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sabato 29 luglio 2023

Assegni Nucleo Familiare dal 01/07/2023 al 30/06/2024

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito l'Assegno Unico Universale, per i figli a carico le regole sull'ANF sono state modificate. L'AUU ha abrogato dal 1° marzo 2022 l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Dunque i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi come stabilito dalla circolare INPS n. 65 del 30/05/2022 e cioè:

- Coniugi

- Fratelli

- Sorelle

- Nipoti

Conseguentemente all'introduzione dell'Assegno Unico Universale, la rivalutazione dell'ANF sui requisiti di reddito è stata predisposta solo con riferimento a specifiche categorie: Ovvero quelle per i seguenti nuclei familiari:


Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 (circ. 55 del 09/06/2023 INPS)


Tab. 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli. (tabella x 1 componente)-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 31.569,47 = euro 52,91

Reddito familiare annuo da euro 31.569,48 a euro 35.413,24 = euro 19,59

Reddito familiare annuo da euro 35.413,25 non spettano assegni familiari

Tab. 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (In cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile – tabella x 3 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 28.196,41 = euro 107,94

Reddito familiare annuo da euro 28.196,42 a euro 32.037,93 = euro 96,58

Reddito familiare annuo da euro 32.037,94 a euro 35.883,20 = euro 73,85

Reddito familiare annuo da euro 35.883,21 a euro 39.726,98 = euro 53,97

Reddito familiare annuo da euro 39.726,99 a euro 43.571,53 = euro 34,09

Reddito familiare annuo da euro 43.571,54 a euro 47.415,29 = euro 14,20

Reddito familiare annuo da euro 47.415,30 non spettano assegni familiari


Tab. 20B - Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote - tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 30.757,41 = euro 62,49

Reddito familiare annuo da euro 30.757,42 a euro 34.602,68 = euro 48,29

Reddito familiare annuo da euro 34.602,69 a euro 38.446,48 = euro 34,09

Reddito familiare annuo da euro 38.446,49 a euro 42.289,50 = euro 14,20

Reddito familiare annuo da euro 42.289,51 non spettano assegni familiari inabile).-

Tab. 21A - Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 15.381,52 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 15.381,53 a euro 19.226,05 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 19.226,06 a euro 23.070,59 = euro 25,82


Reddito familiare annuo da euro 23.070,60 a euro 26.913,64 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 26.913,65 non spettano assegni familiari


Tab. 21B – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 17.944,04 = euro 46,48

Reddito familiare annuo da euro 17.944,05 a euro 21.789,34 = euro 36,15

Reddito familiare annuo da euro 21.789,35 a euro 25.631,61 = euro 25,82

Reddito familiare annuo da euro 25.631,62 a euro 29.475,41 = euro 10,33

Reddito familiare annuo da euro 29.475,42 non spettano assegni familiari

Tab. 21C – Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile - tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 28.196,41 = euro 51,13

Reddito familiare annuo da euro 28.196,42 a euro 32.037,93 = euro 39,77

Reddito familiare annuo da euro 32.037,94 a euro 35.883,20 = euro 28,40

Reddito familiare annuo da euro 35.883,21 a euro 39.726,98 = euro 11,36

Reddito familiare annuo da euro 39.726,99 non spettano assegni familiari


Tab. 21D – Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile – tabella x 2 componenti).-

Reddito familiare annuo da euro 00.000,00 a euro 30.757,41 = euro 51,13

Reddito familiare annuo da euro 30.757,42 a euro 34.602,68 = euro 39,77

Reddito familiare annuo da euro 34.602,69 a euro 38.446,48 = euro 28,40

Reddito familiare annuo da euro 38.446,49 a euro 42.289,50 = euro 11,36

Reddito familiare annuo da euro 42.289,51 non spettano assegni familiari  



Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate sugli assegni familiari puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it. Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.

giovedì 6 agosto 2020

Bonus Renzi e Taglio del Cuneo Fiscale

Con l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 sul taglio del cuneo fiscale, cambiano importi e limiti di reddito per l’erogazione del bonus Renzi in busta paga. 
Con le modifiche apportate, il bonus Renzi diventa un’agevolazione per altri 4,3 milioni di contribuenti finora esclusi, raggiungendo così una platea di 16 milioni di lavoratori dipendenti. 
Il bonus Renzi verrà percepito dai lavoratori dipendenti con redditi a partire da 8.174 euro fino a 40.000 euro, ma con diverse modalità di erogazione.

