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martedì 24 marzo 2020

TFR (Trattamento di Fine Rapporto - TFS (Trattamento di Fine Servizio)

1) T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto.

Calcolo del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.

Calcolo del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna  calcolare l’aliquota Irpef media da applicare alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda 25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10 anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00 euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%, calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00 euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00 euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro (imposta).

La previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007,  per effetto dell'entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso. 

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede, inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente (Cass. n. 1052/1991).

L'anticipazione del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

2) TFS (Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in base alle contribuzioni effettivamente versate.

Tempi di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
-       Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
-       Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
-       Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
-       Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
-       Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
-       Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-  

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.

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domenica 29 settembre 2013

Assicurazioni Auto e Vittime della Strada

Assicurazioni Auto


Preventivatore on line

È attivo il cosiddetto preventivatore on line, presso l'Isvap, l'organo di controllo del settore assicurativo. Il preventivatore on line è un apposito portale informatico rivolto agli utenti che vogliono confrontare i preventivi delle diverse società di assicurazione auto. È possibile consultare il Preventivatore presso il sito web dell'Isvap e del Ministero dello Sviluppo Economico.

preventivo assicurazione auto


Che il premio da pagare possa variare sensibilmente in base alla compagnia di assicurazione è noto da tempo. Oggi, grazie a questo strumento, si può individuare la polizza più adatta al proprio caso, basta infatti inserire i propri dati e quelli relativi al proprio profilo di rischio e si otterranno i preventivi più convenienti dalle varie compagnie.

Il vantaggio è che con il preventivatore si ottiene un quadro completo o quasi della situazione e ci si rende conto di quali possono essere le compagnie più convenienti . Altro vantaggio è quello informativo, nel senso che probabilmente la maggior parte degli assicurati conosce solo le principali compagnie e quindi nemmeno si immagina che altre, magari piccole, possono essere competitive al pari delle grandi.

La ricezione del preventivo, però, è solo un primo passo, perché probabilmente la polizza che si andrà a sottoscrivere sarà diversa da quella proposta dal sistema di comparazione. Questo perché il preventivatore ha vincoli non modificabili tra cui il fatto di considerare solo la copertura di responsabilità civile con formula bonus malus e massimale minimo di legge.

Sul mercato, invece, le polizze possono essere personalizzate a piacimento, sono accompagnate da altre garanzie (incendio e furto in primo luogo), possono prevedere sconti in caso di più veicoli assicurati o se si è nuovi clienti e così via. Il preventivatore, inoltre, non tiene conto di un'importante opportunità di risparmio per i giovani: la sottoscrizione del Patto Giovani.

Vittime della strada


Fondo di garanzia per le vittime della strada:

In base all'art. 19 della legge n. 990 del 1969, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.

Si tratta di un fondo che risarcisce i danni alle vittime di un incidente stradale nei seguenti casi:
  • e il sinistro è causato da un veicolo il cui conducente risulta ignoto (il classico pirata della strada) il Fondo risarcisce le lesioni personali alla vittima.
  • Nel caso in cui, invece, il veicolo venga identificato ma non risulti coperto da assicurazione, il Fondo copre anche i danni alle cose, ma solo in misura superiore ai 500 euro (fino a 500 euro le spese sono a carico delle vittime o danneggiati).
  • Nel caso di veicoli assicurati con imprese fallite, quindi non più in grado di risarcire i danni.
  • Nel caso di veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario, per esempio rubati.
Per avere il riconoscimento dei danni subiti occorre avere una buona base testimoniale o documentale da parte di organi dello Stato. In pratica, deve esserci un verbale di organi di polizia che stabiliscono lo svolgimento dei fatti; oppure una sentenza della Magistratura.-
Il fondo risarcisce i danni solo fino al massimale minimo previsto per legge, pari attualmente a 774.683,35 euro.-

Per maggiori informazioni si possono consultare seguenti siti:



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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Gianfranco Censori