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lunedì 30 settembre 2019

Pensione Anticipata per Commercianti in Crisi

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, co. 283-284) ha rinnovato a sorpresa la misura che accompagna alla pensione di vecchiaia chi rottama definitivamente la licenza commerciale. L'indennizzo potrà essere concesso, alle condizioni già fissate dal Dlgs 207/1996, a partire dal 1° gennaio 2019 senza, è una novità interessante, una precisa data di scadenza.  In passato l'indennizzo introdotto dal 1996 era stato più volte prorogato, l'ultima volta sino al 31 dicembre 2016.
Modalità di concessione

Le modalità di concessione del beneficio restano quelle note in vigore sino al 2016. Possono beneficiare dell'indennizzo gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti; gli agenti e rappresentanti di commercio. Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini e 57 anni se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valori 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019). Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

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La Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto l'Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività Commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di 501,38 euro al mese per gli Agenti, e i Commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.


pensione anticipata per cessazione anticipata di attività

L'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

La cessazione dell'attività di Agente di Commercio potrà consentire di percepire dall'INPS, per il periodo intercorrente dalla chiusura fino alla data della pensione di vecchiaia, una somma di 501,38 euro al mese.

La norma è contenuta nel comma 490 della legge di stabilità 2014, che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n.185/2008 convertito in Legge N.2 del 28/1/2009 (decreto anticrisi).


Destinatari

Destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, anche gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Le persone devono svolgere le seguenti attività:
  • Commercio al minuto in sede fissa. 
  • Somministrazione di alimenti e bevande.
  • Commercio su aree pubbliche (ambulanti). 
  • Agenti/rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni:

È necessario che gli interessati che abbiano cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS. Sono necessari altresì:

  • La cessazione definitiva dell'attività
  • La riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto); 
  • La cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese
  • La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  • La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio


Incompatibilità del beneficio


L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'INPS deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.


Misura, durata e modalità di erogazione

L'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che l'indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l'assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.

Viene corrisposto anche a coloro che godono già di altri trattamenti pensionistici.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 gennaio del 2017 e l'assegno verrà corrisposto dal 1° giorno del mese successivo alla data della domanda, che deve essere presentata agli uffici INPS territoriali di competenza.


Pensione di vecchiaia

Al termine del periodo gli interessati avranno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia. Perciò presentando la relativa domanda, potranno avere la pensione senza intervalli di tempo: infatti terminerà l'indennizzo e comincerà la pensione.

La pensione di vecchiaia, riconosciuta a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi, sarà calcolata sui contributi effettivamente versati, ai quali l'INPS aggiungerà i periodi di indennizzo, dato che essi danno diritto all'accredito gratuito dei contributi figurativi. Perciò chi ha versato, per esempio, 30 anni di contributi, avrà la pensione calcolata su 33 anni.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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mercoledì 2 ottobre 2013

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

MALATTIA O INFORTUNIO?

Il nostro sistema di tutela sociale prevede due canali di assicurazione distinti ed autonomi per la tutela di eventi di invalidità, morte e malattia. Per quanto riguarda la malattia, di competenza delll'INPS, l'assicurazione obbligatoria prevede il versamento da parte del datore di lavoro e del lavoratore di un contributo di natura prettamente previdenziale, mentre per quanto riguarda l'INAIL solo il datore di lavoro deve versare un premio assicurativo, il cui ammontare dipende dalla pericolosità della lavorazione svolta e dal valore della retribuzione o reddito. Più eventi di infortuni e/o malattie professionali il datore di lavoro denuncia, e più il premio assicurativo aumenta. Da qui si evince l'interesse del datore di lavoro affinché in azienda ci siano il minor numero possibile di infortuni e/o malattie professionali.

Una volta stabilito che un infortunio è avvenuto in occasione di lavoro e/o la malattia non sia di natura extra – lavorativa, ma causata invece delle lavorazioni a cui si è addetti o dalle sostanze che si utilizzano, è estremamente importante che il lavoratore si rivolga all'Ente preposto per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), e non all'INPS perchè:
  • Non è soggetto all'obbligo di restare in casa negli orari 10/12 e 17/19
  • Ha problemi in caso di ricaduta o postumi non rilevati subito
  • Ha i medicinali gratuiti ed esenti anche da tiket se inerenti l'infortunio
  • Non incide sul periodo massimo di malattia indennizzabile

INAIL

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali.
L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

IPSEMA

È l'Istituto che gestisce l'assicurazione per Infortuni e Malattie Professionali per il settore marittimo.

INFORTUNIO SUL LAVORO

L'infortunio è un evento avvenuto:
  • per causa violenta
  • in occasione di lavoro
  • e che determina una inabilità al lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro.
Appena ne ha ricevuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 2 giorni la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.

INFORTUNIO IN ITINERE

È quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:
  • di andata e ritorno fra posto di lavoro e abitazione
  • dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti
  • fra due posti di lavoro

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell’ambiente di lavoro.
Gli agenti responsabili sono tantissimi e spesso i lavoratori sono esposti alla loro azione senza conoscere i rischi a cui vanno incontro. I fattori che hanno maggiore rilevanza sono quelli dovuti all’edilizia, all’agricoltura e agli agenti cancerogeni, i cui effetti si notano magari dopo decenni il loro utilizzo. Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro, campo in cui il fattore umano ormai riveste un ruolo marginale, che si possono riassumere in:
  • ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati
  • ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive
  • scarsa manutenzione degli impianti
  • a questi vanno aggiunti dei fattori emergenti legati principalmente al lavoro d’ufficio in cui si hanno molte tipologie di malattie professionali in genere di scarsa gravità ma importanti per il numero di casi registrati. In questo ambito il rischio è dovuto:
  • uso del computer che porta a patologie legate a: vista, stress, radiazioni, ergonomia: patologie spinali e sindrome del tunnel carpale.
  • impianti di condizionamento
  • infezioni
  • asma e alveoliti allergiche
In caso di malattia professionale, il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Appena ne ha avuto notizia il datore di lavoro deve inviare all'INAIL entro 5 giorni la relativa denuncia.

CAUSA DI SERVIZIO

Riguarda il dipendente pubblico.
Qualsiasi lesione o infermità, compresa la morte, conseguente al servizio prestato, avendo a riferimento le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il procedimento si attiva con la domanda dell'interessato.

RENDITA INAIL

È la prestazione economica erogata mensilmente come indennizzo per:
  • diminuita capacità lavorativa
  • menomazioni permamenti all'integrità psico fisica
Danno dal 16% in su, per eventi occorsi dopo il 25/07/2000.

INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” erogata dall'INAIL per Infortunio e/o Malattia Professionale avvenuti dopo il 25 luglio 2000.
Danno dal 6% al 15%.

EQUO INDENNIZZO

Si tratta di una prestazione economica “una tantum” con cui l'Amm. Pubb. indennizza il dipendente (o i superstiti) per menomazioni dell'integrità psicofisica subite a seguito di lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

REVISIONE

L'inabilità provocata da infortunio e/o M.p. può subire nel tempo miglioramenti o peggioramenti.
È possibile richiedere (sia l'Inail che l'assicurato) la revisione del danno con delle cadenze precise previste per legge.

RENDITA AI SUPERSTITI

È la prestazione erogata da Inail o Ipsema ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio o malattie professionali.

CHI PAGA

Il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro e il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve corrispondere l'indennità del 60% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino al 90° giorno. Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.


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