A partire da luglio 2020 è previsto quanto segue: 
  1. Redditi da 8.200 euro a 24.600 euro il bonus aumenta di 20 euro al mese (da 80 a 100 euro) .
  2. Redditi da 24.000 euro a 26.600 euro il bonus aumenta di 16 euro al mese.
  3. Redditi da 26.600 euro a 28.000 euro (esclusi finora) spetta bonus di 100 euro al mese.
  4. Redditi da 28.000 euro a 35.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 100 euro per arrivare agli 80 euro.
  5. Redditi da 35.000 a 40.000 euro (esclusi finora) si applica una riduzione progressiva a partire da 80 euro per arrivare all'azzeramento.


Il Bonus di 80 Euro del Governo Renzi sarà elargito tramite il "Decreto IRPEF" (decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, in vigore dal 24 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014).

Bonus IRPEF: ammonta a 640 euro (80 euro mensili) il totale del bonus che si troveranno in busta paga, tra maggio e dicembre 2014, i lavoratori con un reddito compreso tra gli 8 e i 24 mila euro. Il bonus decrescerà con l'aumentare del reddito dai 24mila ai 26 mila euro, soglia oltre la quale è previsto l'azzeramento del beneficio. La norma è valida solamente per l'anno in corso e nel testo si rende noto che il bonus diventerà strutturale con la legge di stabilità per l'anno 2015. Per la riduzione dell'IRPEF ai lavoratori dipendenti è previsto inoltro un fondo apposito, dotato degli effetti strutturali dei tagli, vale a dire di 2,7 mld per il 2015, mentre per il 2016 saranno 4,7 miliardi, per il 2017 4,1 mld e 2 mld a decorrere dal 2018.-


bonus 80 euro governo renzi


Chi ne ha diritto?

Tutti i lavoratori dipendenti e assimilati che hanno un reddito tra 8.000 e 26.000 euro lordi all'anno, al netto del reddito dell'abitazione principale. La cifra sarà erogata dal datore di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.-


Il bonus spetta anche ai cassaintegrati?

SI! Il rimborso fiscale spetta anche a chi percepisce somme a sostegno del reddito come cassa integrazione, indennità di mobilità, sussidio di disoccupazione, indennità di maternità. In tutti questi casi è l'INPS che si farà cura di versarlo ai lavoratori e alle lavoratrici.


Cosa succede se non viene dato a maggio?

Se per ragioni tecniche derivanti dalle procedure di pagamento degli stipendi, non è stato possibile dare il bonus a maggio, verrà riconosciuto nei mesi successivi. Con l'obbligo di assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.-


Come viene calcolato?

Il bonus è stabilito in misura fissa pari a 640 euro per le fasce di reddito tra 8.000 e 24.000 euro e decrescente per chi si colloca tra 24.000 e 26.000 euro. Le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività non vengono conteggiate per stabilire il limite di reddito. Mentre fanno reddito i canoni d'affitto riscossi con la cedolare secca. Il decreto stabilisce inoltre che l'ammontare del rimborso è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Verrà dunque calcolato considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.-


Dipendente con più rapporti di lavoro:

Spetta al lavoratore comunicare al datore di lavoro la presenza di più rapporti di lavoro, scegliendo da chi farselo dare. In caso di mancata o tardiva presentazione di questa dichiarazione all'azienda, il lavoratore che ha ricevuto un bonus doppio o in misura superiore a quello spettante, sarà tenuto a restituire l'eccedenza in sede di conguaglio di fine anno.-


Il bonus spetta alle colf?

Si, ma i tempi slittano. La circolare dell'agenzia delle entrate spiega che anche i contribuenti senza sostituto d'imposta (colui che versa le tasse sulla busta paga), potranno beneficiare del bonus, ma esclusivamente in occasione della dichiarazione dei redditi nel mese di giugno del 2015.-


I collaboratori sono inclusi?

Il reddito dei collaboratori a progetto è considerato assimilato a quello di lavoro dipendente. Il bonus spetterà anche ai lavoratori socialmente utili, ai sacerdoti e a chi è stato licenziato prima di maggio (potrà recuperarlo con il 730 del 2015).-


Il bonus passa agli eredi?

SI! Il beneficio spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro del 2014. E sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.-


Chi sono gli incapienti esclusi?

Gli incapienti sono i lavoratori che dichiarano al fisco meno di 8.000 euro di reddito all'anno. In virtù degli scarsi introiti non sono tenuti a pagare le tasse. Il bonus, come abbiamo visto, arriva grazie a un intervento sull'IRPEF, che il datore di lavoro versa ogni mese al fisco per conto del suo dipendente trattenendola dallo stipendio. Chi non versa l'IRPEF non può incassare gli 80 euro.-


I titolari di Partita IVA sono esclusi?

SI! I titolari di partita iva sono esclusi dal bonus degli 80 euro.-


I pensionati sono esclusi?

