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mercoledì 17 giugno 2020

Eredità e Successioni

1) IL DIRITTO EREDITARIO:

Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. Contratti e obbligazioni pure si trasmettono, purché non fondati sulle qualità personali della parte; così pure i rapporti inerenti all’azienda, di cui il de cuius fosse titolare.

2) LA SUCCESSIONE:
La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore.-
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:
- testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
- legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;
- necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
La dichiarazione di successione:
In presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius,  gli eredi che hanno accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate (ufficio locale dell’ultima residenza del defunto) la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente (è preferibile attraverso un soggetto delegato, commercialista o CAF), per velocizzare la procedura, il pagamento delle imposte dovute e l’automatica voltura catastale per gli immobili ereditati; a tal fine l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la compilazione e l’invio con le necessarie istruzioni e l’elenco dei documenti da allegare.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione il soggetto deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione, potendo ottenere dopo i controlli dell’Ufficio una ricevuta e copia semplice della dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, comunque inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente.
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.
Chi non deve presentare la dichiarazione di successione:
Sia il coniuge e i parenti in linea retta a cui è stato devoluto un attivo ereditario non superiore a € 100.000,00, senza beni immobili o diritti reali immobiliari su fabbricati o terreni, sia  chi ha rinunciato all’eredità e al legato,  non deve presentare la dichiarazione di successione.

3) SUCCESSIONE LEGITTIMA:
Quando non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario.
I familiari che ereditano per legge sono:
Coniuge
Figli
Fratelli (se mancano i figli)
Ascendenti (se mancano i figli)
Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)
Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.-

Eredi:
Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) = intera eredità
Coniuge + figlio unico = 50% per ciascuno
Coniuge + due figli = 33,3% per ciascuno
Coniuge + tre o più di tre figli = 33,3% per il coniuge + 66,6% in parti uguali per i figli
Coniuge + ascendenti = 66,6% conBlice123Bliceiuge + 33,3% ascendenti
Coniuge + fratelli = 66,6% coniuge + 33,3% fratelli
Coniuge + ascendenti + fratelli = 66,6% coniuge + 25% ascendenti + 8,33% fratelli
Figlio (senza coniuge) = intera eredità
Più figli (senza coniuge) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti (senza coniuge, senza figli e senza fratelli) = intera eredità
Fratelli (senza coniuge, senza figli, e senza ascendenti) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti + fratelli (senza coniuge e senza figli) = 50% ascendenti + 50% fratelli
Altri parenti oltreil 6° grado (se unici eredi) = intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo.-

4) SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:

La successione testamentaria è regolata dal testamento, ossia da un atto con il quale il soggetto dispone dei suoi averi, o parte di essi, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).

La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

I familiari che ereditano per testamento sono:
  • Coniuge
  • Figli
  • Ascendenti (se mancano i figli)
In questo tipo di successione, a differenza della prima (ex legge), i fratelli del de cuius non rientrano tra gli aventi diritto.

Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.


Eredi:

Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti) = 50% coniuge + 50% quota disponibile
Coniuge + figlio unico = 33,3% coniuge + 33,3% figlio + 33,3% quota disponibile
Coniuge + 2 o più figli = 25% coniuge + 50% in parti uguali tra i figli + 25% quota disponibile
Coniuge + ascendenti (senza figli) = 50% coniuge + 25% ascendenti + 25% quota disponibile
Figlio unico senza coniuge = 50% figlio + 50% quota disponibile
Più figli senza coniuge = 66,6% in parti uguali tra i figli + 33,3% quota disponibile
Ascendenti senza coniuge e senza figli = 33,3% ascendenti + 66,6% quota disponibile
Senza coniuge senza figli e senza ascendenti = 100% quota disponibile

Imposta di Successione:

Le aliquote dell'imposta di successione sono le seguenti:
4% se i  beneficiari sono il coniuge e parenti in linea retta, sul valore netto che supera, per ciascun beneficiario 1 milione di euro.-
6% per i beni devoluti a fratelli e sorelle, sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, la franchigia di 100 mila euro.-
6% per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonchè gli affini in linea collaterale fino al terzo grado come, ad esempio, cugini di primo grado, suoceri, cognati, nipoti e zii.-
8% per tutti gli altri soggetti, tra cui rientrano i conviventi. I parenti in linea retta sono i genitori e i  figli naturali e adottati e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta.-     
Se il beneficiario è un portatore di handicap, l'imposta si sulle successioni si applica solo sul valore della quota o del legato che supera 1 milione e mezzo di euro.-
Se per esempio Tizio muore lasciando ai due figli eredi un immobile del valore complessivo di 1 milione e mezzo di euro, nessuno pagherà l'imposta di successione, ma saranno dovute solo le imposte relative al trasferimento (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria. I figli dovranno presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data del decesso del padre.-


Grado di parentela:
1° = genitore – figlio
2° = nonno – nipote (figlio di figlio) – fratello
3° = zio – nipote (figlio di fratello)
4° = 1° cugino
5° = 2° cugino – figlio di 1° cugino
6° = figlio di 2° cugino


5) Il Matrimonio: Comunione e Separazione dei Beni

La legge n. 151 del 19 maggio 1975 stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio si applichi automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Al momento del matrimonio, sia che si tratti di rito civile che religioso, gli sposi possono derogare la norma scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta deve essere dichiarata, al termine della cerimonia, all’ufficiale di stato civile o al sacerdote, inoltre può essere comunicata anche al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni viene annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Se gli sposi non dichiarano questa scelta, la legge considera automaticamente, come regime patrimoniale familiare, la comunione dei beni.
Qualsiasi variazione successiva deve avvenire davanti ad un notaio con atto pubblico.
Per coloro che hanno contratto matrimonio prima del 20.09.1975, si applica automaticamente, da tale data, il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Comunione dei beni

Con il regime patrimoniale in comunione dei beni, i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50% indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
Fanno parte del patrimonio comune:
  • i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale
  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio
I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente. In caso di disaccordo si ricorrere alla decisione di un giudice.
Sono esclusi dal patrimonio comune (art. 177 - 178 e 179 del Codice Civile):
  • i beni personali di ciascun coniuge
  • i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio
  • i beni che ciascuno ha ricevuto dopo il matrimonio, per donazione o successione
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro

Separazione dei beni

Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio ma anche di quelli conseguiti durante il matrimonio.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi che può essere anche assegnata all'altro coniuge tramite una procura.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.


6) ACCETTAZIONE DELL'EREDITA':

La legge prevede diversi modi per accettare l’eredità:
  • Accettazione espressa
  • Accettazione tacita
  • Accettazione con beneficio d’inventario

Accettazione espressa: L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità . L’accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante.-

Accettazione tacita: Si dice accettazione tacita quando l’erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità, ad esempio appropriazione di beni ereditati, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.-

Accettazione con beneficio d’inventario: In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del cuius. Quindi il patrimonio dell’erede non viene intaccato.-

In generale qualunque sia la modalità di accettazione, il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull’asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite dalla legge.-


7) RINUNCIA ALL'EREDITA':


La rinuncia all'eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, In tale eventualità egli deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado inferiore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all’eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditati o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Nel caso di interdetti, inabilitati no minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro 3 mesi dalla morte se si è in possesso dei beni o entro 10 anni se non si è in possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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