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lunedì 22 settembre 2008

Non riconoscimento

Diritto al non riconoscimento del figlio.

Il valore di una società si misura prioritariamente sul senso che essa riconosce alla vita ed alla dignità di ciascuna persona quale figlia unigenita della vita stessa.-

La legislazione italiana tutela i diritti di chi genera e di chi nasce, al suo interno il rispetto dei diritti dell’adulto non si contrappone, ma è funzionale al rispetto dei diritti del minore.-

Alla donna viene riconosciuto il diritto preliminare ad essere informata, il diritto se riconoscere o meno come figlio il bambino generato, il diritto alla segretezza del parto qualora abbia già deciso di non riconoscere il proprio nato e il diritto alla necessaria assistenza. Inoltre, qualora non abbia ancora maturato la propria decisione in ordine al riconoscimento, può richiedere al Tribunale per i minorenni un ulteriore periodo di riflessione, al massimo di due mesi, attivando la sospensione della procedura di dichiarazione di adottabilità del minore.-

Al bambino viene riconosciuto il diritto a crescere in una famiglia, anche diversa da quella di origine, in grado di garantirgli le condizioni adeguate ad un armonico sviluppo psico-affettivo e fisico.-

E’ importante che tutte le donne italiane, ma soprattutto le immigrate, sappiano che in Italia è possibile partorire in ospedale senza fornire le proprie generalità e lasciando il proprio bambino alla struttura sanitaria che provvederà ad avviarlo all’adozione.-

Secondo i dati dei tribunali dei minori sulle dichiarazioni di adottabilità, in Italia ogni anno in media 400 bambini non sono riconosciuti alla nascita.-

La donna ha il diritto ad essere aiutata e informata sul fatto che può partorire senza riconoscere il figlio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita; il bambino quindi non avrà il suo cognome. (Codice Civile art. 250).-

La donna ha il diritto ad una rigorosa protezione del segreto del suo nome, qualora non voglia riconoscere il figlio (Legge 8.5.1927 n. 789 art. 9 - art. 622.326 Codice Penale).-

E’ rigorosamente vietato rivelare il nome della madre che non intende riconoscere il figlio; Coloro che per motivi d’ufficio sono venuti a conoscenza del nome della madre, hanno il rigido divieto di rivelare tale conoscenza (art. 163-177-622 Codice Penale) e commettono reato se lo rivelano.-

Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore, il Tribunale dei Minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità.-

Il Tribunale qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può fare ricerche sulla paternità del bambino (Legge 184/83, art. 11).-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it
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