SI! Al momento i pensionati sono esclusi, in quanto il governo ha rimandato l’intervento a tempi successivi.-



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martedì 24 marzo 2020

TFR (Trattamento di Fine Rapporto - TFS (Trattamento di Fine Servizio)

1) T.F.R.:
Il TFR è il trattamento che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto in essere con il proprio datore di lavoro, sia che esso avvenga per pensionamento, sia che avvenga per dimissioni, licenziamento o altre ipotesi di cessazione degli effetti del contratto.

Calcolo del TFR lordo:
Per calcolare l’ammontare effettivo del Trattamento di Fine Rapporto, la prima cosa da fare è calcolare l’importo lordo dello stesso.
A tal fine, è necessario prendere in considerazione la retribuzione lorda annua (calcolata con riferimento al periodo 1 gennaio / 31 dicembre) e dividerla per 13,5. Al risultato va detratto lo 0,50% della retribuzione soggetta a contribuzione Inps, a titolo di contributo per il FAP – Fondo Adeguamento Pensione.
In tal modo si ottiene il TFR lordo annuo, che, sommato al TFR accantonato negli anni precedenti e soggetto a rivalutazione al 31 dicembre, dà come risultato il TFR lordo complessivo.

Calcolo del TFR netto:
Per la determinazione del TFR netto bisogna  calcolare l’aliquota Irpef media da applicare alla base imponibile.
L’aliquota Irpef media, in particolare, è pari al rapporto tra l’imposta determinata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota IRPEF vigente e l’ammontare del reddito annuo di riferimento.
L’aliquota così calcolata si applica alla base imponibile e si ottiene, quindi, il TFR netto.
Si ricorda che l’aliquota Irpef vigente, determinata a scaglioni, è la seguente:
TFR lordo sino a 15mila euro: tassazione del 23%;
Parte di TFR lordo eccedente i 15mila euro e sino a 28mila euro: tassazione del 27%;
Parte di TFR lordo eccedente i 28mila euro e sino a 55mila euro: tassazione del 38;
Parte di TFR lordo eccedente i 55mila euro e sino a 75mila euro: tassazione del 41%;
Parte di TFR lordo eccedente i 75mila euro: tassazione del 43%.
Un esempio di calcolo per comprendere meglio
Si supponga che il TFR lordo complessivo corrisponda 25.000,00 euro, che il lavoratore abbia lavorato per dieci anni e che il reddito annuale di riferimento sia quindi pari a 30.000,00 euro (25.000,00 / 10 anni lavorati x 12).
L’imposta relativa al reddito di riferimento è 7.500,00 euro, ovverosia la somma tra 3.450,00 (23% di 15.000,00) e 4.050,00 (27% degli ulteriori 15.000,00).
L’aliquota media di riferimento è, quindi, del 25%, calcolato secondo la seguente formula:
7.500,00 euro (imposta relativa al reddito di riferimento) / 30.000,00 euro (reddito annuale di riferimento) x 100.
L’imposta da applicare, pertanto, è di 6.250,00 euro, ovverosia 25.000,00 euro (reddito lordo) x 25% (aliquota media).
In conclusione, il TFR netto è uguale a 18.750,00 euro, dato dalla differenza tra 25.000,00 euro (reddito lordo) e 6.250,00 euro (imposta).

La previdenza complementare:
A partire dal 1° gennaio 2007,  per effetto dell'entrata in vigore del T.U. della previdenza complementare (d. lgs. n. 252/2005, emanato in attuazione della legge delega n. 243/2004), ciascun lavoratore è chiamato a decidere se destinare il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari (indicando il fondo pensione prescelto) oppure se mantenerlo presso il datore di lavoro, formulando esplicito rifiuto, altrimenti l'adesione al fondo complementare avviene automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso. 

La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente all'entrata in vigore della riforma (mentre per i lavoratori già in servizio è stata espressa entro il 30.6.2007).
In ogni caso, anche laddove il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, la legge prevede per le aziende con almeno 50 dipendenti che le quote accantonate di TFR non rimangano presso il datore di lavoro, dovendo confluire nell'apposito fondo istituito presso l'Inps.

Il fondo di garanzia:
Il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" è stato istituito presso l'Inps dall'art. 2 della l. n. 297/1982, "con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto" ed esteso dal d.lgs. n. 80/1992 anche ai crediti di lavoro diversi dal TFR secondo i presupposti dettati dall'art. 2 dello stesso.
La condizione necessaria per far sorgere il diritto al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia è l'intervento della situazione di insolvenza del datore di lavoro (Cass. n. 9068/2013) e i casi in cui il lavoratore o i suoi aventi diritto possono richiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori sono espressamente disciplinati dall'art. 2, commi 2-5 della l. n. 297/1982 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, esperimento esecuzione forzata quando le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti).
Il comma 7 dell'art. 2 l. n. 297/1982 prevede, inoltre, che il fondo effettui i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, decorrenti dal momento in cui viene consegnata la domanda, corredata della necessaria documentazione, all'ufficio competente (Cass. n. 1052/1991).

