
- Sono in età lavorativa (tra i 15 anni e l’età pensionabile).
- Hanno un’invalidità pari o superiore al 46%.
- Sono già iscritti al collocamento ordinario;

Soggetti Beneficiari
• Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
• Persone non vedenti, persone non udenti;
• Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio;
• Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.

Inoltre, l’articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l'obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell'1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l'assunzione dei disabili).

Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell'invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99.

QUOTE D'OBBLIGO DI ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:
• da 15 a 35 dipendenti un disabile
• da 36 a 50 dipendenti due disabili
• da 51 a 150 dipendenti 7% (disabili) e un altro beneficiario della L. 68/99
• oltre 150 dipendenti 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della L. 68/99


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
Iscriviti alla CGIL. Perchè? Perchè è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

.