L'anticipazione del TFR:
L'art. 2120, comma 6 e ss., c.c. prevede che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
- a spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il carattere di straordinarietà che giustifica la concessione dell'anticipazione va inteso nel senso di particolare complessità o pericolosità delle terapie e degli interventi (Pret. Firenze 30.3.1983) ovvero di rilevanza importanza medico-economica (Cass. n. 3046/1990);
- all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Il diritto sussiste anche nel caso in cui l'acquisto venga effettuato dal coniuge in comunione dei beni (Cass. n. 10371/1994);
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Ai fini dell'anticipazione, possono essere previste condizioni di miglior favore sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.

2) TFS (Trattamento di fine servizio) x statali e dipendenti pubblici
Il Trattamento di Fine Servizio ha molte analogie con il TFR dei Dipendenti Privati ma le differenze sono abbastanza rilevanti. La più importante è il sistema di calcolo che si basa sul sistema retributivo anziché contributivo.
Al momento del pensionamento i dipendenti statali e pubblici beneficiano di una buonuscita che dipende dal numero di anni di servizio e dalla funzione svolta.
Per gli assunti prima del 2001 la buonuscita prende il nome di TFS (Trattamento di Fine Servizio) e viene calcolata in base agli ultimi stipendi percepiti (metodo retributivo) mentre per gli assunti dopo tale data il calcolo viene effettuato su base contributiva e quindi in base alle contribuzioni effettivamente versate.

Tempi di liquidazione del TFS:
La legge di stabilità del 2014 ha stabilito tempi sempre più lunghi per la liquidazione del TFR (Trattamento di fine rapporto) e del TFS (trattamento di fine servizio) dovuti a statali e dipendenti pubblici. Si deve attendere un periodo da 3 mesi e mezzo a 27 mesi. E se la prestazione supera un certo importo, la somma è frazionata in 2 o 3 rate annuali.-
-       Per i pensionamenti per inabilità o decesso, blocco di 3 mesi e altri 15 giorni per consentire all’INPS di liquidare la domanda, in totale 3 mesi e mezzo.-
-       Il blocco sale a un anno (cui si aggiungono i 3 mesi per lavorare la pratica; nel complesso 15 mesi per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato o per risoluzioni unilaterali dell’amministrazione (esempio per gli esuberi).-
-       Il blocco sale a 27 mesi (24+3) nei casi di dimissioni volontarie, per licenziamenti e destituzioni.-
Se si superano i tempi indicati l’INPS deve riconoscere sulle somme gli interessi di mora.-
Terminata l’attesa scatta un’altra norma di legge che divide in rate annuali la buonuscita quando supera i 50 mila euro lordi.-
-       Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento è completo.-
-       Tra 50 mila e 100 mila euro lordi il pagamento è diviso due tranches annuali: 50 mila euro il primo anno e la rimanenza il secondo.-
-       Oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.-  

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lunedì 2 maggio 2016

Aliquote e Detrazioni IRPEF

Di seguito riportiamo le aliquote e detrazioni IRPEF

IMPOSTA PER SCAGLIONI DI REDDITO 

N. da euro         fino a     Al.%    Modalità di calcolo
0.001,00      15.000,00    23%     calcolare la percentuale del 23% sull'intero importo
15.001,00    28.000,00    27%       3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00
28.001,00    55.000,00    38%       6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00
55.001,00    75.000,00    41%     17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00
75.001,00                        43%     25.420,00 + 43% sulla parte eccedente 75.000,00

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE     

Reddito complessivo annuo:
     da euro      sino euro             Importo annuo euro
  0.001,00       8.000,00             1.880
  8.001,00     28.000,00             978 + 902 x (28.000 – RC : 20.000)
28.001,00     55.000,00             978 x (55.000 – RC : 27.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE FINO A 75 ANNI DI ETÀ

Reddito complessivo annuo
  da euro        sino euro       Importo annuo euro
  0.001,00       7.500,00       1.725
  7.501,00     15.000,00       1.255 + (470 x ((15.000 – RC ) : 7.500))
15.001,00     55.000,00       1.255 x ((55.000 – RC) : 40.000))

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE OLTRE 75 ANNI DI ETÀ
Reddito complessivo annuo
  da euro         sino euro      Importo annuo euro
  0.001,00       7.750,00      1.783,00.
  7.751,00     15.000,00      1.297 + (486 x ((15.000 – RC) : 7.250))
15.001,00     55.000,00      1.297 x ((55.000 – RC) : 40.000)

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ANNO 2016


Reddito complessivo annuo
da euro        sino euro       Importo annuo euro
0.001,00        4.800,00      1.104
4.801,00      55.000,00      1.225 x ((55.000 – RC) : 50.200)

DETRAZIONI PER IL CONIUGE A CARICO 

Limite annuale di reddito euro 2.840,51.-
Reddito complessivo annuo
da euro sino euro Importo annuo euro
00.001,00     15.000,00     800 – (110x (RC : 15.000))
15.001,00     29.000,00     690
29.001,00     29.200,00     700
29.201,00     34.700,00     710
34.701,00     35.000,00     720
35.001,00     35.100,00     710
35.101,00     35.200,00     700
35.201,00     40.000,00     690
40.001,00     80.000,00     690 x ((80.000 – RC) : 40.000)


DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO 

A decorrere dall’1.1.2019 e solo  per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  950,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.220,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.350,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.620,00 euro.-
Nel caso in cui i figli a carico sono più di 3 le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
Per ciascun figlio di età superiore a 3 anni è di  1,150,00 euro.-
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni è di 1.420,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni è di 1.550,00 euro.-
Per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a anni è di 1.820,00 euro.-
Le detrazioni per i figli a carico sono solo teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito:
1 figlio di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
1 figlio di età superiore a 3 anni = 950 x (95.000 – reddito complessivo) : 95.000.-
2 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
2 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (110.000 – reddito complessivo) : 110.000.-
3 figli di età inferiore a 3 anni = 1.220 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
3 figli di età superiore a 3 anni = 950 x (125.000 – reddito complessivo) : 125.000.-
4 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
4 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (140.000 – reddito complessivo) : 140.000.-
5 figli di età inferiore a 3 anni = 1.420 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-
5 figli di età superiore a 3 anni = 1.150 x (155.000 – reddito complessivo) : 155.000.-

Per chi avesse bisogno di consultare i valori degli anni passati, è disponibile il nostro articolo su Aliquote e Detrazioni IRPEF degli anni scorsi.


Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it
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martedì 26 maggio 2009

Termini Fiscali

Per capire di più il linguaggio del fisco, e per conoscere meglio i propri diritti, forniamo di seguito, un sintetico significato dei termini fiscali di uso più comune, in ordine alfabetico:

Accise:
Sono le imposte che si pagano sul consumo dei prodotti energetici, come ad esempio la benzina, o gli alcolici.-

Acconto:
E' l'importo che si versa come anticipo dell'imposta sui redditi per l'anno in corso. L'acconto si paga se il debito d'imposta calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi, è superiore a 51,65 euro.-

Addizionale:
E' un'imposta dovuta dalle persone fisiche. Come dice parola, questa imposta si aggiunge alle altre da pagare (in genere le imposte sui redditi). E' calcolata in base ad un'aliquota fissa. L'addizionale è destinata alla Regione (addizionale regionale), oppure al Comune (addizionale comunale).-

Aliquota:
E' la percentuale che si applica al reddito tassabile per stabilire le imposte da pagare. Attualmente sono previste cinque aliquote: 23% fino a redditi di 15.000 euro: 27% oltre 15.001 e fino a 28.000 euro: 38% oltre 28.001 e fino 55.000 euro: 41% oltre 55.001 e fino a 75.000 euro: 43% oltre 75.001 euro.-

Base Imponibile:
Il reddito su cui si applica l'aliquota per stabilire l'imposta da pagare.-

CAF:
Sono organizzazioni, iscritte in un apposito albo tenuto dall'Agenzia delle entrate, che svolgono attività di assistenza per la compilaizone e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.-

CUD:
E' una certificazione consegnata ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, in cui risultano i redditi percepiti, le imposte pagate e i contributi previdenziali versati nel corso dell'anno precedente.-

Deduzioni:
Spese che si possono sottrarre dalla base imponibile. La deduzione riduce l'imposta da pagare visto che opera sull'aliquota che si applica sul reddito complessivo. Esempio: i contributi previdenziali e i familiari a carico.-

Detrazioni:
Spese che si traducono in uno sconto sull'imposta da pagare. Esempi: le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale.-

Esonero dalla dichiarazione dei redditi:
Alcune categorie di contribuenti non sono obbligate a presentare la dichiarazione. In particolare sono esentati chi posside solo: 1) reddito di lavoro o di pensione: 2) reddito da fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale; 3) reddito da terreni o da fabbricati complessivamente non seperiore a 185,92 euro; 4) solo redditi esenti o soggetti già a tassazione.-

F23:
Modello che si utilizza presso banche, poste e concessionari delle riscossioni, per i versamenti a favore di enti diversi, dall'amministrazione finanziaria (per esempio i Comuni). Alcune imposte indirette si pagano con il modello F23: l'imposta di registro e le imposte catastali.-

F24:
Il modello F24 è utilizzato per pagare le imposte sui redditi. ICI, IVA, IRAP, le addizionali regionali e comunali, i contributi previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI), gli interessi nel caso di pagamenti rateali. Inoltre è utilizzato per saldare errori e ritardi nel pagamento delle imposte e per procedere alle sanatori fiscali previste dalla legge.-

Ganasce fiscali:
Blocco della possibilità di circolazione di un veicolo nel caso non sia effettuato il pgamento delle tasse. Le ganasce fiscali sono definite anche fermo amministrativo.-

ICI:
Imposta di competenza dei Comuni che interessa il possesso di fabbricati, aree fabbricati o terreni agricoli. L'abitazione principale è esente dall'imposta.-

Imposta:
Contributi prelevati per soddisfare le esigenze pubbliche dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali (per esempio: ordine pubblico, sanità, servizi pubblici di vario genere.-
Imposte dirette:
Le imposte sono definite dirette quando sono calcolate in base al reddito del contribuente, come ad esempio l'IRPEF.-

Imposte indirette:
Le imposte sono definite indirette quando sono calcolate in funzione della spesa o dell'acquisto, come ad esempio l'IVA e le accise che si pagano quando si acquistano merci e benzina.-

IRES:
Imposta sul reddito delle società. E' un'imposta diretta che colpisce i redditi di società ed enti. L'aliquota applicata è pari al 33%.-

IRPEF:
Imposta sul reddito delle persone fisiche. E' un'imposta diretta che colpisce il possesso di un reddito. Il calcolo dell'imposta da pagare è effettuato considerando cinque aliquote : 23%, 27%, 38%, 41%, e 43%.-

IVA:
L'imposta sul valore aggiunto è un prelievo che colpisce l'incremento di valore che il bene subisce nel processo di produzione. Il meccanismo è piuttosto complesso, ma il risultato è più semplice, perchè l'IVA è totalmente pagata dal consumatore finale del bene.-

Modello 730:
Modello di dichiarazione dei redditi previsto per i contribuenti che hanno un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, compresi anche i redditi da pensione.-

Modello 770:
Modello di dichiarazione dei redditi utilizzato dai soggetti, definiti per legge anche sostituti d'imposta, che corrispondono compensi e salari.

Modello 770 ordinario:
Deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle operazioni concerenti le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati ed operazioni di natura finanziaria.-

Modello 770 semplificato:
Riguarda le comunicazioni dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL nonché i dati relativi all'assitenza fiscale prestata.-

Ravvedimento:
La possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione sia nella presentazione della dichiarazione. Chi effettua il ravvedimento beneficia della riduzione delle sanzioni.-

Reddito imponibile:
E' il reddito su cui si calcolano le imposte da pagare. Base di partenza è il reddito lordo percepito durante l'anno, al reddito lordo vanno sottratti i cosiddetti oneri deducibili, solitamente rappresentati dai contribuenti previdenziali. Inoltre, sempre dal reddito lordo, si sottraggono le deduzioni previste dalla legge. Al termine di questa operazione si determina il reddito imponibile, cioè il reddito su cui si calcola l'imposta da pagare:
al reddito imponibile sono applicate le imposte del 23%, 27%, 38%, 41% e 43%.-
sulla somma così determinata, detta imposta lorda, si sottraggono le detrazioni (spese sanitarie, ristrutturazioni, mutuo, ecc.), ottenendo così l'imposta netta da versare al Fisco.-

Sostituto d'imposta:
Con questa definizione si indica chi, generalmente il datore di lavoro, sostituisce il contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Per questo motivo è il sostituto d'imposta/datore di lavoro che trattiene dalla busta paga le imposte, versandole successivamente allo Stato.-

Tassa:
E' il corrispettivo che un privato deve a un ente pubblico, in cambio della fornitura di un bene o di un servizio, come ad esempio le tasse scolastiche.-

UNICO:
E' un modello di dichiarazione che comprende oltre alla dichiarazione dei redditi, anche la dichiarazione annuale dei contribuenti IVA, la dichiarazione IRAP e, facoltativamente, il modello 770 ordinario.-

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sabato 27 dicembre 2008

Scelta Energetica



No al suicidio energetico!

NO AL SUICIDIO ENERGETICO!

Il decreto legge n. 185/2008, il cosiddetto "decreto anticrisi" prevede l’obbligatorio assenso dell’Agenzia delle Entrate per chi vuole ottenere la detrazione al 55% per il risparmio energetico per gli anni dal 2008 al 2010. Tale assenso dovrà essere richiesto via internet (su un portale dell’Agenzia delle Entrate ancora inesistente). In caso di mancato assenso entro 30 giorni, la domanda si considererà rifiutata.-
Il provvedimento rende più difficile e meno efficace l'accesso agli sgravi al 55% degli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici (isolamento termico dei tetti, tripli vetri, pannelli solari per l’acqua calda, caldaie efficienti eccetera).-
Per fortuna sembra che non ci sarà più la norma che toglieva in modo retroattivo la detrazione fiscale del 55% per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili.-

La precedente normativa fu introdotta un paio di anni fa dall'allora ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani ed era una delle iniziative concrete per risparmiare energia e rispettare gli impegni presi con il protocollo di Kyoto.-
Il nuovo governo non ha neanche approvato i decreti attuativi per il finanziamento di mini eolico, idrico e biomasse rendendo lettera morta la legge approvata dal governo Prodi che li incentiva.-
Il nuovo governo non ha neppure aggiornato i criteri per ottenere il riconoscimento dei Titoli di Efficienza energetica che premiano oggi chi diffonde lampadine ad alta resa, riduttori di flusso ma non chi installa illuminazione pubblica a led o impianti geotermici di climatizzazione impedendo così a molte aziende italiane di percepire i vantaggi derivati dalla vendita di questi Titoli sul mercato internazionale. Soldi che non deve tirare fuori lo stato italiano e che arriverebbero nelle tasche dei comuni e degli imprenditori virtuosi.-

In questo momento per superare la crisi economica, negli Stati Uniti, Obama sta puntando tutto sull’efficienza energetica e lo stesso stanno facendo anche i governi conservatori in Francia, Germania, Grecia e in molti altri paesi, ma in Italia il nuovo governo si appresta ad investire sul nucleare.-
Anche se il nucleare ha rappresentato per molti anni, o meglio sembrava rappresentare, l'energia del futuro, in realtà dopo 50 anni dalle prime applicazioni è evidente una crisi legata al rischio di incidenti ed allo stoccaggio delle scorie radioattive per centinaia di migliaia di anni.-
In Italia dobbiamo ancora sistemare 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, provenienti dalle vecchie centrali dismesse. Oggi questo materiale radioattivo è sparso in una serie di depositi e nelle stesse centrali nucleari dismesse e in moltissimi casi non è in condizioni di sicurezza.-

RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA

Di fronte alla crisi economica ed energetica Berlusconi fa esattamente il contrario di
Obama. In Usa stanno investendo miliardi in fonti rinnovabili, in Italia si fa il contrario
arrivando a peggiorare le già poche misure a favore della razionalizzazione energetica. E’
necessario impegnarsi per la cancellazione dei nuovi balzelli di Berlusconi sugli impianti
di pannelli solari fotovoltaici.
Ecco le prime idee:

1- TOGLIERE L'ICI DAL FOTOVOLTAICO, RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO INIZIALI DEL FINANZIAMENTO SUGLI IMPIANTI: gli impianti solari fotovoltaici a terra e sui tetti quelli non integrati, vengono classificati come impianti industriali e si impone l'onere di accatastarli e di pagare quindi l'Ici. Inoltre il governo Berlusconi ha modificato una serie di aspetti secondari dei meccanismi di pagamento in modo peggiorativo: Vogliamo sia ripristinata la situazione iniziale.

2- RIPORTARE IL RECUPERO DEL 55% DELL’IRPEF SPALMABILE SU 10 ANNI: per i lavori sull'efficienza energetica, con le nuove norme, si può recuperare il 55% di detrazione
spalmandolo su un periodo di 5 anni. Di fatto si penalizza chi ha un reddito inferiore e
quindi può recuperare ogni anno una quota inferiore di finanziamento. Chiediamo che anche i
cittadini che non pagano l’Irpef e quindi non possono recuperare nulla venga dato modo di
usufruire di pari incentivi o rimborsi. E’ assurdo che possa investire in efficienza
energetica solo la fascia medio alta della popolazione. Inoltre chiediamo che vengano
immediatamente emessi i decreti attuativi per la detrazione 2009, senza i decreti attuativi
la detrazione del 55% del’Irpef non esiste.

3- RECUPERO DELL'OLIO FRITTO PER FARNE BIODISEL: istituire la raccolto degli olii
alimentari come in Germania dove si consegnano ai distributori di carburante che rilasciano
un buono sconto proporzionato alla quantità d'olio fritto. Inoltre togliere il divieto di
commercializzare liberamente il biodiesel, oggi i produttori hanno l'obbligo di conferirlo
ai petrolieri che lo mischiano con il diesel.

4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite.

5- ISTITUIRE FORME DI CREDITO PERMANENTI PER CHI VUOLE INVESTIRE IN ECOTECNOLOGIE magari su esempio di quello che ha fatto la Provincia di Milano.

6- SBLOCCARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ELETTRONICI: Il 1 gennaio 2008 sarebbe dovuto partire il nostro sistema di raccolta dei rifiuti hi-tech. Ufficialmente ma non nella realtà!
Mancano all’appello diversi decreti attuativi necessari a tradurre in pratica le
disposizioni di legge. Tra questi, c’è il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, che obbliga
la distribuzione a ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, l’apparecchiatura
usata al momento dell’acquisto di un nuovo articolo simile destinato a un nucleo domestico.
Questo decreto doveva entrare in vigore entro il 28 febbraio 2008, ma ancora non vede luce.

7- SOSTEGNO ALLA MOBILITA' CICLABILE: introdurre in tutti i comuni la legge che prevede il diritto di parcheggiare le biciclette nei cortili dei palazzi e delle aziende. Obbligare i
gestori dei trasporti pubblici a permettere il trasporto delle biciclette su metropolitana
ed autobus per almeno il 50% del tempo di servizio.

8- RIDURRE L'USO DI BATTERIE USA E GETTA: tassazione sulle batterie usa e getta per
finanziare un incentivo a quelle ricaricabili.

9- SOSTEGNO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: mettere simboli chiari su ogni materiale
utilizzato nelle confezioni in modo da evitare confusioni.

10- INVESTIRE NELLE FONTI RINNOVABILI I SOLDI DEL NUCLEARE, DELLE CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE DA FONTI ENERGETICHE NON RINNOVABILI E DEI NUOVI INCENERITORI: nei recenti accordi Francia-Italia si parla di una spesa di oltre 20 miliardi di euro per costruire centrali nucleari in Italia che daranno energia solo tra 12/15 anni. Investire subito le stesse risorse sul centrali e microimpianti alimentati da fonti rinnovabili per avere
energia da subito e non trovarsi il problema delle scorie e di eventuali incidenti.



27/01/2009 - Bonus ristrutturazioni:

Manovra anticrisi:

È di poco meno di 5 miliardi di euro la manovra anticrisi varata dal Governo, approvata definitivamente dal Senato il 27 gennaio 2009.-

Sopravvive, con limitazioni, il bonus ristrutturazioni.-

Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ai fini del risparmio energetico fatti fino allo scorso anno continuano a godere della detrazione fiscale del 55%. Decade cioè la stretta retroattiva al 2008 introdotta dal decreto nella sua versione originaria che aveva generato parecchie polemiche. Da quest'anno però il rimborso sarà spalmato su 5 anni non più su 3 anni come ora, dovrà essere approvato dal Fisco e verrà rispettato l'ordine cronologico delle domande fino a esaurimento del tetto di spesa disponibile (ridotto a 82 milioni nel 2009).-

19/04/2011 – Nucleare indietro tutta
Giuseppe Onufrio – Greenpeace Italia
Sarebbe da incoscienti sottovalutare quello che è successo nelle centrali atomiche giapponesi. A Fukushima c'è stato uno dei più gravi incidenti che si ricordino. E non ne attenua la gravità il fatto che non sia stato causato dall'imprudenza umana come a Chernobyl, ne da un'avaria come a Three Mile Island, ma da un terremoto devastante. Ma il rischio del nucleare non si scopre oggi. C'era anche prima. Ce lo ricorda Giuseppe Unufrio di Greanpeace. “non esiste ancora alcun esempio di deposito a lungo termine delle scorie nucleari. Le scorie a vita media rimangono radioattive per alcuni secoli, le scorie a vita lunga anche miliardi di anni. In sessant'anni l'industria nucleare non è stata in grado di sviluppare un sistema per la gestione in sicurezza. Negli Usa è stato chiuso, dopo quindici anni e nove miliardi di dollari spesi, il progetto di Yucca Monuntain”. Il secondo problema irrisolto è il ritrattamento del combustibile. La parte più rilevante delle scorie è rappresentata dal combustibile irraggiato, inviato negli anni al ritrattamento prima in Inghilterra e ora in Francia.
Questi rifiuti sono destinati a ritornare, sotto forma di scorie vetrificate, nei paesi d'origine. Anche in Italia. E' un processo più costoso dello stoccaggio a secco delle barre di combustibile, più inquinante per i rilasci in aria e acqua di radioattività, più pericoloso per i trasporti in andata e ritorno, con più rischi militari per la separazione del plutonio. E infine i nuovi reattori tanto declamati dal nostro governo. Il tipo di reattore che vogliono costruire in Italia – sostiene Onufrio – genererà scorie sette volte più radioattive di quelle dei reattori esistenti. E' lo stesso combustibile di uno dei reattori di Fukushima. Basta un microgrammo di quel combustibile per contaminare una città di un milione di abitanti.-

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